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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 1049/2024 R.G.A.C. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'1 aprile 2025; letto il ricorso depositato il 26 settembre 2025 con il quale
[...]
ha convenuto in giudizio il ed ha esposto: Parte_1 Controparte_1
- di essere proprietaria di un appartamento per civile abitazione sito in c.da Papa di Castroreale a piano terra o piano rialzato, di quattro vani catastali, con annesso cortile di pertinenza individuato dal sub. 7 della part. 1120 e di un locale deposito a piano seminterrato avente una superficie catastale di mq 87;
- di avere sempre esercitato il passaggio sulla particella 822 per uscire dall'apertura presente nel piano seminterrato dalla propria abitazione e accedere allo spazio condominiale, così come del resto previsto nell'atto atto di donazione e divisione dell'1/03/2000 con il quale i fratelli CP_1
(tra cui appunto , venditrice/dante causa all'odierna Persona_1
ricorrente) avevano diviso i beni familiari;
- che l'8 giugno 2024 il resistente, proprietario e possessore dell'immobile finitimo esistente sulla particella 499, ha innalzato una recinzione di pannelli in plexiglas in uno spazio condominiale di fronte la apertura che dà accesso al piano seminterrato della proprietà Pt_1
così impedendo il passaggio che conduce dal piano seminterrato dell'abitazione della ricorrente allo spazio condominiale;
rilevato che parte ricorrente, alla stregua delle superiori premesse, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte: “- Ritenere
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarare che sull'area condominiale descritta nella parte narrativa del presente atto esiste una servitù di passo in favore dell'immobile appartenente alla ricorrente e conseguentemente - accertata e dichiarata l'illegittimità dello spoglio posto in essere dal resistente - ordinare la reintegra della ricorrente nel pieno possesso del diritto di servitù sopra specificato;
In ipotesi: - Accertare e dichiarare che la condotta posta in essere da parte resistente (come descritta nel presente ricorso) rappresenta un illegittimo spoglio in danno della ricorrente e/o comunque una molestia dell'esercizio di un diritto e per l'effetto ordinare la reintegra della ricorrente nel pieno possesso del diritto di servitù gravante sull'area descritta in premessa e/o comunque la cessazione dell'avversa condotta;
In ogni caso: - Ordinare, per le ragioni di fatto e di diritto di cui al presente ricorso, la reintegra della ricorrente nel pieno esercizio del diritto di servitù gravante sul cortile condominiale descritto in premessa, ordinando per l'effetto la rimozione della recinzione e del muro realizzati da parte resistente sull'emarginato area condominiale, ovvero il ripristino dello status quo ante. Con riserva di chiedere nella sede competente, la condanna del resistente al risarcimento dei danni e con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”; rilevato che, nella resistenza di , il ricorso deve essere Controparte_1
essere rigettato;
rilevato che esulano dal giudizio possessorio tutte le questioni di carattere petitorio di talché nel caso in esame viene in considerazione esclusivamente l'accertamento dell'azione di spoglio di cui all'art. 1168
c.c.; rilevato che il ricorso introduttivo è stato depositato il 26 settembre
2024 e, nel corpo del ricorso, parte ricorrente dopo avere dichiarato a pag. 3 che “L'entrata e l'uscita dalla predetta apertura del piano seminterrato
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto verso lo spazio condominiale antistante sono stati esercitati sino al giorno 8 di giugno
2024” ha testualmente riferito a pag. 6 che “la repentina realizzazione dell'opera di recinzione abusiva si è iniziata e conclusa nell'ultima settimana del mese di settembre 2023”; rilevato che, dunque, già la descrizione del fatto da parte della ricorrente appare evidentemente confusa e non precisa;
rilevato che, ferma l'incongruenza sopra indicata, deve ritenersi che l'informatore sentito all'udienza del 14 gennaio Testimone_1
2025, non abbia reso dichiarazioni comprovanti in capo alla ricorrente il possesso del diritto corrispondente alla servitù di passo sull'area in contestazione avendo dichiarato che “non so riferire se l'ingresso dal garage veniva utilizzato dalla poiché quando andavamo noi trovavamo la signora e Pt_1
mio zio sempre all'interno”; rilevato, peraltro, che secondo la tesi del lo spoglio sarebbe Tes_1
avvenuto dopo il mese di maggio 2024 ma ciò è in evidente contrasto con quanto dichiarato dalla seconda informatrice di parte ricorrente
Parte_2
rilevato che quest'ultima – all'udienza del 18 febbraio 2025 - ha riferito che “Prima, quando abitava anche il precedente inquilino, l'accesso al garage era libero;
circa un anno e mezzo fa è stato costruito un muretto. Ricordo che la Sig.ra era andata momentaneamente in Romania ed io andavo a dare da mangiare Pt_1
ai gattini della sig.ra ed ho visto che era stato costruito un muretto alto circa trenta centimetri;
su di esso sono piantati dei paletti ed ancorati pannelli di plastica trasparente e rete metallica” ed ha soggiunto che “La Sig.ra per accedere Pt_1
al locale seminterrato ha sempre usato un secondo accesso, provvisorio e scomodo in
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto quanto vicino vi è una canaletta dove scorre la fogna. Non ha utilizzato l'ingresso principale, ora ostruito dal muretto, perché il proprietario, tale Sig. oggi CP_1
presente in aula, non lo permetteva” per poi concludere che “Ancora oggi la
Sig.ra utilizza l'accesso secondario e non può utilizzare quello principale per Pt_1
la presenza muro”; rilevato che dalle dichiarazioni rese dalla emerge, dunque, che Tes_2
la realizzazione del muretto risalirebbe a settembre 2023 e che la ricorrente – così come confermato anche dall'informatore Per_2
– non ha mai utilizzato il c.d. ingresso principale poiché ciò le è
[...]
stato impedito dall'odierno resistente;
rilevato che, in mancanza della prova del possesso della servitù di passaggio sulla parte condominiale che conduce all'accesso ubicato al piano seminterrato dell'abitazione della il ricorso deve essere Pt_1
rigettato; ritenuto, in particolare, che l'azione di spoglio è stata proposta esclusivamente per tutelare l'esercizio del possesso corrispondente alla servitù di passaggio e non anche per la tutela del possesso corrispondente all'esercizio di altri diritti (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo ove non vi è alcuna richiesta di tutela del possesso corrispondente agli altri diritti – ovvero sevitù di affaccio e di presa di aria - indicati nelle note d'udienza del 28 marzo 2025 depositate dalla ricorrente); rilevato, infine, che va dichiarata inammissibile ogni ulteriore questione di carattere petitorio sollevata dalle parti;
rilevato che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente svolta;
p.q.m.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in € 3.503,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Si comunichi.
Barcellona Pozzo di Gotto, 10/04/2025
Il Giudice
(dott.ssa Viviana Scaramuzza)
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 1049/2024 R.G.A.C. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'1 aprile 2025; letto il ricorso depositato il 26 settembre 2025 con il quale
[...]
ha convenuto in giudizio il ed ha esposto: Parte_1 Controparte_1
- di essere proprietaria di un appartamento per civile abitazione sito in c.da Papa di Castroreale a piano terra o piano rialzato, di quattro vani catastali, con annesso cortile di pertinenza individuato dal sub. 7 della part. 1120 e di un locale deposito a piano seminterrato avente una superficie catastale di mq 87;
- di avere sempre esercitato il passaggio sulla particella 822 per uscire dall'apertura presente nel piano seminterrato dalla propria abitazione e accedere allo spazio condominiale, così come del resto previsto nell'atto atto di donazione e divisione dell'1/03/2000 con il quale i fratelli CP_1
(tra cui appunto , venditrice/dante causa all'odierna Persona_1
ricorrente) avevano diviso i beni familiari;
- che l'8 giugno 2024 il resistente, proprietario e possessore dell'immobile finitimo esistente sulla particella 499, ha innalzato una recinzione di pannelli in plexiglas in uno spazio condominiale di fronte la apertura che dà accesso al piano seminterrato della proprietà Pt_1
così impedendo il passaggio che conduce dal piano seminterrato dell'abitazione della ricorrente allo spazio condominiale;
rilevato che parte ricorrente, alla stregua delle superiori premesse, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte: “- Ritenere
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarare che sull'area condominiale descritta nella parte narrativa del presente atto esiste una servitù di passo in favore dell'immobile appartenente alla ricorrente e conseguentemente - accertata e dichiarata l'illegittimità dello spoglio posto in essere dal resistente - ordinare la reintegra della ricorrente nel pieno possesso del diritto di servitù sopra specificato;
In ipotesi: - Accertare e dichiarare che la condotta posta in essere da parte resistente (come descritta nel presente ricorso) rappresenta un illegittimo spoglio in danno della ricorrente e/o comunque una molestia dell'esercizio di un diritto e per l'effetto ordinare la reintegra della ricorrente nel pieno possesso del diritto di servitù gravante sull'area descritta in premessa e/o comunque la cessazione dell'avversa condotta;
In ogni caso: - Ordinare, per le ragioni di fatto e di diritto di cui al presente ricorso, la reintegra della ricorrente nel pieno esercizio del diritto di servitù gravante sul cortile condominiale descritto in premessa, ordinando per l'effetto la rimozione della recinzione e del muro realizzati da parte resistente sull'emarginato area condominiale, ovvero il ripristino dello status quo ante. Con riserva di chiedere nella sede competente, la condanna del resistente al risarcimento dei danni e con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”; rilevato che, nella resistenza di , il ricorso deve essere Controparte_1
essere rigettato;
rilevato che esulano dal giudizio possessorio tutte le questioni di carattere petitorio di talché nel caso in esame viene in considerazione esclusivamente l'accertamento dell'azione di spoglio di cui all'art. 1168
c.c.; rilevato che il ricorso introduttivo è stato depositato il 26 settembre
2024 e, nel corpo del ricorso, parte ricorrente dopo avere dichiarato a pag. 3 che “L'entrata e l'uscita dalla predetta apertura del piano seminterrato
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto verso lo spazio condominiale antistante sono stati esercitati sino al giorno 8 di giugno
2024” ha testualmente riferito a pag. 6 che “la repentina realizzazione dell'opera di recinzione abusiva si è iniziata e conclusa nell'ultima settimana del mese di settembre 2023”; rilevato che, dunque, già la descrizione del fatto da parte della ricorrente appare evidentemente confusa e non precisa;
rilevato che, ferma l'incongruenza sopra indicata, deve ritenersi che l'informatore sentito all'udienza del 14 gennaio Testimone_1
2025, non abbia reso dichiarazioni comprovanti in capo alla ricorrente il possesso del diritto corrispondente alla servitù di passo sull'area in contestazione avendo dichiarato che “non so riferire se l'ingresso dal garage veniva utilizzato dalla poiché quando andavamo noi trovavamo la signora e Pt_1
mio zio sempre all'interno”; rilevato, peraltro, che secondo la tesi del lo spoglio sarebbe Tes_1
avvenuto dopo il mese di maggio 2024 ma ciò è in evidente contrasto con quanto dichiarato dalla seconda informatrice di parte ricorrente
Parte_2
rilevato che quest'ultima – all'udienza del 18 febbraio 2025 - ha riferito che “Prima, quando abitava anche il precedente inquilino, l'accesso al garage era libero;
circa un anno e mezzo fa è stato costruito un muretto. Ricordo che la Sig.ra era andata momentaneamente in Romania ed io andavo a dare da mangiare Pt_1
ai gattini della sig.ra ed ho visto che era stato costruito un muretto alto circa trenta centimetri;
su di esso sono piantati dei paletti ed ancorati pannelli di plastica trasparente e rete metallica” ed ha soggiunto che “La Sig.ra per accedere Pt_1
al locale seminterrato ha sempre usato un secondo accesso, provvisorio e scomodo in
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto quanto vicino vi è una canaletta dove scorre la fogna. Non ha utilizzato l'ingresso principale, ora ostruito dal muretto, perché il proprietario, tale Sig. oggi CP_1
presente in aula, non lo permetteva” per poi concludere che “Ancora oggi la
Sig.ra utilizza l'accesso secondario e non può utilizzare quello principale per Pt_1
la presenza muro”; rilevato che dalle dichiarazioni rese dalla emerge, dunque, che Tes_2
la realizzazione del muretto risalirebbe a settembre 2023 e che la ricorrente – così come confermato anche dall'informatore Per_2
– non ha mai utilizzato il c.d. ingresso principale poiché ciò le è
[...]
stato impedito dall'odierno resistente;
rilevato che, in mancanza della prova del possesso della servitù di passaggio sulla parte condominiale che conduce all'accesso ubicato al piano seminterrato dell'abitazione della il ricorso deve essere Pt_1
rigettato; ritenuto, in particolare, che l'azione di spoglio è stata proposta esclusivamente per tutelare l'esercizio del possesso corrispondente alla servitù di passaggio e non anche per la tutela del possesso corrispondente all'esercizio di altri diritti (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo ove non vi è alcuna richiesta di tutela del possesso corrispondente agli altri diritti – ovvero sevitù di affaccio e di presa di aria - indicati nelle note d'udienza del 28 marzo 2025 depositate dalla ricorrente); rilevato, infine, che va dichiarata inammissibile ogni ulteriore questione di carattere petitorio sollevata dalle parti;
rilevato che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente svolta;
p.q.m.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in € 3.503,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Si comunichi.
Barcellona Pozzo di Gotto, 10/04/2025
Il Giudice
(dott.ssa Viviana Scaramuzza)
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto