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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/11/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 2668/2024
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 19.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 28.8.2024 da
(avv.ti Truppi e Vallefuoco) Parte_1
contro (avv. Musto) Controparte_1
Motivi della decisione
In corso di giudizio per differenze retributive proposto dall'odierno ricorrente nei confronti della proc. n.2610/2022 Controparte_2
RGL), quest'ultima ha proceduto, in data 6.11.2023, alla cessione di ramo d'azienda alla Controparte_1
Il giudizio ora detto si è concluso in primo grado con la condanna della società al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€69.822,45 oltre accessori (sentenza di questo Tribunale GdL
n.1107/2024). Il ricorrente qui agisce per la declaratoria di invalidità/ inefficacia/ inopponibilità a sè della cessione, con responsabilità solidale della cessionaria e condanna di quest'ultima per i crediti vantati verso la cedente. Controparte contesta le pretese avverse chiedendone il rigetto. La domanda è fondata nei sensi di seguito precisati. Il condiviso orientamento del giudice di legittimità è il seguente:
“In tema di cessione di azienda, il limite di responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento non risultanti dai libri contabili obbligatori - previsto dall'art. 2560, comma 2, c.c. - non è applicabile in mancanza di un'effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda” (da ultimo Cass. n.29071/2024).
In applicazione del principio ora detto, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto responsabile il cessionario di un debito in corso di accertamento giudiziale al momento della cessione, in una fattispecie di donazione dell'azienda dal padre alla figlia, già partecipe della sua gestione. Nella fattispecie in esame occorre quindi verificare se si sia o no determinata una cessione con effettiva alterità tra cedente e cessionaria, in mancanza rispondendo la seconda in via solidale e senza il limite sopra indicato dei debiti della prima. Depongono in favore della non alterità più dati univoci: la cronologia della cessione, avvenuta in corso di giudizio;
l'identità di connotazione imprenditoriale, con gran parte degli stessi lavoratori, lo stesso luogo di lavoro, la stessa attrezzatura, lo stesso ambito di attività con lo stesso codice ATECO;
la sostanziale coincidenza di nucleo familiare delle compagini sociali, atteso che la cedente era formata da e dal coniuge Persona_1 [...]
mentre la cessionaria risulta formata dalla medesima Persona_2 [...]
e dal fratello . Persona_1 Controparte_3
A fronte di questi concordanti elementi, incontroversi e in massima parte documentalmente dimostrati, nessun concreto convincente dato a confutazione o contrasto ha addotto o chiesto di addurre la convenuta che si è limitata a fornire una diversa chiave di lettura della vicenda che non supera in alcun modo le coese risultanze descritte. Consegue da quanto precede la pronuncia in dispositivo. Spese secondo soccombenza.
PQM
accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosciuto il carattere solo formale della cessione di ramo d'azienda del 6.11.2023 in favore della società convenuta, dichiara quest'ultima responsabile solidale dei debiti della cedente nei confronti del ricorrente al di là dei limiti di cui all'art.2560 comma 2 cc;
condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in €4.500,00 oltre accessori, con attribuzione.
Avellino, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti
TRIBUNALE DI AVELLINO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dr.Tommaso Mainenti all'esito dell'udienza del 19.11.2025 sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa con ricorso del 28.8.2024 da
(avv.ti Truppi e Vallefuoco) Parte_1
contro (avv. Musto) Controparte_1
Motivi della decisione
In corso di giudizio per differenze retributive proposto dall'odierno ricorrente nei confronti della proc. n.2610/2022 Controparte_2
RGL), quest'ultima ha proceduto, in data 6.11.2023, alla cessione di ramo d'azienda alla Controparte_1
Il giudizio ora detto si è concluso in primo grado con la condanna della società al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€69.822,45 oltre accessori (sentenza di questo Tribunale GdL
n.1107/2024). Il ricorrente qui agisce per la declaratoria di invalidità/ inefficacia/ inopponibilità a sè della cessione, con responsabilità solidale della cessionaria e condanna di quest'ultima per i crediti vantati verso la cedente. Controparte contesta le pretese avverse chiedendone il rigetto. La domanda è fondata nei sensi di seguito precisati. Il condiviso orientamento del giudice di legittimità è il seguente:
“In tema di cessione di azienda, il limite di responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento non risultanti dai libri contabili obbligatori - previsto dall'art. 2560, comma 2, c.c. - non è applicabile in mancanza di un'effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda” (da ultimo Cass. n.29071/2024).
In applicazione del principio ora detto, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto responsabile il cessionario di un debito in corso di accertamento giudiziale al momento della cessione, in una fattispecie di donazione dell'azienda dal padre alla figlia, già partecipe della sua gestione. Nella fattispecie in esame occorre quindi verificare se si sia o no determinata una cessione con effettiva alterità tra cedente e cessionaria, in mancanza rispondendo la seconda in via solidale e senza il limite sopra indicato dei debiti della prima. Depongono in favore della non alterità più dati univoci: la cronologia della cessione, avvenuta in corso di giudizio;
l'identità di connotazione imprenditoriale, con gran parte degli stessi lavoratori, lo stesso luogo di lavoro, la stessa attrezzatura, lo stesso ambito di attività con lo stesso codice ATECO;
la sostanziale coincidenza di nucleo familiare delle compagini sociali, atteso che la cedente era formata da e dal coniuge Persona_1 [...]
mentre la cessionaria risulta formata dalla medesima Persona_2 [...]
e dal fratello . Persona_1 Controparte_3
A fronte di questi concordanti elementi, incontroversi e in massima parte documentalmente dimostrati, nessun concreto convincente dato a confutazione o contrasto ha addotto o chiesto di addurre la convenuta che si è limitata a fornire una diversa chiave di lettura della vicenda che non supera in alcun modo le coese risultanze descritte. Consegue da quanto precede la pronuncia in dispositivo. Spese secondo soccombenza.
PQM
accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosciuto il carattere solo formale della cessione di ramo d'azienda del 6.11.2023 in favore della società convenuta, dichiara quest'ultima responsabile solidale dei debiti della cedente nei confronti del ricorrente al di là dei limiti di cui all'art.2560 comma 2 cc;
condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in €4.500,00 oltre accessori, con attribuzione.
Avellino, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
dott. Tommaso Mainenti