Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. n. 2782/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2782/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 06/06/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 22/11/2024 da , rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv.to MARIA GIUSI VETRELLA e , rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1
MARIA ROSARIA ANIELLO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Portico di Caserta in data 25/10/2003 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 28.09.1999) e (il 18.02.2010); Per_1 Per_2
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
b) Ordinare la trasmissione dell'emananda sentenza ai competenti uffici di stato civile per le relative annotazioni ed incombenze;
b bis) il figlio minore sarà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2
prevalente presso la madre;
unitamente ai due figli;
d) potrà tenere con sé il figlio minore per due pomeriggi a settimana, il Controparte_1 Per_2
martedì ed il giovedì, dalle ore 17.30 alle ore 20.00, e, a fine settimana alterni, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, compatibilmente con le esigenze di studio e sportive dello stesso;
e) durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà con uno dei genitori il giorno 24 dicembre, dalle ore 13.00 alle ore 24.00, e con l'altro il 25 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 20.00; con uno il giorno del 31 dicembre, dalle ore 13.00 alle ore 01.00, e con l'altro il giorno del 01 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 20.00; con uno il giorno del 26 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00 e con l'altro il giorno del 06 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Se con uno avrà trascorso il giorno del 24 dicembre, con l'altro trascorrerà il giorno del 25 dicembre e così, via via negli anni, seguendo tale criterio alternativo;
f) Il minore trascorrerà con l'uno e l'altro genitore rispettivamente il giorno di Pasqua ed il Lunedì in
Albis. Se con uno avrà trascorso la Pasqua, l'anno successivo trascorreranno il Lunedì in Albis e così via via negli anni procedendo nel criterio alternativo;
g) Il criterio annuale alternativo interesserà anche i giorni di carnevale, del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre;
h) Il minore trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre;
con la madre il giorno della festa della mamma, del compleanno e dell'onomastico della madre, indipendentemente dal diritto di visita calendarizzato;
i) Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con un genitore dal 01 al 15 agosto compreso, e con l'altro dal 16 al 31 agosto. Se un anno avrà trascorso con un genitore il periodo dal 01 al 15 agosto, l'anno successivo lo trascorrerà con l'altro genitore e così, via via negli anni, seguendo tale criterio alternativo;
j) Resta, in ogni caso, convenuto che – indipendentemente da quanto innanzi – è facoltà per il padre visitare e tenere con sé il figlio anche in altre ricorrenze e/o occasione, previa intesa con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche dello stesso;
k) Disporre a carico di il versamento di un contributo al mantenimento in favore Controparte_1
del figlio minore pari ad € 300,00, da versarsi a mezzo vaglia postale e/ accredito bancario Per_2
entro il giorno cinque di ogni mese. Detto assegno, come per legge, sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2026
l) provvederà al versamento del 50% delle spese straordinarie (mediche, Controparte_1
sportive, scolastiche e ludiche) ad affrontarsi nell'interesse del figlio minore, previamente concertate e documentate, come stabilite dal Protocollo deliberato dal Tribunale di S. Maria C.V.;
m) rinuncia in favore di alla richiesta del 100% dell'assegno Parte_1 Controparte_1
unico ed universale riconosciuto in favore dei figli. Pertanto, l'assegno unico ed universale verrà richiesto e beneficiato da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
n) Il primogenito è economicamente indipendente, per il che nulla viene riconosciuto a titolo Per_1
di mantenimento;
o) ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni,
l'avvenuto cambio di residenza e/o domicilio;
p) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, per il che rinunciano reciprocamente al mantenimento;
q) I coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente n. 1961 acceso presso l'Istituto di Credito Credit
Agricole e rinuncia sin d'ora ad eventuali somme Lei spettanti quali cointestataria. Parte_1
provvederà a ripianare lo scoperto bancario ad oggi pendente, nel termine Controparte_1
compatibile con la sua disponibilità economica futura, allo stato attuale non presente;
r) i coniugi esprimono il rispettivo consenso al rilascio del passaporto”.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi del figlio minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.; rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e , nato a [...]_1 Controparte_1
il 10/09/1980;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Portico di Caserta (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) - atto n. 2, parte I, anno 2003;
3) Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
4) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio