Articolo 52 della Legge 23 aprile 1981, n. 164
Articolo 51Articolo 53
Versione
15 maggio 1981
Art. 52.

Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1981 le somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440 , modificato dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 , e versate allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1981.
Entrata in vigore il 15 maggio 1981