Articolo 1609 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1608Articolo 1610
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9 ottobre 2010
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23 maggio 2021
Art. 1609. (( (Promozioni dei cappellani militari). )) (( 1. Le promozioni dei cappellani militari sono conferite con decreto del Ministro della difesa, previa designazione di una commissione di avanzamento, presieduta dall'Ordinario militare e della quale fanno parte il Vicario generale militare e tre secondi cappellani militari, di cui uno, prescelto dall'Ordinario militare, esercita le funzioni di segretario.
2. I secondi cappellani militari membri della commissione di avanzamento sono nominati dal Ministro della difesa, su proposta dell'Ordinario militare.
3. Per la validita' delle deliberazioni della commissione di avanzamento e' necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso l'Ordinario militare.
4. Il verbale di ciascuna seduta e' sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa, il quale indica, eventualmente, quali deliberazioni non approva, motivando in tal caso il suo giudizio ))
Entrata in vigore il 23 maggio 2021
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