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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/03/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3309/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis
c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli in data 8.7.2022 nel proc. r.g. 5079/2022
e vertente
TRA
(c. f.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. RAINONE ROBERTO (c.f. P.IVA_1
) in virtù di mandato in atti C.F._1
( Email_1
E
(c. f. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2
per procura in calce al ricorso di primo grado dagli avv.ti AMBROSIO
GIUSEPPE ( ) e COPPOLA ANNA (c.f. C.F._3 ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._4
quest'ultima in Nola, via Circumvallazione, 165.
Conclusioni per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Adita, respinta
ogni contraria eccezione e deduzione:
1) accogliere il presente appello, per le ragioni di fatto e di diritto esposte nel
presente atto e, per l'effetto, riformare totalmente l'Ordinanza emessa, ai sensi
dell'art. 702 bis c.p.c., dal Tribunale Civile di Napoli in data 07/07/2022,
pubblicata in data 08/07/2022, nella causa iscritta al n.5079/2022 r.g.a.c.
promossa dal Signor nei confronti della Parte_2 Parte_1
Il tutto con refusione delle spese e competenze del doppio giudizio.
Conclusioni per l'appellato:
1) Che l'On.le Corte d'Appello di Napoli, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, confermi l'ordinanza emessa nel giudizio cautelare Rg.
5079/2022, resa in data 07.7.2022 dal Tribunale di Napoli, nella persona del
Giudice dott. Diego Ragozini, e dichiari l'illegittimità dell'iscrizione in Crif per
mancanza del preavviso e ne disponga la cancellazione con effetto retroattivo;
2) Condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da
“lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
3) Condannare l'appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari con
attribuzione agli scriventi difensori antistatari, oltre IVA e CPA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. avendo appreso di essere stato segnalato da Parte_2 [...]
come cattivo pagatore alla banca dati Crif S.p.A., chiese alla Parte_1
banca la cancellazione dei dati negativi dai sistemi di informazione creditizia (s.i.c.) e, stante l'inerzia della banca, propose ricorso ex art. 700
2 c.p.c. per ottenere tale cancellazione. La richiesta cautelare venne accolta con ordinanza del tribunale di Napoli dell'11.1.2022, ma respinta, in sede di reclamo proposto dalla banca, dal collegio della seconda sezione del medesimo tribunale con ordinanza del 25.2.2022.
§ 2. Poiché entrambe le ordinanze avevano riconosciuto il fumus boni iuris,
avendo accertato, tuttavia, quella collegiale emessa in sede di reclamo la mancata dimostrazione del periculm in mora, si rivolse Parte_2
nuovamente al tribunale, questa volta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e,
premesse le medesime vicende, e ribadito in diritto che la segnalazione da parte del sistema bancario dei dati relativi ad un ritardo nei pagamenti può avvenire solo previo invio di solleciti o altre comunicazioni all'interessato, che a suo dire nel caso di specie difettavano, chiese al tribunale di dichiarare l'illegittimità della segnalazione a suo carico disponendo l'immediata cancellazione dei dati negativi a suo carico dalla
Crif e da tutti i sistemi informativi creditizi, obbligando l'intermediario,
a procedere a tali adempimenti, con vittoria delle Parte_1
spese di lite.
§ 3. Instaurato il contraddittorio, si costituì eccependo, Parte_1
preliminarmente, l'inammissibilità della domanda, per violazione del divieto del ne bis in idem alla luce dei precedenti ricorsi già proposti dal deducendo, poi, la nullità della stessa, per l'assenza di Pt_2
specificazioni relativamente ai contratti di finanziamento oggetto di segnalazione ed alle date in cui ciò sarebbe avvenuto;
e sostenendo, nel merito, che, al di là degli aspetti formali, non sussisteva lesione di alcun diritto di difesa dell'interessato, dal momento che egli non era in grado di
3 contestare dati e valutazioni della banca poste a fondamento della segnalazione, né avrebbe potuto contestare l'insolvenza o saldare il debito o rinegoziarlo.
§ 4. Con ordinanza dell'8.7.2022, il tribunale ha accolto la domanda,
disponendo che , che ha condannato al pagamento delle Parte_1
spese del procedimento, effettui l'immediata cancellazione dei dati negativi a carico di dalla Crif e da tutti i sistemi informativi Parte_2
creditizi.
§ 4.1. Il primo giudice, esclusa la fondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla banca, ha richiamato le previsioni del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazione creditizia, una circolare della Banca d'Italia ed un provvedimento del garante della privacy, tutti atti che consentono di sostenere, a suo avviso, che l'avvertimento con preavviso costituisce una dichiarazione recettizia indispensabile per la legittimità della successiva iscrizione alla Crif, pena la cancellazione della segnalazione.
§ 5. Per la riforma dell'ordinanza ha proposto appello la Parte_1
cui ha resistito il
[...] Pt_2
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 15 gennaio 2025, con la concessione di un termine di 20 gg. per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 gg. per il deposito delle repliche.
§ 6. La ha affidato il gravame a due motivi, tra loro Parte_1
connessi.
§ 6.1. Col primo, l'appellante lamenta un'errata valutazione da parte del giudice di prime cure, nella parte in cui, pur avendo acclarato la
4 sussistenza della morosità della parte appellata, ha ritenuto fondata la domanda considerando non assolto da parte della banca l'onere della prova dell'avvenuta comunicazione di un preavviso. Secondo
l'appellante, al contrario, sin dal giudizio ex art. 700 c.p.c. era stata provata, mediante produzione agli atti di causa, la spedizione di tre raccomandate, indirizzate al resso la sua residenza in via Vicinale Pt_2
Masseria Grande, n. 27, mediante le quali veniva reiterato l'invito al pagamento di quanto dovuto, con l'avvertenza che, in mancanza, si sarebbe provveduto a trasmetterne il nominativo per l'inserimento nella banca dati della Centrale Rischi di Banca d'Italia. Secondo , Parte_1
vista la pluralità di invii, “non può escludersi la ricezione del preavviso di
segnalazione”; e la condotta tenuta dall'appellato, che ha confermato la propria residenza presso l'indirizzo di invio delle raccomandate,
“costituisc(e) un sicuro indice presuntivo dell'effettiva conoscenza di parte
appellata del preavviso”.
§ 6.2. Con un secondo motivo, poi, l'appellante lamenta che il primo giudice non abbia valutato se, in concreto, fosse risultato leso il diritto di difesa dell'interessato, e se costui fosse, in concreto, in grado di contestare i dati e le valutazioni della banca poste a fondamento della segnalazione.
§ 7. Ad avviso del Collegio, l'appello è infondato e va, pertanto, respinto.
§ 7.1. Non è contestato in causa, come segnalato dal primo giudice, che il fosse effettivamente debitore della , in mora nella Pt_2 Parte_1
restituzione dei finanziamenti ricevuti.
§ 7.2. Ma è parimenti pacifico che delle missive inoltrate dalla banca a presso la sua residenza in Napoli, via vicinale Masseria Parte_2
5 Grande, n. 27, non vi sia prova di ricevimento: ed infatti, della lettera del
18 settembre 2018 non vi è neanche prova della spedizione;
delle due raccomandate inviate il 6 giugno 2019, in relazione ai due contratti di finanziamento, non vi è prova della consegna.
§ 7.3. Ebbene, ai sensi del terzo comma dell'art. 125 del testo unico bancario, I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima
volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla
relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre
comunicazioni, o in via autonoma; e la giurisprudenza ha interpretato univocamente, anche facendo riferimento alla delibera del Garante
privacy del 16 novembre 2004, n. 8, tale informativa come un atto recettizio (cfr. Sez.
1 -Ordinanza n. 14685 del 13/06/2017: In tema di credito
al consumo, ai fini del trattamento dei dati personali del consumatore presso una
banca dati contenente informazioni creditizie, l'onere, a carico dell'intermediario
finanziario, di avvertire preventivamente il consumatore stesso dell'imminente
registrazione dei suoi dati ai sensi dell'art. 4, comma 7, della delibera del Garante
per la protezione dei dati personali del 16 novembre 2004, n. 8, risulta assolto
soltanto quando la relativa dichiarazione abbia effettivamente raggiunto il
domicilio del destinatario e salvo che quest'ultimo non provi di essere stato, senza
sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia). Dunque, risulta priva di ogni rilevanza l'affermazione – peraltro, quanto meno discutibile – circa un
“indice presuntivo di conoscenza” desumibile dalla circostanza dell'invio dell'avviso all'effettivo indirizzo del destinatario: ciò che soltanto rileva è
che il destinatario quell'avviso lo abbia effettivamente ricevuto.
6 § 7.4. Sotto il secondo profilo, poi, nessun rilievo può attribuirsi al fatto che il debitore, ove informato, avrebbe o meno potuto contestare i dati oggetto della segnalazione o porre un immediato rimedio alla situazione debitoria provvedendo al pagamento: va evidenziato che, in questa sede,
non si discute dei danni potenzialmente derivanti dalla segnalazione, che,
secondo pacifica giurisprudenza, non possono essere considerati in re
ipsa; qui si discute unicamente del corretto svolgimento della procedura preordinata alla pubblicazione del nome del consumatore nell'elenco dei cattivi pagatori, procedura che non può prescindere, secondo le fonti primarie e secondarie citate, da una preventiva informazione.
§ 8. L'appello va pertanto respinto, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore di Parte_1
spese liquidate in dispositivo facendo applicazione dei Parte_2
parametri del d.m. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile, complessità bassa) e delle attività
difensive svolte (con applicazione, quindi, dei valori medi, salvi i valori minimi per la fase istruttoria e trattazione); il tutto con attribuzione ai difensori che se ne sono dichiarati anticipatari.
§ 9. Va, da ultimo, accolta l'istanza di condanna della Parte_1
al risarcimento dei danni per responsabilità processuale ai sensi
[...]
dell'art. 96 c.p.c.: deve infatti evidenziarsi che già nella fase cautelare (sia con l'ordinanza ex art. 700 c.p.c., sia con l'ordinanza del collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.) venne affermata la necessità che l'inserimento del nominativo di un “cattivo pagatore” in una banca dati, specie trattandosi di consumatore, fosse preceduta dall'invio di un preventivo avviso, da
7 considerare come atto recettizio indefettibile. Tale affermazione è stata ulteriormente ribadita nel primo grado di giudizio di merito. E, ciò
nonostante, la banca ha interposto appello avverso l'ordinanza ex art. 702
bis del tribunale, reiterando, sostanzialmente, affermazioni già smentite nei precedenti stati e grado di giudizio, ma senza addurre elementi di segno contrario. Si tratta di un comportamento denotante quanto meno una grave colpa, che va, pertanto, sanzionata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., in misura che pare equo determinare nella metà di quanto liquidato per le spese di lite.
§ 10. Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da - Parte_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 bis emessa dal Tribunale di Napoli in data
8.7.2022 nella causa r.g. n. 5079/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta l'appello;
- b) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Pt_2
delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 7.719,95, di cui
[...]
8 € 6.713,00 per compensi ed € 1.006,95 per rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Anna Coppola e Giuseppe Ambrosio che hanno dichiarato di averne fatto anticipo;
-c) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Pt_2
a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., della complessiva
[...]
somma di € 3.860,00, oltre interessi dalla presente pronuncia al saldo;
-d) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio della III sezione civile della Corte d'Appello, il 26 febbraio 2025.
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3309/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis
c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli in data 8.7.2022 nel proc. r.g. 5079/2022
e vertente
TRA
(c. f.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. RAINONE ROBERTO (c.f. P.IVA_1
) in virtù di mandato in atti C.F._1
( Email_1
E
(c. f. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2
per procura in calce al ricorso di primo grado dagli avv.ti AMBROSIO
GIUSEPPE ( ) e COPPOLA ANNA (c.f. C.F._3 ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._4
quest'ultima in Nola, via Circumvallazione, 165.
Conclusioni per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Adita, respinta
ogni contraria eccezione e deduzione:
1) accogliere il presente appello, per le ragioni di fatto e di diritto esposte nel
presente atto e, per l'effetto, riformare totalmente l'Ordinanza emessa, ai sensi
dell'art. 702 bis c.p.c., dal Tribunale Civile di Napoli in data 07/07/2022,
pubblicata in data 08/07/2022, nella causa iscritta al n.5079/2022 r.g.a.c.
promossa dal Signor nei confronti della Parte_2 Parte_1
Il tutto con refusione delle spese e competenze del doppio giudizio.
Conclusioni per l'appellato:
1) Che l'On.le Corte d'Appello di Napoli, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, confermi l'ordinanza emessa nel giudizio cautelare Rg.
5079/2022, resa in data 07.7.2022 dal Tribunale di Napoli, nella persona del
Giudice dott. Diego Ragozini, e dichiari l'illegittimità dell'iscrizione in Crif per
mancanza del preavviso e ne disponga la cancellazione con effetto retroattivo;
2) Condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da
“lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
3) Condannare l'appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari con
attribuzione agli scriventi difensori antistatari, oltre IVA e CPA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. avendo appreso di essere stato segnalato da Parte_2 [...]
come cattivo pagatore alla banca dati Crif S.p.A., chiese alla Parte_1
banca la cancellazione dei dati negativi dai sistemi di informazione creditizia (s.i.c.) e, stante l'inerzia della banca, propose ricorso ex art. 700
2 c.p.c. per ottenere tale cancellazione. La richiesta cautelare venne accolta con ordinanza del tribunale di Napoli dell'11.1.2022, ma respinta, in sede di reclamo proposto dalla banca, dal collegio della seconda sezione del medesimo tribunale con ordinanza del 25.2.2022.
§ 2. Poiché entrambe le ordinanze avevano riconosciuto il fumus boni iuris,
avendo accertato, tuttavia, quella collegiale emessa in sede di reclamo la mancata dimostrazione del periculm in mora, si rivolse Parte_2
nuovamente al tribunale, questa volta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e,
premesse le medesime vicende, e ribadito in diritto che la segnalazione da parte del sistema bancario dei dati relativi ad un ritardo nei pagamenti può avvenire solo previo invio di solleciti o altre comunicazioni all'interessato, che a suo dire nel caso di specie difettavano, chiese al tribunale di dichiarare l'illegittimità della segnalazione a suo carico disponendo l'immediata cancellazione dei dati negativi a suo carico dalla
Crif e da tutti i sistemi informativi creditizi, obbligando l'intermediario,
a procedere a tali adempimenti, con vittoria delle Parte_1
spese di lite.
§ 3. Instaurato il contraddittorio, si costituì eccependo, Parte_1
preliminarmente, l'inammissibilità della domanda, per violazione del divieto del ne bis in idem alla luce dei precedenti ricorsi già proposti dal deducendo, poi, la nullità della stessa, per l'assenza di Pt_2
specificazioni relativamente ai contratti di finanziamento oggetto di segnalazione ed alle date in cui ciò sarebbe avvenuto;
e sostenendo, nel merito, che, al di là degli aspetti formali, non sussisteva lesione di alcun diritto di difesa dell'interessato, dal momento che egli non era in grado di
3 contestare dati e valutazioni della banca poste a fondamento della segnalazione, né avrebbe potuto contestare l'insolvenza o saldare il debito o rinegoziarlo.
§ 4. Con ordinanza dell'8.7.2022, il tribunale ha accolto la domanda,
disponendo che , che ha condannato al pagamento delle Parte_1
spese del procedimento, effettui l'immediata cancellazione dei dati negativi a carico di dalla Crif e da tutti i sistemi informativi Parte_2
creditizi.
§ 4.1. Il primo giudice, esclusa la fondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla banca, ha richiamato le previsioni del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazione creditizia, una circolare della Banca d'Italia ed un provvedimento del garante della privacy, tutti atti che consentono di sostenere, a suo avviso, che l'avvertimento con preavviso costituisce una dichiarazione recettizia indispensabile per la legittimità della successiva iscrizione alla Crif, pena la cancellazione della segnalazione.
§ 5. Per la riforma dell'ordinanza ha proposto appello la Parte_1
cui ha resistito il
[...] Pt_2
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 15 gennaio 2025, con la concessione di un termine di 20 gg. per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 gg. per il deposito delle repliche.
§ 6. La ha affidato il gravame a due motivi, tra loro Parte_1
connessi.
§ 6.1. Col primo, l'appellante lamenta un'errata valutazione da parte del giudice di prime cure, nella parte in cui, pur avendo acclarato la
4 sussistenza della morosità della parte appellata, ha ritenuto fondata la domanda considerando non assolto da parte della banca l'onere della prova dell'avvenuta comunicazione di un preavviso. Secondo
l'appellante, al contrario, sin dal giudizio ex art. 700 c.p.c. era stata provata, mediante produzione agli atti di causa, la spedizione di tre raccomandate, indirizzate al resso la sua residenza in via Vicinale Pt_2
Masseria Grande, n. 27, mediante le quali veniva reiterato l'invito al pagamento di quanto dovuto, con l'avvertenza che, in mancanza, si sarebbe provveduto a trasmetterne il nominativo per l'inserimento nella banca dati della Centrale Rischi di Banca d'Italia. Secondo , Parte_1
vista la pluralità di invii, “non può escludersi la ricezione del preavviso di
segnalazione”; e la condotta tenuta dall'appellato, che ha confermato la propria residenza presso l'indirizzo di invio delle raccomandate,
“costituisc(e) un sicuro indice presuntivo dell'effettiva conoscenza di parte
appellata del preavviso”.
§ 6.2. Con un secondo motivo, poi, l'appellante lamenta che il primo giudice non abbia valutato se, in concreto, fosse risultato leso il diritto di difesa dell'interessato, e se costui fosse, in concreto, in grado di contestare i dati e le valutazioni della banca poste a fondamento della segnalazione.
§ 7. Ad avviso del Collegio, l'appello è infondato e va, pertanto, respinto.
§ 7.1. Non è contestato in causa, come segnalato dal primo giudice, che il fosse effettivamente debitore della , in mora nella Pt_2 Parte_1
restituzione dei finanziamenti ricevuti.
§ 7.2. Ma è parimenti pacifico che delle missive inoltrate dalla banca a presso la sua residenza in Napoli, via vicinale Masseria Parte_2
5 Grande, n. 27, non vi sia prova di ricevimento: ed infatti, della lettera del
18 settembre 2018 non vi è neanche prova della spedizione;
delle due raccomandate inviate il 6 giugno 2019, in relazione ai due contratti di finanziamento, non vi è prova della consegna.
§ 7.3. Ebbene, ai sensi del terzo comma dell'art. 125 del testo unico bancario, I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima
volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla
relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre
comunicazioni, o in via autonoma; e la giurisprudenza ha interpretato univocamente, anche facendo riferimento alla delibera del Garante
privacy del 16 novembre 2004, n. 8, tale informativa come un atto recettizio (cfr. Sez.
1 -Ordinanza n. 14685 del 13/06/2017: In tema di credito
al consumo, ai fini del trattamento dei dati personali del consumatore presso una
banca dati contenente informazioni creditizie, l'onere, a carico dell'intermediario
finanziario, di avvertire preventivamente il consumatore stesso dell'imminente
registrazione dei suoi dati ai sensi dell'art. 4, comma 7, della delibera del Garante
per la protezione dei dati personali del 16 novembre 2004, n. 8, risulta assolto
soltanto quando la relativa dichiarazione abbia effettivamente raggiunto il
domicilio del destinatario e salvo che quest'ultimo non provi di essere stato, senza
sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia). Dunque, risulta priva di ogni rilevanza l'affermazione – peraltro, quanto meno discutibile – circa un
“indice presuntivo di conoscenza” desumibile dalla circostanza dell'invio dell'avviso all'effettivo indirizzo del destinatario: ciò che soltanto rileva è
che il destinatario quell'avviso lo abbia effettivamente ricevuto.
6 § 7.4. Sotto il secondo profilo, poi, nessun rilievo può attribuirsi al fatto che il debitore, ove informato, avrebbe o meno potuto contestare i dati oggetto della segnalazione o porre un immediato rimedio alla situazione debitoria provvedendo al pagamento: va evidenziato che, in questa sede,
non si discute dei danni potenzialmente derivanti dalla segnalazione, che,
secondo pacifica giurisprudenza, non possono essere considerati in re
ipsa; qui si discute unicamente del corretto svolgimento della procedura preordinata alla pubblicazione del nome del consumatore nell'elenco dei cattivi pagatori, procedura che non può prescindere, secondo le fonti primarie e secondarie citate, da una preventiva informazione.
§ 8. L'appello va pertanto respinto, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore di Parte_1
spese liquidate in dispositivo facendo applicazione dei Parte_2
parametri del d.m. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile, complessità bassa) e delle attività
difensive svolte (con applicazione, quindi, dei valori medi, salvi i valori minimi per la fase istruttoria e trattazione); il tutto con attribuzione ai difensori che se ne sono dichiarati anticipatari.
§ 9. Va, da ultimo, accolta l'istanza di condanna della Parte_1
al risarcimento dei danni per responsabilità processuale ai sensi
[...]
dell'art. 96 c.p.c.: deve infatti evidenziarsi che già nella fase cautelare (sia con l'ordinanza ex art. 700 c.p.c., sia con l'ordinanza del collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.) venne affermata la necessità che l'inserimento del nominativo di un “cattivo pagatore” in una banca dati, specie trattandosi di consumatore, fosse preceduta dall'invio di un preventivo avviso, da
7 considerare come atto recettizio indefettibile. Tale affermazione è stata ulteriormente ribadita nel primo grado di giudizio di merito. E, ciò
nonostante, la banca ha interposto appello avverso l'ordinanza ex art. 702
bis del tribunale, reiterando, sostanzialmente, affermazioni già smentite nei precedenti stati e grado di giudizio, ma senza addurre elementi di segno contrario. Si tratta di un comportamento denotante quanto meno una grave colpa, che va, pertanto, sanzionata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., in misura che pare equo determinare nella metà di quanto liquidato per le spese di lite.
§ 10. Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da - Parte_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 bis emessa dal Tribunale di Napoli in data
8.7.2022 nella causa r.g. n. 5079/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta l'appello;
- b) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Pt_2
delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 7.719,95, di cui
[...]
8 € 6.713,00 per compensi ed € 1.006,95 per rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Anna Coppola e Giuseppe Ambrosio che hanno dichiarato di averne fatto anticipo;
-c) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Pt_2
a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., della complessiva
[...]
somma di € 3.860,00, oltre interessi dalla presente pronuncia al saldo;
-d) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio della III sezione civile della Corte d'Appello, il 26 febbraio 2025.
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
9