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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 30/05/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2226/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2226 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nata in [...] a Parte_1 C.F._1
ND (MG) il 25/05/1969;
• (C.F.: ), nata in [...] a Controparte_1 C.F._2
OR (GO) il 13/10/1987;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Controparte_2 C.F._3
(PA) il 06/03/1988;
• (C.F.: ), nata in [...] a Controparte_3 C.F._4
OR (GO) il 26/01/1990;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Controparte_4 C.F._5
il 27/03/1992;
• (C.F.: ), nato in [...] a Parte_2 C.F._6
ND (MG) il 24/04/1993;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Parte_3 C.F._7
il 27/02/1996;
• (C.F.: ), nato Parte_4 C.F._8
in Brasile a OR (GO) il 15/07/2010, tramite il genitore esercente la responsabilità genitoriale, (come sopra generalizzata); Controparte_1 • (C.F.: ), nata in [...] a Parte_5 C.F._9
OR (GO) il 10/09/2011, tramite il genitore esercente la responsabilità genitoriale,
(come sopra generalizzata); Controparte_1
tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzio n. 25, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe
Pinelli e Nunzio Pinelli, che li rappresentano e difendono nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_5 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_5
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha quindi assegnato termine per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20
TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite (quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale) al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (benché astrattamente rilevante), in quanto manifestamente infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore. Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
***
Del pari, preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a Spinete (Campobasso), Persona_1
successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , alla di lui figlia, , nata il [...] e coniugatasi con Persona_1 Persona_2
cittadino verosimilmente brasiliano in data 28/09/1935;
- da , alla di lei figlia, nata il [...] e coniugatasi Persona_2 Persona_3
con cittadino brasiliano in data 12/09/1959;
- da alle di lei figlie: Persona_3
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Persona_4
27/07/1984;
o (odierna ricorrente), nata il [...] e Parte_1
coniugatasi in data 27/12/1986 con cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato conoscere la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato in [...] e, quindi, astrattamente straniero;
o , nata il [...]; Persona_5
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Persona_6
27/07/1990;
- da , alla di lei figlia, (odierna ricorrente), nata Persona_4 Controparte_2
il 06/03/1988 e coniugatasi con cittadino brasiliano in data 23/10/2013;
- da , alle di lei figlie (odierne ricorrenti): Parte_1
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino Controparte_1
brasiliano in data 12/07/2007;
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino Persona_7 CP_1
brasiliano in data 28/12/2017;
- da ai di lei figli (odierni ricorrenti): Controparte_1
o nato il [...]; Parte_4
o nata il [...]; Parte_5
- da , alla di lui figlia (odierna ricorrente), , Persona_5 Parte_3
nata il [...];
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Persona_6
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in Controparte_4
data 29/06/2019;
o , nato il [...]. Parte_2
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza è presente un passaggio generazionale per linea femminile anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, in particolare, da Persona_2
(coniugatasi nel 1935 con cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato conoscere la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato in [...] e, quindi, astrattamente straniero) alla figlia, nata nel 1940. Persona_3
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n.
4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Suprema corte, nella pronuncia citata, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente al 1° gennaio 1948, con cittadino straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a (nata nel 1940 da madre cittadina che aveva, Persona_3 altresì, perduto, in base alla legge dell'epoca, la propria cittadinanza per essersi coniugata, nel 1935, con cittadino presumibilmente straniero) e, conseguentemente, ai loro discendenti. Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'avo, , Persona_1
agli odierni ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con conseguente trasmissione, in capo agli stessi, dello status di cittadini italiani.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_5
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, e, soprattutto, le ragioni della decisione – fondata sull'orientamento della Suprema corte di cui alla sentenza n. 4466/2009, che ritiene inapplicabili le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto di sentenze di illegittimità costituzionali sui rapporti su cui ancora incidono – unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, che non Controparte_5
consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di distrazione delle spese di lite ai procuratori antistatari, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”(cfr. in tal senso: Cass. civ. n. 9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2226/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_5
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 30 maggio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2226 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nata in [...] a Parte_1 C.F._1
ND (MG) il 25/05/1969;
• (C.F.: ), nata in [...] a Controparte_1 C.F._2
OR (GO) il 13/10/1987;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Controparte_2 C.F._3
(PA) il 06/03/1988;
• (C.F.: ), nata in [...] a Controparte_3 C.F._4
OR (GO) il 26/01/1990;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Controparte_4 C.F._5
il 27/03/1992;
• (C.F.: ), nato in [...] a Parte_2 C.F._6
ND (MG) il 24/04/1993;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Parte_3 C.F._7
il 27/02/1996;
• (C.F.: ), nato Parte_4 C.F._8
in Brasile a OR (GO) il 15/07/2010, tramite il genitore esercente la responsabilità genitoriale, (come sopra generalizzata); Controparte_1 • (C.F.: ), nata in [...] a Parte_5 C.F._9
OR (GO) il 10/09/2011, tramite il genitore esercente la responsabilità genitoriale,
(come sopra generalizzata); Controparte_1
tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzio n. 25, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe
Pinelli e Nunzio Pinelli, che li rappresentano e difendono nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_5 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_5
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha quindi assegnato termine per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20
TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite (quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale) al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (benché astrattamente rilevante), in quanto manifestamente infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore. Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
***
Del pari, preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a Spinete (Campobasso), Persona_1
successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , alla di lui figlia, , nata il [...] e coniugatasi con Persona_1 Persona_2
cittadino verosimilmente brasiliano in data 28/09/1935;
- da , alla di lei figlia, nata il [...] e coniugatasi Persona_2 Persona_3
con cittadino brasiliano in data 12/09/1959;
- da alle di lei figlie: Persona_3
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Persona_4
27/07/1984;
o (odierna ricorrente), nata il [...] e Parte_1
coniugatasi in data 27/12/1986 con cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato conoscere la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato in [...] e, quindi, astrattamente straniero;
o , nata il [...]; Persona_5
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Persona_6
27/07/1990;
- da , alla di lei figlia, (odierna ricorrente), nata Persona_4 Controparte_2
il 06/03/1988 e coniugatasi con cittadino brasiliano in data 23/10/2013;
- da , alle di lei figlie (odierne ricorrenti): Parte_1
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino Controparte_1
brasiliano in data 12/07/2007;
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino Persona_7 CP_1
brasiliano in data 28/12/2017;
- da ai di lei figli (odierni ricorrenti): Controparte_1
o nato il [...]; Parte_4
o nata il [...]; Parte_5
- da , alla di lui figlia (odierna ricorrente), , Persona_5 Parte_3
nata il [...];
- da , ai di lei figli (odierni ricorrenti): Persona_6
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in Controparte_4
data 29/06/2019;
o , nato il [...]. Parte_2
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza è presente un passaggio generazionale per linea femminile anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, in particolare, da Persona_2
(coniugatasi nel 1935 con cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato conoscere la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato in [...] e, quindi, astrattamente straniero) alla figlia, nata nel 1940. Persona_3
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n.
4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Suprema corte, nella pronuncia citata, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente al 1° gennaio 1948, con cittadino straniero e, quindi, nel caso di specie, anche a (nata nel 1940 da madre cittadina che aveva, Persona_3 altresì, perduto, in base alla legge dell'epoca, la propria cittadinanza per essersi coniugata, nel 1935, con cittadino presumibilmente straniero) e, conseguentemente, ai loro discendenti. Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'avo, , Persona_1
agli odierni ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con conseguente trasmissione, in capo agli stessi, dello status di cittadini italiani.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_5
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, e, soprattutto, le ragioni della decisione – fondata sull'orientamento della Suprema corte di cui alla sentenza n. 4466/2009, che ritiene inapplicabili le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto di sentenze di illegittimità costituzionali sui rapporti su cui ancora incidono – unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, che non Controparte_5
consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di distrazione delle spese di lite ai procuratori antistatari, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”(cfr. in tal senso: Cass. civ. n. 9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2226/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_5
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 30 maggio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo