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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1271 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Danilo Ciccarelli Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Laura Loreni
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Di Nuzzo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione
1 assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito contributivo portato dall'avviso di addebito n. 35720150001791460000 il cui pagamento è stato ingiunto dall' con intimazione n. 057 2021 90021768 02/000, in ragione della Controparte_2 intervenuta prescrizione – è fondata e deve essere accolta.
La domanda attorea ha ad oggetto l'accertamento negativo del diritto della
[...]
ad agire in via esecutiva in forza della intimazione di pagamento n. 057 Controparte_3
2021 90021768 02/000 notificata in data 25.2.2022, in relazione al debito contributivo portato dall'avviso di addebito n. 35720150001791460000 (per l'importo di € 1.932,95) afferente contributi IVS 2014.
L'opponente contesta la sussistenza del credito contributivo riportato nella intimazione di pagamento oggetto di opposizione eccependone la prescrizione ex art 615 c.p.c. (intervenuta pertanto successivamente alla notifica della cartella esattoriale) deducendo che tra la notifica della cartella esattoriale e della intimazione di pagamento oggetto di opposizione, sono trascorsi oltre cinque anni, con conseguente intervenuta prescrizione del credito contributivo.
La doglianza risulta fondata.
Premesso che la causa petendi oggetto della domanda giudiziaria si cristallizza con il deposito del ricorso, può senza dubbio ritenersi che nell'atto introduttivo la difesa attorea non contesti la mancata notifica dell'avviso di addebito sotteso alla intimazione di pagamento oggetto di opposizione ma si limiti ad eccepire la intervenuta prescrizione del credito contributivo.
Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte con sent, a sez. un. del 17/11/2016, n. 23397 (alle cui argomentazioni integralmente si rinvia) individuando in cinque anni il termine di prescrizione del diritto di credito incorporato nelle cartelle di pagamento non opposte;
rileva la
Corte che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando
2 la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della
l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella esattoriale, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1 natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. CP_4
122 del 2010)”.
Pertanto, notificata la cartella/AVA e scaduto il termine di 40 giorni senza che sia stata proposta opposizione, con conseguente irretrattabilità del credito, l' ha Controparte_5 ulteriori cinque anni di tempo per procedere attraverso atti propedeutici alla esecuzione all'interruzione del termine di prescrizione quinquennale.
Occorre tuttavia tener conto delle disposizioni normative intervenute in occasione della pandemia degli anni 2020-2021 in relazione ai crediti contributivi, con cui sono stati individuati due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione.
Invero l'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, prevede che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono
3 sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La disciplina così riportata è quella certamente applicabile nei casi di sospensione dei termini di prescrizione;
le disposizioni citate dall' , invece, riguardano Controparte_3 il diverso caso della sospensione della prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento.
Si tratta, cioè, dell'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 che recita, al comma 1: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, stabilisce: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni
è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una
“sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
Nel caso di specie a fronte dall'avviso di addebito n. 35720150001791460000 notificato in data
30.10.2015 il credito si sarebbe estinto per prescrizione alla data del 30.10.2020; tuttavia, come
4 detto, a tale data devono aggiungersi 311 giorni, pari alla somma di 129 e 182 giorni, con la conseguenza che il termine prescrizionale si è consumato il 6.9.2021 ed il primo atto interruttivo – e quindi l'intimazione di pagamento qui opposta - è stato invece notificato in data
25/2/2022.
Il credito contributivo deve pertanto ritenersi prescritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' che con la sua CP_6 inerzia ha determinato la prescrizione del credito e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa e della attività processuale svolta.
Possono essere integralmente compensate le spese di lite tra la parte ricorrente e l' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , (R.G. 1271/2022 ), ogni contraria
[...] Controparte_1 CP_6 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuto il credito contributivo portato dall'AVA
n. 35720150001791460000 in quanto estinto per prescrizione
- condanna l' alla refusione delle spese di lite nei confronti del ricorrente che si CP_6 liquidano in € 1.312,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario;
- compensa integralmente le spese di lite tra la parte ricorrente e l' . CP_1
Così deciso in Latina,11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
5
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1271 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Danilo Ciccarelli Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Laura Loreni
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Di Nuzzo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione
1 assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
La domanda attorea – avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito contributivo portato dall'avviso di addebito n. 35720150001791460000 il cui pagamento è stato ingiunto dall' con intimazione n. 057 2021 90021768 02/000, in ragione della Controparte_2 intervenuta prescrizione – è fondata e deve essere accolta.
La domanda attorea ha ad oggetto l'accertamento negativo del diritto della
[...]
ad agire in via esecutiva in forza della intimazione di pagamento n. 057 Controparte_3
2021 90021768 02/000 notificata in data 25.2.2022, in relazione al debito contributivo portato dall'avviso di addebito n. 35720150001791460000 (per l'importo di € 1.932,95) afferente contributi IVS 2014.
L'opponente contesta la sussistenza del credito contributivo riportato nella intimazione di pagamento oggetto di opposizione eccependone la prescrizione ex art 615 c.p.c. (intervenuta pertanto successivamente alla notifica della cartella esattoriale) deducendo che tra la notifica della cartella esattoriale e della intimazione di pagamento oggetto di opposizione, sono trascorsi oltre cinque anni, con conseguente intervenuta prescrizione del credito contributivo.
La doglianza risulta fondata.
Premesso che la causa petendi oggetto della domanda giudiziaria si cristallizza con il deposito del ricorso, può senza dubbio ritenersi che nell'atto introduttivo la difesa attorea non contesti la mancata notifica dell'avviso di addebito sotteso alla intimazione di pagamento oggetto di opposizione ma si limiti ad eccepire la intervenuta prescrizione del credito contributivo.
Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte con sent, a sez. un. del 17/11/2016, n. 23397 (alle cui argomentazioni integralmente si rinvia) individuando in cinque anni il termine di prescrizione del diritto di credito incorporato nelle cartelle di pagamento non opposte;
rileva la
Corte che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando
2 la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della
l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella esattoriale, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1 natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. CP_4
122 del 2010)”.
Pertanto, notificata la cartella/AVA e scaduto il termine di 40 giorni senza che sia stata proposta opposizione, con conseguente irretrattabilità del credito, l' ha Controparte_5 ulteriori cinque anni di tempo per procedere attraverso atti propedeutici alla esecuzione all'interruzione del termine di prescrizione quinquennale.
Occorre tuttavia tener conto delle disposizioni normative intervenute in occasione della pandemia degli anni 2020-2021 in relazione ai crediti contributivi, con cui sono stati individuati due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione.
Invero l'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, prevede che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono
3 sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La disciplina così riportata è quella certamente applicabile nei casi di sospensione dei termini di prescrizione;
le disposizioni citate dall' , invece, riguardano Controparte_3 il diverso caso della sospensione della prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento.
Si tratta, cioè, dell'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 che recita, al comma 1: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, stabilisce: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni
è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una
“sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
Nel caso di specie a fronte dall'avviso di addebito n. 35720150001791460000 notificato in data
30.10.2015 il credito si sarebbe estinto per prescrizione alla data del 30.10.2020; tuttavia, come
4 detto, a tale data devono aggiungersi 311 giorni, pari alla somma di 129 e 182 giorni, con la conseguenza che il termine prescrizionale si è consumato il 6.9.2021 ed il primo atto interruttivo – e quindi l'intimazione di pagamento qui opposta - è stato invece notificato in data
25/2/2022.
Il credito contributivo deve pertanto ritenersi prescritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' che con la sua CP_6 inerzia ha determinato la prescrizione del credito e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa e della attività processuale svolta.
Possono essere integralmente compensate le spese di lite tra la parte ricorrente e l' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , (R.G. 1271/2022 ), ogni contraria
[...] Controparte_1 CP_6 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuto il credito contributivo portato dall'AVA
n. 35720150001791460000 in quanto estinto per prescrizione
- condanna l' alla refusione delle spese di lite nei confronti del ricorrente che si CP_6 liquidano in € 1.312,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario;
- compensa integralmente le spese di lite tra la parte ricorrente e l' . CP_1
Così deciso in Latina,11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
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