Sentenza 28 dicembre 2007
Massime • 1
Perchè sussista la responsabilità del magistrato, è necessario che i fatti contestati incidano sulla credibilità del magistrato e/o sul prestigio dell'intero ordine giudiziario; stante l'ampia formulazione dell'art. 18 r.d. lgs. 31 maggio 1946, n. 511, nell'accertamento della sussistenza di detto requisito è legittimo il ricorso a modelli deontologici o clausole di carattere generale ai quali la condotta del magistrato deve uniformarsi. (Nella specie, Le Sezioni Unite hanno confermato la sentenza con la quale la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura aveva condannato un magistrato che, invece di avvalersi della mediazione di un difensore, si era procurato un incontro informale e personale con il procuratore della Repubblica in relazione ad indagini che lo riguardavano - avendo prestato servizio presso il medesimo ufficio di procura fino all'anno prima e trattandosi di indagini oggetto di campagna di stampa in un ambiente ristretto - ritenendo che tale comportamento, di per sè deontologicamente scorretto, fosse idoneo a compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/12/2007, n. 27174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27174 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
E1, elettivamente domiciliato in LOCALITA1,
presso lo studio dell'avvocato NOME2, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 83/06 del Consiglio superiore magistratura di ROMA, depositata il 29/01/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/07 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito l'Avvocato NOME2;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1.1. Il dr. E1, magistrato, ricorre contro il P.G. presso la Corte di Cassazione ed il Ministero della Giustizia per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, pronunciata dalla Sezione Disciplinare del C.S.M.. 1.2. Al dr. E1 è stata irrogata la sanzione della "censura" a conclusione del procedimento disciplinare all'esito del quale è stato dichiarato responsabile della violazione del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18 per aver gravemente mancato ai propri doveri di correttezza, rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato.
In particolare il predetto magistrato, nel mese di luglio 2003, avendo avuto conoscenza che presso la Procura della Repubblica del Tribunale di LOCALITA2 - ufficio presso il quale il medesimo aveva svolto in precedenza funzioni di sostituto procuratore sino al 3.6.2002 - si stavano svolgendo indagini nell'ambito di un procedimento penale relativo al rilascio di concessioni stagionali di aree demaniali del litorale di LOCALITA2 per finalità turistiche, concessioni alle quali era anche interessata la propria moglie NOME3, sia a titolo personale che quale legale rappresentante di una società:
1) si recava a parlare con il sostituto procuratore dott.ssa NOME4, che reggeva l'ufficio durante il congedo ordinario del Procuratore della Repubblica di LOCALITA2, e alla medesima esternava le proprie critiche sulle capacità professionali del magistrato, incaricato delle indagini di cui sopra, dott.ssa ME, a suo dire politicamente vicina all'ex sindaco del Comune, NOME6, e all'assessore comunale NOME7;
in tale occasione prospettava esplicitamente che il procedimento sarebbe stato attivato su iniziativa dei detti NOME6 e NOME7, dal medesimo inquisiti in passato e considerati suoi nemici, e avvalorava le critiche alla capacità profesisionali del sostituto ME col riferimento alle indagini svolte dalla predetta, a suo dire in modo particolarmente severo con riferimento ad un caso di ipotizzato omicidio volontario che aveva interessato il figlio di un suo amico;
2) non esitava a cercare di interferire nelle sopra indicate indagini relative alle concessioni balneari cercando di ottenere notizie riservate sulle stesse dal maresciallo dei Carabinieri addetto alla sezione di PG della Procura di LOCALITA2, NOME8, nonché richiedendo ai Marescialli della medesima Aliquota PG-CC NOME9 e E10 copia di precedenti atti di indagini svolte nei confronti dei detti NOME6 e NOME7 nonché copia di atti relativi ad un presunto uso di sostanze stupefacenti da parte del consigliere comunale E11, politicamente vicino ai predetti.
Gli addebiti traggono origine dalla relazione 30 luglio 2003 della dr.ssa NOME4 (riferita al primo capo di incolpazione) e dalle relazioni dei marescialli NOME8, NOME9 e E10, in data 23 e 24 luglio 2003 e 21 ottobre 2003 (riferite al secondo capo di incolpazione).
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, la difesa del E1 deduce undici motivi, illustrati anche con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Il P. G. ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
2.2. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere ritenuta impropria e censurabile l'iniziativa del. ricorrente consistita "nell'aver chiesto ed ottenuto un colloquio personale" con il procuratore della Repubblica di LOCALITA2. In relazione a tale doglianza vengono formulati i seguenti quesiti di diritto:
a) "Dica la Suprema Corte di Cassazione se costituisce violazione dei doveri di correttezza di cui al R.D. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18 il fatto che un magistrato richieda ed ottenga di essere ricevuto personalmente dal Procuratore della Repubblica nel suo ufficio in relazione ad indagini penali che lo riguardano, anziché avvalersi della mediazione di un difensore";
b) "Dica la Suprema Corte di Cassazione se costituiscono violazioni dei doveri di correttezza di cui al R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18 i privati comportamenti non corretti ed i rapporti di un magistrato avvenuti all'interno di un ufficio giudiziario, senza trapelare all'esterno".
Giova premettere, in linea di principio, che "l'accertamento della sezione disciplinare del CSM circa la sussistenza in concreto nel comportamento tenuto dal magistrato al di fuori dell'esercizio delle proprie;
funzioni dei connotati oggettivi e soggettivi suscettibili di rilevanza disciplinare, costituisce un giudizio di fatto insindacabile in sede di ricorso alle Sezioni Unite ove suffragato da congrua e sufficiente motivazione" (Cass. 9773/2001; coni. 11724/2002, 20505/2006).
Quanto al primo quesito, il giudice disciplinare ha chiarito che "un primo aspetto di disvalore deontologico deve ravvisarsi nel fatto che il dott. E1 - da lungo tempo residente nella piccola cittadina di LOCALITA2, fino all'anno precedente titolare delle funzioni di sostituto procuratore nella stessa città, magistrato di grande professionalità e quindi autorevole e influente, anche per avere svolto indagini di grande notorietà nella stagione di "mani pulite" e successivamente - trovatosi al centro della polemica politica sulla concessione di "ombreggi" stagionali, alcuni dei quali concentrati in favore della moglie ... ed essendo coinvolto in una accesa e martellante campagna di stampa che lo investiva personalmente, nel momento in cui sono state avviate le indagini giudiziarie ha scelto di far valere le proprie ragioni con modalità improprie, che denotano scarsa prudenza e rispetto dei doveri di correttezza che incombono sui magistrati, mettendo a repentaglio la credibilità sua e quella dei magistrati della Procura di LOCALITA2" (p. 10 della sentenza impugnata). In questo contesto, il colloquio personale ed informale del dr. E1 con la dr.ssa NOME4, non poteva passare inosservato, ingenerando all'esterno il sospetto di favoritismi tra colleghi. In definitiva, spiega il giudice disciplinare, il comportamento del dr. E1 ha messo in pericolo "non solo la percezione della sua correttezza o quanto meno dell'apparenza della sua correttezza, ma anche ha creato il pericolo di appannamento dell'immagine e della apparenza di imparzialità e indipendenza dei magistrati della Procura, coinvolti nelle indagini alle quali era interessato" (p. 11 della sentenza impugnata). Di fronte all'eccezione secondo la quale, al momento dell'incontro, il dr. E1 non aveva ancora alcun titolo formale per esercitare poteri processuali, la sezione disciplinare osserva: "se il dott. E1 era estraneo al procedimento il suo intervento era illegittimo e costituiva un illecita interferenza;
se invece aveva legittimo titolo per interloquire, ad esempio per tutelare la sua onorabilità di fronte alla campagna di stampa in atto, come egli ha espressamente dedotto all'inizio del colloquio con la dott.ssa NOME4, le sue prospettazioni dovevano limitarsi a questi profili, e anche per questi correttezza e prudenza avrebbero imposto che tali prospettazioni fossero formalizzate e non portate all'attenzione del magistrato inquirente personalmente nell'ambito del colloquio riservato ed informale" (p. 12 sentenza impugnata). Con l'odierno ricorso, la difesa del dr. E1 eccepisce che anche la dr.ssa NOME4 avrebbe tenuto un comportamento censurabile. La circostanza, però appare irrilevante in questa sede, in quanto implica valutazioni di merito che, peraltro, riguarderebbero altri profili di responsabilità.
In definitiva, i quesiti non sono formulati in maniera da sintetizzare l'intero contesto ambientale a comportamentale, dal quale emergono con evidenza i profili di disvalore dei fatti accertati. Pertanto, ritiene il Collegio che, con le necessarie integrazioni, la risposta deve essere formulata nei seguenti termini:
costituisce illecito disciplinare, ai sensi del R.D.L. n. 511 del 1946, art. 18 il fatto che un magistrato, invece di avvalersi della mediazione di un difensore, si procuri un incontro informale e personale nell'ufficio del Procuratore della repubblica, in relazione ad indagini che lo riguardano, specialmente quando, come nella specie, si tratti di un magistrato che abbia prestato servizio nello stesso ufficio di Procura fino all'anno prima si tratti, inoltre, di indagini e di persone note, oggetto di una campagna di stampa in un ambienta ristretto, si che tale comportamento, di per se deontologicamente scorretto (perché crea quanto meno una condizione di disagio nell'interlocutore, tenuto conto anche del contenuto specifico del colloquio) non sfugge all'opinione pubblica, compromettendo anche il prestigio dell'ordine giudiziario. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "stante l'ampia formulazione del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18 per accertare se il comportamento del magistrato sia o no rilevante sul piano disciplinare, è legittimo il ricorso a modelli deontologici o clausole di carattere generale ai quali la condotta del magistrato deve uniformarsi, tanto più che una elencazione tassativa dei singoli divieti ed obblighi rischierebbe di rendere insindacabili atteggiamenti che, pur non essendo espressamente contemplati, sono tuttavia considerati riprovevoli dalla coscienza collettiva o all'interno della categoria di cui fa parte l'interessato" (Cass. 15399/2003). Dunque, il comportamento del dr. E1, calato nel contesto illustrato, tenuto conto anche del contenuto del colloquio, è censurabile di per se, anche se non fosse trapelato all'esterno, circostanza, comunque, assolutamente inverosimile, perché, come sostiene la stessa difesa del dr. E1 (secondo motivo dell'odierno ricorso), all'epoca del colloquio i fatti erano già di pubblico dominio.
2.3. Con il secondo motivo, viene denunciata la violazione dell'art.115 c.p.c. e degli artt. 21 e 24 Cost., con riferimento all'art. 360 c.p.c., n.
3. La difesa della parte ricorrente sostiene che alla data del colloquio con il Procuratore reggente (22 luglio 2003) la notizia delle indagini era già di pubblico dominio, contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata. Quindi si chiede alla Corte di pronunciarsi sul seguente quesito "se sia sindacabile in sede di legittimità una affermazione in punto di fatto contenuta nell'impugnata sentenza, che risulta documentalmente smentita dalle oggettive acquisizioni probatorie, nella specie, notizie diffuse a mezzo stampa". La risposta non può che essere negativa, nel senso che la censura tende a far emergere un errore di fatto che avrebbe dovuto essere prospettata con giudizio di revisione, ai sensi del R.D.L. n. 511 del 1946, art. 37: "Avverso i provvedimenti disciplinari a carico di magistrati, il R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n.511, art. 37 prevede il rimedio straordinario della revisione del procedimento disciplinare nell'ipotesi in cui risulti che la decisione fu determinata da errore di fatto, per tale intendendosi la svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare o a supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti della causa disciplinare. Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si affermi che la decisione impugnata sarebbe incorsa in un travisamento del fatto, in quanto con esse viene denunciato, in sostanza, un errore di fatto che avrebbe dovuto essere oggetto di un'autonoma impugnazione per revisione innanzi alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, e non di ricorso per cassazione" (Cass. 23738/2004). Peraltro, il quesito è anche generico e/o irrilevante se con esso si intende affermare che il dr. E1 non aveva interesse a richiedere notizie che non erano più riservate;
infatti, non è specificato quali fossero le notizie di pubblico dominio, rispetto a tutte quelle che potevano essere di interesse in relazione alla indagine che vedeva coinvolta la moglie dello stesso E1.
Inoltre, eccepisce ancora la difesa del ricorrente, non c'è stato un attacco alla professionalità della dott.ssa ME, perché la stessa dott.ssa NOME4 ha riferito che la preoccupazione del La Rana era riferita al mancato distacco della ME e non ad altro. Anche questa è una censura che implica un travisamento dei fatti processuali, come tale non sindacabile con il mezzo del ricorso di legittimità. Si chiede alla Corte di sapere "se non sia sindacabile in sede di. legittimità la valutazione di dichiarazioni contenute;
nell'impugnata sentenza, la cui sproporzione risulti provata dalla fonte stessa che ha acquisito e riferito le dichiarazioni". Il quesito è generico, non è calato nella concretezza della vicenda processuale e mira, quindi alla affermazione di un principio di diritte che, di per se, non è risolutivo della vicenda in esame. A parte la considerazione che il giudice di merito può sempre effettuare una valutazione complessiva del materiale probatorio anche contraddittorio o ambiguo, purché operi delle scelte sorrette da congrua motivazione, in relazione alla quale può invocarsi poi il sindacato di legittimità di questa Corte. Nella specie, la censura manca della specifica indicazione di eventuali vizi logici che inficiano il ragionamento dei giudici di merito.
2.4. Con il terzo ed il quarto motivo vengono denunciati vizi di motivazione riferiti al primo capo di incolpazione. In particolare, viene evidenziata come contraddizione logica la circostanza che, nella esposizione del fatto, la sentenza impugnata riferisce che il dr. E1 ha negato di avere formulato riserve sulla capacità professionali della dott.ssa ME (p. 3), mentre poi, nelle considerazioni in diritto, si afferma che lo stesso dr. E1 non ha contestato il contenuto della relazione, nella quale tra l'altro si riferiva delle critiche in questione (p. 12). In realtà, le due cose non sono necessariamente inconciliabili. Tanto più che si tratta di segmenti della sentenza, che hanno finalità e contenuti diversi. L'esposizione del fatto, come è noto, mira alla mera ricognizione della vicenda processuale, prima di ogni valutazione giuridica e di merito la quale, invece, implica giudizi sulla attendibilità e rilevanza delle testimonianze, con il supporto di tutto il materiale istruttorio acquisito. Il E1, pur avendo fornito una propria versione dei fatti, può benissimo non aver formulato specifiche e formali contestazioni riferite alla relazione della dott.ssa NOME4. Peraltro, l'affermazione della mancata contestazione del contenuto della relazione è inserita in un contesto nel quale oggetto di valutazione non sono tanto le affermazioni sulla capacità professionale della dott.ssa ME, quanto il fatto che la stessa, secondo l'incolpato, non fosse ben disposto nei suoi confronti, o comunque, mancava di imparzialità. In realtà, attraverso la censura del vizio di motivazione si tende ad ottenere una valutazione di merito, inammissibile in questa sede. Viene poi prospettata una seconda contraddizione che emergerebbe confrontando quanto si legge a p. 12, "è vero che nel colloquio non ci furono testuali critiche alle capacità professionali della dott.ssa ME", con quanto è scritto alla successiva p. 13, "ha assunto ruolo e significato di un inammissibile attacco alle qualità professionali della dott.ssa ME". Anche questa censura è priva di fondamento: una cosa è ciò che si dice testualmente ed altra cosa è ciò che si lascia intendere dal contesto generale di un discorso. Una critica non espressa può essere molto più velenosa di una formulata expressis verbis. Questa ovvia considerazione esclude la pretesa contraddizione.
2.5. I motivi quinto, sesto e settimo prospettano incoerenze e contraddizioni riferite al secondo capo di incolpazione. Tutte inesistenti.
In particolare, osserva la difesa del ricorrente che a p. 16 della sentenza vengono manifestate perplessità sulle dichiarazioni accusatorie del mar. E10 circa la richiesta di atti da parte del dr. E1, per poi concludere che comunque la mancata formalizzazione della richiesta degli atti era censurabile. Non è chiaro quale sia l'incongruenza. È evidente che la mancanza di una richiesta formale, anche in questa occasione, potesse dare adito a dubbi di mancanza trasparenza. Nella seconda parte, la censura entra nel merito della valutazione di attendibilità di altro teste, il maresciallo NOME9, ritenendo che dovesse essere ritenuto inattendibile al pari del maresciallo E10. Trattasi di censura di merito, inammissibile in questa sede, posto che, sul punto, la sentenza appare congruamente motivata (p. 17).
Anche il sesto ed il settimo motivo attengono alla valutazioni di merito delle risultanze istruttorie, in relazione alle quali non vengono specificati quali sarebbero i vizi logici che inficerebbero la motivazione: della sentenza impugnata. La difesa della parte ricorrente, non tiene conto della valutazione complessiva, effettuata dai giudici di merito e stralcia alcune frasi per evidenziare pretese incongruenze che, però, non attengono alla struttura logica della sentenza, ma al merito delle valutazioni stesse, peraltro estrapolate dal loro contesto di supporto.
2.6. L'ottavo, il nono ed il decimo motivo denunciano violazione di norme processuali e vizi di motivazione con riferimento alla valutazione di gravita della, vicenda e conseguente scelta della sanzione applicata. Nella parte in cui le censure denunciano violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4 (in particolare il decimo motivo, che sembra ipotizzare, in maniera generica e non autosufficiente, una omessa pronuncia), le stesse sono inammissibili perché manca la formulazione del quesito di diritto. Sulla rilevanza disciplinare del comportamento oggetto di incolpazione e sulla congruità della motivazione, si è già detto. Anche la scelta della sanzione (la minima applicabile a seguito di procedimento disciplinare) attiene al merito del giudizio ed è supportata da idonea motivazione in relazione al danno arrecato alla credibilità dell'ordine giudiziario, "anche a causa della ristrettezza dell'ambiente, la notorietà dell'incolpato e quella della vicenda, oggetto di aspre polemiche politiche e giornalistiche".
2.7. Infine, viene denunciata come una incoerenza, il fatto che sia stata applicata la sanzione disciplinare della censura, benché siano state evidenziato la professionalità, il coraggio e l'impegno del dr. E1.
In realtà, i giudici disciplinari si soffermano sul profilo soggettivo dell'incolpato, proprio per contenere nei limiti della censura la sanzione da applicare, tenuto conto della gravita dei fatti, per i quali ben poteva applicarsi una sanzione anche più grave, se non fosse stato per i meriti personali riconosciuti all'incolpato.
2.8. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese del giudizio di legittimità, sostenute soltanto dalla parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2007