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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/10/2025, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Rg. 1507/2023
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario della II sezione civile del Tribunale di Torre Annunziata, dr.ssa Immacolata Cesarano, in funzione di G.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1507 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad
OGGETTO: risarcimento danni a cose,
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli, al Viale A. Parte_1
Gramsci 17/B, presso lo studio dell'avvocato Antonio Actis, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
ATTORE
E
, elettivamente domiciliato in Agerola, al Viale Controparte_1
della Vittoria n. 8, presso lo studio dell'avvocato Sergio Mascolo che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
CONVENUTO
Conclusioni:
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza del 17/01/2023 il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva il ricorso ex art 700 c.p.c. proposto dal sig. nei confronti del Parte_1 sig. , per l'effetto, condannava il resistente all'esecuzione Controparte_1 delle opere manutentive di cui è lite indicate dal Ctu nella sua relazione, salvo riparto interno condominiale secondo le regole di cui all'art. 1125 c.c.
Condannava, altresì, il resistente alla corresponsione a favore del Ctu CP_1 di un acconto di € 400,00 salvo riparto interno secondo le regole di cui all'art. 1125 c.c. Condannava infine il resistente al pagamento delle spese del giudizio cautelare.
Il giudice della fase cautelare accertava che il locale box garage di proprietà del era stato interessato da importanti fenomeni infiltrativi, come peraltro Pt_1
testimoniato anche dal verbale di sopralluogo dei Vigili del Fuoco di Napoli del 04.03.2022 e che in particolare, erano stati riscontrati degli ammaloramenti ai travetti costituenti la parte del solaio sottostante alla terrazza di proprietà del sig. provocati da una ossidazione dei ferri di armatura e il CP_1 conseguente rigonfiamento, che aveva portato all'esplosione di alcuni tabelloni in laterizio costituenti lo stesso solaio. Nel contempo, individuava la causa delle suddette infiltrazioni nella cattiva manutenzione del terrazzo di proprietà e nella mancanza in alcuni punti delle “fughe” tra le CP_1
mattonelle costituenti la pavimentazione di detto terrazzo e nel disallineamento delle ornie di marmo poste a delimitazione della pavimentazione.
In data 16.08.2023, l'odierno convenuto attivava un procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. al fine di verificare la corretta attuazione da parte di quest'ultimo della predetta ordinanza cautelare. Si costituiva il Parte_1
, il quale rappresentava l'adempimento solo parziale dell'ordinanza
[...] sopra richiamata, non avendo il ricorrente eseguito le opere all'interno del garage di sua proprietà. Il resistente chiedeva, inoltre, al Tribunale di voler rendere un “ulteriore chiarimento” circa la ripartizione delle spese conseguente all'applicazione dell'art. 1125 c.c. ll G.I. con l'ordinanza del 27/09/2023 dichiarava che il provvedimento cautelare del 17.01.2023 era stato interamente attuato dal mentre CP_1 dichiarava inammissibile l'istanza di chiarimento in ordine ai criteri di cui all'art. 1125 c.c. formulata dal resistente Pt_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torre Annunziata il sig. per ivi Controparte_1 sentire: “confermare l'ordinanza n. rep 209/2023 del 17.01.2023 emessa dalla dott.ssa Carpinelli nel giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c. recante n.rg.
2319/2022 nella parte in cui ordina al sig. di eseguire tutte le CP_1 lavorazioni necessarie all'eliminazione immediata delle cause scatenanti le lamentate infiltrazioni con ripristino dello status quo ante dei locali di proprietà in ogni caso, ordinare al sig. di eseguire tutte le Pt_1 CP_1 lavorazioni necessarie all'eliminazione immediata delle cause scatenanti le lamentate infiltrazioni con ripristino dello status quo ante dei locali di proprietà accertare che i danni da infiltrazioni nei locali box e Pt_1 cantinato, lamentati dal sig. derivano unicamente dall'incuria, dalla Pt_1 pessima manutenzione e dall'uso improprio fatto della terrazza di proprietà convenuta e, per effetto e conseguenza della così accertata esclusiva responsabilità del condannare parte convenuta al ristoro di tutte le CP_1
spese sostenute e a sostenersi per la realizzazione delle opere come da ordinanza cautelare che, in via provvisoria, il G.I. dott.ssa Carpinelli ha disposto corrispondersi in quota parte ex art. 1125 c.c.; in ogni caso condannare parte convenuta al ristoro dei danni tutti, patrimoniali e non, per la somma di € 9.112,00 oltre spese di giudizio.”
A fondamento della domanda, l'attore rappresentava di essere proprietario di un appartamento sito in Agerola (NA), alla Via Francesco Cilea I Trav n. 8, al secondo piano, catastalmente distinto al foglio 13, part. 481, nonché di locale garage con sottostante vano cantinato, ubicati, rispettivamente, al piano terra e piano interrato del medesimo fabbricato, individuati in catasto il primo al foglio 13, part. 481, sub 3, cat c/6 ed al foglio 13, part. 481, sub 6, c/2 il piano interrato.
L'attore deduceva che, a causa di infiltrazioni provenienti dal sovrastante solaio di copertura del garage, che fungeva da terrazza praticabile dell'unità immobiliare posta al primo piano del medesimo stabile, di proprietà esclusiva del sig. l'immobile di sua proprietà veniva ripetutamente Controparte_1
interessato da caduta di intonaci e massi ed ammaloramento di beni e che, in seguito a precipitazioni intense avvenute nel corso dell'inverno 2022, e particolarmente nel gennaio/febbraio 2022, le condizioni della sua proprietà subivano ulteriore degrado, con pericolo per persone e cose.
Deduceva, poi, l'attore di aver richiesto, in data 04.03.2022, l'intervento dei
Vigili del Fuoco, i quali interessavano le autorità locali e l'ufficio tecnico del per i provvedimenti del caso. Che i Vigili del Fuoco nel proprio CP_2 verbale riportavano quale causa del sinistro “probabile vecchie infiltrazioni” e relazionavano che: “giungevano sul posto l'u.t.c. nella persona dell'arch.
ed il comandante della polizia locale . Visto Controparte_3 Persona_1
l'accaduto gli stessi, inizialmente comunicavano verbalmente alla sig.ra
(moglie del di non praticare il garage ed in giornata ci Pt_2 Pt_1 veniva notificata l'ordinanza in merito, fino ad una messa in sicurezza ed il ripristino dello stato dei luoghi da una ditta autorizzata”.
Deduceva l'attore che l'istruttore tecnico del Comune arch. , a Controparte_3 seguito del sopralluogo, verbalizzava la presenza di “distacco di porzioni di intonaco e lo sfondellamento delle pignatte” e verbalmente comunicava inibizione all'uso dell'immobile alla moglie del al momento Pt_1 presente sul posto e che, quindi, a far data dal 4 marzo 2022 all'attore veniva inibito sia l'uso del garage, normalmente adibito a ricovero per la propria autovettura, con conseguente necessità di sostenere i costi per un garage ovvero chiedere a parenti e amici ricovero alternativo, sia l'accesso ed uso del cantinato sottostante, normalmente adibito a deposito di beni che, a causa dell'umidità, erano ormai inutilizzabili e/o in fase di deterioramento;
L'attore si riportava alla relazione tecnica di parte depositata, ove veniva rilevato come “le porzioni ammalorate a causa delle infiltrazioni di acqua continuate nel tempo, possono essere facilmente riscontrate nel solaio di copertura ove si evince lo sfondellamento delle pignatte del solaio con distacco di ampie porzioni d'intonaco ed alcuni rigonfiamenti di travetti portanti in c.a.
a causa dell'ossidazione delle armature. Lungo le pareti perimetrali sia del locale garage che di quello interrato si osservano ampie zone di umidità con intonaci in fase di distacco a seguito dello sgocciolamento delle acque piovane lungo le murature proveniente dal terrazzo suddetto che non ha idoneo sistema di raccolta e di impermeabilizzazione (vedasi foto allegati). Lo stato dei luoghi descritto crea sicuramente la non praticabilità del locale con pericolo per la pubblica e privata incolumità come descritto ed evidenziato anche nel rapporto
d'intervento del comando dei Vigili del Fuoco di Napoli … ” ed elencava le opere necessarie ed improcrastinabili ad eseguirsi nella sua proprietà esclusiva.
Rappresentava, inoltre, di aver depositato ricorso ex art. 700 c.p.c. davanti al
Tribunale di Torre Annunziata, per ottenere ordine di immediata realizzazione delle opere necessarie sia alla eliminazione delle infiltrazioni che al ripristino dei propri locali e che, nel corso del giudizio cautelare, il consulente d'ufficio,
l'arch. aveva asseverato nella consulenza depositata, “che i Persona_2
fenomeni infiltrativi (così come testimoniato anche dal di sopralluogo Tes_1
dei Vigili del Fuoco di Napoli protocollo 12186 del giorno 7.03.2022), all'atto dei 2 sopralluoghi esperiti (effettuati nel corso del mese di luglio), sono state riscontrate degli ammaloramenti ai travetti costituenti la parte del solaio sottostante alla terrazza di proprietà del sig. , provocati da Controparte_1
una ossidazione dei ferri di armatura e il conseguente rigonfiamento, che ha portato all'esplosione di alcuni tabelloni in laterizio costituenti lo stesso solaio, allo stesso tempo, si è appurata la cattiva manutenzione del terrazzo di proprietà e la totale mancanza (in alcuni punti) delle “fughe” tra le CP_1
mattonelle costituenti la pavimentazione di detto terrazzo, e il disallineamento delle ornie di marmo poste a delimitazione della pavimentazione stessa”. Che il CTU aveva ancora accertato che la natura ingravescente e permanente del fenomeno dannoso avrebbe potuto provocare danni alle cose o alle persone che accedevano a detto locale box ed aveva poi concluso affermando che sussisteva nesso di casualità tra la cattiva manutenzione della terrazza sovrastante ed il sottostante locale box di proprietà pertanto, era stato redatto un Pt_1
computo metrico estimativo per stabilire il valore economico delle opere di ripristino del locale box al fine di eliminare il pericolo alle cose e alle persone che accedevano a detto garage, tali opere erano state stimate circa in € 3.700,00 oltre iva e spese tecniche stimate in Euro 500,00 e che il giudice nell'ordinanza aveva fatto rinvio, sul riparto delle spese, alle regole di cui all'art. 1125 c.c.
Instaurato il contraddittorio, il convenuto contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto.
La parte convenuta deduceva che, dando esecuzione all'ordinanza cautelare con l'effettiva esecuzione dei lavori sul terrazzo oggetto di causa, come documentato da CILA prot. 1069 del 23.01.2023 e completamente ultimati in data 01.06.2023, era emersa la completa impermeabilità del massetto sottostante la pavimentazione, rivelando l'insussistenza delle presunte cause infiltrative. Deduceva, poi, come provato dai documenti in atti, di aver adempiuto materialmente all'esecuzione dei lavori e di aver anche corrisposto quanto liquidato nel provvedimento reso all'esito del giudizio cautelare.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., ammessa la prova testimoniale nei limiti di cui all'ordinanza emessa fuori udienza dell'01/11/23, escussi i testi, la causa veniva assegnata a sentenza, con i termini ex art. 190
c.p.c.
DIRITTO
La domanda merita accoglimento nei limiti di seguito indicati. Si osserva che, come incontestato dalle parti, il terrazzo di proprietà esclusiva del sig. sovrasta il locale box e la sottostante cantinola di proprietà CP_1 dell'attore.
Il consulente tecnico di ufficio accertava nella fase cautelare che le cause delle infiltrazioni lamentate dall'attore erano dovute alla cattiva manutenzione della terrazza di copertura di proprietà esclusiva del convenuto.
I lavori, che il consulente tecnico di ufficio riteneva necessario eseguire alla terrazza del erano realizzati da quest'ultimo nell'anno 2023 a proprie CP_1
cure e spese, come riconosciuto dallo stesso attore.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le spese per il ripristino dello stato dei luoghi e per l'eliminazione dei danni cagionati dalle infiltrazioni debbano essere ripartite ai sensi dell'art. 1125 c.c., che disciplina le spese per manutenzione e ricostruzione dei soffitti, atteso che dalla consulenza tecnica svolta emergeva che le infiltrazioni verificatesi nei locali dell'attore erano state causate dal cattivo stato di manutenzione del terrazzo di copertura.
In particolare, l'espletata Ctu ha individuato le causali delle infiltrazioni nel difetto di manutenzione dell'impermeabilizzazione del terrazzo di copertura del
Atteso che, per giurisprudenza costante, in riferimento al terrazzo di CP_1
proprietà esclusiva che funge da copertura di proprietà aliena, il proprietario esclusivo ha la responsabilità della manutenzione ordinaria ed il CP_4
(nel caso di specie costituito esclusivamente dalle parti in causa) la responsabilità della manutenzione straordinaria, si deve ritenere che le suddette infiltrazioni, da ritenersi conseguenti all'assenza di interventi di manutenzione straordinaria, siano imputabili ad entrambe le parti.
Ne consegue che il convenuto non può essere condannato all'esecuzione delle opere di ripristino integralmente a proprie spese. Solo in presenza di altri fattori causali, diversi dalla normale usura, infatti, le spese per il ripristino devono essere ripartite in proporzione all'efficacia causale dei vari comportamenti secondo il disposto dell'art. 2056 c.c. e non già secondo l'art. 1125 c.c. (C.
10686/2002; C. 7727/2000). Incombe però sul danneggiato l'onere di provare quanto meno l'efficienza causale della colpa dell'altro comproprietario riguardo ai pregiudizi subiti, risultando inapplicabile la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. diretta a tutelare i terzi danneggiati dalle cose che gli altri hanno in custodia (C. 6398/1999, sia pure in materia di condominio). Nel caso di specie, non risulta sufficientemente provata la responsabilità esclusiva del proprietario convenuto, in particolare, in riferimento alla contestazione attorea di un uso improprio della pompa esterna, utilizzata sul terrazzo soprastante, non sembra a questo giudice che sia stata raggiunta la prova che tale utilizzo sia stato concausa delle infiltrazioni, non emergendo dall'istruttoria la sussistenza di un nesso causale tra tale circostanza e l'evento.
Nell'assenza di allegazione delle parti in ordine alla circostanza se i beni siano o meno parte di un fabbricato condominiale, è comunque applicabile la disciplina di cui all'art. 1125 c.c., come correttamente indicato già dal Giudice della cautela.
La presunzione “iuris tantum” di proprietà comune di solai divisori tra un piano e l'altro vale per tutte le strutture che hanno una funzione di sostegno e copertura (v., da ultimo, Cass., 11/6/2018, n. 15048) e ciò indipendentemente dalla natura condominiale o meno dei beni. Appare evidente che nel caso in esame i reciproci rapporti restano circoscritti ai proprietari delle unità interessate, con la conseguenza che nella ripartizione delle spese di riparazione e manutenzione della terrazza di proprietà e in uso esclusivo del convenuto, costituente il solaio del garage del non si possa ricorrere ai criteri Pt_1
previsti dall'art. 1126 c.c., ma si debba, invece, procedere all'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., il quale accolla le spese relative alla manutenzione in parti uguali ai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti.
Pertanto, poiché nel caso di specie non è stata fornita la rigorosa prova della specifica imputabilità soggettiva del danno al solo convenuto, le spese per il ripristino devono essere ripartite secondo i principi di cui all'art. 1125 c.c., che dispone che le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
In ogni caso va, però, riconosciuto all'attore il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata manutenzione straordinaria del terrazzo, che per effetto della accertata corresponsabilità delle parti, va posto a carico del convenuto nella misura del 50%.
In particolare vanno riconosciute a titolo di risarcimento danni le spese sostenute dall'attore per il ripristino dello status quo ante nel locale box di sua proprietà. Difatti, il risarcimento tende a mettere il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si trovava prima dell'evento lesivo. Orbene, risulta provato che l'attore abbia impiegato a tal fine la somma di euro 5.191,50, documentata con fatture e congrua rispetto alla stima effettuata dal CTU. Ne consegue che il convenuto dovrà rimborsare la metà di detta somma, per un importo pari ad € 2.595,75, in applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., applicato anche per la posta risarcitoria.
Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi legali dalla domanda.
Va rigettata la richiesta di risarcimento danni per il deterioramento di legno e pellet ricoverato nel locale box, poiché le testimonianze rese, non univoche ed anzi generiche (le dichiarazioni dei testi e Testimone_2 [...]
, nonché poco attendibili (la deposizione del teste Tes_3 Tes_4
moglie dell'attore, dalle cui dichiarazioni emerge un interesse
[...] all'esito della causa) non consentono l'individuazione del danno e la sua quantificazione.
Altresì non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento relativa ai danni all'impianto elettrico, in quanto ugualmente non provati. Ed invero tali danni non rappresentati né nella consulenza d'ufficio, né in quella di parte, vengono descritti in maniera generica, impedendo sia la verifica del rapporto causale con le lamentate infiltrazioni, sia la loro quantificazione. Non risultano depositati agli atti preventivi, né tantomeno fatture ed i testi fanno generico riferimento ad una richiesta da parte di un elettricista per “ripristinare il tutto”.
Parimenti, non può trovare accoglimento la richiesta di danno da mancato uso dei locali, in quanto la deduzione attorea circa l'inibizione all'utilizzo del box da parte del è smentita dal dato documentale, laddove il verbale CP_2 dell'Ufficio tecnico comunale è privo di prescrizioni in tal senso. Né risulta raggiunta adeguata prova in ordine all'effettivo ricorso a parcheggi esterni, essendo stati i testi contraddittori e generici sia in ordine al luogo del ricovero, che al lasso di tempo del presunto utilizzo, che alla effettiva e precisa corresponsione di somme.
Si rigetta ogni altra domanda.
Le spese, in considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda e della circostanza che la somma riconosciuta all'attore a titolo di risarcimento del danno veniva offerta da parte convenuta già nella comparsa di costituzione e risposta, vengono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accerta la corresponsabilità del convenuto nella Controparte_1 causazione dei danni riportati dall'attore ; Parte_1
2) Per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di euro 2.595,75 oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda al soddisfo;
3) Rigetta tutte le altre domande;
4) Compensa integralmente le spese tra le parti.
Torre Annunziata, 15 ottobre 2025
Il GOP
dott.ssa Immacolata Cesarano
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario della II sezione civile del Tribunale di Torre Annunziata, dr.ssa Immacolata Cesarano, in funzione di G.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1507 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad
OGGETTO: risarcimento danni a cose,
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli, al Viale A. Parte_1
Gramsci 17/B, presso lo studio dell'avvocato Antonio Actis, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
ATTORE
E
, elettivamente domiciliato in Agerola, al Viale Controparte_1
della Vittoria n. 8, presso lo studio dell'avvocato Sergio Mascolo che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
CONVENUTO
Conclusioni:
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza del 17/01/2023 il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva il ricorso ex art 700 c.p.c. proposto dal sig. nei confronti del Parte_1 sig. , per l'effetto, condannava il resistente all'esecuzione Controparte_1 delle opere manutentive di cui è lite indicate dal Ctu nella sua relazione, salvo riparto interno condominiale secondo le regole di cui all'art. 1125 c.c.
Condannava, altresì, il resistente alla corresponsione a favore del Ctu CP_1 di un acconto di € 400,00 salvo riparto interno secondo le regole di cui all'art. 1125 c.c. Condannava infine il resistente al pagamento delle spese del giudizio cautelare.
Il giudice della fase cautelare accertava che il locale box garage di proprietà del era stato interessato da importanti fenomeni infiltrativi, come peraltro Pt_1
testimoniato anche dal verbale di sopralluogo dei Vigili del Fuoco di Napoli del 04.03.2022 e che in particolare, erano stati riscontrati degli ammaloramenti ai travetti costituenti la parte del solaio sottostante alla terrazza di proprietà del sig. provocati da una ossidazione dei ferri di armatura e il CP_1 conseguente rigonfiamento, che aveva portato all'esplosione di alcuni tabelloni in laterizio costituenti lo stesso solaio. Nel contempo, individuava la causa delle suddette infiltrazioni nella cattiva manutenzione del terrazzo di proprietà e nella mancanza in alcuni punti delle “fughe” tra le CP_1
mattonelle costituenti la pavimentazione di detto terrazzo e nel disallineamento delle ornie di marmo poste a delimitazione della pavimentazione.
In data 16.08.2023, l'odierno convenuto attivava un procedimento ex art. 669 duodecies c.p.c. al fine di verificare la corretta attuazione da parte di quest'ultimo della predetta ordinanza cautelare. Si costituiva il Parte_1
, il quale rappresentava l'adempimento solo parziale dell'ordinanza
[...] sopra richiamata, non avendo il ricorrente eseguito le opere all'interno del garage di sua proprietà. Il resistente chiedeva, inoltre, al Tribunale di voler rendere un “ulteriore chiarimento” circa la ripartizione delle spese conseguente all'applicazione dell'art. 1125 c.c. ll G.I. con l'ordinanza del 27/09/2023 dichiarava che il provvedimento cautelare del 17.01.2023 era stato interamente attuato dal mentre CP_1 dichiarava inammissibile l'istanza di chiarimento in ordine ai criteri di cui all'art. 1125 c.c. formulata dal resistente Pt_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torre Annunziata il sig. per ivi Controparte_1 sentire: “confermare l'ordinanza n. rep 209/2023 del 17.01.2023 emessa dalla dott.ssa Carpinelli nel giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c. recante n.rg.
2319/2022 nella parte in cui ordina al sig. di eseguire tutte le CP_1 lavorazioni necessarie all'eliminazione immediata delle cause scatenanti le lamentate infiltrazioni con ripristino dello status quo ante dei locali di proprietà in ogni caso, ordinare al sig. di eseguire tutte le Pt_1 CP_1 lavorazioni necessarie all'eliminazione immediata delle cause scatenanti le lamentate infiltrazioni con ripristino dello status quo ante dei locali di proprietà accertare che i danni da infiltrazioni nei locali box e Pt_1 cantinato, lamentati dal sig. derivano unicamente dall'incuria, dalla Pt_1 pessima manutenzione e dall'uso improprio fatto della terrazza di proprietà convenuta e, per effetto e conseguenza della così accertata esclusiva responsabilità del condannare parte convenuta al ristoro di tutte le CP_1
spese sostenute e a sostenersi per la realizzazione delle opere come da ordinanza cautelare che, in via provvisoria, il G.I. dott.ssa Carpinelli ha disposto corrispondersi in quota parte ex art. 1125 c.c.; in ogni caso condannare parte convenuta al ristoro dei danni tutti, patrimoniali e non, per la somma di € 9.112,00 oltre spese di giudizio.”
A fondamento della domanda, l'attore rappresentava di essere proprietario di un appartamento sito in Agerola (NA), alla Via Francesco Cilea I Trav n. 8, al secondo piano, catastalmente distinto al foglio 13, part. 481, nonché di locale garage con sottostante vano cantinato, ubicati, rispettivamente, al piano terra e piano interrato del medesimo fabbricato, individuati in catasto il primo al foglio 13, part. 481, sub 3, cat c/6 ed al foglio 13, part. 481, sub 6, c/2 il piano interrato.
L'attore deduceva che, a causa di infiltrazioni provenienti dal sovrastante solaio di copertura del garage, che fungeva da terrazza praticabile dell'unità immobiliare posta al primo piano del medesimo stabile, di proprietà esclusiva del sig. l'immobile di sua proprietà veniva ripetutamente Controparte_1
interessato da caduta di intonaci e massi ed ammaloramento di beni e che, in seguito a precipitazioni intense avvenute nel corso dell'inverno 2022, e particolarmente nel gennaio/febbraio 2022, le condizioni della sua proprietà subivano ulteriore degrado, con pericolo per persone e cose.
Deduceva, poi, l'attore di aver richiesto, in data 04.03.2022, l'intervento dei
Vigili del Fuoco, i quali interessavano le autorità locali e l'ufficio tecnico del per i provvedimenti del caso. Che i Vigili del Fuoco nel proprio CP_2 verbale riportavano quale causa del sinistro “probabile vecchie infiltrazioni” e relazionavano che: “giungevano sul posto l'u.t.c. nella persona dell'arch.
ed il comandante della polizia locale . Visto Controparte_3 Persona_1
l'accaduto gli stessi, inizialmente comunicavano verbalmente alla sig.ra
(moglie del di non praticare il garage ed in giornata ci Pt_2 Pt_1 veniva notificata l'ordinanza in merito, fino ad una messa in sicurezza ed il ripristino dello stato dei luoghi da una ditta autorizzata”.
Deduceva l'attore che l'istruttore tecnico del Comune arch. , a Controparte_3 seguito del sopralluogo, verbalizzava la presenza di “distacco di porzioni di intonaco e lo sfondellamento delle pignatte” e verbalmente comunicava inibizione all'uso dell'immobile alla moglie del al momento Pt_1 presente sul posto e che, quindi, a far data dal 4 marzo 2022 all'attore veniva inibito sia l'uso del garage, normalmente adibito a ricovero per la propria autovettura, con conseguente necessità di sostenere i costi per un garage ovvero chiedere a parenti e amici ricovero alternativo, sia l'accesso ed uso del cantinato sottostante, normalmente adibito a deposito di beni che, a causa dell'umidità, erano ormai inutilizzabili e/o in fase di deterioramento;
L'attore si riportava alla relazione tecnica di parte depositata, ove veniva rilevato come “le porzioni ammalorate a causa delle infiltrazioni di acqua continuate nel tempo, possono essere facilmente riscontrate nel solaio di copertura ove si evince lo sfondellamento delle pignatte del solaio con distacco di ampie porzioni d'intonaco ed alcuni rigonfiamenti di travetti portanti in c.a.
a causa dell'ossidazione delle armature. Lungo le pareti perimetrali sia del locale garage che di quello interrato si osservano ampie zone di umidità con intonaci in fase di distacco a seguito dello sgocciolamento delle acque piovane lungo le murature proveniente dal terrazzo suddetto che non ha idoneo sistema di raccolta e di impermeabilizzazione (vedasi foto allegati). Lo stato dei luoghi descritto crea sicuramente la non praticabilità del locale con pericolo per la pubblica e privata incolumità come descritto ed evidenziato anche nel rapporto
d'intervento del comando dei Vigili del Fuoco di Napoli … ” ed elencava le opere necessarie ed improcrastinabili ad eseguirsi nella sua proprietà esclusiva.
Rappresentava, inoltre, di aver depositato ricorso ex art. 700 c.p.c. davanti al
Tribunale di Torre Annunziata, per ottenere ordine di immediata realizzazione delle opere necessarie sia alla eliminazione delle infiltrazioni che al ripristino dei propri locali e che, nel corso del giudizio cautelare, il consulente d'ufficio,
l'arch. aveva asseverato nella consulenza depositata, “che i Persona_2
fenomeni infiltrativi (così come testimoniato anche dal di sopralluogo Tes_1
dei Vigili del Fuoco di Napoli protocollo 12186 del giorno 7.03.2022), all'atto dei 2 sopralluoghi esperiti (effettuati nel corso del mese di luglio), sono state riscontrate degli ammaloramenti ai travetti costituenti la parte del solaio sottostante alla terrazza di proprietà del sig. , provocati da Controparte_1
una ossidazione dei ferri di armatura e il conseguente rigonfiamento, che ha portato all'esplosione di alcuni tabelloni in laterizio costituenti lo stesso solaio, allo stesso tempo, si è appurata la cattiva manutenzione del terrazzo di proprietà e la totale mancanza (in alcuni punti) delle “fughe” tra le CP_1
mattonelle costituenti la pavimentazione di detto terrazzo, e il disallineamento delle ornie di marmo poste a delimitazione della pavimentazione stessa”. Che il CTU aveva ancora accertato che la natura ingravescente e permanente del fenomeno dannoso avrebbe potuto provocare danni alle cose o alle persone che accedevano a detto locale box ed aveva poi concluso affermando che sussisteva nesso di casualità tra la cattiva manutenzione della terrazza sovrastante ed il sottostante locale box di proprietà pertanto, era stato redatto un Pt_1
computo metrico estimativo per stabilire il valore economico delle opere di ripristino del locale box al fine di eliminare il pericolo alle cose e alle persone che accedevano a detto garage, tali opere erano state stimate circa in € 3.700,00 oltre iva e spese tecniche stimate in Euro 500,00 e che il giudice nell'ordinanza aveva fatto rinvio, sul riparto delle spese, alle regole di cui all'art. 1125 c.c.
Instaurato il contraddittorio, il convenuto contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto.
La parte convenuta deduceva che, dando esecuzione all'ordinanza cautelare con l'effettiva esecuzione dei lavori sul terrazzo oggetto di causa, come documentato da CILA prot. 1069 del 23.01.2023 e completamente ultimati in data 01.06.2023, era emersa la completa impermeabilità del massetto sottostante la pavimentazione, rivelando l'insussistenza delle presunte cause infiltrative. Deduceva, poi, come provato dai documenti in atti, di aver adempiuto materialmente all'esecuzione dei lavori e di aver anche corrisposto quanto liquidato nel provvedimento reso all'esito del giudizio cautelare.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., ammessa la prova testimoniale nei limiti di cui all'ordinanza emessa fuori udienza dell'01/11/23, escussi i testi, la causa veniva assegnata a sentenza, con i termini ex art. 190
c.p.c.
DIRITTO
La domanda merita accoglimento nei limiti di seguito indicati. Si osserva che, come incontestato dalle parti, il terrazzo di proprietà esclusiva del sig. sovrasta il locale box e la sottostante cantinola di proprietà CP_1 dell'attore.
Il consulente tecnico di ufficio accertava nella fase cautelare che le cause delle infiltrazioni lamentate dall'attore erano dovute alla cattiva manutenzione della terrazza di copertura di proprietà esclusiva del convenuto.
I lavori, che il consulente tecnico di ufficio riteneva necessario eseguire alla terrazza del erano realizzati da quest'ultimo nell'anno 2023 a proprie CP_1
cure e spese, come riconosciuto dallo stesso attore.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le spese per il ripristino dello stato dei luoghi e per l'eliminazione dei danni cagionati dalle infiltrazioni debbano essere ripartite ai sensi dell'art. 1125 c.c., che disciplina le spese per manutenzione e ricostruzione dei soffitti, atteso che dalla consulenza tecnica svolta emergeva che le infiltrazioni verificatesi nei locali dell'attore erano state causate dal cattivo stato di manutenzione del terrazzo di copertura.
In particolare, l'espletata Ctu ha individuato le causali delle infiltrazioni nel difetto di manutenzione dell'impermeabilizzazione del terrazzo di copertura del
Atteso che, per giurisprudenza costante, in riferimento al terrazzo di CP_1
proprietà esclusiva che funge da copertura di proprietà aliena, il proprietario esclusivo ha la responsabilità della manutenzione ordinaria ed il CP_4
(nel caso di specie costituito esclusivamente dalle parti in causa) la responsabilità della manutenzione straordinaria, si deve ritenere che le suddette infiltrazioni, da ritenersi conseguenti all'assenza di interventi di manutenzione straordinaria, siano imputabili ad entrambe le parti.
Ne consegue che il convenuto non può essere condannato all'esecuzione delle opere di ripristino integralmente a proprie spese. Solo in presenza di altri fattori causali, diversi dalla normale usura, infatti, le spese per il ripristino devono essere ripartite in proporzione all'efficacia causale dei vari comportamenti secondo il disposto dell'art. 2056 c.c. e non già secondo l'art. 1125 c.c. (C.
10686/2002; C. 7727/2000). Incombe però sul danneggiato l'onere di provare quanto meno l'efficienza causale della colpa dell'altro comproprietario riguardo ai pregiudizi subiti, risultando inapplicabile la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. diretta a tutelare i terzi danneggiati dalle cose che gli altri hanno in custodia (C. 6398/1999, sia pure in materia di condominio). Nel caso di specie, non risulta sufficientemente provata la responsabilità esclusiva del proprietario convenuto, in particolare, in riferimento alla contestazione attorea di un uso improprio della pompa esterna, utilizzata sul terrazzo soprastante, non sembra a questo giudice che sia stata raggiunta la prova che tale utilizzo sia stato concausa delle infiltrazioni, non emergendo dall'istruttoria la sussistenza di un nesso causale tra tale circostanza e l'evento.
Nell'assenza di allegazione delle parti in ordine alla circostanza se i beni siano o meno parte di un fabbricato condominiale, è comunque applicabile la disciplina di cui all'art. 1125 c.c., come correttamente indicato già dal Giudice della cautela.
La presunzione “iuris tantum” di proprietà comune di solai divisori tra un piano e l'altro vale per tutte le strutture che hanno una funzione di sostegno e copertura (v., da ultimo, Cass., 11/6/2018, n. 15048) e ciò indipendentemente dalla natura condominiale o meno dei beni. Appare evidente che nel caso in esame i reciproci rapporti restano circoscritti ai proprietari delle unità interessate, con la conseguenza che nella ripartizione delle spese di riparazione e manutenzione della terrazza di proprietà e in uso esclusivo del convenuto, costituente il solaio del garage del non si possa ricorrere ai criteri Pt_1
previsti dall'art. 1126 c.c., ma si debba, invece, procedere all'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., il quale accolla le spese relative alla manutenzione in parti uguali ai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti.
Pertanto, poiché nel caso di specie non è stata fornita la rigorosa prova della specifica imputabilità soggettiva del danno al solo convenuto, le spese per il ripristino devono essere ripartite secondo i principi di cui all'art. 1125 c.c., che dispone che le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
In ogni caso va, però, riconosciuto all'attore il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata manutenzione straordinaria del terrazzo, che per effetto della accertata corresponsabilità delle parti, va posto a carico del convenuto nella misura del 50%.
In particolare vanno riconosciute a titolo di risarcimento danni le spese sostenute dall'attore per il ripristino dello status quo ante nel locale box di sua proprietà. Difatti, il risarcimento tende a mettere il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si trovava prima dell'evento lesivo. Orbene, risulta provato che l'attore abbia impiegato a tal fine la somma di euro 5.191,50, documentata con fatture e congrua rispetto alla stima effettuata dal CTU. Ne consegue che il convenuto dovrà rimborsare la metà di detta somma, per un importo pari ad € 2.595,75, in applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., applicato anche per la posta risarcitoria.
Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi legali dalla domanda.
Va rigettata la richiesta di risarcimento danni per il deterioramento di legno e pellet ricoverato nel locale box, poiché le testimonianze rese, non univoche ed anzi generiche (le dichiarazioni dei testi e Testimone_2 [...]
, nonché poco attendibili (la deposizione del teste Tes_3 Tes_4
moglie dell'attore, dalle cui dichiarazioni emerge un interesse
[...] all'esito della causa) non consentono l'individuazione del danno e la sua quantificazione.
Altresì non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento relativa ai danni all'impianto elettrico, in quanto ugualmente non provati. Ed invero tali danni non rappresentati né nella consulenza d'ufficio, né in quella di parte, vengono descritti in maniera generica, impedendo sia la verifica del rapporto causale con le lamentate infiltrazioni, sia la loro quantificazione. Non risultano depositati agli atti preventivi, né tantomeno fatture ed i testi fanno generico riferimento ad una richiesta da parte di un elettricista per “ripristinare il tutto”.
Parimenti, non può trovare accoglimento la richiesta di danno da mancato uso dei locali, in quanto la deduzione attorea circa l'inibizione all'utilizzo del box da parte del è smentita dal dato documentale, laddove il verbale CP_2 dell'Ufficio tecnico comunale è privo di prescrizioni in tal senso. Né risulta raggiunta adeguata prova in ordine all'effettivo ricorso a parcheggi esterni, essendo stati i testi contraddittori e generici sia in ordine al luogo del ricovero, che al lasso di tempo del presunto utilizzo, che alla effettiva e precisa corresponsione di somme.
Si rigetta ogni altra domanda.
Le spese, in considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda e della circostanza che la somma riconosciuta all'attore a titolo di risarcimento del danno veniva offerta da parte convenuta già nella comparsa di costituzione e risposta, vengono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accerta la corresponsabilità del convenuto nella Controparte_1 causazione dei danni riportati dall'attore ; Parte_1
2) Per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di euro 2.595,75 oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda al soddisfo;
3) Rigetta tutte le altre domande;
4) Compensa integralmente le spese tra le parti.
Torre Annunziata, 15 ottobre 2025
Il GOP
dott.ssa Immacolata Cesarano