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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/04/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5778 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, rimessa al Collegio per la decisione il 11/04/2025 tra
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. BALLETTA MICHELE ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
e
) CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza dell'11/04/2025 il procuratore della ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 28/09/2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 09/08/1999, dal quale erano nati quattro figli: attualmente tre maggiorenni , e e un minorenne Parte_2 Parte_3 Persona_1 Persona_2
nato il [...], e di essersi separata con sentenza di separazione giudiziale del 25/01/2022, passata in giudicata, ove era stato emessa la sola pronuncia sullo status essendo intervenuta dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale per entrambi i genitori con affido dei
1 minori alla nonna materna con provvedimento del 01/11/2017. Tanto premesso, la ricorrente, rinunciando a qualsiasi forma di mantenimento, chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e la conferma delle statuizioni inerenti alla prole disposte con provvedimento del T.M.
All'esito dell'udienza di prima comparizione dell'11/04/2025, dichiarata la contumacia del resistente, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del
25/01/2022, passata in giudicato. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Il Collegio, in assenza di ulteriori domande e preso atto della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambe le parti con affido del minore alla nonna materna, ritiene di pronunciarsi sul solo status.
Considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costituiva necessaria, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in San Felice a Cancello il 09/08/1999
da ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._3
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN FELICE A CANCELLO (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 10,
Parte I, Serie /, Anno 1999);
3. dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 11/04/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5778 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, rimessa al Collegio per la decisione il 11/04/2025 tra
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. BALLETTA MICHELE ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
e
) CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza dell'11/04/2025 il procuratore della ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 28/09/2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 09/08/1999, dal quale erano nati quattro figli: attualmente tre maggiorenni , e e un minorenne Parte_2 Parte_3 Persona_1 Persona_2
nato il [...], e di essersi separata con sentenza di separazione giudiziale del 25/01/2022, passata in giudicata, ove era stato emessa la sola pronuncia sullo status essendo intervenuta dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale per entrambi i genitori con affido dei
1 minori alla nonna materna con provvedimento del 01/11/2017. Tanto premesso, la ricorrente, rinunciando a qualsiasi forma di mantenimento, chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e la conferma delle statuizioni inerenti alla prole disposte con provvedimento del T.M.
All'esito dell'udienza di prima comparizione dell'11/04/2025, dichiarata la contumacia del resistente, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del
25/01/2022, passata in giudicato. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Il Collegio, in assenza di ulteriori domande e preso atto della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambe le parti con affido del minore alla nonna materna, ritiene di pronunciarsi sul solo status.
Considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costituiva necessaria, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in San Felice a Cancello il 09/08/1999
da ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._3
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN FELICE A CANCELLO (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 10,
Parte I, Serie /, Anno 1999);
3. dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 11/04/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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