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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 11595/2022 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Grazia PRIMIZIO e Antonino
SCIORTINO con domicilio digitale: e Email_1
Email_2
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore;
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_2
difeso dall'Avv. Loredana Di Salvo con domicilio digitale:
Email_3
(già ), Controparte_3 Controparte_4
(C.F./P. IVA ), in persona del procuratore speciale, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Daniela Giovanna Romeo con indirizzo digitale:
Email_4
Resistente
Oggetto: Opposizione intimazione di pagamento
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 28.03.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: dichiara la contumacia dell' ; CP_1
dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle nn.
29620110087560017/00, 29620130004771173/000, 296201400057026717/000,
29620140031009385/000; dichiara prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito nn.
59620112000234392/000 e 59620120000911984/000 e alla cartella di pagamento n. 29620170042069862/000.
Dichiara dovuti i crediti di cui alle cartelle di pagamento nn.
29620160073086086/000 e 29620170025305404/000; compensa tra le parti le spese di lite.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.11.2022, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229003969582/00 notificata in data
10.10.2022 nonché le sottese cartelle nn.. 29620110087560017000,
29620130004771173000, 29620140005702671000, 29620140031009385000,
29620160073086086000, 29620170025305404000, 29620170042069862000, ed i sottesi avvisi di addebito nn. 59620112000234392000 e 59620120000911984000.
Eccepiva la decadenza dal diritto atteso che le cartelle e gli avvisi portati dall'atto impugnato non erano mai stati notificati;
la prescrizione del credito limitatamente ai titoli emessi dal 2011 al 2014, lo sgravio per le cartelle rese nel 2016 e 2017 per effetto della legge di stabilità 2015 che ha previsto l'annullamento delle cartelle sino a 1000 euro.
Si costituivano solo e CP_2 CP_5
Attesa la regolare citazione in giudizio di se ne dichiara la contumacia. CP_1
L' preliminarmente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere CP_2
relativamente alle cartelle nn. 29620110084560017, 29620130004771173, 29620140005702671 e 20140031009385 poiché trattandosi di crediti inferiori a
1.000 euro sono stati oggetto di annullamento ai sensi dell'art. 1 – commi da 222 -
230 L. 197/2022.
Chiedeva il rigetto del ricorso limitatamente alle altre cartelle indicate nell'intimazione opposta ed in subordine, qualora si fosse accertato la prescrizione del credito per fatti imputabile al Concessionario della riscossione, la compensazione delle spese di lite. contestava quanto dedotto da parte ricorrente ed assumeva la regolarità della CP_5
notifica nonché atti interruttivi della prescrizione.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, più volte rinviata atteso che il ricorrente non dava prova, nelle forme prescritte per legge, della regolare notifica del ricorso
CP_ introduttivo all' viene decisa come in epigrafe.
*
L'opposizione va parzialmente accolta per i motivi che seguono.
Preliminarmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alle cartelle nn. 29620110084560017, 29620130004771173,
29620140005702671 e 20140031009385, atteso che le stesse sono state oggetto di stalcio dei debiti affidati agli agenti di riscossione dal 1^ gennaio 2000 al
31.12.2015 (art. 1 commi dal 222 a 230 legge 197/2022), come da istanza delle parti.
Restano pertanto da esaminare le restante cartelle e gli avvisi di addebito di cui all'intimazione opposta.
Ebbene quanto alle cartelle esse risultano tutte notificate al ricorrente mediante consegna a mezzo del servizio postale al coniuge e relativamente alle cartelle nn.
29620160073086086 (notificata il 25.01.2017) e 29620170025305404 (notificata il
12.10.2017) sono state inoltrate le raccomandate informative come prescritto dall'art. 60 del DPR 600/1973 rispettivamente il 30.01.2017 ed il 17.10.2017. Atteso che per effetto della nota pandemia è stata sospesa l'attività di riscossione dall'8 marzo 2020 al 31.08.2021, il credito è tuttora esistente non essendosi prescritto.
Quanto invece alla cartella n. 29620170042069862000 essa è stata notificata alla moglie convivente in data 26.02.2018 ma non vi è prova dell'invio della raccomandata informativa. La notifica pertanto deve dichiararsi nulla.
Ai sensi dell'art. 60 c. 1 lettera b-bis DPR 600/1973 «se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale
e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso,
a mezzo di lettera raccomandata».
La Suprema Corte infatti ha ritenuto che la notifica di cartelle di pagamento «pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139 c.p.c., comma 2, anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte» (Cass. 8700/2020).
Trattandosi di crediti soggetti a prescrizione quinquennale e mancando la prova della regolarità della notifica deve dichiararsi prescritto il credito portato dalla cartella in argomento.
Altresì prescritti sono i crediti di cui agli avvisi di addebito . CP_1
Essi infatti si assumere essere stati notificati nel 2011 e nel 2017 ma non risultano depositati né i titoli né le relate di notifica.
Ciò impedisce pertanto di verificare la validità degli atti. Parimenti non sono state depositate le intimazioni di pagamento che assume CP_5
contenere gli avvisi relativi ai contributi (agli atti si rinvengono solo le relate CP_1
di notifica).
Deve pertanto dichiararsi la prescrizione dei crediti di cui alla cartella n.
29620170042069862000 (attesa l'irregolarità della notifica) e agli avvisi nn.
59620112000234392000 e 59620120000911984000. Sono invece dovute le somme di cui alle cartelle nn. 29620160073086086 e 29620170025305404, con le sanzioni civile e gli interessi legali.
Sussistono giusti motivi atteso l'esito complessivo del giudizio (cessazione della materia del contendere, condanna parziale) per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo lì 28.03.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Il presente documento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa Rosalba Musillamiin conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22.2.2010 n. 24, e del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011 n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 11595/2022 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Grazia PRIMIZIO e Antonino
SCIORTINO con domicilio digitale: e Email_1
Email_2
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore;
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_2
difeso dall'Avv. Loredana Di Salvo con domicilio digitale:
Email_3
(già ), Controparte_3 Controparte_4
(C.F./P. IVA ), in persona del procuratore speciale, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Daniela Giovanna Romeo con indirizzo digitale:
Email_4
Resistente
Oggetto: Opposizione intimazione di pagamento
MEDIANTE LETTURA ALL'UDIENZA DEL 28.03.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: dichiara la contumacia dell' ; CP_1
dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle nn.
29620110087560017/00, 29620130004771173/000, 296201400057026717/000,
29620140031009385/000; dichiara prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito nn.
59620112000234392/000 e 59620120000911984/000 e alla cartella di pagamento n. 29620170042069862/000.
Dichiara dovuti i crediti di cui alle cartelle di pagamento nn.
29620160073086086/000 e 29620170025305404/000; compensa tra le parti le spese di lite.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.11.2022, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229003969582/00 notificata in data
10.10.2022 nonché le sottese cartelle nn.. 29620110087560017000,
29620130004771173000, 29620140005702671000, 29620140031009385000,
29620160073086086000, 29620170025305404000, 29620170042069862000, ed i sottesi avvisi di addebito nn. 59620112000234392000 e 59620120000911984000.
Eccepiva la decadenza dal diritto atteso che le cartelle e gli avvisi portati dall'atto impugnato non erano mai stati notificati;
la prescrizione del credito limitatamente ai titoli emessi dal 2011 al 2014, lo sgravio per le cartelle rese nel 2016 e 2017 per effetto della legge di stabilità 2015 che ha previsto l'annullamento delle cartelle sino a 1000 euro.
Si costituivano solo e CP_2 CP_5
Attesa la regolare citazione in giudizio di se ne dichiara la contumacia. CP_1
L' preliminarmente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere CP_2
relativamente alle cartelle nn. 29620110084560017, 29620130004771173, 29620140005702671 e 20140031009385 poiché trattandosi di crediti inferiori a
1.000 euro sono stati oggetto di annullamento ai sensi dell'art. 1 – commi da 222 -
230 L. 197/2022.
Chiedeva il rigetto del ricorso limitatamente alle altre cartelle indicate nell'intimazione opposta ed in subordine, qualora si fosse accertato la prescrizione del credito per fatti imputabile al Concessionario della riscossione, la compensazione delle spese di lite. contestava quanto dedotto da parte ricorrente ed assumeva la regolarità della CP_5
notifica nonché atti interruttivi della prescrizione.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, più volte rinviata atteso che il ricorrente non dava prova, nelle forme prescritte per legge, della regolare notifica del ricorso
CP_ introduttivo all' viene decisa come in epigrafe.
*
L'opposizione va parzialmente accolta per i motivi che seguono.
Preliminarmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alle cartelle nn. 29620110084560017, 29620130004771173,
29620140005702671 e 20140031009385, atteso che le stesse sono state oggetto di stalcio dei debiti affidati agli agenti di riscossione dal 1^ gennaio 2000 al
31.12.2015 (art. 1 commi dal 222 a 230 legge 197/2022), come da istanza delle parti.
Restano pertanto da esaminare le restante cartelle e gli avvisi di addebito di cui all'intimazione opposta.
Ebbene quanto alle cartelle esse risultano tutte notificate al ricorrente mediante consegna a mezzo del servizio postale al coniuge e relativamente alle cartelle nn.
29620160073086086 (notificata il 25.01.2017) e 29620170025305404 (notificata il
12.10.2017) sono state inoltrate le raccomandate informative come prescritto dall'art. 60 del DPR 600/1973 rispettivamente il 30.01.2017 ed il 17.10.2017. Atteso che per effetto della nota pandemia è stata sospesa l'attività di riscossione dall'8 marzo 2020 al 31.08.2021, il credito è tuttora esistente non essendosi prescritto.
Quanto invece alla cartella n. 29620170042069862000 essa è stata notificata alla moglie convivente in data 26.02.2018 ma non vi è prova dell'invio della raccomandata informativa. La notifica pertanto deve dichiararsi nulla.
Ai sensi dell'art. 60 c. 1 lettera b-bis DPR 600/1973 «se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale
e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso,
a mezzo di lettera raccomandata».
La Suprema Corte infatti ha ritenuto che la notifica di cartelle di pagamento «pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139 c.p.c., comma 2, anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte» (Cass. 8700/2020).
Trattandosi di crediti soggetti a prescrizione quinquennale e mancando la prova della regolarità della notifica deve dichiararsi prescritto il credito portato dalla cartella in argomento.
Altresì prescritti sono i crediti di cui agli avvisi di addebito . CP_1
Essi infatti si assumere essere stati notificati nel 2011 e nel 2017 ma non risultano depositati né i titoli né le relate di notifica.
Ciò impedisce pertanto di verificare la validità degli atti. Parimenti non sono state depositate le intimazioni di pagamento che assume CP_5
contenere gli avvisi relativi ai contributi (agli atti si rinvengono solo le relate CP_1
di notifica).
Deve pertanto dichiararsi la prescrizione dei crediti di cui alla cartella n.
29620170042069862000 (attesa l'irregolarità della notifica) e agli avvisi nn.
59620112000234392000 e 59620120000911984000. Sono invece dovute le somme di cui alle cartelle nn. 29620160073086086 e 29620170025305404, con le sanzioni civile e gli interessi legali.
Sussistono giusti motivi atteso l'esito complessivo del giudizio (cessazione della materia del contendere, condanna parziale) per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo lì 28.03.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Il presente documento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa Rosalba Musillamiin conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22.2.2010 n. 24, e del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011 n. 44.