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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/05/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. PENNETTA ERCOLE
Ricorrente
Contro
Controparte_1 con l'avv. BONETTI PAOLO e MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.08.2023 e regolarmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato, adiva l'intestato Tribunale di Brindisi per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“ove occorra previo annullamento dei provvedimenti resi da il 7.9.2022 e dalla CP_2
Commissione Provinciale il 27.3.2023, condannare la resistente alla erogazione della CP_2 indennità mensile di disoccupazione “Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego NASpI” nella misura complessiva di Euro 23.760,00 al lordo di trattenute/ritenute di legge.”
In particolare, allegava il ricorrente, di aver presentato, in data 9.6.2022, presso gli Enti competenti la c.d. “Comunicazione Unica d'Impresa” con cui comunicava, appunto, l'avvio della propria attività di agente di commercio, seguita, in data 22.6.2022 dall'inoltro, presso la locale Camera di Commercio della domanda di iscrizione quale impresa individuale, corredata della necessaria documentazione.
All'esito, in data 23.06.2022, formulava richiesta di erogazione dell'indennità mensile di disoccupazione “Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego NASpI”, in conformità alla normativa vigente che prescrive il deposito della richiesta entro trenta giorni dall'iscrizione citata;
purtuttavia, a causa di motivi formali a lui non riconducibili, l'iscrizione quale impresa individuale avveniva solo con decorrenza 27.6.2022, quindi dopo ben cinque giorni rispetto alla domanda. CP_ In ragione di tanto l' con provvedimento del 7.9.2022, denegava la richiesta indennità poiché formulata da impresa non attiva.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, l'odierno istante proponeva ricorso alla competente
Commissione Provinciale, rigettato con la medesima motivazione già addotta in prima istanza: “(…) alla data della domanda non risulta avviata l'attività imprenditoriale.”
Seguiva l'introduzione del presente giudizio per l'accoglimento delle conclusioni siccome innanzi riportate.
CP_ Si costituiva che contestava la pretesa adducendo la legittimità del proprio operato atteso che la domanda era stata presentata in data 23.06.22 ovvero prima dell'inizio dell'attività imprenditoriale del 27/6/2022. Instava, quindi, per il rigetto.
All'odierna udienza all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
*****
Il ricorso è fondato e deve esser accolto per quanto di ragione.
Nella specie, l'istante in data 23.6.2022 presentava domanda di anticipazione Naspi al fine di ottenere il c.d. incentivo all'autoimprenditorialità di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 22/2015, dopo aver provveduto agli adempimenti presupposti ovvero la presentazione della c.d. “Comunicazione Unica d'Impresa” con cui comunicava, appunto, l'avvio della propria attività di agente di commercio, seguita, in data
22.6.2022 dall'inoltro, presso la locale Camera di Commercio della domanda di iscrizione quale impresa individuale e contestuale richiesta di iscrizione alla gestione commercianti, peraltro accolta CP_ dall' con comunicazione del 08/11/2022. CP_
tuttavia, respingeva la domanda perché presentata il giorno 23.6.2022, ovverosia prima della data di inizio dell'attività di impresa fissata al 27.6.2022 come da allegata visura camerale.
Com'è noto, secondo l'art. 8 d.lgs. n. 22/2015, il lavoratore in possesso dei requisiti per il diritto alla corresponsione della NASPI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NAspi deve presentare all' , a pena di decadenza, CP_2
domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
Il ricorrente ha avviato l'attività di autonoma in data 22.6.2022 come da richiesta di iscrizione alla camera del commercio con presentazione dei “MODELLI I1 ISCR. IMPR. INDIV. NEL RI -
DENUNCIA INIZIO ATT. AL R.E.A. e C2 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
E ed in data 23.6.2022 ha presentato richiesta telematica di Anticipo NASPI. CP_2
Il ricorrente, pertanto, ha correttamente presentato la domanda di Anticipo Naspi presso la sede CP_2
di competenza nel mese di GIUGNO, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività di lavoro autonomo.
Invero, l'incentivo previsto all'art. 8 del D.lgs. n. 22 del 2015 non ha una funzione di prestazione assistenziale, bensì ha natura di contributo finanziario per lo sviluppo di un'attività imprenditoriale/autonoma. Per tale motivo, nel quadro degli incentivi all'autoimprenditorialità, i percettori della Naspi. possono richiedere la liquidazione anticipata del trattamento per avviare una propria attività. Infatti il Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nel disciplinare le condizioni e i presupposti della NASPI prevede uno specifico incentivo all'autoimprenditorialità, disponendo che il lavoratore avente diritto alla prestazione può richiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'importo complessivo del trattamento a titolo di incentivo per l'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio (art. 8), come peraltro confermato dalla circolare n. 174/2017, CP_2
citata dall' . CP_1
A norma del successivo art. 11 della stessa legge che disciplina le ipotesi di decadenza è previsto che:
“1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo
9, commi 2 e 3;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.” In sostanza la legge prevede che condizione per accedere alla misura in oggetto sia quella di inoltrare la relativa domanda entro 30 giorni dall'inizio – per quanto qui di interesse - dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
Pertanto non v'è dubbio che ciò che rileva sia l'effettività dello svolgimento dell'attività lavorativa, e comunque la necessaria indicazione di un momento univoco per l'inizio dell'attività lavorativa, momento individuato dallo stesso Istituto nell'iscrizione alla Camera di commercio.
Illegittima è quindi l'individuazione di un diverso termine, non espressamente indicato dalla legge, da cui far decorrere un termine di preclusione all'accesso alla indennità in parola (cfr. Tribunale di
Firenze, Sentenza n. 365/2023 del 19-04-2023).
Nel caso di specie si tratta di stabilire pertanto quale data debba considerarsi “inizio dell'attività” autonoma o di impresa individuale, se quella di richiesta di iscrizione alla CCIAA di inoltrata CP_2
in data 22.06.22 come da documentazione in atti (v. ricevute telematiche comunicazione unica) o la diversa data (27.06.2022) riportata sulla visura camerale pure in atti.
Ebbene è lo stesso nella propria memoria difensiva ad offrire la soluzione a tale quesito con CP_1
CP_ la circolare pure versata in atti n. 174/2017 che al punto 7.b recita: “il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all a pena di CP_2
decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla presentazione della domanda di
NASpI se la suddetta attività era preesistente o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. A tal fine si precisa che per inizio di attività si intende la data di invio all'Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa di cui al decreto legge n. 7 del 2007 convertito in legge n. 40 del 2007”.
Nel caso che occupa il ricorrente si è iscritto alla Camera di commercio in data 22 giugno 2022, e in data 23 maggio 2022, entro quindi il termine di un mese, ha presentato domanda di anticipo NASpI
CP_ cui faceva seguito, solo in data 24.08.2022, da parte di richiesta di integrazione documentale attestante inizio attività ed infine, solo in data, 7.09.22 il rigetto della domanda.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve essere accolto.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza con liquidazione come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi in funzione di giudice del lavoro così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità mensile di disoccupazione “Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego NASpI” a decorrere dalla data della CP_ domanda del 23.06.2022 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle somme a tale titolo dovute;
CP_
- condanna l' alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro
1.865,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c in favore del procuratore della parte ricorrente.
Brindisi, 27/05/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio