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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRECO ANTONIO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 688/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720240008111726000 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n. 117 2024 00081117 26 000 portante somma di € 594,88 citando in giudizio l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione di Varese. La predetta cartella veniva notificata il 29.10.2024 a seguito di ruolo n. 2024/1588 Ordinario emesso dal Consorzio_1 per contributo opere irrigue 2023, miglioramento fondiario e bonifica fabbricati reso esecutivo il 5.03.2024 e consegnato il 25.03.2024, in relazione alla proprietà di una serie di immobili analiticamente indicati nell'atto opposto. Il ricorrente, a sostegno delle proprie ragioni deduce i seguenti motivi: a) violazione del procedimento di formazione;
b)
Illegittimità della pretesa contributiva avanzata dal Consorzio di Bonifica;
c) illegittimità della pretesa per non avere il Consorzio realizzato le opere di bonifica con conseguente assenza del beneficio fondiario diretto e specifico;
d) difetto di motivazione. Conclude con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese. Con vittoria di spese. Risulta ritualmente costituita in giudizio l'Agente della Riscossione che rileva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa poiché i motivi eccepiti attengono all'attività dell'ente creditore. Contesta l'eccepito difetto di motivazione e in ragione della infondatezza dei motivi di ricorso e ne chiede il rigetto, con vittoria di spese. All'udienza, trattenuta la causa, la Corte così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Il Consorzio_2 è subentrato ex lege nelle funzioni, nella titolarità di tutti i rapporti giuridici in essere e nelle posizioni economico finanziarie del Consorzio_3 e del Consorzio_1” a decorrere dal 1.1.2024, in forza delle disposizioni contenute nella L. R. n. 1/2017 ss.mm.ii. ed a seguito dell'approvazione della sua operatività avvenuta con Delibera_1. Invero, dalla lettura dei dati presenti all'interno della stessa cartella di pagamento impugnata si evince che il ruolo (n. 2024/0001588), che ha dato impulso alla cartella di pagamento in argomento, è stato emesso e reso esecutivo dal Consorzio_3 per la Bonifica dell'Arneo in data 5.03.2024, ossia in un momento in cui tale ente non era più esistente in quanto soppresso. Ne consegue che il ruolo emesso e reso esecutivo da soggetto giuridicamente inesistente è, di per sé, improduttivo di effetti. Né il trasferimento delle funzioni del soppresso consorzio al nuovo consorzio oggi costituito può incidere in alcun modo sulla vicenda, restando del tutto estraneo alla formazione del ruolo cui si ricollega l'atto impugnato in questa sede. Per quanto sopra esposto, la Corte accoglie il ricorso, restando assorbita l'analisi delle altre eccezioni. In considerazione della novità della questione giuridica e delle risultanze processuali è giustificata la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Così deciso in Varese ad esito dell'udienza del 20 novembre 2025 il Presidente estensore dott. Antonio Greco
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GRECO ANTONIO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 688/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720240008111726000 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento n. 117 2024 00081117 26 000 portante somma di € 594,88 citando in giudizio l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione di Varese. La predetta cartella veniva notificata il 29.10.2024 a seguito di ruolo n. 2024/1588 Ordinario emesso dal Consorzio_1 per contributo opere irrigue 2023, miglioramento fondiario e bonifica fabbricati reso esecutivo il 5.03.2024 e consegnato il 25.03.2024, in relazione alla proprietà di una serie di immobili analiticamente indicati nell'atto opposto. Il ricorrente, a sostegno delle proprie ragioni deduce i seguenti motivi: a) violazione del procedimento di formazione;
b)
Illegittimità della pretesa contributiva avanzata dal Consorzio di Bonifica;
c) illegittimità della pretesa per non avere il Consorzio realizzato le opere di bonifica con conseguente assenza del beneficio fondiario diretto e specifico;
d) difetto di motivazione. Conclude con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese. Con vittoria di spese. Risulta ritualmente costituita in giudizio l'Agente della Riscossione che rileva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa poiché i motivi eccepiti attengono all'attività dell'ente creditore. Contesta l'eccepito difetto di motivazione e in ragione della infondatezza dei motivi di ricorso e ne chiede il rigetto, con vittoria di spese. All'udienza, trattenuta la causa, la Corte così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Il Consorzio_2 è subentrato ex lege nelle funzioni, nella titolarità di tutti i rapporti giuridici in essere e nelle posizioni economico finanziarie del Consorzio_3 e del Consorzio_1” a decorrere dal 1.1.2024, in forza delle disposizioni contenute nella L. R. n. 1/2017 ss.mm.ii. ed a seguito dell'approvazione della sua operatività avvenuta con Delibera_1. Invero, dalla lettura dei dati presenti all'interno della stessa cartella di pagamento impugnata si evince che il ruolo (n. 2024/0001588), che ha dato impulso alla cartella di pagamento in argomento, è stato emesso e reso esecutivo dal Consorzio_3 per la Bonifica dell'Arneo in data 5.03.2024, ossia in un momento in cui tale ente non era più esistente in quanto soppresso. Ne consegue che il ruolo emesso e reso esecutivo da soggetto giuridicamente inesistente è, di per sé, improduttivo di effetti. Né il trasferimento delle funzioni del soppresso consorzio al nuovo consorzio oggi costituito può incidere in alcun modo sulla vicenda, restando del tutto estraneo alla formazione del ruolo cui si ricollega l'atto impugnato in questa sede. Per quanto sopra esposto, la Corte accoglie il ricorso, restando assorbita l'analisi delle altre eccezioni. In considerazione della novità della questione giuridica e delle risultanze processuali è giustificata la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Così deciso in Varese ad esito dell'udienza del 20 novembre 2025 il Presidente estensore dott. Antonio Greco