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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 02/07/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1437/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1437/2025 V.G. posta in decisione il 25/06/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Imola n. 7, C.F. (avv. Beatrice Morra) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_2
C.F. (avv. Anna Lubrano) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
03/04/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario a Calvizzano (NA) il
01.07.2006, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n. 21, Parte II, serie A, anno 2006;
preso atto che l'udienza del 05/06/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Calvizzano (NA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente con mutuo rispetto. Il sig. si allontanerà dalla ex casa Pt_2 coniugale trasferendosi altrove obbligandosi a comunicare alla moglie la sua residenza definitiva nonché a provvedere a tutte le formalità anagrafiche.
2. La casa coniugale sita in Massa Lombarda alla via Imola n. 7 (fol. 32 p. 780) di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata, con tutti i beni ivi contenuti, alla moglie che la abiterà con i figli minori;
3. I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori in affido condiviso con collocamento privilegiato presso la madre: il padre, che potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo vorrà previa congrua comunicazione alla moglie e tenuto conto degli impegni ed esigenze dei minori, in ogni caso, li terrà con sé due pomeriggi a settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,30 e gli eventuali mutamenti di programma andranno comunicati alla moglie entro le 24 ore precedenti;
un week end ogni 15 gg dal venerdì sera alle ore 20,00 alla domenica alle ore 20,00; per 15 giorni nel mese di agosto concordando con la madre il relativo periodo (dal 1 al 15 o dal 15 al 30); nel periodo natalizio, ad anni alterni con la madre, dal 24 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre nonché il 19 marzo per la festa del papà;
4. Il sig. si obbliga a versare alla moglie, quale contributo al mantenimento dei figli Parte_2 minori, la somma mensile di € 500,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relativi ai figli secondo protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna;
5. i coniugi concordano, altresì, che gli assegni familiari verranno percepiti nella misura del 100% dalla sig.ra Pt_1 6. Le rate dei mutui (di euro 546,95 e di euro 507,00 mensili) contratti per l'acquisto della casa coniugale saranno versate in parti uguali dai coniugi;
7. I coniugi esprimono fin d'ora il loro consenso al rilascio /rinnovo dei propri documenti validi per l'espatrio e di quelli dei figli minori.
8. Spese legali compensate.”
Così deciso in Ravenna il 25.06.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1437/2025 V.G. posta in decisione il 25/06/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Imola n. 7, C.F. (avv. Beatrice Morra) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_2
C.F. (avv. Anna Lubrano) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
03/04/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario a Calvizzano (NA) il
01.07.2006, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n. 21, Parte II, serie A, anno 2006;
preso atto che l'udienza del 05/06/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Calvizzano (NA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente con mutuo rispetto. Il sig. si allontanerà dalla ex casa Pt_2 coniugale trasferendosi altrove obbligandosi a comunicare alla moglie la sua residenza definitiva nonché a provvedere a tutte le formalità anagrafiche.
2. La casa coniugale sita in Massa Lombarda alla via Imola n. 7 (fol. 32 p. 780) di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata, con tutti i beni ivi contenuti, alla moglie che la abiterà con i figli minori;
3. I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori in affido condiviso con collocamento privilegiato presso la madre: il padre, che potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo vorrà previa congrua comunicazione alla moglie e tenuto conto degli impegni ed esigenze dei minori, in ogni caso, li terrà con sé due pomeriggi a settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,30 e gli eventuali mutamenti di programma andranno comunicati alla moglie entro le 24 ore precedenti;
un week end ogni 15 gg dal venerdì sera alle ore 20,00 alla domenica alle ore 20,00; per 15 giorni nel mese di agosto concordando con la madre il relativo periodo (dal 1 al 15 o dal 15 al 30); nel periodo natalizio, ad anni alterni con la madre, dal 24 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre nonché il 19 marzo per la festa del papà;
4. Il sig. si obbliga a versare alla moglie, quale contributo al mantenimento dei figli Parte_2 minori, la somma mensile di € 500,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relativi ai figli secondo protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna;
5. i coniugi concordano, altresì, che gli assegni familiari verranno percepiti nella misura del 100% dalla sig.ra Pt_1 6. Le rate dei mutui (di euro 546,95 e di euro 507,00 mensili) contratti per l'acquisto della casa coniugale saranno versate in parti uguali dai coniugi;
7. I coniugi esprimono fin d'ora il loro consenso al rilascio /rinnovo dei propri documenti validi per l'espatrio e di quelli dei figli minori.
8. Spese legali compensate.”
Così deciso in Ravenna il 25.06.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè