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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/12/2024, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 3545/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di RE, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Adriana De Tommaso Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3545/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 2 agosto 2024 da
(c.f. , Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Benedetta Pensini
e
(c.f. ), CP_1 C.F._2 con l'Avv. Gloria Valentini
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Montecompatri (RM) in data 8 settembre 2007 e che dalla loro unione sono nati i figli in data 29 gennaio 2014 a Negrar (VR), Per_1
Per_ ed , entrambe in data 7 febbraio 2017 a Verona. Per_2
1 I ricorrenti hanno allegato che il sig. lavora come impiegato presso la società PT
mentre la sig.ra lavora quale medico presso l'Apss di Controparte_2 CP_1
RE – Distretto Nord.
Le parti hanno dato atto di essere entrambe economicamente autosufficienti.
I coniugi hanno, inoltre, dedotto che la sig.ra è proprietaria esclusiva CP_1
dell'abitazione familiare, contraddistinta dalla p.m. 29 della p.ed. 1257 in PT 4674 in CC RE, sulla quale grava un mutuo ipotecario con la Banca Monte dei Paschi di Siena di € 198.110,92 per capitale ed € 99.056,08 per interessi, con rata mensile a carico della sig.ra di € 1.115,00. CP_1
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione tanto che i ricorrenti - in accordo tra loro - vivono già separati.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni e da piano genitoriale allegato al ricorso:
“1) pronunciarsi la separazione personale tra i IGi ed CP_1 PT
, autorizzando i coniugi a vivere separati;
il IG , entro la
[...] Parte_1
prima udienza che verrà fissata avanti al Tribunale di RE, si impegna a trasferire la propria residenza in luogo diverso rispetto a quello attuale presso la casa coniugale;
il IG , entro la prima udienza come dianzi indicata, si PT
impegna a comunicare alla IGa il nuovo indirizzo di residenza in CP_1
RE, ove accoglierà i minori nei giorni in cui li terrà con sé, come di seguito regolamentato;
2) la casa coniugale verrà assegnata alla IGa , la quale si farà CP_1 integralmente carico del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile contraddistinto dalla p.m. 29 della p.ed. 1257 in PT 4674 in CC RE;
il IG
dichiara sin d'ora di rinunziare a chiedere alla moglie il rimborso di Parte_1 qualsivoglia somma impiegata per l'acquisto della casa coniugale e per il suo contenuto;
la casa coniugale verrà assegnata alla IGa con tutto CP_1
il suo contenuto e il IG dichiara di aver già provveduto, alla data Parte_1
di sottoscrizione del presente ricorso congiunto, ad sportare i suoi beni personali;
2 3) i figli minori ed vengono affidati congiuntamente Per_1 Per_2 Persona_4
Per_ ad entrambi i genitori;
i minori ed saranno collocati Per_1 Per_2
prevalentemente presso la madre, con la quale manterranno la residenza;
4) fermo l'affido condiviso, il padre eserciterà il diritto-dovere di visita per i figli minori secondo il seguente protocollo:
a) a weekend alternati, dal venerdì (quando il IG curerà il ritiro di PT dalla baby sitter oppure a scuola a partire dall'anno scolastico 2024/2025 Per_1
alle ore 16.30 presso l'Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice di RE;
il IG
Per_
curerà il ritiro di ed all'uscita da scuola o presso la baby PT Per_2
sitter) sino al martedì mattina, quando il IG riaccompagnerà i figli a PT
scuola, con pernottamento dei minori nelle notti del venerdì, del sabato, della domenica e del lunedì; eventuali gite “fuori porta” (con pernottamento fuori dalla casa di residenza) saranno comunicate almeno 2 giorni prima e saranno da intendersi occasionali, dovendo tenere conto che va favorita la partecipazione ad attività ludico – sportive, amicali, scolastiche ed a tornei di tennis;
la IGa si impegna a fare altrettanto nei fine settimana nei quali i minori saranno CP_1
con lei;
I genitori si impegnano a comunicare in anticipo il luogo di pernottamento dei minori se diverso dalle rispettive residenze b) tutte le settimane staranno con il padre, dal lunedì (quando il IG PT curerà il ritiro dei minori all'uscita da scuola alle ore 16.30 o dalla baby-sitter) sino al martedì mattina (quando il IG riaccompagnerà i bambini PT
direttamente a scuola), con pernottamento dei minori presso la casa del padre in
RE nella notte del lunedì;
c) I genitori, nei giorni di loro spettanza, avranno cura di verificare se i bambini avranno da svolgere compiti assegnati dalla scuola e si impegnerà a farli svolgere ai minori;
d) ciascun genitore, nel periodo estivo, trascorrerà due settimane, anche non consecutive con i figli, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
e) vacanze natalizie (a partire dall'anno 2024); per le vacanze di Natale per l'anno 2024, i genitori hanno già concordato che i bambini staranno con il padre dalla chiusura delle scuole sino al 30 dicembre 2024 quando il IG PT
riconsegnerà i figli alla madre, con la quale staranno sino al rientro a scuola dopo
3 la sospensione scolastica per le vacanze, ossia dal 30 dicembre alla sera sino al 7 gennaio 2024; per l'anno 2025, dalla chiusura delle scuole sino al 30.12.2025 i bambini staranno con la madre, mentre dal 30.12.2025 alla sera sino al rientro a scuola con il padre;
così a seguire alternandosi di anno in anno;
per l'anno 2024, i minori staranno con la madre dal 20 al 23 dicembre 2024, in modo da evitare che trascorrano un periodo troppo lungo (dalla fine della scuola prevista per il 23 dicembre 2024 sino al 30 dicembre 2024 senza vedere la madre, poiché il fine settimana antecedente l'inizio delle vacanze natalizie cadrebbe a favore del padre;
f) vacanze pasquali: per il 2025 il calendario scolastico approvato dalla Giunta
Provinciale propone l'accorpamento delle vacanze di Pasqua e il ponte del 25
Aprile, le scuole saranno chiuse dal 18 aprile al 27 aprile. I genitori si accordano che i primi 5 giorni i bambini staranno con la madre e gli altri giorni col padre. A partire dalle vacanze di Pasqua 2026, i genitori prevederanno l'alternanza di anno in anno: tutto il periodo delle vacanze verrà riservato ad un genitore (a partire da
Pasqua 2026 con la mamma), mentre l'anno successivo l'intero periodo verrà attribuito all'altro genitore, proseguendo l'alternanza di anno in anno;
per gli anni seguenti, si seguirà questa alternanza, a meno che – come nell'anno 2025 – i periodi di vacanza non siano superiori ad otto giorni;
in tal caso si seguirà lo stesso schema di divisione delle vacanze come deciso per la Pasqua 2025 (alternando l'inizio del periodo con un genitore e l'anno seguente con l'altro genitore);
g) altre festività: le altre festività religiose e nazionali secondo l'ordinario calendario di visite, in quanto il calendario proseguirà come previsto ai precedenti punti 4 a) e 4 b);
h) Per le vacanze di Carnevale (di consueto 3 da calendario Provinciale più 2 facoltativi delle scuole, totale 5 giorni) i genitori si sono accordati per far trascorrere tutto il periodo con un genitore, alternandosi di anno in anno;
nel 2025
e il 2026 staranno col padre, nel 2027 con la madre e così a seguire;
Per_ i) I coniugi concordano che, per le necessità di , i permessi relativi alla legge 104 verranno chiesti da entrambi i genitori ad ore frazionate, dando la preferenza alla IGa la quale manterrà un c.d. monte ore di 22 al mese;
CP_1
5) previsione di un contributo mensile al mantenimento ordinario (facendo
Per_ riferimento alle Linee Guida del CNF 2017) dei figli , e a Per_2 Per_1
4 carico del padre in favore del madre pari ad euro 900,00 (novecento, ossia euro
300,00=) per figlio minore), con decorrenza da giugno 2024, da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat a partire dal gennaio 2025;
6) le spese straordinarie (quantificate come da elenco sottostante) saranno ripartire tra i genitori in ragione del 65% in capo alla IGa e il 35% in capo al CP_1
IG , da concordarsi come da protocollo sottostante, escluse quelle già PT concordate con il presente accordo;
la IGa si accolla la quota dell'80% CP_1 dell'attività sportiva (tennis) praticata dal figlio anche laddove dovesse Per_1
iscriversi al percorso agonistico.
Il genitore che ravvisi la necessità di affrontare la spesa straordinaria dovrà comunicarlo all'altro con due giorni di anticipo a mezzo e-mail/Whatsapp (i recapiti sono noti e già scambiati tra i genitori); entro le 24 ore del giorno successivo il genitore ricevente dovrà manifestare il proprio assenso o eventualmente motivare il proprio dissenso;
il mancato riscontro verrà interpretato come “silenzio-assenso”. Nell'ipotesi di problemi informatici, di trasferte che rendano impossibile la lettura della posta elettronica o del telefono cellulare, il genitore interessato dovrà richiedere all'altro differente modalità di comunicazione
(telefonica, via sms, o altro).
a) le spese mediche che non richiedono un accordo preventivo: trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
tickets sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, cure dentistiche urgenti presso strutture private, ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) -spese mediche che richiedono uno specifico accordo se superiori a €
100,00=: cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, cure termali e fisioterapiche, percorsi di carattere psicologico, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, interventi chirurgici, farmaci omeopatici;
5 c) -spese specialistiche che non prevedono un preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) le spese scolastiche che prevedono un preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
e) le spese di natura ludica o parascolastica che prevedono un preventivo accordo: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
f) le spese sportive che prevedono un preventivo accordo: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Il genitore che ha anticipato la spesa, dovrà chiedere il rimborso (esibendo pezza giustificativa) entro i 15 gg successivi alla spesa;
il genitore tenuto al rimborso dovrà corrisponderlo entro il 15 del mese successivo alla richiesta stessa. Per_ 7) le detrazioni per i figli , e a carico saranno in misura del Per_2 Per_1
65% per la madre, mentre per il 35% a carico del padre, così come le detrazioni per spese straordinarie sostenute (con la previsione dell'80% a favore della madre per l'attività sportiva di relativa al tennis); Per_1
6 8) disporre che gli assegni familiari verranno percepiti e trattenuti dalla IGa
ivi compreso l'Assegno Unico, così come eventuali altri sussidi al CP_1
nucleo;
9) i genitori condividono sin d'ora l'importanza del percorso scolastico intrapreso da Per_
e da presso la scuola primaria paritaria cattolica Sacra Famiglia di Per_2
RE (via Cervara – RE) e pertanto gli stessi dichiarano che l'iscrizione delle figlie minori proseguirà sino alla conclusione della quinta elementare, con ripartizione delle relative spese (iscrizione, pre-scuola, doposcuola, etc.) nella misura indicata al punto 6); il costo per l'Iscrizione alla Sacra Famiglia di RE è attualmente pari ad Per_ euro 2620 per (250 euro per l'iscrizione, 2200 euro per la retta scolastica e 170 euro per l'iscrizione all'anticipo scolastico); il costo per l'Iscrizione alla Sacra
Famiglia di RE per è pari ad euro 3480 (250 euro per l'iscrizione, 2220 Per_2 euro per la retta scolastica, 170 per l'iscrizione all'anticipo scolastico, 460 euro per il posticipo scolastico e 20 per ogni venerdì pomeriggio); i genitori dichiarano sin d'ora di sostenere i costi relativi all'iscrizione alla scuola primaria paritaria cattolica
Sacra Famiglia di RE, sino alla conclusione della quinta elementare, anche in caso di aumento del relativo costo a carico dei genitori e le spese verranno ripartite nella misura prevista al punto 6);
10) i genitori concordano sin d'ora che verrà iscritto all'Istituto Salesiano Per_1
Maria Ausiliatrice di RE (via Barbacovi – RE) a partire dal prossimo anno
(2024/2025) sino alla conclusione del ciclo della scuola primaria di secondo grado;
detta iscrizione prevede il pagamento di tre rate da 890 euro;
dette spese verranno ripartite tra i genitori secondo le modalità già indicate al punto 6;
11) i genitori, ritenendo che detto percorso scolastico sia importante anche per le
Per_ minori ed , confermano l'iscrizione anche per le figlie per l'intero Per_2 percorso della scuola primaria di secondo grado presso l'Istituto Salesiano Maria
Ausiliatrice di RE;
le relative spese (iscrizione, doposcuola, etc.) saranno a carico dei coniugi secondo quanto previsto al punto 6); i genitori concordano che, sia per
Per_
che per ed , l'orario scolastico presso l'Istituto Salesiano sarà, Per_1 Per_2 per tutti i pomeriggi, sino alle ore 16.30, prevedendo così il posticipo con l'iscrizione a tutti i pomeriggi facoltativi (il costo del posticipo è già ricompreso nei 890 euro indicati al punto 10);
7 12) i genitori concordano che, per le vacanze scolastiche estive e sino a che tutti i bambini avranno completato il ciclo di studi presso la scuola primaria di secondo grado, i figli verranno iscritti ai centri estivi organizzati dall' salvo quanto Parte_2
previsto al punto 3 (per le due settimane, anche non consecutive, ove i figli staranno
Per_ con ciascun genitore); , presso il centro estivo dell' continuerà a Parte_2
seguire il percorso con una figura professionale dedicata, al fine di rafforzare le proprie fragilità psico-fisiche; il costo settimanale (con orario dalle ore 8.00 alle ore
17.00 di ogni dì), per ogni bambino, per l'iscrizione è attualmente di 130 euro a settimana e la loro frequenza proseguirà anche nel caso in cui ci fossero degli aumenti di spesa, i quali verranno ripartiti come previsto al punto 6);
13) le spese inerenti alla baby-sitter e i pasti della mensa sono compresi nell'assegno di mantenimento;
14) i genitori potranno comunicare telefonicamente con i figli, quando questi staranno con l'altro genitore, a loro piacimento;
15) i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi dovranno sempre comunicare eventuali spostamenti in altre località (con pernottamento), quando avranno con sé i minori, con anticipo;
dovrà essere comunicato all'altro genitore quando uno o più figli saranno fuori casa per un pernottano a casa di amici;
Per_
16) Al momento i genitori concordano che proseguirà il percorso già iniziato presso il Centro Onde (percorso riabilitativo con costo di 45 euro all'ora) I genitori, sentita la Neuropsichiatria dell'Ospedale S. Chiara, il Pediatra di Famiglia, gli specialisti che hanno seguito la minore sino ad oggi, valuteranno -di comune accordo- eventuali altre scelte terapeutiche. Parimenti, con il supporto dei professionisti e in accordo con l'Istituto Scolastico di riferimento, congiuntamente organizzeranno Per_ l'orario scolastico di . Entrambi si impegnano sul punto alla massima collaborazione e disponibilità nell'esclusivo interesse della minore.
17) le parti esprimono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo sia del proprio rispettivo passaporto, sia di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, sia di quello che dovesse essere richiesto in nome e per conto dei figli minori;
i medesimi saranno conservati dalla madre e dovranno essere consegnati al padre (come pure la carta di identità), nell'ipotesi in cui dovesse recarsi in Italia o all'estero per scopi
8 turistici con i figli minori o servissero per altre necessità; il IG riconsegnerà PT
i documenti (carta di identità e/o passaporto) entro 3 giorni successivi all'uso che ne avrà fatto;
18) le parti, con la sottoscrizione del ricorso per la separazione personale dei coniugi, dichiarano di aver definito ogni altra e/o diversa pendenza economica tra loro in essere, ivi compresi i denari versati dal IG alla IGa Parte_1 CP_1 per l'acquisto dell'immobile contraddistinto dalla p.m. 29 della p.ed. 1257 in
[...]
PT 4674 in CC RE, nonché altro e/o diverso importo non richiamato nel presente ricorso;
19) l'autovettura Renault Espace tg. FF 137TL rimarrà nella disponibilità del IG
e viene trasferita in proprietà esclusiva al medesimo, a mezzo del presente atto, PT
come ex lege consentito;
20) l'autovettura Nissan QA tg. GC554CR rimarrà nella disponibilità della IGa essendone proprietaria esclusiva;
CP_1
21) I ricorrenti si impegnano a far mantenere i buoni rapporto fra i figli minori ed i nonni paterni e materni.
22) I ricorrenti si impegnano vicendevolmente a mantenere una condotta decorosa, nella finalità di assicurare un rapporto equilibrato e continuativo dei figli, con ognuno di essi;
23) I ricorrenti si impegnano a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza dei figli;
24) Spese legali compensate.”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
9 ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in RE, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di RE, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Adriana De Tommaso Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3545/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 2 agosto 2024 da
(c.f. , Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Benedetta Pensini
e
(c.f. ), CP_1 C.F._2 con l'Avv. Gloria Valentini
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Montecompatri (RM) in data 8 settembre 2007 e che dalla loro unione sono nati i figli in data 29 gennaio 2014 a Negrar (VR), Per_1
Per_ ed , entrambe in data 7 febbraio 2017 a Verona. Per_2
1 I ricorrenti hanno allegato che il sig. lavora come impiegato presso la società PT
mentre la sig.ra lavora quale medico presso l'Apss di Controparte_2 CP_1
RE – Distretto Nord.
Le parti hanno dato atto di essere entrambe economicamente autosufficienti.
I coniugi hanno, inoltre, dedotto che la sig.ra è proprietaria esclusiva CP_1
dell'abitazione familiare, contraddistinta dalla p.m. 29 della p.ed. 1257 in PT 4674 in CC RE, sulla quale grava un mutuo ipotecario con la Banca Monte dei Paschi di Siena di € 198.110,92 per capitale ed € 99.056,08 per interessi, con rata mensile a carico della sig.ra di € 1.115,00. CP_1
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione tanto che i ricorrenti - in accordo tra loro - vivono già separati.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni e da piano genitoriale allegato al ricorso:
“1) pronunciarsi la separazione personale tra i IGi ed CP_1 PT
, autorizzando i coniugi a vivere separati;
il IG , entro la
[...] Parte_1
prima udienza che verrà fissata avanti al Tribunale di RE, si impegna a trasferire la propria residenza in luogo diverso rispetto a quello attuale presso la casa coniugale;
il IG , entro la prima udienza come dianzi indicata, si PT
impegna a comunicare alla IGa il nuovo indirizzo di residenza in CP_1
RE, ove accoglierà i minori nei giorni in cui li terrà con sé, come di seguito regolamentato;
2) la casa coniugale verrà assegnata alla IGa , la quale si farà CP_1 integralmente carico del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile contraddistinto dalla p.m. 29 della p.ed. 1257 in PT 4674 in CC RE;
il IG
dichiara sin d'ora di rinunziare a chiedere alla moglie il rimborso di Parte_1 qualsivoglia somma impiegata per l'acquisto della casa coniugale e per il suo contenuto;
la casa coniugale verrà assegnata alla IGa con tutto CP_1
il suo contenuto e il IG dichiara di aver già provveduto, alla data Parte_1
di sottoscrizione del presente ricorso congiunto, ad sportare i suoi beni personali;
2 3) i figli minori ed vengono affidati congiuntamente Per_1 Per_2 Persona_4
Per_ ad entrambi i genitori;
i minori ed saranno collocati Per_1 Per_2
prevalentemente presso la madre, con la quale manterranno la residenza;
4) fermo l'affido condiviso, il padre eserciterà il diritto-dovere di visita per i figli minori secondo il seguente protocollo:
a) a weekend alternati, dal venerdì (quando il IG curerà il ritiro di PT dalla baby sitter oppure a scuola a partire dall'anno scolastico 2024/2025 Per_1
alle ore 16.30 presso l'Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice di RE;
il IG
Per_
curerà il ritiro di ed all'uscita da scuola o presso la baby PT Per_2
sitter) sino al martedì mattina, quando il IG riaccompagnerà i figli a PT
scuola, con pernottamento dei minori nelle notti del venerdì, del sabato, della domenica e del lunedì; eventuali gite “fuori porta” (con pernottamento fuori dalla casa di residenza) saranno comunicate almeno 2 giorni prima e saranno da intendersi occasionali, dovendo tenere conto che va favorita la partecipazione ad attività ludico – sportive, amicali, scolastiche ed a tornei di tennis;
la IGa si impegna a fare altrettanto nei fine settimana nei quali i minori saranno CP_1
con lei;
I genitori si impegnano a comunicare in anticipo il luogo di pernottamento dei minori se diverso dalle rispettive residenze b) tutte le settimane staranno con il padre, dal lunedì (quando il IG PT curerà il ritiro dei minori all'uscita da scuola alle ore 16.30 o dalla baby-sitter) sino al martedì mattina (quando il IG riaccompagnerà i bambini PT
direttamente a scuola), con pernottamento dei minori presso la casa del padre in
RE nella notte del lunedì;
c) I genitori, nei giorni di loro spettanza, avranno cura di verificare se i bambini avranno da svolgere compiti assegnati dalla scuola e si impegnerà a farli svolgere ai minori;
d) ciascun genitore, nel periodo estivo, trascorrerà due settimane, anche non consecutive con i figli, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
e) vacanze natalizie (a partire dall'anno 2024); per le vacanze di Natale per l'anno 2024, i genitori hanno già concordato che i bambini staranno con il padre dalla chiusura delle scuole sino al 30 dicembre 2024 quando il IG PT
riconsegnerà i figli alla madre, con la quale staranno sino al rientro a scuola dopo
3 la sospensione scolastica per le vacanze, ossia dal 30 dicembre alla sera sino al 7 gennaio 2024; per l'anno 2025, dalla chiusura delle scuole sino al 30.12.2025 i bambini staranno con la madre, mentre dal 30.12.2025 alla sera sino al rientro a scuola con il padre;
così a seguire alternandosi di anno in anno;
per l'anno 2024, i minori staranno con la madre dal 20 al 23 dicembre 2024, in modo da evitare che trascorrano un periodo troppo lungo (dalla fine della scuola prevista per il 23 dicembre 2024 sino al 30 dicembre 2024 senza vedere la madre, poiché il fine settimana antecedente l'inizio delle vacanze natalizie cadrebbe a favore del padre;
f) vacanze pasquali: per il 2025 il calendario scolastico approvato dalla Giunta
Provinciale propone l'accorpamento delle vacanze di Pasqua e il ponte del 25
Aprile, le scuole saranno chiuse dal 18 aprile al 27 aprile. I genitori si accordano che i primi 5 giorni i bambini staranno con la madre e gli altri giorni col padre. A partire dalle vacanze di Pasqua 2026, i genitori prevederanno l'alternanza di anno in anno: tutto il periodo delle vacanze verrà riservato ad un genitore (a partire da
Pasqua 2026 con la mamma), mentre l'anno successivo l'intero periodo verrà attribuito all'altro genitore, proseguendo l'alternanza di anno in anno;
per gli anni seguenti, si seguirà questa alternanza, a meno che – come nell'anno 2025 – i periodi di vacanza non siano superiori ad otto giorni;
in tal caso si seguirà lo stesso schema di divisione delle vacanze come deciso per la Pasqua 2025 (alternando l'inizio del periodo con un genitore e l'anno seguente con l'altro genitore);
g) altre festività: le altre festività religiose e nazionali secondo l'ordinario calendario di visite, in quanto il calendario proseguirà come previsto ai precedenti punti 4 a) e 4 b);
h) Per le vacanze di Carnevale (di consueto 3 da calendario Provinciale più 2 facoltativi delle scuole, totale 5 giorni) i genitori si sono accordati per far trascorrere tutto il periodo con un genitore, alternandosi di anno in anno;
nel 2025
e il 2026 staranno col padre, nel 2027 con la madre e così a seguire;
Per_ i) I coniugi concordano che, per le necessità di , i permessi relativi alla legge 104 verranno chiesti da entrambi i genitori ad ore frazionate, dando la preferenza alla IGa la quale manterrà un c.d. monte ore di 22 al mese;
CP_1
5) previsione di un contributo mensile al mantenimento ordinario (facendo
Per_ riferimento alle Linee Guida del CNF 2017) dei figli , e a Per_2 Per_1
4 carico del padre in favore del madre pari ad euro 900,00 (novecento, ossia euro
300,00=) per figlio minore), con decorrenza da giugno 2024, da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat a partire dal gennaio 2025;
6) le spese straordinarie (quantificate come da elenco sottostante) saranno ripartire tra i genitori in ragione del 65% in capo alla IGa e il 35% in capo al CP_1
IG , da concordarsi come da protocollo sottostante, escluse quelle già PT concordate con il presente accordo;
la IGa si accolla la quota dell'80% CP_1 dell'attività sportiva (tennis) praticata dal figlio anche laddove dovesse Per_1
iscriversi al percorso agonistico.
Il genitore che ravvisi la necessità di affrontare la spesa straordinaria dovrà comunicarlo all'altro con due giorni di anticipo a mezzo e-mail/Whatsapp (i recapiti sono noti e già scambiati tra i genitori); entro le 24 ore del giorno successivo il genitore ricevente dovrà manifestare il proprio assenso o eventualmente motivare il proprio dissenso;
il mancato riscontro verrà interpretato come “silenzio-assenso”. Nell'ipotesi di problemi informatici, di trasferte che rendano impossibile la lettura della posta elettronica o del telefono cellulare, il genitore interessato dovrà richiedere all'altro differente modalità di comunicazione
(telefonica, via sms, o altro).
a) le spese mediche che non richiedono un accordo preventivo: trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
tickets sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, cure dentistiche urgenti presso strutture private, ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) -spese mediche che richiedono uno specifico accordo se superiori a €
100,00=: cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, cure termali e fisioterapiche, percorsi di carattere psicologico, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, interventi chirurgici, farmaci omeopatici;
5 c) -spese specialistiche che non prevedono un preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) le spese scolastiche che prevedono un preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
e) le spese di natura ludica o parascolastica che prevedono un preventivo accordo: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
f) le spese sportive che prevedono un preventivo accordo: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Il genitore che ha anticipato la spesa, dovrà chiedere il rimborso (esibendo pezza giustificativa) entro i 15 gg successivi alla spesa;
il genitore tenuto al rimborso dovrà corrisponderlo entro il 15 del mese successivo alla richiesta stessa. Per_ 7) le detrazioni per i figli , e a carico saranno in misura del Per_2 Per_1
65% per la madre, mentre per il 35% a carico del padre, così come le detrazioni per spese straordinarie sostenute (con la previsione dell'80% a favore della madre per l'attività sportiva di relativa al tennis); Per_1
6 8) disporre che gli assegni familiari verranno percepiti e trattenuti dalla IGa
ivi compreso l'Assegno Unico, così come eventuali altri sussidi al CP_1
nucleo;
9) i genitori condividono sin d'ora l'importanza del percorso scolastico intrapreso da Per_
e da presso la scuola primaria paritaria cattolica Sacra Famiglia di Per_2
RE (via Cervara – RE) e pertanto gli stessi dichiarano che l'iscrizione delle figlie minori proseguirà sino alla conclusione della quinta elementare, con ripartizione delle relative spese (iscrizione, pre-scuola, doposcuola, etc.) nella misura indicata al punto 6); il costo per l'Iscrizione alla Sacra Famiglia di RE è attualmente pari ad Per_ euro 2620 per (250 euro per l'iscrizione, 2200 euro per la retta scolastica e 170 euro per l'iscrizione all'anticipo scolastico); il costo per l'Iscrizione alla Sacra
Famiglia di RE per è pari ad euro 3480 (250 euro per l'iscrizione, 2220 Per_2 euro per la retta scolastica, 170 per l'iscrizione all'anticipo scolastico, 460 euro per il posticipo scolastico e 20 per ogni venerdì pomeriggio); i genitori dichiarano sin d'ora di sostenere i costi relativi all'iscrizione alla scuola primaria paritaria cattolica
Sacra Famiglia di RE, sino alla conclusione della quinta elementare, anche in caso di aumento del relativo costo a carico dei genitori e le spese verranno ripartite nella misura prevista al punto 6);
10) i genitori concordano sin d'ora che verrà iscritto all'Istituto Salesiano Per_1
Maria Ausiliatrice di RE (via Barbacovi – RE) a partire dal prossimo anno
(2024/2025) sino alla conclusione del ciclo della scuola primaria di secondo grado;
detta iscrizione prevede il pagamento di tre rate da 890 euro;
dette spese verranno ripartite tra i genitori secondo le modalità già indicate al punto 6;
11) i genitori, ritenendo che detto percorso scolastico sia importante anche per le
Per_ minori ed , confermano l'iscrizione anche per le figlie per l'intero Per_2 percorso della scuola primaria di secondo grado presso l'Istituto Salesiano Maria
Ausiliatrice di RE;
le relative spese (iscrizione, doposcuola, etc.) saranno a carico dei coniugi secondo quanto previsto al punto 6); i genitori concordano che, sia per
Per_
che per ed , l'orario scolastico presso l'Istituto Salesiano sarà, Per_1 Per_2 per tutti i pomeriggi, sino alle ore 16.30, prevedendo così il posticipo con l'iscrizione a tutti i pomeriggi facoltativi (il costo del posticipo è già ricompreso nei 890 euro indicati al punto 10);
7 12) i genitori concordano che, per le vacanze scolastiche estive e sino a che tutti i bambini avranno completato il ciclo di studi presso la scuola primaria di secondo grado, i figli verranno iscritti ai centri estivi organizzati dall' salvo quanto Parte_2
previsto al punto 3 (per le due settimane, anche non consecutive, ove i figli staranno
Per_ con ciascun genitore); , presso il centro estivo dell' continuerà a Parte_2
seguire il percorso con una figura professionale dedicata, al fine di rafforzare le proprie fragilità psico-fisiche; il costo settimanale (con orario dalle ore 8.00 alle ore
17.00 di ogni dì), per ogni bambino, per l'iscrizione è attualmente di 130 euro a settimana e la loro frequenza proseguirà anche nel caso in cui ci fossero degli aumenti di spesa, i quali verranno ripartiti come previsto al punto 6);
13) le spese inerenti alla baby-sitter e i pasti della mensa sono compresi nell'assegno di mantenimento;
14) i genitori potranno comunicare telefonicamente con i figli, quando questi staranno con l'altro genitore, a loro piacimento;
15) i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi dovranno sempre comunicare eventuali spostamenti in altre località (con pernottamento), quando avranno con sé i minori, con anticipo;
dovrà essere comunicato all'altro genitore quando uno o più figli saranno fuori casa per un pernottano a casa di amici;
Per_
16) Al momento i genitori concordano che proseguirà il percorso già iniziato presso il Centro Onde (percorso riabilitativo con costo di 45 euro all'ora) I genitori, sentita la Neuropsichiatria dell'Ospedale S. Chiara, il Pediatra di Famiglia, gli specialisti che hanno seguito la minore sino ad oggi, valuteranno -di comune accordo- eventuali altre scelte terapeutiche. Parimenti, con il supporto dei professionisti e in accordo con l'Istituto Scolastico di riferimento, congiuntamente organizzeranno Per_ l'orario scolastico di . Entrambi si impegnano sul punto alla massima collaborazione e disponibilità nell'esclusivo interesse della minore.
17) le parti esprimono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo sia del proprio rispettivo passaporto, sia di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, sia di quello che dovesse essere richiesto in nome e per conto dei figli minori;
i medesimi saranno conservati dalla madre e dovranno essere consegnati al padre (come pure la carta di identità), nell'ipotesi in cui dovesse recarsi in Italia o all'estero per scopi
8 turistici con i figli minori o servissero per altre necessità; il IG riconsegnerà PT
i documenti (carta di identità e/o passaporto) entro 3 giorni successivi all'uso che ne avrà fatto;
18) le parti, con la sottoscrizione del ricorso per la separazione personale dei coniugi, dichiarano di aver definito ogni altra e/o diversa pendenza economica tra loro in essere, ivi compresi i denari versati dal IG alla IGa Parte_1 CP_1 per l'acquisto dell'immobile contraddistinto dalla p.m. 29 della p.ed. 1257 in
[...]
PT 4674 in CC RE, nonché altro e/o diverso importo non richiamato nel presente ricorso;
19) l'autovettura Renault Espace tg. FF 137TL rimarrà nella disponibilità del IG
e viene trasferita in proprietà esclusiva al medesimo, a mezzo del presente atto, PT
come ex lege consentito;
20) l'autovettura Nissan QA tg. GC554CR rimarrà nella disponibilità della IGa essendone proprietaria esclusiva;
CP_1
21) I ricorrenti si impegnano a far mantenere i buoni rapporto fra i figli minori ed i nonni paterni e materni.
22) I ricorrenti si impegnano vicendevolmente a mantenere una condotta decorosa, nella finalità di assicurare un rapporto equilibrato e continuativo dei figli, con ognuno di essi;
23) I ricorrenti si impegnano a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza dei figli;
24) Spese legali compensate.”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
9 ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in RE, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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