Decreto cautelare 4 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 5 novembre 2024
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00092/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04687/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4687 del 2024, proposto da -OMISSIS- in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ambito Territoriale Sociale C05, non costituito in giudizio;
SL 104 - CA 1, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cinetic Center di LF DO & C. S.a.s., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) del progetto ABA del Distretto sanitario n. -OMISSIS- con il quale sono state eliminate le ore ambulatoriali;
2) della delibera n. -OMISSIS- nella parte in cui il trattamento ABA viene limitato solo ed esclusivamente nei contesti di vita e cioè alle sole terapie domiciliari e scolastiche;
3) del Verbale UVI dell-OMISSIS-;
E per l’accertamento in sede di giurisdizione esclusiva: 1) del diritto della minore ad avere dal SSN tramite l’ASL di CA un trattamento riabilitativo ABA come previsto dalle Linee Guida 21 dell’ISS con ore di terapia anche ambulatoriali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’SL 104 - CA 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa IA MA nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in trattazione il signor -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore-OMISSIS-, agisce per l’annullamento del progetto ABA del Distretto sanitario n. -OMISSIS- dolendosi della decisione dell’Amministrazione intimata di eliminare le ore ambulatoriali ABA, in uno alla delibera n. -OMISSIS- (nella parte in cui il trattamento ABA viene limitato solo ed esclusivamente nei contesti di vita e cioè alle sole terapie domiciliari e scolastiche) nonché al verbale UVI del 1° ottobre 2024.
2. Parte ricorrente ha altresì formulato domanda di l’accertamento in sede di giurisdizione esclusiva, del diritto della minore ad avere dal SSN tramite l’ASL di CA un trattamento riabilitativo ABA come previsto dalle Linee Guida 21 dell’ISS con ore di terapia anche ambulatoriali.
3. Avverso i provvedimenti impugnati ha formulato i seguenti motivi:
I – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO IN RAGIONE DELLA ELIMINAZIONE INDISCRIMINATA DELLE ORE DI TERAPIA AMBULATORIALE PER TUTTI I TRATTAMENTI ABA.
ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E MACROSCOPICA ILLOGICITÀ – MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA – OMESSA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE RILEVANTI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL G.R. N. 131/2021 – CONTRADDITTORIETÀ- VIOLAZIONE DI TUTTI I PRINCIPI IN TEMA DI SOMMINISTRAZIONE DEL METODO ABA- VIOLAZIONE LEGGE N. 134 DEL 2015-VIOLAZIONE RISOLUZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE N. A/RES/67/82 DEL 12.12.12;
II – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E MACROSCOPICA ILLOGICITÀ – MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA – OMESSA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE RILEVANTI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL G.R. N. 131/2021 – CONTRADDITTORIETÀ- VIOLAZIONE DI TUTTI I PRINCIPI IN TEMA DI SOMMINISTRAZIONE DEL METODO ABA- VIOLAZIONE LEGGE N. 134 DEL 2015- VIOLAZIONE RISOLUZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE N. A/RES/67/82 DEL 12.12.12;
III – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART. 5 L. 241/1990 – VIOLAZIONE DI TUTTI I PRINCIPI IN TEMA DI SOMMINISTRAZIONE TERAPIE ABA – VIOLAZIONE LINEE GUIDA MINISTERO SANITÀ – VIOLAZIONE DELIBERA N. 131/2021 REGIONE CAMPANIA;
IV– ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E MACROSCOPICA ILLOGICITÀ – MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA – OMESSA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE RILEVANTI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL G.R. N. 131/2021 – CONTRADDITTORIETÀ- VIOLAZIONE DI TUTTI I PRINCIPI IN TEMA DI SOMMINISTRAZIONE DEL METODO ABA;
V – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEL VERBALE UVI DEL -OMISSIS-
4. Indicati i caratteri generali del trattamento ABA (avente 3 tipi di approccio, NET, DDT e VBT), si deduce che gli autistici livello II e III del DSM-V (e cioè quelli non ad alto funzionamento) necessiterebbero sempre della logopedia, sicché, nel caso all’esame i provvedimenti gravati, eliminando le cd. ore ambulatoriali di logopedia, avrebbero definitivamente compromesso il buon esito della terapia ABA.
5. A sostegno della dichiarata lesione del diritto alla salute parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1 comma 7 del d.lgs. 502/1992 che individua i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) erogati a carico del servizio sanitario nazionale; la violazione dell’art. 3- septies del d.lgs. 502/1992 (integrazione sociosanitaria), precisando che la l. n. 134/2015 ha demandato all’Istituto Superiore di Sanità l’aggiornamento di specifiche linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età sulla base l’evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali.
6. Significa che con D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante: “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, c. 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, sono stati definiti i nuovi Lea, con l’introduzione delle prestazioni per persone con disturbi dello spettro autistico, prevedendo (art. 60, comma 1) che “Ai sensi della l. 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche”.
7. Deduce, quindi, la violazione delle Linee Guida n. 21 sull’autismo elaborate dall’Istituto Superiore della Sanità ove si evince che tra i programmi intensivi comportamentali utilizzati nella cura dell’autismo il modello più studiato è l’analisi comportamentale applicata (Applied behaviour analysis – Aba), ovvero una metodica basata sull’uso della scienza del comportamento per la modifica di comportamenti socialmente significativi.
8. Secondo la prospettazione ricorsuale, in conclusione, l’ABA dovrebbe essere somministrata con riferimento alla logopedia “comportamentale” in “ambiente strutturato” (che è cosa completamente diversa dalla normale logopedia); non esisterebbe uno standard di “ambiente strutturato” per somministrare la logopedia comportamentale nell’ambito del trattamento ABA; nella prassi si parla di “stanze bianche”, di volta in volta adattate al bisogno e alle caratteristiche del singolo autistico.
9. A monte, si censura la scelta radicale della SL intimata (delibera n. -OMISSIS-) di generalizzare l’eliminazione dell’ABA in ambiente strutturato che colpisce tutti gli autistici in maniera indiscriminata e che comporta lo svolgimento della terapia a scuola o a casa.
10. Si deduce, indi, l’illegittimità degli atti gravati poiché il minore non è stato sottoposto a visita da parte dell’equipe multidisciplinare ai fini della proroga/rinnovo del contratto, e comunque, l’illegittimità derivata del verbale UVI.
11. Si è costituita in resistenza l’SL CA.
12. Con ordinanza n. 2207 del 5 novembre 2024, la Sezione ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame del provvedimento impugnato alla luce dei motivi di ricorso.
13. Nell’approssimarsi della discussione del merito, la SL CA ha depositato ulteriori memorie ex art. 73 c.p.a. ribadendo che non vi è alcuna necessità di “setting” ambulatoriale per lo svolgimento della terapia ABA, né vi può essere quindi una necessità per il caso specifico del minore, in ragione della natura propria del trattamento.
14. All’udienza pubblica del 7 ottobre 2025, la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
15. In disparte la circostanza che l’Amministrazione intimata non ha sostanzialmente dato seguito al riesame, avendo ribadito le decisioni già assunte in riferimento alla fattispecie oggetto di causa (cfr. nota del 29 gennaio 2025 in atti), il ricorso è in ogni caso fondato alla luce del più recente arresto del giudice di appello formatosi in relazione a fattispecie analoga a quella oggetto di causa, ed al quale il Collegio intende dare continuità per evidenti ragioni di parità di trattamento.
16. In riforma della sentenza della V Sezione del Tar Campania NA, n. -OMISSIS-il Consiglio di Stato ha integralmente sposato le ragioni dedotte dalla parte ricorrente specificando che, « le evidenze scientifiche dimostrano che la terapia prevista per i soggetti con disturbo dello spettro autistico deve essere individuata caso per caso, calibrando le scelte mediche e di supporto in base alle esigenze del singolo paziente, in modo da assicurare, se non la guarigione, difficilmente prospettabile in patologie come quelle in argomento, quanto meno condizioni di vita accettabili per l’interessato e per le famiglie che lo assistono.
17. Nell’ottobre del 2023, l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato “Le Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti”, contenenti indicazioni terapeutiche per il trattamento della patologia in esame (…).(…) le stesse Linee Guida (…) restituiscono un quadro degli interventi da adottare in cui l’efficacia della riabilitazione è in tutta evidenza subordinata al rapporto uno ad uno tra specialista e paziente in un ambiente protetto, vale a dire isolato dal contesto della vita quotidiana del soggetto autistico.
18. In questa prospettiva, il cambio del piano terapeutico, realizzato sdoppiando le modalità di erogazione del trattamento ABA in modo tale da negare le ore cosiddette “ambulatoriali” di logopedia e psicomotricità e motivato dalla ASL sulla base di proprie esigenze organizzative, non risponde ai criteri cui deve ispirarsi l’erogazione del servizio sanitario in applicazione dei LEA in materia, comportando di fatto se non l’elisione, per certo la riduzione dei benefici che possono ragionevolmente attendersi dagli interventi in favore dei soggetti autistici, considerato che, pur nel ristretto limite del sindacato giurisdizionale di attività connotate da ampi margini di discrezionalità come quelle per cui è causa, la scelta dell’Azienda Sanitaria di separare in due segmenti un unico trattamento terapeutico si configura inappropriata e non adeguatamente motivata.
19. In altri termini, l’Amministrazione, pur considerando la necessità del trattamento di logopedia e psicomotricità già erogato con l’unico contratto ABA negli anni precedenti, ha irragionevolmente stabilito di duplicare le modalità di svolgimento della terapia, così negando in concreto l’erogazione efficace della prestazione.
20. E ciò indipendentemente dalla necessità di tenere conto delle liste di attesa che gli enti accreditati devono rispettare, secondo logiche che non emergono nei provvedimenti in contestazione e che non rilevano in ordine alla verifica della loro legittimità.
21. A ciò si aggiunga che la pretesa di erogare le prestazioni terapeutiche non più in un ambiente protetto ma a scuola e a casa non risponde alle stesse Linee Guida citate, che raccomandano, come osservato, un “contesto isolato di un’interazione a uno a uno con il terapeuta”, non potendosi pretendere che l’istituzione scolastica o la famiglia siano in grado di attrezzare uno spazio protetto e immune dai rischi di condizionamento derivanti dalla presenza di altre persone presenti nel luogo individuato per il trattamento: l’Amministrazione non può pretendere che la scuola o la famiglia, ammesso che possano disporne, dedichino uno spazio circoscritto e interdetto per consentire al minore di sottoporsi alla terapia.
22. In altre parole, proprio l’esigenza di tarare le cure in funzione delle caratteristiche proprie del singolo soggetto affetto dallo spettro autistico impone di consentire l’accesso a questo tipo di terapia anche a coloro che necessitano di logopedia e psicomotricità in ambiente a ciò strutturato e al riparo da stimoli provenienti dall’esterno, soprattutto dai genitori o da altri familiari» (Cons. Stato, Sez. III, 14 aprile 2025 n. 3198/2025 e Cons. Stato, Sez. III, n. 3209/2025).
23. Alla luce delle anzidette coordinate ermeneutiche, pertanto, il ricorso è fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’SL di CA al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Luigi Adinolfi, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL PA Di NA, Presidente
IA MA, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA MA | EL PA Di NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.