Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 123/2024
N. SENT. 258/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, composta dai signori magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO - Presidente dott.ssa MANUELA SARACINO - Consigliere dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
- nata nella Repubblica Dominicana il 18 Parte_1 dicembre 1961, c. f. , con domicilio in via De Rossi n. 102, C.F._1
70100 Bari - assistita e difesa dall'avv. MASSIMO NAVACH - c. f.
-; C.F._2
-appellante- E
-c. f. , con domicilio in via Putignani n. 108, 70121 Bari - assistito CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. ANTONIO BOVE - c. f. -; C.F._3
-appellato-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 1527 in data 27 settembre 2023 il Tribunale del lavoro di Trani, pronunciando nel contraddittorio con l' :
1. dichiarava la cessazione della materia CP_1 del contendere sulla domanda di pagamento dell'indennità di accompagnamento proposta dal ricorrente indicato in epigrafe (in possesso del requisito sanitario accertato mediante decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. dell'8 agosto 2022, inutilmente notificato all' ) in ragione della sopravvenuta liquidazione della Controparte_2 prestazione da parte dell' a seguito della notificazione nei suoi confronti del CP_1 ricorso giudiziario;
2. compensava tra le parti le spese processuali nella misura della metà e condannava l al pagamento della restante parte, liquidata nella misura di CP_1
950,00 euro, valorizzando il comportamento collaborativo dell'Istituto previdenziale;
nello specifico, il Tribunale giustificava la scelta di parziale compensazione delle spese processuali in ragione dell'introduzione del giudizio “senza che la prestazione fosse stata rigettata, senza che il diritto azionato fosse stato mai contestato, senza richieste stragiudiziali e dopo pochi giorni dallo scadere del termine previsto per provvedere”, laddove inoltre “la liquidazione interveniva dopo oltre un mese dalla scadenza del suddetto termine e l'accredito avveniva nella prima occasione utile successiva alla liquidazione”.
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Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 24 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3. L'appellante lamenta l'illegittimità e contraddittorietà della motivazione per avere il Tribunale violato il principio generale secondo cui le spese devono gravare sulla parte che abbia dato causa al processo, in assenza di alcuna apprezzabile ipotesi ascrivibile a quelle “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c.; osserva che nel caso di specie l' aveva omesso di corrispondere la CP_1 prestazione nel termine di 120 giorni ex art. 445 bis, quinto comma, c.p.c., sicché «l'asserito adempimento all'obbligazione, comunque, solo dopo pochi giorni dallo scadere del termine previsto per provvedere non può atteggiarsi a causa dirimente dell'obbligo di porre parzialmente le spese di lite a carico della parte soccombente».
4. L'appello è fondato – e va di conseguenza accolto – per le ragioni già enunciate da questa Corte in precedenti arresti (v. C.d.A. Bari, sentt. nn. 1060/2024 e 1107/2024), le cui considerazioni vanno in questa sede ribadite in quanto pienamente condivise dal Collegio.
4.1. Occorre premettere che la statuizione sui costi della lite deve corrispondere al criterio delle «gravi ed eccezionali ragioni», applicabile ratione temporis, ai fini della compensazione totale o parziale delle spese processuali ex art. 92, secondo comma, c.p.c. Secondo la giurisprudenza di legittimità, «la locuzione “gravi ed eccezionali ragioni” è stata ricondotta (…) nell'alveo delle “norme elastiche”, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche» (v. ex multis Cass., Sez. un., n. 2572/2012 e Cass. n. 1521/2016). Orbene, la motivazione del Tribunale devoluta al vaglio di questa Corte territoriale non integra un'operazione di sussunzione conforme a legge, avuto riguardo all'iter che l'appellante ha percorso in conformità alla legge processuale. 4.2. È utile ricordare che se il requisito sanitario viene accertato – del tutto o parzialmente – mediante il provvedimento di omologa conclusivo della prima fase necessaria ex art. 445 bis c.p.c. (quinto comma, prima parte), oppure con la sentenza che definisce il giudizio sul medesimo requisito introdotto nel solco delle eventuali contestazioni mosse dalle parti alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico (sesto e settimo comma), segue un'altra interlocuzione fra l'assistibile e l' in sede CP_1 amministrativa. Sul punto, l'art. 445 bis c.p.c. è soltanto descrittivo, limitandosi a sancire la notifica del decreto di omologa «agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa
2 vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro centoventi giorni» (5° comma, seconda parte). Dalla disposizione si evince che a far decorrere il termine fissato all' per l'ulteriore istruttoria concernente i requisiti c.d. socio-economici tipici CP_1 della prestazione (reddito, incollocabilità, contribuzione, non ricovero) e per il pagamento della stessa non è sufficiente la mera comunicazione della cancelleria circa il deposito del provvedimento accertativo del requisito sanitario ma è necessaria la notificazione – si direbbe – in executivis da parte dell'assistibile. 4.3. Ma neppure tale adempimento basta, essendo necessaria l'esigibile collaborazione dell'interessato con l , mediante il sollecito inoltro all'Ente previdenziale gestore, CP_1 nelle forme previste da quest'ultimo (mod. Autocert cod. AP70 conforme alla disciplina del d.P.R. n. 445 del 2000), delle indicazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto;
infatti, soltanto il concorso di tutti questi elementi permette la verifica sia della maturazione del diritto sia dell'inadempimento colpevole dell' . CP_1
4.4. Come ulteriore possibile sviluppo si aggiunge che se nella fase amministrativa dopo l'a.t.p. l' neghi le altre componenti indispensabili ai fini del riconoscimento CP_1
e dell'attuazione del diritto, nonché nell'ipotesi di dilazione del pagamento della prestazione oltre il termine di 120 giorni, l'assistibile può domandare l'intervento risolutore del giudice mediante una pronuncia avente come oggetto il diritto e condannatoria. Tale ipotesi, quindi, si colloca nel complessivo iter configurato dall'art. 445 bis c.p.c. come residuale e non voluta dalla legge di riforma. La casistica indica che in quest'ultima eventuale fase giudiziaria a cognizione piena: a) talvolta l' CP_1 eccepisce fondatamente la mancata trasmissione da parte dell'assistibile dei necessari riscontri documentali circa i requisiti socio-economici aggiornati, peraltro con conseguenze – si ritiene – soltanto sul regime delle spese di lite;
b) altre volte il pagamento della prestazione interviene durante la trattazione, con l'effetto della cessazione della materia del contendere;
c) in altri casi ancora l'assistibile può privilegiare l'opzione processuale del ricorso per decreto ingiuntivo. 4.5. Così coerentemente interpretata e congruamente attuata, la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c. supporta il motivo di gravame, perché risulta – in quanto accertato dal primo Giudice ed incontroverso in questa sede – che l'odierno appellante: a) ha ottenuto in data 8 agosto 2022 il decreto di omologa accertativo del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento, notificato all' il 22 settembre 2022; CP_1
b) ha trasmesso all' il mod. AP70 in data 20 ottobre 2022; CP_2
c) ha atteso il decorso di oltre 120 giorni dall'invio del mod. AP70 prima di introdurre la presente controversia dinanzi al Tribunale in data 23 febbraio 2023; d) ha notificato all' il ricorso introduttivo della controversia in data 13 marzo CP_1
2023; e) ha ricevuto dall' la comunicazione di liquidazione della prestazione e di CP_1 pagamento dei ratei arretrati in data 12 aprile 2023, con accredito in data 1° giugno 2023. 4.6. Appare pertanto chiaro che l' sia rimasto inottemperante in assenza di CP_1 specifiche giustificazioni del ritardo ed abbia quindi violato il termine di 120 giorni fissato dalla legge per l'adempimento; in tale contesto non è ravvisabile un motivo di
3 compensazione delle spese, ancorché parziale, nella circostanza che l' abbia CP_1 pagato in corso di causa dopo pochi giorni dalla scadenza del termine previsto per provvedere e senza attendere la definizione del giudizio, in quanto il pagamento è stato pacificamente eseguito ben oltre il termine di 120 giorni dalla trasmissione del mod. AP70 (previsto dal legislatore proprio perché ritenuto congruo al fine di espletare gli adempimenti necessari al pagamento, sì da non potersi pretendere – come erroneamente ritenuto dal Tribunale – che dopo il suo infruttuoso decorso la parte fosse gravata dell'onere di sollecitare ulteriormente l' in via stragiudiziale), oltre che CP_2 dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Tale modus operandi dell'Ente previdenziale evidenzia una disfunzione gestionale che - da un lato - tradisce l'esigenza di semplificazione e velocizzazione dell'accertamento giudiziario sottesa alla riforma che ha apportato l'a.t.p.o. e - dall'altro - ha comportato una dilazione notevole nel soddisfacimento del diritto all'indennità di accompagnamento, spettante all'assistibile sin dal mese di aprile 2021.
5. In definitiva, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va accolto e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese del primo grado di giudizio – liquidate nella misura indicata dal Tribunale pari a 1.900,00 euro (attesa la liquidazione di 950,00 euro e la compensazione della residua metà) – vanno poste interamente a carico dell' , con distrazione in favore del difensore dichiaratosi CP_1 anticipatario.
6. Identica sorte tocca alle spese del grado di appello, anch'esse da distrarre al difensore. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al D. M. n. 55 del 2014 e successive modifiche (da ultimo con D.M. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della controversia corrispondente alla statuizione devoluta al giudice dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato il Parte_1
28 febbraio 2024 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Trani- Sezione lavoro in data 27 settembre 2023, nei confronti dell così provvede: CP_1
- accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l al pagamento per intero delle spese del primo grado del giudizio, CP_1 nella misura già liquidata di euro 1.900,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Massimo Navach, dichiaratosi antistatario;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna l' al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida CP_1 in euro 247,00, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA. come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Massimo Navach, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Bari, il 24 febbraio 2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere Estensore
4 dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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