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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 13904/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
LE SI GI
COSTANZA TETI GI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 13904/2025
V.G. instaurato da
(c.f. , con l'avv. Elisabetta Sacchetto Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Carlo Antonio Ghirardi Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. Stante la raggiunta maggiore età di entrambe le figlie, i genitori danno atto che le stesse non sono economicamente indipendenti e che hanno residenza presso la madre nella abitazione coniugale;
2. Le parti concordano che il sig. è onerato di contribuire al mantenimento della prole CP_1 versando la somma di €.200,00 per ciascuna figlia, come rivalutata e da rivalutarsi annualmente.
I genitori concordano tuttavia che - ferma la legittimazione attiva in capo alla madre - il padre provvederà direttamente a versare le dette somme alle figlie (entrambe maggiorenni) sul conto corrente delle figlie medesime;
1 Restando a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno le spese non comprese nel mantenimento ordinario, come da criteri stabiliti nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
3. La casa coniugale – di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno – resta assegnata alla sig.ra stante la cessione di cui al punto che segue;
Pt_1
4. A definizione di ogni rapporto patrimoniale e di ogni reciproca ragione dare/avere ed ai fini della risoluzione della crisi coniugale, quali elementi funzionali e indispensabili per la sua definizione - anche ai fini delle esenzioni di cui all'art.19 L.74/1987 - i ricorrenti concordano quanto segue:
A. Il sig. – proprietario del 50% della abitazione familiare - dichiara e si Controparte_1 obbliga:
- a cedere alla sig.ra – la quale dichiara di accettare - il totale usufrutto della Parte_1 propria quota (pari al 50%) di proprietà della abitazione coniugale e la nuda proprietà in ragione del 40% della propria quota.
In modo che in virtù della detta cessione la sig.ra risulti usufruttuaria del 100% del detto Pt_1 immobile e nuda proprietaria in ragione del 70%;
- a cedere alle figlie (C.F. ) e (C.F. Parte_2 CodiceFiscale_3 Parte_3
) la restante porzione (pari al 60% della propria quota) di nuda proprietà CodiceFiscale_4 della abitazione familiare, in ragione di ½ ciascuna.
In modo che in virtù della detta cessione le figlie e risultino Parte_2 Parte_3 intestatarie della nuda proprietà in ragione del 15,00% ciascuna.
Trattasi di abitazione sita in Brescia alla Via Brunelli n.17 (già via S. Emiliano) costituita da fabbricato per civile abitazione di tipo bifamiliare comprensivo di:
- appartamento al piano rialzato composto da: ingresso, cucina, cinque vani, bagno, corridoio e balcone, con due cantine al piano seminterrato;
- due porzioni di corte esclusiva di pertinenza, rispettivamente in lato nord e sud/est, adibite ad orto;
Unità immobiliari meglio identificate nell'atto di compravendita immobiliare (all.7) - a firma del notaio datato 14.05.2010 rep.20270 racc.3693 atto registrato agenzia delle Persona_1 entrate ufficio di Brescia il 18.05.2010 al n.8212 serie 1T per euro 949,00 – attualmente distinte all'agenzia del territorio di Brescia – catasto fabbricati – come segue: in COMUNE di Brescia, alla Via Brunelli n.17 (già via S. Emiliano)
Sez. NTC, Foglio 26, Particella 104, subalterno 4, piano R-S, Z.C.3, Cat. A/3, Classe 4, Vani 7,5,
Rendita €.406,71;
2 Sez. NTC, Foglio 26, Particella 104, subalterno 6, piano T, Z.C.3, area urbana di mq 157Cat. A/3,
Classe 4, Vani 7,5, Rendita €.406,71;
In ragione della detta cessione la sig.ra risulterà pertanto usufruttuaria del 100% del detto Pt_1 immobile e comproprietaria in ragione del 70%, mentre le figlie e Parte_2 Parte_3 intestatarie della nuda proprietà in ragione del 15,00% ciascuna.
Le parti si impegnano ad effettuare il trasferimento immobiliare di cui sopra entro 30 giorni dall'emissione della sentenza divorzile, compatibilmente con gli impegni del notaio rogante.
Le spese inerenti il passaggio di proprietà dell'immobile e l'accollo del mutuo dovranno restare a carico delle parti in ragione del 50%;
B. La sig.ra con il perfezionamento dell'atto di cessione di cui al punto A. ed in ragione Pt_1 della detta cessione, si obbliga ad accollarsi il mutuo ipotecario residuo esistente sulla abitazione coniugale, così come, in riferimento alle rate scadute per le quali è creditrice nei confronti del
, dichiara di nulla avere a pretendere;
CP_1
C. Le parti dichiarano, con l'esatto adempimento di quanto stabilito ai punti precedenti, di aver definito ogni questione di carattere economico e patrimoniale, e di non vantare reciprocamente alcuna pretesa diversa da quanto espressamente pattuito;
5. La sig.ra entro 60 giorni dal rogito di cui sopra, provvederà infine a rimettere Parte_1 le denunce/querele proposte nei confronti del Sig. - il quale provvederà ad Controparte_1 accettare tale remissione - in relazione al mancato versamento del pregresso mantenimento.
6. Stante l'attuale e rispettiva condizione economica, reddituale e patrimoniale dei coniugi, gli stessi concordano che nulla è dovuto reciprocamente, essendo entrambi i coniugi portatori di adeguata capacità lavorativa.
7. Spese di lite integralmente compensate.
8. Le parti fin da ora espressamente dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 06.06.1999 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia (atto n. 242, parte II, serie A).
Con sentenza n. 464/2022 del 01.03.2022 il Tribunale di Brescia pronunciava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
3 Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 13/11/2025.
Il presidente estensore
GU NA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
LE SI GI
COSTANZA TETI GI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 13904/2025
V.G. instaurato da
(c.f. , con l'avv. Elisabetta Sacchetto Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Carlo Antonio Ghirardi Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. Stante la raggiunta maggiore età di entrambe le figlie, i genitori danno atto che le stesse non sono economicamente indipendenti e che hanno residenza presso la madre nella abitazione coniugale;
2. Le parti concordano che il sig. è onerato di contribuire al mantenimento della prole CP_1 versando la somma di €.200,00 per ciascuna figlia, come rivalutata e da rivalutarsi annualmente.
I genitori concordano tuttavia che - ferma la legittimazione attiva in capo alla madre - il padre provvederà direttamente a versare le dette somme alle figlie (entrambe maggiorenni) sul conto corrente delle figlie medesime;
1 Restando a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno le spese non comprese nel mantenimento ordinario, come da criteri stabiliti nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
3. La casa coniugale – di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno – resta assegnata alla sig.ra stante la cessione di cui al punto che segue;
Pt_1
4. A definizione di ogni rapporto patrimoniale e di ogni reciproca ragione dare/avere ed ai fini della risoluzione della crisi coniugale, quali elementi funzionali e indispensabili per la sua definizione - anche ai fini delle esenzioni di cui all'art.19 L.74/1987 - i ricorrenti concordano quanto segue:
A. Il sig. – proprietario del 50% della abitazione familiare - dichiara e si Controparte_1 obbliga:
- a cedere alla sig.ra – la quale dichiara di accettare - il totale usufrutto della Parte_1 propria quota (pari al 50%) di proprietà della abitazione coniugale e la nuda proprietà in ragione del 40% della propria quota.
In modo che in virtù della detta cessione la sig.ra risulti usufruttuaria del 100% del detto Pt_1 immobile e nuda proprietaria in ragione del 70%;
- a cedere alle figlie (C.F. ) e (C.F. Parte_2 CodiceFiscale_3 Parte_3
) la restante porzione (pari al 60% della propria quota) di nuda proprietà CodiceFiscale_4 della abitazione familiare, in ragione di ½ ciascuna.
In modo che in virtù della detta cessione le figlie e risultino Parte_2 Parte_3 intestatarie della nuda proprietà in ragione del 15,00% ciascuna.
Trattasi di abitazione sita in Brescia alla Via Brunelli n.17 (già via S. Emiliano) costituita da fabbricato per civile abitazione di tipo bifamiliare comprensivo di:
- appartamento al piano rialzato composto da: ingresso, cucina, cinque vani, bagno, corridoio e balcone, con due cantine al piano seminterrato;
- due porzioni di corte esclusiva di pertinenza, rispettivamente in lato nord e sud/est, adibite ad orto;
Unità immobiliari meglio identificate nell'atto di compravendita immobiliare (all.7) - a firma del notaio datato 14.05.2010 rep.20270 racc.3693 atto registrato agenzia delle Persona_1 entrate ufficio di Brescia il 18.05.2010 al n.8212 serie 1T per euro 949,00 – attualmente distinte all'agenzia del territorio di Brescia – catasto fabbricati – come segue: in COMUNE di Brescia, alla Via Brunelli n.17 (già via S. Emiliano)
Sez. NTC, Foglio 26, Particella 104, subalterno 4, piano R-S, Z.C.3, Cat. A/3, Classe 4, Vani 7,5,
Rendita €.406,71;
2 Sez. NTC, Foglio 26, Particella 104, subalterno 6, piano T, Z.C.3, area urbana di mq 157Cat. A/3,
Classe 4, Vani 7,5, Rendita €.406,71;
In ragione della detta cessione la sig.ra risulterà pertanto usufruttuaria del 100% del detto Pt_1 immobile e comproprietaria in ragione del 70%, mentre le figlie e Parte_2 Parte_3 intestatarie della nuda proprietà in ragione del 15,00% ciascuna.
Le parti si impegnano ad effettuare il trasferimento immobiliare di cui sopra entro 30 giorni dall'emissione della sentenza divorzile, compatibilmente con gli impegni del notaio rogante.
Le spese inerenti il passaggio di proprietà dell'immobile e l'accollo del mutuo dovranno restare a carico delle parti in ragione del 50%;
B. La sig.ra con il perfezionamento dell'atto di cessione di cui al punto A. ed in ragione Pt_1 della detta cessione, si obbliga ad accollarsi il mutuo ipotecario residuo esistente sulla abitazione coniugale, così come, in riferimento alle rate scadute per le quali è creditrice nei confronti del
, dichiara di nulla avere a pretendere;
CP_1
C. Le parti dichiarano, con l'esatto adempimento di quanto stabilito ai punti precedenti, di aver definito ogni questione di carattere economico e patrimoniale, e di non vantare reciprocamente alcuna pretesa diversa da quanto espressamente pattuito;
5. La sig.ra entro 60 giorni dal rogito di cui sopra, provvederà infine a rimettere Parte_1 le denunce/querele proposte nei confronti del Sig. - il quale provvederà ad Controparte_1 accettare tale remissione - in relazione al mancato versamento del pregresso mantenimento.
6. Stante l'attuale e rispettiva condizione economica, reddituale e patrimoniale dei coniugi, gli stessi concordano che nulla è dovuto reciprocamente, essendo entrambi i coniugi portatori di adeguata capacità lavorativa.
7. Spese di lite integralmente compensate.
8. Le parti fin da ora espressamente dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 06.06.1999 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia (atto n. 242, parte II, serie A).
Con sentenza n. 464/2022 del 01.03.2022 il Tribunale di Brescia pronunciava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
3 Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 13/11/2025.
Il presidente estensore
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