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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/09/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 17/09/2025, alle ore 13.00 innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n. 2443 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2022, sono comparsi:
- l'avvocato Marcello MELONI procuratore della parte attrice-opponente, il quale:
o si riporta alle conclusioni della comparsa di riassunzione;
- l'avvocato Pietro CELLA, procuratore della parte convenuta-opposta, il quale:
o si riporta alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta;
Il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., e da lettura del dispositivo.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di GL
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2443 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Marcello Parte_1 C.F._1
MELONI (C.F. , elettivamente domiciliata in via Pessina, 87, C.F._2
GL, presso il difensore,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marcello Parte_2 C.F._3
MELONI (C.F. , elettivamente domiciliato in via Pessina, 87, C.F._2
GL, presso il difensore,
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Marcello Controparte_1 C.F._4
MELONI (C.F. , elettivamente domiciliata in via Pessina, 87, C.F._2
GL, presso il difensore;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marcello CP_2 C.F._5
MELONI (C.F. , elettivamente domiciliata in via Pessina, 87, C.F._2
GL, presso il difensore;
attori-opponenti contro
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pietro CELLA Parte_3 C.F._6
(C.F. ), elettivamente domiciliata in via Pessina, 10, GL, presso il C.F._7 difensore;
convenuta-opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato nella cancelleria di questo Tribunale il 04.10.2021, Pt_3
ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo a carico di
[...] Parte_1 dell'importo di 46.896,40 euro, a carico di e , in Controparte_1 Parte_2 solido tra loro, in quanto eredi di , dell'importo di 46.855,21 euro, e a Persona_1 carico dell'avv. , dell'importo di 5.707,82 euro (di cui 812,82 euro CP_2
“versati a titolo di ritenuta d'acconto”), oltre agli interessi legali dalla data dell'indebito pagamento (12.05.2017) sino al saldo, alle spese, ai compensi professionali e agli accessori di legge del procedimento monitorio, esponendo e sostenendo:
a. che con sentenza del Tribunale di GL n. 3280/2016 del 21.11.2016, resa nel procedimento R.G. 5517/2002, (doc. 1 fascicolo monitorio) la ricorrente era stata condannata, quale erede di e , in solido Controparte_3 Persona_2 con , e (questi Controparte_4 CP_5 Controparte_6 ultimi eredi di e , , Persona_3 Persona_4 Parte_4
, nonché con la società Controparte_7 [...]
al pagamento in favore di , Controparte_8 Parte_1 CP_1
e (questi ultimi eredi di ) al
[...] Parte_2 Persona_1 pagamento di 75.900,00 euro a titolo di risarcimento del danno, di 9.415,00 euro
(oltre spese generali e accessori di legge) per compensi professionali, 310,00 euro per spese esenti, nonché alle spese per le CTU svolte nel corso del procedimento in questione;
b. che il 02.03.2017, in ossequio a tale decisione, effettuò in favore Parte_3 di , da un lato, e di e , Parte_1 Controparte_1 Parte_2 dall'altro, il versamento in acconto di complessivi 20.000,00 euro mediante due distinti bonifici bancari (doc. 2 fascicolo monitorio);
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 c. che il 20.03.2017 i creditori procedettero nei confronti della sola Parte_3
a esecuzione forzata per il ristoro delle residue somme loro dovute, notificando atto di pignoramento presso terzi e, successivamente, il 26.04.2017 ottennero dal giudice dell'esecuzione ordinanza di assegnazione all'esito della procedura R.ES.
847/2017 del Tribunale di GL (doc. 3 fascicolo monitorio) in seguito alla quale l'istituto bancario, ove la risultava titolare, pagò (data contabile del Pt_3
12.05.2017) ai creditori la somma complessiva di 79.459,43 euro – di cui
36.896,40 euro a favore di e di 36.855,21 euro a favore dei Parte_1 germani e – oltre alla somma di 4.899,25 Controparte_1 Parte_2 euro per le spese legali “(nette)” distratte a favore del procuratore antistatario, avv.
(doc. 4 fascicolo monitorio), nonché quella di 812,82 euro a CP_2 titolo di ritenuta d'acconto sugli onorari del difensore citato (doc. 5 fascicolo monitorio);
d. che, quindi, in seguito al pagamento degli acconti e all'esito della procedura esecutiva, aveva soddisfatto, in qualità di debitrice solidale, Parte_3
l'intero credito preteso dai , e Parte_1 Controparte_1 Pt_2
, per una somma complessiva di euro 99.459,43, di cui 46.896,40 euro in
[...] favore di , 46.855,21 euro in favore di e Parte_1 CP_1 Pt_2
e 4.895,00 euro (oltre 812,82 euro a titolo di ritenuta d'acconto) in
[...] favore dell'avv. ; CP_2
e. che, nelle more, la ricorrente aveva impugnato la sentenza del Tribunale di
GL n. 3280/2016 davanti alla Corte d'Appello di GL, ottenendo, con sentenza n. 383/2019, depositata il 2.05.2019 (doc. 6 fascicolo monitorio), la piena riforma della sentenza di primo grado, con rigetto delle domande risarcitorie degli originari attori e la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio tra le parti;
f. che, pertanto, la era creditrice di quanto indebitamente versato in Pt_3 esecuzione della sentenza appellata e aveva diritto all'integrale restituzione delle somme pagate sia a titolo di acconto sia in conseguenza del procedimento di esecuzione forzata.
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 2. ha allegato al ricorso monitorio i seguenti documenti: Parte_3
“1) Copia Sentenza 3280/2016; 2) Copia Bonifici 2 Marzo 2017; 3) Decreto di
Assegnazione 26/04/2017; 4) n° 3 Bonifici bancari 12/05/2017; 5) Ritenuta d'acconto; 6)
Sentenza Corte d'Appello di GL n° 383/2019; 7) Procura alle liti;
8) Contributo unificato e diritti cancelleria”.
3. Il 22.12.2021 il Tribunale di GL ha accolto la domanda monitoria, emettendo il decreto ingiuntivo n. 2370/2021 (proc. n. 6526/2021 R.A.C.), col quale ha intimato, a il pagamento di 46.896,40 euro, oltre interessi come da domanda, a Parte_1
e , in solido tra loro, il pagamento di 46.855,21 Controparte_1 Parte_2 euro oltre interessi come da domanda, all'avv. il pagamento di 4.895,00 CP_2 euro oltre interessi come da domanda e a tutti gli ingiunti, in solido tra loro, le spese del procedimento monitorio, liquidate in 1.305,00 euro per compensi, oltre spese generali,
IVA ed accessori di legge, e in 379,50 euro per esborsi.
4. Il decreto ingiuntivo è stato notificato il 23.02.2022 a e il 28.02.2022, Parte_1 per decorso dei 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c. (compiuta giacenza), anche a e . CP_1 Parte_2
5. , , e l'avv. Parte_1 Controparte_1 Parte_2 CP_2 hanno proposto tempestiva opposizione a mezzo atto di citazione notificato in data
01.04.2022, col quale:
a. hanno eccepito che la era decaduta dalla possibilità di domandare la Pt_3 restituzione delle somme versate, in quanto – tenuto conto che il pagamento dell'acconto era stato effettuato il 02.03.2017 e l'assegnazione degli ulteriori crediti nel corso della procedura esecutiva era avvenuta il 26.04.2017 – non aveva formulato la domanda né nell'atto di appello, notificato il 10.03.2017, né nella prima difesa utile successiva al pagamento durante il procedimento d'appello;
b. hanno sostenuto che la sentenza n. 383/2019 della Corte d'Appello di GL –
«coerentemente con le conclusioni formulate dall'appellante Parte_3 tanto nell'atto di appello […] (Doc 4) e […] nella comparsa conclusionale (Doc
5) (“…Nel merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 gravata, IN VIA PRINCIPALE respingere la domanda avversa, mandando assolti gli appellanti da ogni e qualunque pretesa;
IN VIA SUBORDINATA e previa integrazione della istruttoria, accertare l'esatto importo dovuto dagli appellanti a titolo risarcitorio…..”» – fosse una sentenza di mero rigetto priva di qualsiasi provvedimento di condanna a carico agli opponenti, nemmeno in punto di spese processuali, e che, pertanto, la stessa non potesse giustificare la concessione di un decreto ingiuntivo per la restituzione delle somme pagate in ragione della sentenza di primo grado, poi riformata;
sul punto hanno evidenziato uno stralcio del dispositivo della sentenza in questione, dove si leggeva quanto segue: “…Rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da , e Pt_1 Pt_2 CP_1
; Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da
[...] CP_7
avverso la sentenza n. 3280/16 del Tribunale di GL;
dichiara
[...] interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi del giudizio…”
c. hanno eccepito la pregiudizialità dell'allora pendente giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 383/2019 della Corte d'appello di GL, “iscritto con racc. AR del 03/09/2019 ricevuta il 06.09.2019, nanti alla Corte di Cassazione sezione civile”, avente ad oggetto il merito della controversia tra le parti riguardo all'an debeatur (doc. 3 opponenti);
d. con riferimento alla domanda nei confronti dell'avv. , hanno sostenuto che CP_2
“risulta non giuridicamente giustificata, la pretesa di controparte di ripetizione di spese processuali legittimamente riscosse dal procuratore che le ha anticipate per dar corso ad una (DISTINTA ED AUTONOMA) procedura di esecuzione forzata mobiliare, avviata in forza di un titolo giurisdizionale esecutivo, definita con assegnazione delle somme al creditore procedente ed estinta dal 26.04.2017”;
e. hanno contestato il quantum debeatur, sostenendo:
i. che la avesse già recuperato, in forza di azioni di regresso nei Pt_3 confronti degli altri debitori solidali condannati con la sentenza di primo grado, la maggior parte delle somme di cui chiedeva la ripetizione;
sul punto hanno richiesto prova per testi e prodotto la missiva inviata dal
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6 difensore della condebitrice solidale (avv. Controparte_7
Mameli), nella quale veniva espressamente dichiarato che la Pt_1 aveva già pagato la propria quota di debito alla , pari a 18.000,00 Pt_3 euro, derivante dalla sentenza di primo grado n. 3280/2016 del Tribunale di
GL (“DOC 9”, rectius, doc. 10 opponenti);
ii. il contenuto della sentenza di appello, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata in primo grado, non era interamente opponibile a , e , in quanto la sentenza Pt_1 CP_1 Parte_2 di primo grado non era stata tempestivamente appellata dai condebitori in solido , e Controparte_7 Parte_4 Controparte_9 CP_6
, che avevano partecipato al medesimo giudizio, e, pertanto,
[...] relativamente a questi ultimi, la sentenza n. 3280/2016 del Tribunale di
GL era passata in giudicato, rendendo irripetibili le rispettive quote di debito solidale;
sul punto hanno citato una pronuncia della Corte di
Cassazione dicente che “…La regola di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma…”
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20559 del 30 settembre 2014);
f. hanno sostenuto che, di conseguenza, “la quota parte effettivamente rimasta a carico della ricorrente-opposta, finanche in base ad una ripartizione in quote
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 7 uguali delle somme calendate nei capi di condanna contenuti nella sentenza di prime cure Trib GL n. 3280/2016, compresa la società Controparte_10
[...
di cui la è socia (società in liquidazione ed incapiente) non può essere Pt_3 superiore ad una quota pari a 1/5 di quanto in realtà azionato in via monitoria”.
6. Nel medesimo atto di citazione in opposizione, gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, giudicare:
1) Accertando e dichiarando inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata, in fatto e diritto, la domanda monitoria e, per l'effetto, in ogni caso, revocando e/o caducando il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in difetto dei presupposti di legge per le motivazioni di cui in parte narrativa;
2) In ogni caso, sospendendo ogni giudizio di cognizione ordinaria in attesa della definizione della causa di merito, di natura pregiudiziale, pendente nanti la Corte di
Cassazione e comunque fino alla formazione del giudicato sulla materia del contendere.
3) In via meramente subordinata, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rideterminare le somme dovute alla controparte, in misura pari alla propria quota del debito solidale e detratto quanto già riscosso e ripetuto, nei rapporti interni con gli altri coodebitori, in esito alle azioni di regresso fruttuosamente avviate nei loro confronti, nella misura che verrà accertata in corso di causa.
4) IN OGNI CASO, Accertare e dichiarare che la controparte ha agito con dolo e/o colpa grave e per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc, condannarla al risarcimento del danno ed alle sanzioni ivi previste, con liquidazione in corso di causa anche in via equitativa
5) VINTE LE SPESE DI GIUDIZIO”.
7. Con comparsa di risposta depositata il 27.07.2022, si è costituita in giudizio Pt_3
, la quale:
[...]
a. ha sostenuto che, proprio perché la pronuncia della Corte d'Appello di GL non era esecutiva in merito al diritto al rimborso di quanto pagato nelle more, la condebitrice solidale fosse stata costretta a richiedere l'emissione di un decreto
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 8 ingiuntivo per ottenere il ripristino dello “status quo ante” l'esecuzione della sentenza di primo grado completamente riformata;
b. con riferimento alle contestazioni sul quantum debeatur, ha sostenuto che il rapporto tra i condebitori solidali fosse irrilevante, in quanto estraneo all'oggetto della presente causa che, invece, afferiva alla domanda di restituzione delle somme indebitamente versate dalla convenuta-opposta in favore degli attori-opponenti in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata.
8. Nella medesima comparsa di costituzione e risposta la convenuta-opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Per tutti tali motivi, si deve insistere affinché il Giudice designato, previa concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, voglia respingere la proposta opposizione e confermare il provvedimento impugnato. Spese e competenze come per legge”.
9. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 21.10.2022, gli opponenti : Pt_1
a. hanno sostenuto che la circostanza che la avesse già riscosso, in via di Pt_3 regresso, le quote degli altri debitori solidali corrispondenti alla maggior parte del credito oggetto della presente causa fosse da ritenersi pacifica, in quanto l'opposta aveva “espressamente riconosciuto la fondatezza di questa eccezione di parte opponente proprio in occasione della udienza tenutasi in data 21.09.2022”;
b. hanno ribadito che la non aveva interesse ad agire per quelle somme, in Pt_3 quanto stava, di fatto, azionando illegittimamente un credito di cui non era più titolare;
c. hanno reiterato l'argomentazione secondo la quale la sentenza di primo grado,
“non tempestivamente appellata dai coo-debitori in solido CP_7
, , e , quali convenuti nel
[...] Parte_4 Controparte_9 CP_6 medesimo giudizio ed in cause scindibili, relativamente a questi ultimi è passata in giudicato”.
10. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 21.10.2022,
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 9 : Parte_3
a. ha precisato che la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, originariamente azionata con il ricorso monitorio, era da qualificarsi come azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., reiterando le precedenti argomentazioni di cui alla comparsa di risposta;
b. ha sostenuto quanto segue: “In relazione alla contestazione circa gli importi effettivamente dovuti in restituzione alla SI.ra per effetto dei versamenti Pt_3 effettuati in suo favore dai condebitori, risulta evidente come appaiono palesemente inconferenti ed infondati: invero, il rapporto tra i condebitori solidali non è in alcun modo materia e/o questione nella quale parte opponente possa intervenire e/o interloquire nella presente controversia: invero, come è noto,
l'azione di indebito oggettivo prevede come unici ed esclusivi legittimati, il solvens
e l'accipiens; sotto tale profilo, quindi, gli altri EX - condebitori solidali non sono legittimati in alcun modo e/o ragione ad intervenire, né tantomeno le loro posizioni nei confronti di parte attrice-opponente hanno alcuna attinenza, ovvero considerazione nel presente giudizio. Certamente, la SI.ra , una volta Pt_3 recuperate tali somme, sarà chiamata a regolare i rapporti con gli altri (EX) condebitori, essendosi in tal senso già obbligata;
ma ciò, si ribadisce, risulta totalmente al di là ed al di fuori di ogni e qualunque interesse e/o eccezione di parte opponente, la quale ha effettivamente incamerato dalla sola SI.ra le Pt_3 somme oggi richieste in restituzione perché risultate indebite ed è, quindi, tenuta alla loro integrale restituzione, con gli accessori dal giorno della domanda ex art.
2033 c.c. (ultima riga). Non v'è dubbio, infatti, che le azioni di regresso avviate dalla condebitrice non abbiano “ridotto” l'indebito Parte_3 incameramento da parte degli opponenti di quanto stabilito dalla Sentenza del
Tribunale n° 3280 del 2016 […]. Di conseguenza, ove si accedesse alla prospettazione di parte opponente, la stessa finirebbe per arricchirsi ingiustamente, trattenendo una parte delle somme incassate, allo stato, indebitamente. Al contrario, l'opposta, una volta recuperato quanto indebitamente
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 10 pagato, si è impegnata alla restituzione di quanto avuto in regresso pro-quota”.
11. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 18.11.2022, gli opponenti:
a. hanno ribadito l'eccezione di giudicato con riguardo alla posizione dei condebitori solidali e;
Controparte_7 Parte_4
b. hanno chiesto l'ammissione di interrogatorio formale dell'opposta, di prova per testi e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei seguenti documenti “decreti ingiuntivi chiesti e ottenuti da , contro i citati condebitori in solido, Parte_3 per la ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza Trib GL
3280/2016, in uno con le attestazioni di pagamento a saldo, in favore di
[...]
delle rispettive quote del debito solidale derivante dalla sentenza in Pt_3 oggetto”.
12. Con nota depositata il 20.04.2023, ha prodotto, in quanto documento Parte_3 formatosi dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito delle seconde memorie previste dall'art. 183/6 c.p.c., l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8972/2023 del
30.03.2023, con la quale la Suprema Corte aveva rigettato il ricorso proposto da , Pt_1
e avverso la sentenza della Corte d'Appello di GL n. CP_1 Parte_2
383/2019, sulla quale era fondato il decreto ingiuntivo opposto;
la ha, inoltre, Pt_3 chiesto al Giudice di fissare udienza per la comparizione delle parti al fine di valutare una soluzione bonaria della lite.
13. Con nota depositata il 20.04.2023, gli opponenti hanno prodotto, in quanto Pt_1 documenti formatisi dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito delle seconde memorie previste dall'art. 183/6 c.p.c., copia di due bonifici – uno dell'importo di
23.500,00 euro, avente causale “Saldo importo dovuto per quote uguali da Parte_5
a , per D.I. n 2370/21 Trib. CA”, CP_11 Controparte_10 Controparte_12
e l'altro dell'importo di 4.895,00 euro, avente causale “RIMBORSO INTEGRALE SPESE
LEGALI EX SENTENZA C.APP CA 3280” – effettuati dagli stessi in favore dell'opposta in conseguenza della sentenza di Cassazione prodotta dalla il 20.04.2023, Pt_3 precisando di aver versato la “somma complessivamente pari a quanto pagato
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 11 dall'opposta in esito alla sentenza di Tribunale nell'interesse dei soli soggetti appellanti e vittoriosi in Cassazione” e che, “Per le altre parti nel cui interesse agirebbe l'opposta, non avendo gli stessi appellato, né il giudizio di appello né il giudizio di Cassazione possono far stato”.
14. Con ordinanza del 04.04.2025 il Giudice ha rigettato tutte le istanze istruttorie degli opponenti e ha fissato l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
15. In detta udienza le parti hanno confermato le precedenti le conclusioni.
16. Il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza.
****
17. L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
17.1 È fatto pacifico che in base al titolo esecutivo costituito dalla Parte_3 sentenza del Tribunale di GL n. 3280/2016 (procedimento R.G. 5517/2002) abbia pagato:
- a , e , l'intero importo capitale del credito Pt_1 CP_1 Parte_2 risarcitorio, oltre agli interessi e alle spese legali del procedimento R.G. 5517/2002;
- all'avv. , difensore antistatario dei , nel successivo CP_2 Pt_1 procedimento R.ES. 847/2017 del Tribunale di GL i compensi professionali della fase esecutiva.
17.2 È fatto non contestato, ai sensi dell'art. 115 cpc, che abbia ottenuto, Parte_3 dalle parti indicate quali condebitrici solidali nella sentenza del Tribunale, il rimborso, a titolo di regresso, della quota di competenza di ciascuna di esse.
17.3 I pagamenti eseguiti dalla in favore degli opponenti si sono rivelati Pt_3 Pt_1 indebiti in conseguenza dell'annullamento della sentenza del Tribunale da parte della sentenza della Corte d'Appello di GL n. 383/2019 (procedimento R.G. 263/2017), quest'ultima poi definitivamente confermata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
8972/2023 che ha rigettato il ricorso proposto dai . Pt_1
Più nello specifico, l'annullamento della sentenza di primo grado da parte della Corte
d'Appello ha fatto venir meno il titolo sul quale si fondavano tutti i pagamenti effettuati –
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 12 sia spontaneamente, sia in conseguenza di esecuzione forzata – dalla in favore Pt_3 degli opponenti e del loro difensore. Pt_1
17.4 La stessa sentenza della Corte d'Appello confermata in Cassazione ha fatto venir meno anche il titolo sulla base del quale la aveva ottenuto dai condebitori Pt_3 solidali il pagamento delle quote di loro competenza a titolo di regresso, così rendendo indebiti anche i pagamenti effettuati da questi ultimi in favore di . Pt_3
17.5 Di conseguenza, i sono tenuti a restituire alla tutto quanto hanno Pt_1 Pt_3 ricevuto in virtù della sentenza di primo grado e la è tenuta a restituire ai Pt_3 condebitori solidali quanto ha ottenuto da questi ultimi in via di regresso, circostanza che esclude che il pagamento eseguito in via di regresso abbia estinto l'obbligazione degli opponenti nei confronti dell'opposta.
17.6 Né potrebbe ritenersi che la restituzione a da parte dei possa Pt_3 Pt_1 comportare a favore della prima un ingiustificato arricchimento a danno dei secondi in virtù del fatto che ha già ricevuto le quote degli originari coobbligati solidali, Pt_3 perché:
- da un lato, è obbligata a restituire a questi ultimi quanto ricevuto in via di Pt_3 regresso;
- dall'altro lato, nel restituire ciò che hanno indebitamente ricevuto dalla , i Pt_3
non subiscono alcun danno o depauperamento patrimoniale, perché non Pt_1 sono creditori neppure nei confronti degli altri originari coobbligati solidali che non hanno partecipato al giudizio d'appello, i quali possono opporgli quanto accertato dalla sentenza resa in detto processo, ai sensi dell'articolo 1306, comma 2 del codice civile;
infatti, detta sentenza ha accertato l'insussistenza del credito risarcitorio per mancanza di prova del danno, così traducendosi in una pronuncia che attiene ad un aspetto dell'obbligazione che comporta posizioni processuali inscindibili dei presunti coobbligati solidali, quantunque alcuni di essi non abbiano partecipato al processo d'appello; sul tema la Corte di Cassazione ha chiarito che “se è vero che, sulla base di quanto
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 13 emerge dall'art. 1306 cod. civ., di regola l'obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in sede di impugnazione, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, di modo che il creditore può far valere nei confronti di ciascuno di quei condebitori l'intero suo credito, in tal modo essendo sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può svolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori, a tale regola si deroga, venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e quindi di litisconsorzio processuale necessario, quando le stesse siano in rapporto di dipendenza ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro (Cass., sez. 3, 06/07/2006, n. 15358;
Cass., sez. 3, 08/02/2012, n. 1771, Cass., sez. 3, 21/08/2018, n. 20860)” (Cass. ord. n.
34899/2022, confermata sul punto anche da Cass. ord. n. 4065/2024).
18. Con riguardo al quantum debeatur, è necessario osservare quanto segue.
18.1 Il 02.03.2017 ha pagato complessivi 20.000,00 euro mediante due Parte_3 distinti bonifici (doc. 2 fascicolo monitorio – non contestato) e, nello specifico:
a) 10.000 euro in favore di a titolo di “acconto spese sentenza Parte_1
Tribunale n. 3280/2016)”;
b) 10.000 euro in favore di e a titolo di “acconto Controparte_1 Parte_2 spese sentenza Tribunale n. 3280/2016)”.
18.2 Il 12.05.2017 ha pagato complessivi 79.459,43 euro (docc. 4 e 5 Parte_3 fascicolo monitorio – non contestati), il cui importo è dettagliato come segue:
a) 36.896,40 euro in favore di a titolo di “ASSEGNAZIONE Parte_1
PIGNORAMENTO C/TOCCO MANUELA PROMOSSO DA – Parte_1
– ”; Controparte_1 Parte_2
b) 36.855,21 euro in favore di e a titolo di Controparte_1 Parte_2
“ASSEGNAZIONE PIGNORAMENTO C/TOCCO MANUELA PROMOSSO DA
– – ”; Parte_1 Controparte_1 Parte_2
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 14 c) 4.899,25 euro in favore dell'avv. , procuratrice antistataria dei CP_2
nel procedimento di esecuzione in questione;
Pt_1
d) 812,82 euro in favore dell'avv. , a titolo di “RIT. ACCONTO SU CP_2
SOMME CORRISPOSTE ALL'AVV. CARTA DANIELA – PIGNORAM.
[...]
. Pt_3
18.3 Dalle somme suddette vanno sottratti gli importi che gli opponenti hanno pagato nel corso della presente causa in favore di (documenti non numerati, Parte_3 prodotti dagli opponenti con nota di deposito telematica del 09.05.2023), nello specifico:
a) il 05.05.2023 e hanno pagato 23.500,00 euro, mediante CP_1 Parte_2
Part bonifico avente causale “Saldo importo dovuto per quote uguali da e Parte_5
, per D.I. n 2370/21 Trib. CP_11 Controparte_10 Controparte_12
CA”;
b) sempre il 05.05.2023 l'avv. ha pagato 4.895,00 euro, mediante CP_2 bonifico avente causale “RIMBORSO INTEGRALE SPESE LEGALI EX SENTENZA
C.APP CA 3280”.
18.4 Alla luce delle precedenti circostanze, le somme effettivamente dovute dagli opponenti in favore della andranno calcolate come segue. Pt_3
18.5 , che non risulta aver restituito alcun importo, nemmeno in corso di Parte_1 causa, deve pagare:
- 10.000,00 euro oltre interessi legali dal 02.03.2017 (data del pagamento dell'acconto da parte di ) fino al saldo;
Pt_3
- 36.896,40 euro oltre interessi legali dal 12.05.2017 (data del pagamento da parte della banca terza pignorata per conto di ) fino al saldo. Pt_3
18.6 Per e , che in corso di causa hanno restituito Controparte_1 Parte_2
23.500,00 euro, così restituendo parte delle somme richieste dalla nel ricorso Pt_3 monitorio, valgono le seguenti precisazioni.
Sulla scorta di quanto previsto dal criterio residuale previsto dall'art. 1193 c.c., la somma restituita deve essere imputata ai debiti più risalenti nel tempo, pertanto:
- il credito di 10.000,00 euro risulta soddisfatto, ma gli opponenti in questione
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 15 dovranno pagare gli interessi legali di mora calcolati sul medesimo importo a far data dal 02.03.2017 (data del pagamento da parte di ) fino al 05.05.2023 Pt_3
(data del pagamento effettuato in corso di causa dagli stessi in favore dell'opposta);
- il credito di 36.855,21 risulta parzialmente soddisfatto per l'importo di (23.500 –
10.000 =) 13.500,00 euro, ma gli opponenti in questione dovranno pagare gli interessi legali di mora calcolati su quest'ultimo importo dal 12.05.2017 (data del pagamento da parte della banca terza pignorata per conto di ) fino al Pt_3
05.05.2023 (data della restituzione effettuata in corso di causa dagli stessi in favore dell'opposta);
- alla luce del punto che precede, gli opponenti in questione dovranno pagare il credito residuo di (36.855,21 – 13.500 =) 23.355,21 euro oltre interessi legali di mora dal 12.05.2017 (data del pagamento da parte della banca terza pignorata per conto di ) fino al 05.05.2023 (data della restituzione effettuata in corso di Pt_3 causa dagli stessi in favore dell'opposta).
18.7 Per l'avv. , che in corso di causa ha versato alla 4.895,00 CP_2 Pt_3 euro, così restituendo parte delle somme richieste nel ricorso monitorio, valgono le seguenti precisazioni.
- il credito di 4.899,25 euro risulta soddisfatto, ma l'opponente in questione dovrà pagare gli interessi legali di mora calcolati sul medesimo importo a far data dal
02.03.2017 (data del pagamento da parte di ) fino al 05.05.2023 (data Pt_3 della restituzione effettuata in corso di causa dall'opponente in favore dell'opposta);
- l'opponente in questione dovrà pagare il credito residuo di 812,82 euro oltre interessi legali di mora dal 02.03.2017 (data del pagamento da parte di ) Pt_3 fino al 05.05.2023 (data della restituzione effettuata in corso di causa dall'opponente in favore dell'opposta).
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 16 19. Alla luce delle precedenti considerazioni si rende necessario revocare il decreto ingiuntivo n. 2370/2021 del Tribunale di GL, che verrà sostituito dalla presente sentenza.
20. Le spese di lite della fase monitoria debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c., e quindi poste, in solido fra loro, a carico di tutti gli opponenti, per la quota di un mezzo, apparendo giustificata la compensazione parziale tra le parti per la quota residua in ragione del contrasto giurisprudenziale sull'eccezione ex art. 1306 comma 2 del codice civile
Sul punto, si ritiene di aderire alla liquidazione dei compensi del difensore dell'opposta, effettuata dal giudice della fase monitoria, in quanto corretta ed equa.
21. Le spese di lite del presente procedimento di opposizione debbono essere regolate nello stesso modo.
Alla liquidazione dei compensi del difensore dell'opponente, contenuta nel dispositivo della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto
Ministeriale n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147 del 13/08/2022, in vigore dal
23/10/2022 (scaglione da 52.001 euro a 260.000 euro di valore), senza aumenti né riduzioni per quelli delle fasi di studio e introduttiva, tenuto conto del livello medio di difficoltà della questioni in fatto e in diritto trattate, e con riduzione del 50% per quelli delle fasi istruttoria, che è stata solo documentale, e decisionale, nella quale i difensori hanno rinunciato alla discussione orale e si sono limitati a confermare le rispettive conclusioni e argomentazioni già svolte nei precedenti atti.
PER QUESTI MOTIVI
22. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. revoca il decreto ingiuntivo n. 2370/2021 del Tribunale di GL;
b. condanna a pagare a : Parte_1 Parte_3
i. 10.000,00 euro, oltre interessi legali di mora dal 02.03.2017, fino al saldo;
ii. 36.896,40 euro, oltre interessi legali di mora dal 12.05.2017, fino al saldo;
c. condanna e , in solido fra loro, a pagare a Controparte_1 Parte_2
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 17 Parte_3
i. gli interessi legali di mora su 10.000,00 euro dal 02.03.2017 al 05.05.2023;
ii. gli interessi legali di mora su 13.500,00 euro dal 12.05.2017 al 05.05.2023;
iii. 23.355,21 euro, oltre interessi legali di mora dal 12.05.2017 al 05.05.2023;
d. condanna l'avv. a pagare a : CP_2 Parte_3
i. gli interessi legali di mora su 4.899,25 euro dal 02.03.2017 al 05.05.2023;
ii. 812,82 euro, oltre interessi legali di mora dal 02.03.2017 al 05.05.2023;
e. condanna , , e l'avv. Parte_1 Controparte_1 Parte_2
, in solido tra loro, a rifondere la metà delle CP_2 Parte_3 spese processuali della fase monitoria, come liquidate dal giudice della predetta fase in “€ 1.305,00 per onorari, oltre spese generali, IVA ed accessori di legge, e in € 379,50 per esborsi”, e le compensa tra le parti per la restante metà;
f. condanna , , e l'avv. Parte_1 Controparte_1 Parte_2
, in solido tra loro, a rifondere la metà delle CP_2 Parte_3 spese processuali della presente fase di opposizione – che compensa tra le parti per la restante metà – così liquidate:
€ 2.552,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.628,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.835,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.127,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 9.142,00 complessivi;
€ 4.571,00 complessivi, con la compensazione di ½; oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 18
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 17/09/2025, alle ore 13.00 innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n. 2443 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2022, sono comparsi:
- l'avvocato Marcello MELONI procuratore della parte attrice-opponente, il quale:
o si riporta alle conclusioni della comparsa di riassunzione;
- l'avvocato Pietro CELLA, procuratore della parte convenuta-opposta, il quale:
o si riporta alle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta;
Il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., e da lettura del dispositivo.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di GL
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2443 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Marcello Parte_1 C.F._1
MELONI (C.F. , elettivamente domiciliata in via Pessina, 87, C.F._2
GL, presso il difensore,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marcello Parte_2 C.F._3
MELONI (C.F. , elettivamente domiciliato in via Pessina, 87, C.F._2
GL, presso il difensore,
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Marcello Controparte_1 C.F._4
MELONI (C.F. , elettivamente domiciliata in via Pessina, 87, C.F._2
GL, presso il difensore;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marcello CP_2 C.F._5
MELONI (C.F. , elettivamente domiciliata in via Pessina, 87, C.F._2
GL, presso il difensore;
attori-opponenti contro
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pietro CELLA Parte_3 C.F._6
(C.F. ), elettivamente domiciliata in via Pessina, 10, GL, presso il C.F._7 difensore;
convenuta-opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato nella cancelleria di questo Tribunale il 04.10.2021, Pt_3
ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo a carico di
[...] Parte_1 dell'importo di 46.896,40 euro, a carico di e , in Controparte_1 Parte_2 solido tra loro, in quanto eredi di , dell'importo di 46.855,21 euro, e a Persona_1 carico dell'avv. , dell'importo di 5.707,82 euro (di cui 812,82 euro CP_2
“versati a titolo di ritenuta d'acconto”), oltre agli interessi legali dalla data dell'indebito pagamento (12.05.2017) sino al saldo, alle spese, ai compensi professionali e agli accessori di legge del procedimento monitorio, esponendo e sostenendo:
a. che con sentenza del Tribunale di GL n. 3280/2016 del 21.11.2016, resa nel procedimento R.G. 5517/2002, (doc. 1 fascicolo monitorio) la ricorrente era stata condannata, quale erede di e , in solido Controparte_3 Persona_2 con , e (questi Controparte_4 CP_5 Controparte_6 ultimi eredi di e , , Persona_3 Persona_4 Parte_4
, nonché con la società Controparte_7 [...]
al pagamento in favore di , Controparte_8 Parte_1 CP_1
e (questi ultimi eredi di ) al
[...] Parte_2 Persona_1 pagamento di 75.900,00 euro a titolo di risarcimento del danno, di 9.415,00 euro
(oltre spese generali e accessori di legge) per compensi professionali, 310,00 euro per spese esenti, nonché alle spese per le CTU svolte nel corso del procedimento in questione;
b. che il 02.03.2017, in ossequio a tale decisione, effettuò in favore Parte_3 di , da un lato, e di e , Parte_1 Controparte_1 Parte_2 dall'altro, il versamento in acconto di complessivi 20.000,00 euro mediante due distinti bonifici bancari (doc. 2 fascicolo monitorio);
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 c. che il 20.03.2017 i creditori procedettero nei confronti della sola Parte_3
a esecuzione forzata per il ristoro delle residue somme loro dovute, notificando atto di pignoramento presso terzi e, successivamente, il 26.04.2017 ottennero dal giudice dell'esecuzione ordinanza di assegnazione all'esito della procedura R.ES.
847/2017 del Tribunale di GL (doc. 3 fascicolo monitorio) in seguito alla quale l'istituto bancario, ove la risultava titolare, pagò (data contabile del Pt_3
12.05.2017) ai creditori la somma complessiva di 79.459,43 euro – di cui
36.896,40 euro a favore di e di 36.855,21 euro a favore dei Parte_1 germani e – oltre alla somma di 4.899,25 Controparte_1 Parte_2 euro per le spese legali “(nette)” distratte a favore del procuratore antistatario, avv.
(doc. 4 fascicolo monitorio), nonché quella di 812,82 euro a CP_2 titolo di ritenuta d'acconto sugli onorari del difensore citato (doc. 5 fascicolo monitorio);
d. che, quindi, in seguito al pagamento degli acconti e all'esito della procedura esecutiva, aveva soddisfatto, in qualità di debitrice solidale, Parte_3
l'intero credito preteso dai , e Parte_1 Controparte_1 Pt_2
, per una somma complessiva di euro 99.459,43, di cui 46.896,40 euro in
[...] favore di , 46.855,21 euro in favore di e Parte_1 CP_1 Pt_2
e 4.895,00 euro (oltre 812,82 euro a titolo di ritenuta d'acconto) in
[...] favore dell'avv. ; CP_2
e. che, nelle more, la ricorrente aveva impugnato la sentenza del Tribunale di
GL n. 3280/2016 davanti alla Corte d'Appello di GL, ottenendo, con sentenza n. 383/2019, depositata il 2.05.2019 (doc. 6 fascicolo monitorio), la piena riforma della sentenza di primo grado, con rigetto delle domande risarcitorie degli originari attori e la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio tra le parti;
f. che, pertanto, la era creditrice di quanto indebitamente versato in Pt_3 esecuzione della sentenza appellata e aveva diritto all'integrale restituzione delle somme pagate sia a titolo di acconto sia in conseguenza del procedimento di esecuzione forzata.
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 2. ha allegato al ricorso monitorio i seguenti documenti: Parte_3
“1) Copia Sentenza 3280/2016; 2) Copia Bonifici 2 Marzo 2017; 3) Decreto di
Assegnazione 26/04/2017; 4) n° 3 Bonifici bancari 12/05/2017; 5) Ritenuta d'acconto; 6)
Sentenza Corte d'Appello di GL n° 383/2019; 7) Procura alle liti;
8) Contributo unificato e diritti cancelleria”.
3. Il 22.12.2021 il Tribunale di GL ha accolto la domanda monitoria, emettendo il decreto ingiuntivo n. 2370/2021 (proc. n. 6526/2021 R.A.C.), col quale ha intimato, a il pagamento di 46.896,40 euro, oltre interessi come da domanda, a Parte_1
e , in solido tra loro, il pagamento di 46.855,21 Controparte_1 Parte_2 euro oltre interessi come da domanda, all'avv. il pagamento di 4.895,00 CP_2 euro oltre interessi come da domanda e a tutti gli ingiunti, in solido tra loro, le spese del procedimento monitorio, liquidate in 1.305,00 euro per compensi, oltre spese generali,
IVA ed accessori di legge, e in 379,50 euro per esborsi.
4. Il decreto ingiuntivo è stato notificato il 23.02.2022 a e il 28.02.2022, Parte_1 per decorso dei 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c. (compiuta giacenza), anche a e . CP_1 Parte_2
5. , , e l'avv. Parte_1 Controparte_1 Parte_2 CP_2 hanno proposto tempestiva opposizione a mezzo atto di citazione notificato in data
01.04.2022, col quale:
a. hanno eccepito che la era decaduta dalla possibilità di domandare la Pt_3 restituzione delle somme versate, in quanto – tenuto conto che il pagamento dell'acconto era stato effettuato il 02.03.2017 e l'assegnazione degli ulteriori crediti nel corso della procedura esecutiva era avvenuta il 26.04.2017 – non aveva formulato la domanda né nell'atto di appello, notificato il 10.03.2017, né nella prima difesa utile successiva al pagamento durante il procedimento d'appello;
b. hanno sostenuto che la sentenza n. 383/2019 della Corte d'Appello di GL –
«coerentemente con le conclusioni formulate dall'appellante Parte_3 tanto nell'atto di appello […] (Doc 4) e […] nella comparsa conclusionale (Doc
5) (“…Nel merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 gravata, IN VIA PRINCIPALE respingere la domanda avversa, mandando assolti gli appellanti da ogni e qualunque pretesa;
IN VIA SUBORDINATA e previa integrazione della istruttoria, accertare l'esatto importo dovuto dagli appellanti a titolo risarcitorio…..”» – fosse una sentenza di mero rigetto priva di qualsiasi provvedimento di condanna a carico agli opponenti, nemmeno in punto di spese processuali, e che, pertanto, la stessa non potesse giustificare la concessione di un decreto ingiuntivo per la restituzione delle somme pagate in ragione della sentenza di primo grado, poi riformata;
sul punto hanno evidenziato uno stralcio del dispositivo della sentenza in questione, dove si leggeva quanto segue: “…Rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da , e Pt_1 Pt_2 CP_1
; Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da
[...] CP_7
avverso la sentenza n. 3280/16 del Tribunale di GL;
dichiara
[...] interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi del giudizio…”
c. hanno eccepito la pregiudizialità dell'allora pendente giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 383/2019 della Corte d'appello di GL, “iscritto con racc. AR del 03/09/2019 ricevuta il 06.09.2019, nanti alla Corte di Cassazione sezione civile”, avente ad oggetto il merito della controversia tra le parti riguardo all'an debeatur (doc. 3 opponenti);
d. con riferimento alla domanda nei confronti dell'avv. , hanno sostenuto che CP_2
“risulta non giuridicamente giustificata, la pretesa di controparte di ripetizione di spese processuali legittimamente riscosse dal procuratore che le ha anticipate per dar corso ad una (DISTINTA ED AUTONOMA) procedura di esecuzione forzata mobiliare, avviata in forza di un titolo giurisdizionale esecutivo, definita con assegnazione delle somme al creditore procedente ed estinta dal 26.04.2017”;
e. hanno contestato il quantum debeatur, sostenendo:
i. che la avesse già recuperato, in forza di azioni di regresso nei Pt_3 confronti degli altri debitori solidali condannati con la sentenza di primo grado, la maggior parte delle somme di cui chiedeva la ripetizione;
sul punto hanno richiesto prova per testi e prodotto la missiva inviata dal
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6 difensore della condebitrice solidale (avv. Controparte_7
Mameli), nella quale veniva espressamente dichiarato che la Pt_1 aveva già pagato la propria quota di debito alla , pari a 18.000,00 Pt_3 euro, derivante dalla sentenza di primo grado n. 3280/2016 del Tribunale di
GL (“DOC 9”, rectius, doc. 10 opponenti);
ii. il contenuto della sentenza di appello, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata in primo grado, non era interamente opponibile a , e , in quanto la sentenza Pt_1 CP_1 Parte_2 di primo grado non era stata tempestivamente appellata dai condebitori in solido , e Controparte_7 Parte_4 Controparte_9 CP_6
, che avevano partecipato al medesimo giudizio, e, pertanto,
[...] relativamente a questi ultimi, la sentenza n. 3280/2016 del Tribunale di
GL era passata in giudicato, rendendo irripetibili le rispettive quote di debito solidale;
sul punto hanno citato una pronuncia della Corte di
Cassazione dicente che “…La regola di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma…”
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20559 del 30 settembre 2014);
f. hanno sostenuto che, di conseguenza, “la quota parte effettivamente rimasta a carico della ricorrente-opposta, finanche in base ad una ripartizione in quote
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 7 uguali delle somme calendate nei capi di condanna contenuti nella sentenza di prime cure Trib GL n. 3280/2016, compresa la società Controparte_10
[...
di cui la è socia (società in liquidazione ed incapiente) non può essere Pt_3 superiore ad una quota pari a 1/5 di quanto in realtà azionato in via monitoria”.
6. Nel medesimo atto di citazione in opposizione, gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, giudicare:
1) Accertando e dichiarando inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata, in fatto e diritto, la domanda monitoria e, per l'effetto, in ogni caso, revocando e/o caducando il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in difetto dei presupposti di legge per le motivazioni di cui in parte narrativa;
2) In ogni caso, sospendendo ogni giudizio di cognizione ordinaria in attesa della definizione della causa di merito, di natura pregiudiziale, pendente nanti la Corte di
Cassazione e comunque fino alla formazione del giudicato sulla materia del contendere.
3) In via meramente subordinata, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rideterminare le somme dovute alla controparte, in misura pari alla propria quota del debito solidale e detratto quanto già riscosso e ripetuto, nei rapporti interni con gli altri coodebitori, in esito alle azioni di regresso fruttuosamente avviate nei loro confronti, nella misura che verrà accertata in corso di causa.
4) IN OGNI CASO, Accertare e dichiarare che la controparte ha agito con dolo e/o colpa grave e per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc, condannarla al risarcimento del danno ed alle sanzioni ivi previste, con liquidazione in corso di causa anche in via equitativa
5) VINTE LE SPESE DI GIUDIZIO”.
7. Con comparsa di risposta depositata il 27.07.2022, si è costituita in giudizio Pt_3
, la quale:
[...]
a. ha sostenuto che, proprio perché la pronuncia della Corte d'Appello di GL non era esecutiva in merito al diritto al rimborso di quanto pagato nelle more, la condebitrice solidale fosse stata costretta a richiedere l'emissione di un decreto
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 8 ingiuntivo per ottenere il ripristino dello “status quo ante” l'esecuzione della sentenza di primo grado completamente riformata;
b. con riferimento alle contestazioni sul quantum debeatur, ha sostenuto che il rapporto tra i condebitori solidali fosse irrilevante, in quanto estraneo all'oggetto della presente causa che, invece, afferiva alla domanda di restituzione delle somme indebitamente versate dalla convenuta-opposta in favore degli attori-opponenti in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata.
8. Nella medesima comparsa di costituzione e risposta la convenuta-opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Per tutti tali motivi, si deve insistere affinché il Giudice designato, previa concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, voglia respingere la proposta opposizione e confermare il provvedimento impugnato. Spese e competenze come per legge”.
9. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 21.10.2022, gli opponenti : Pt_1
a. hanno sostenuto che la circostanza che la avesse già riscosso, in via di Pt_3 regresso, le quote degli altri debitori solidali corrispondenti alla maggior parte del credito oggetto della presente causa fosse da ritenersi pacifica, in quanto l'opposta aveva “espressamente riconosciuto la fondatezza di questa eccezione di parte opponente proprio in occasione della udienza tenutasi in data 21.09.2022”;
b. hanno ribadito che la non aveva interesse ad agire per quelle somme, in Pt_3 quanto stava, di fatto, azionando illegittimamente un credito di cui non era più titolare;
c. hanno reiterato l'argomentazione secondo la quale la sentenza di primo grado,
“non tempestivamente appellata dai coo-debitori in solido CP_7
, , e , quali convenuti nel
[...] Parte_4 Controparte_9 CP_6 medesimo giudizio ed in cause scindibili, relativamente a questi ultimi è passata in giudicato”.
10. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 21.10.2022,
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 9 : Parte_3
a. ha precisato che la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, originariamente azionata con il ricorso monitorio, era da qualificarsi come azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., reiterando le precedenti argomentazioni di cui alla comparsa di risposta;
b. ha sostenuto quanto segue: “In relazione alla contestazione circa gli importi effettivamente dovuti in restituzione alla SI.ra per effetto dei versamenti Pt_3 effettuati in suo favore dai condebitori, risulta evidente come appaiono palesemente inconferenti ed infondati: invero, il rapporto tra i condebitori solidali non è in alcun modo materia e/o questione nella quale parte opponente possa intervenire e/o interloquire nella presente controversia: invero, come è noto,
l'azione di indebito oggettivo prevede come unici ed esclusivi legittimati, il solvens
e l'accipiens; sotto tale profilo, quindi, gli altri EX - condebitori solidali non sono legittimati in alcun modo e/o ragione ad intervenire, né tantomeno le loro posizioni nei confronti di parte attrice-opponente hanno alcuna attinenza, ovvero considerazione nel presente giudizio. Certamente, la SI.ra , una volta Pt_3 recuperate tali somme, sarà chiamata a regolare i rapporti con gli altri (EX) condebitori, essendosi in tal senso già obbligata;
ma ciò, si ribadisce, risulta totalmente al di là ed al di fuori di ogni e qualunque interesse e/o eccezione di parte opponente, la quale ha effettivamente incamerato dalla sola SI.ra le Pt_3 somme oggi richieste in restituzione perché risultate indebite ed è, quindi, tenuta alla loro integrale restituzione, con gli accessori dal giorno della domanda ex art.
2033 c.c. (ultima riga). Non v'è dubbio, infatti, che le azioni di regresso avviate dalla condebitrice non abbiano “ridotto” l'indebito Parte_3 incameramento da parte degli opponenti di quanto stabilito dalla Sentenza del
Tribunale n° 3280 del 2016 […]. Di conseguenza, ove si accedesse alla prospettazione di parte opponente, la stessa finirebbe per arricchirsi ingiustamente, trattenendo una parte delle somme incassate, allo stato, indebitamente. Al contrario, l'opposta, una volta recuperato quanto indebitamente
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 10 pagato, si è impegnata alla restituzione di quanto avuto in regresso pro-quota”.
11. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 18.11.2022, gli opponenti:
a. hanno ribadito l'eccezione di giudicato con riguardo alla posizione dei condebitori solidali e;
Controparte_7 Parte_4
b. hanno chiesto l'ammissione di interrogatorio formale dell'opposta, di prova per testi e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei seguenti documenti “decreti ingiuntivi chiesti e ottenuti da , contro i citati condebitori in solido, Parte_3 per la ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza Trib GL
3280/2016, in uno con le attestazioni di pagamento a saldo, in favore di
[...]
delle rispettive quote del debito solidale derivante dalla sentenza in Pt_3 oggetto”.
12. Con nota depositata il 20.04.2023, ha prodotto, in quanto documento Parte_3 formatosi dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito delle seconde memorie previste dall'art. 183/6 c.p.c., l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8972/2023 del
30.03.2023, con la quale la Suprema Corte aveva rigettato il ricorso proposto da , Pt_1
e avverso la sentenza della Corte d'Appello di GL n. CP_1 Parte_2
383/2019, sulla quale era fondato il decreto ingiuntivo opposto;
la ha, inoltre, Pt_3 chiesto al Giudice di fissare udienza per la comparizione delle parti al fine di valutare una soluzione bonaria della lite.
13. Con nota depositata il 20.04.2023, gli opponenti hanno prodotto, in quanto Pt_1 documenti formatisi dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito delle seconde memorie previste dall'art. 183/6 c.p.c., copia di due bonifici – uno dell'importo di
23.500,00 euro, avente causale “Saldo importo dovuto per quote uguali da Parte_5
a , per D.I. n 2370/21 Trib. CA”, CP_11 Controparte_10 Controparte_12
e l'altro dell'importo di 4.895,00 euro, avente causale “RIMBORSO INTEGRALE SPESE
LEGALI EX SENTENZA C.APP CA 3280” – effettuati dagli stessi in favore dell'opposta in conseguenza della sentenza di Cassazione prodotta dalla il 20.04.2023, Pt_3 precisando di aver versato la “somma complessivamente pari a quanto pagato
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 11 dall'opposta in esito alla sentenza di Tribunale nell'interesse dei soli soggetti appellanti e vittoriosi in Cassazione” e che, “Per le altre parti nel cui interesse agirebbe l'opposta, non avendo gli stessi appellato, né il giudizio di appello né il giudizio di Cassazione possono far stato”.
14. Con ordinanza del 04.04.2025 il Giudice ha rigettato tutte le istanze istruttorie degli opponenti e ha fissato l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
15. In detta udienza le parti hanno confermato le precedenti le conclusioni.
16. Il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza.
****
17. L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
17.1 È fatto pacifico che in base al titolo esecutivo costituito dalla Parte_3 sentenza del Tribunale di GL n. 3280/2016 (procedimento R.G. 5517/2002) abbia pagato:
- a , e , l'intero importo capitale del credito Pt_1 CP_1 Parte_2 risarcitorio, oltre agli interessi e alle spese legali del procedimento R.G. 5517/2002;
- all'avv. , difensore antistatario dei , nel successivo CP_2 Pt_1 procedimento R.ES. 847/2017 del Tribunale di GL i compensi professionali della fase esecutiva.
17.2 È fatto non contestato, ai sensi dell'art. 115 cpc, che abbia ottenuto, Parte_3 dalle parti indicate quali condebitrici solidali nella sentenza del Tribunale, il rimborso, a titolo di regresso, della quota di competenza di ciascuna di esse.
17.3 I pagamenti eseguiti dalla in favore degli opponenti si sono rivelati Pt_3 Pt_1 indebiti in conseguenza dell'annullamento della sentenza del Tribunale da parte della sentenza della Corte d'Appello di GL n. 383/2019 (procedimento R.G. 263/2017), quest'ultima poi definitivamente confermata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
8972/2023 che ha rigettato il ricorso proposto dai . Pt_1
Più nello specifico, l'annullamento della sentenza di primo grado da parte della Corte
d'Appello ha fatto venir meno il titolo sul quale si fondavano tutti i pagamenti effettuati –
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 12 sia spontaneamente, sia in conseguenza di esecuzione forzata – dalla in favore Pt_3 degli opponenti e del loro difensore. Pt_1
17.4 La stessa sentenza della Corte d'Appello confermata in Cassazione ha fatto venir meno anche il titolo sulla base del quale la aveva ottenuto dai condebitori Pt_3 solidali il pagamento delle quote di loro competenza a titolo di regresso, così rendendo indebiti anche i pagamenti effettuati da questi ultimi in favore di . Pt_3
17.5 Di conseguenza, i sono tenuti a restituire alla tutto quanto hanno Pt_1 Pt_3 ricevuto in virtù della sentenza di primo grado e la è tenuta a restituire ai Pt_3 condebitori solidali quanto ha ottenuto da questi ultimi in via di regresso, circostanza che esclude che il pagamento eseguito in via di regresso abbia estinto l'obbligazione degli opponenti nei confronti dell'opposta.
17.6 Né potrebbe ritenersi che la restituzione a da parte dei possa Pt_3 Pt_1 comportare a favore della prima un ingiustificato arricchimento a danno dei secondi in virtù del fatto che ha già ricevuto le quote degli originari coobbligati solidali, Pt_3 perché:
- da un lato, è obbligata a restituire a questi ultimi quanto ricevuto in via di Pt_3 regresso;
- dall'altro lato, nel restituire ciò che hanno indebitamente ricevuto dalla , i Pt_3
non subiscono alcun danno o depauperamento patrimoniale, perché non Pt_1 sono creditori neppure nei confronti degli altri originari coobbligati solidali che non hanno partecipato al giudizio d'appello, i quali possono opporgli quanto accertato dalla sentenza resa in detto processo, ai sensi dell'articolo 1306, comma 2 del codice civile;
infatti, detta sentenza ha accertato l'insussistenza del credito risarcitorio per mancanza di prova del danno, così traducendosi in una pronuncia che attiene ad un aspetto dell'obbligazione che comporta posizioni processuali inscindibili dei presunti coobbligati solidali, quantunque alcuni di essi non abbiano partecipato al processo d'appello; sul tema la Corte di Cassazione ha chiarito che “se è vero che, sulla base di quanto
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 13 emerge dall'art. 1306 cod. civ., di regola l'obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in sede di impugnazione, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, di modo che il creditore può far valere nei confronti di ciascuno di quei condebitori l'intero suo credito, in tal modo essendo sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può svolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori, a tale regola si deroga, venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e quindi di litisconsorzio processuale necessario, quando le stesse siano in rapporto di dipendenza ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro (Cass., sez. 3, 06/07/2006, n. 15358;
Cass., sez. 3, 08/02/2012, n. 1771, Cass., sez. 3, 21/08/2018, n. 20860)” (Cass. ord. n.
34899/2022, confermata sul punto anche da Cass. ord. n. 4065/2024).
18. Con riguardo al quantum debeatur, è necessario osservare quanto segue.
18.1 Il 02.03.2017 ha pagato complessivi 20.000,00 euro mediante due Parte_3 distinti bonifici (doc. 2 fascicolo monitorio – non contestato) e, nello specifico:
a) 10.000 euro in favore di a titolo di “acconto spese sentenza Parte_1
Tribunale n. 3280/2016)”;
b) 10.000 euro in favore di e a titolo di “acconto Controparte_1 Parte_2 spese sentenza Tribunale n. 3280/2016)”.
18.2 Il 12.05.2017 ha pagato complessivi 79.459,43 euro (docc. 4 e 5 Parte_3 fascicolo monitorio – non contestati), il cui importo è dettagliato come segue:
a) 36.896,40 euro in favore di a titolo di “ASSEGNAZIONE Parte_1
PIGNORAMENTO C/TOCCO MANUELA PROMOSSO DA – Parte_1
– ”; Controparte_1 Parte_2
b) 36.855,21 euro in favore di e a titolo di Controparte_1 Parte_2
“ASSEGNAZIONE PIGNORAMENTO C/TOCCO MANUELA PROMOSSO DA
– – ”; Parte_1 Controparte_1 Parte_2
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 14 c) 4.899,25 euro in favore dell'avv. , procuratrice antistataria dei CP_2
nel procedimento di esecuzione in questione;
Pt_1
d) 812,82 euro in favore dell'avv. , a titolo di “RIT. ACCONTO SU CP_2
SOMME CORRISPOSTE ALL'AVV. CARTA DANIELA – PIGNORAM.
[...]
. Pt_3
18.3 Dalle somme suddette vanno sottratti gli importi che gli opponenti hanno pagato nel corso della presente causa in favore di (documenti non numerati, Parte_3 prodotti dagli opponenti con nota di deposito telematica del 09.05.2023), nello specifico:
a) il 05.05.2023 e hanno pagato 23.500,00 euro, mediante CP_1 Parte_2
Part bonifico avente causale “Saldo importo dovuto per quote uguali da e Parte_5
, per D.I. n 2370/21 Trib. CP_11 Controparte_10 Controparte_12
CA”;
b) sempre il 05.05.2023 l'avv. ha pagato 4.895,00 euro, mediante CP_2 bonifico avente causale “RIMBORSO INTEGRALE SPESE LEGALI EX SENTENZA
C.APP CA 3280”.
18.4 Alla luce delle precedenti circostanze, le somme effettivamente dovute dagli opponenti in favore della andranno calcolate come segue. Pt_3
18.5 , che non risulta aver restituito alcun importo, nemmeno in corso di Parte_1 causa, deve pagare:
- 10.000,00 euro oltre interessi legali dal 02.03.2017 (data del pagamento dell'acconto da parte di ) fino al saldo;
Pt_3
- 36.896,40 euro oltre interessi legali dal 12.05.2017 (data del pagamento da parte della banca terza pignorata per conto di ) fino al saldo. Pt_3
18.6 Per e , che in corso di causa hanno restituito Controparte_1 Parte_2
23.500,00 euro, così restituendo parte delle somme richieste dalla nel ricorso Pt_3 monitorio, valgono le seguenti precisazioni.
Sulla scorta di quanto previsto dal criterio residuale previsto dall'art. 1193 c.c., la somma restituita deve essere imputata ai debiti più risalenti nel tempo, pertanto:
- il credito di 10.000,00 euro risulta soddisfatto, ma gli opponenti in questione
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 15 dovranno pagare gli interessi legali di mora calcolati sul medesimo importo a far data dal 02.03.2017 (data del pagamento da parte di ) fino al 05.05.2023 Pt_3
(data del pagamento effettuato in corso di causa dagli stessi in favore dell'opposta);
- il credito di 36.855,21 risulta parzialmente soddisfatto per l'importo di (23.500 –
10.000 =) 13.500,00 euro, ma gli opponenti in questione dovranno pagare gli interessi legali di mora calcolati su quest'ultimo importo dal 12.05.2017 (data del pagamento da parte della banca terza pignorata per conto di ) fino al Pt_3
05.05.2023 (data della restituzione effettuata in corso di causa dagli stessi in favore dell'opposta);
- alla luce del punto che precede, gli opponenti in questione dovranno pagare il credito residuo di (36.855,21 – 13.500 =) 23.355,21 euro oltre interessi legali di mora dal 12.05.2017 (data del pagamento da parte della banca terza pignorata per conto di ) fino al 05.05.2023 (data della restituzione effettuata in corso di Pt_3 causa dagli stessi in favore dell'opposta).
18.7 Per l'avv. , che in corso di causa ha versato alla 4.895,00 CP_2 Pt_3 euro, così restituendo parte delle somme richieste nel ricorso monitorio, valgono le seguenti precisazioni.
- il credito di 4.899,25 euro risulta soddisfatto, ma l'opponente in questione dovrà pagare gli interessi legali di mora calcolati sul medesimo importo a far data dal
02.03.2017 (data del pagamento da parte di ) fino al 05.05.2023 (data Pt_3 della restituzione effettuata in corso di causa dall'opponente in favore dell'opposta);
- l'opponente in questione dovrà pagare il credito residuo di 812,82 euro oltre interessi legali di mora dal 02.03.2017 (data del pagamento da parte di ) Pt_3 fino al 05.05.2023 (data della restituzione effettuata in corso di causa dall'opponente in favore dell'opposta).
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 16 19. Alla luce delle precedenti considerazioni si rende necessario revocare il decreto ingiuntivo n. 2370/2021 del Tribunale di GL, che verrà sostituito dalla presente sentenza.
20. Le spese di lite della fase monitoria debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c., e quindi poste, in solido fra loro, a carico di tutti gli opponenti, per la quota di un mezzo, apparendo giustificata la compensazione parziale tra le parti per la quota residua in ragione del contrasto giurisprudenziale sull'eccezione ex art. 1306 comma 2 del codice civile
Sul punto, si ritiene di aderire alla liquidazione dei compensi del difensore dell'opposta, effettuata dal giudice della fase monitoria, in quanto corretta ed equa.
21. Le spese di lite del presente procedimento di opposizione debbono essere regolate nello stesso modo.
Alla liquidazione dei compensi del difensore dell'opponente, contenuta nel dispositivo della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto
Ministeriale n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147 del 13/08/2022, in vigore dal
23/10/2022 (scaglione da 52.001 euro a 260.000 euro di valore), senza aumenti né riduzioni per quelli delle fasi di studio e introduttiva, tenuto conto del livello medio di difficoltà della questioni in fatto e in diritto trattate, e con riduzione del 50% per quelli delle fasi istruttoria, che è stata solo documentale, e decisionale, nella quale i difensori hanno rinunciato alla discussione orale e si sono limitati a confermare le rispettive conclusioni e argomentazioni già svolte nei precedenti atti.
PER QUESTI MOTIVI
22. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. revoca il decreto ingiuntivo n. 2370/2021 del Tribunale di GL;
b. condanna a pagare a : Parte_1 Parte_3
i. 10.000,00 euro, oltre interessi legali di mora dal 02.03.2017, fino al saldo;
ii. 36.896,40 euro, oltre interessi legali di mora dal 12.05.2017, fino al saldo;
c. condanna e , in solido fra loro, a pagare a Controparte_1 Parte_2
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 17 Parte_3
i. gli interessi legali di mora su 10.000,00 euro dal 02.03.2017 al 05.05.2023;
ii. gli interessi legali di mora su 13.500,00 euro dal 12.05.2017 al 05.05.2023;
iii. 23.355,21 euro, oltre interessi legali di mora dal 12.05.2017 al 05.05.2023;
d. condanna l'avv. a pagare a : CP_2 Parte_3
i. gli interessi legali di mora su 4.899,25 euro dal 02.03.2017 al 05.05.2023;
ii. 812,82 euro, oltre interessi legali di mora dal 02.03.2017 al 05.05.2023;
e. condanna , , e l'avv. Parte_1 Controparte_1 Parte_2
, in solido tra loro, a rifondere la metà delle CP_2 Parte_3 spese processuali della fase monitoria, come liquidate dal giudice della predetta fase in “€ 1.305,00 per onorari, oltre spese generali, IVA ed accessori di legge, e in € 379,50 per esborsi”, e le compensa tra le parti per la restante metà;
f. condanna , , e l'avv. Parte_1 Controparte_1 Parte_2
, in solido tra loro, a rifondere la metà delle CP_2 Parte_3 spese processuali della presente fase di opposizione – che compensa tra le parti per la restante metà – così liquidate:
€ 2.552,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.628,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.835,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.127,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 9.142,00 complessivi;
€ 4.571,00 complessivi, con la compensazione di ½; oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di GL Proc. n. 2443/2022 R.A.C. Verbale udienza - pagina 18