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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 12/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 311/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PEZZAROSSA RITA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in
Borgo Montassù, 12 43121 PARMA ITALIA;
OPPONENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
GIROLDI VALERIA, elettivamente domiciliata presso la relativa sede in Parma, viale Basetti 10;
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.3.2024, ha proposto opposizione Parte_1
avverso le ordinanze-ingiunzione nn. ROI-000009102, ROI-000009103 e OI-
001288616, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di sanzioni amministrative per l'omesso versamento di ritenute contributive relativi ai periodi intercorrenti tra il maggio 2014 e il giugno 2017.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. Nelle more del giudizio, ha provveduto all'annullamento in autotutela delle CP_1
ordinanze-ingiunzioni opposte, dandone atto con produzione documentale
10.3.2025.
4. Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere.
5. In ragione della fattiva collaborazione di alla definizione in via CP_1 amministrativa della vertenza, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione del 25% delle spese di lite. La restante parte delle spese di lite sostenute dall'opponente è posta a carico di in applicazione del CP_1 criterio della soccombenza virtuale, avendo mediante l'annullamento in CP_1 autotutela dell'ordinanza-ingiunzione, implicitamente riconosciuto la fondatezza delle ragioni dell'opponente.
6. La relativa liquidazione è effettuata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali effettivamente espletate. Si precisa che è disposto il rimborso del solo contributo
Pag. 2 di 3 unificato effettivamente dovuto, che, trattandosi di causa in materia di previdenza, è pari a € 43,00 (art. 13, co. 1, lett. a) d.P.R. 115/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa il 25 % delle spese di lite;
condanna al pagamento in CP_1
favore di delle restanti spese di lite, che liquida in € 4.500,00 Parte_1 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta,
e c.p.a. come per legge, e in € 43,00 per esborsi.
Così deciso in Parma, 12/03/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PEZZAROSSA RITA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in
Borgo Montassù, 12 43121 PARMA ITALIA;
OPPONENTE contro
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
GIROLDI VALERIA, elettivamente domiciliata presso la relativa sede in Parma, viale Basetti 10;
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.3.2024, ha proposto opposizione Parte_1
avverso le ordinanze-ingiunzione nn. ROI-000009102, ROI-000009103 e OI-
001288616, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di sanzioni amministrative per l'omesso versamento di ritenute contributive relativi ai periodi intercorrenti tra il maggio 2014 e il giugno 2017.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. Nelle more del giudizio, ha provveduto all'annullamento in autotutela delle CP_1
ordinanze-ingiunzioni opposte, dandone atto con produzione documentale
10.3.2025.
4. Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere.
5. In ragione della fattiva collaborazione di alla definizione in via CP_1 amministrativa della vertenza, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione del 25% delle spese di lite. La restante parte delle spese di lite sostenute dall'opponente è posta a carico di in applicazione del CP_1 criterio della soccombenza virtuale, avendo mediante l'annullamento in CP_1 autotutela dell'ordinanza-ingiunzione, implicitamente riconosciuto la fondatezza delle ragioni dell'opponente.
6. La relativa liquidazione è effettuata in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali effettivamente espletate. Si precisa che è disposto il rimborso del solo contributo
Pag. 2 di 3 unificato effettivamente dovuto, che, trattandosi di causa in materia di previdenza, è pari a € 43,00 (art. 13, co. 1, lett. a) d.P.R. 115/2002).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa il 25 % delle spese di lite;
condanna al pagamento in CP_1
favore di delle restanti spese di lite, che liquida in € 4.500,00 Parte_1 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta,
e c.p.a. come per legge, e in € 43,00 per esborsi.
Così deciso in Parma, 12/03/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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