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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/06/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'udienza del 24/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3653/ 2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
in persona del l.r., elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. ESPOSITO DOMENICO e AIELLO Parte_1 VINCENZO che lo rapp.ta e difende come da mandato in atti
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dai Controparte_1 funzionari delegati ROSSELLA SANTORO E SCAFIDI LUCIANO con il quale è elett.te dom.to presso la sede di CP_1 in Via Amerigo Vespucci 172 CP_1 CP_2
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/06/2024 l'opponente proponeva opposizione contro l'ordinanza ingiunzione n. 2971/23 del 12/4/024, emessa dall' e notificata in data 17/04/2024 Controparte_3 con la quale gli veniva contestata l'assunzione di lavoratori subordinati, di cui uno con reddito di cittadinanza, senza la previa comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
Parte opponente, premettendo di non aver mai ricevuto le notifiche dell'atto di accertamento del 15/06/2022 redatto dagli Agenti della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, richiamato nell'ordinanza ingiunzione quale presupposto per l'irrogazione della sanzione, assumeva l'illegittimità della medesima per una pluralità di profili di rito e di merito, e chiedeva l'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione.
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. CP_4
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa discussione orale in presenza del solo difensore di parte opponente.
******
Preliminarmente va evidenziato che non sussiste la decadenza ex art. 14 l. 689/81 atteso che la notifica del verbale unico del 15/06/22 è avvenuta contestualmente all'accesso, come da firma del legale rappresentante della società, Parte_2
apposta in calce al verbale depositato dalla Gdf. E' stato quindi correttamente notificato nei 90 giorni previsti
[...] dall'art. 14 l. 689/81, contestualmente alla conclusione degli accertamenti, ovvero il giorno stesso del verbale unico, il 15/06/2022.
1 In relazione alla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e al relativo riparto dell'onere probatorio, si evidenzia che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma è un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione. (Cassazione civile, sez. II, 11/05/2022, n. 14861).
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che sull'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale
- la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v. Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015).
In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto, per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c..
Pertanto alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio. L'opposizione devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa, e può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa della P.A. fatta valere con l'ordinanza ingiunzione opposta (in questo senso si vedano: Cass. civ., sez. I, 26 maggio 1999 n. 5095; Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 1997, n. 7779; Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 1996, n. 1531; Cass. civ., 15.5.1989, n. 2323; Cass. civ., 14.12.1987, n. 9262), gravando piuttosto sull'Amministrazione resistente, in applicazione del disposto generale dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare la fondatezza delle contestazioni poste alla base dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Ciò premesso, l'opposizione ha ad oggetto l'ordinanza ingiunzione emessa dall' nei confronti dell'opponente CP_1 società, per aver impiegato 8 lavoratori subordinati, di cui uno percettore di reddito di cittadinanza, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
L'accertamento della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato era basato su un verbale ispettivo redatto dalla Guardia di Finanza che, all'atto del primo accesso, aveva trovato intenti a svolgere le proprie mansioni gli 8 lavoratori, dei quali avevano acquisito le dichiarazioni. La maggior parte di essi aveva dichiarato di essere in prova.
Né l'opponente né l' chiedeva di svolgere attività istruttoria. CP_1
Orbene, dal verbale della Gdf, che ha compiuto il primo accesso in orario serale (21.50) è emerso che i lavoratori stavano lavorando, ciascuno intento nelle sue mansioni. Ciò integra una piena prova in punto di effettivo esercizio di mansioni corrispondenti a quelle di un lavoratore subordinato (cuoco, cameriere, barista, aiuto cuoco, lavapiatti, cassiera ecc.) all'interno di locali di proprietà dell'imprenditore datore di lavoro (attività di ristorazione di ), in orario Parte_2 compatibile con quello delle mansioni accertate e dichiarate (ore 21.50). Questi fatti sono stati accertati direttamente dalla Gdf;
il verbale in parte qua fa piena prova fino a querela di falso.
Dalle dichiarazioni rese dai lavoratori poi, liberamente valutabili dal giudice in assenza di testimonianze sul punto, è emerso che alcuni avevano iniziato il periodo di prova il giorno stesso ( , nato Persona_1 Persona_2 22/4/2001, nato [...], ), altri lavoravano da qualche giorno ( Persona_2 Persona_3 Per_4
) ed altri lavoravano da più tempo ( dal dicembre 2021, da gennaio
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7 2022).
Tutti hanno dichiarato di svolgere le mansioni nelle quali sono stati trovati intenti, tipiche dell'azienda, di non avere contratti, di svolgere un orario di lavoro predeterminato, e, quelli che lavoravano già da tempo o da qualche giorno, di percepire una retribuzione tra i 30 ed i 35€ al giorno, pagata in contanti dalla titolare del locale , salvo il Parte_2 cuoco che prendeva 40€ al giorno.
Per tutti è stato inviato il modello Unilav il giorno 21/03/22 quindi tre giorni dopo l'accesso, ove veniva indicato, uniformemente per tutti i lavoratori, “contratto di lavoro a tempo determinato” “lavoratore extra”, “tempo parziale orizzontale”.
Ritiene il Tribunale che a fronte delle dichiarazioni rese dai lavoratori, tra loro convergenti e congruenti e riscontrabili a vicenda, fortemente indizianti in ordine alla sussistenza della subordinazione per quanto sopra evidenziato, e dai fatti che sono stati accertati direttamente dagli Agenti della Gdf, dalla mancanza di iscrizione dei lavoratori nel libro unico del lavoro, dall'assenza di contratti e dall'assenza dell'invio di Unilav se non tre giorni dopo, emerge la prova sufficiente 2 della violazione contestata. Altresì emerge la prova della violazione contestata in relazione a lavoratrice Persona_6 da oltre 60 giorni (da dicembre 2021) nonostante fosse percettrice di indennità collegata al suo stato di disoccupazione (reddito di cittadinanza o Naspi, comunque un beneficio legato a tale stato di disoccupata).
Per tali motivi non si riscontrano elementi tali per l'accoglimento dell'opposizione. Del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, all'art. 6, comma 11 prevede che: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Alla luce di quanto prospettato, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura dei valori minimi previsti dal D.M. 55/2014, cause lavoro senza istruttoria e senza fase decisionale attesa l'assenza della resistente alle ultime due udienze, dell'art 9 d. lgs 149/15, e in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Pone le spese di lite, che liquida in 1.200,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 24/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Cristina Giusti
3
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Cristina Giusti, all'udienza del 24/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3653/ 2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza,
TRA
in persona del l.r., elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. ESPOSITO DOMENICO e AIELLO Parte_1 VINCENZO che lo rapp.ta e difende come da mandato in atti
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dai Controparte_1 funzionari delegati ROSSELLA SANTORO E SCAFIDI LUCIANO con il quale è elett.te dom.to presso la sede di CP_1 in Via Amerigo Vespucci 172 CP_1 CP_2
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/06/2024 l'opponente proponeva opposizione contro l'ordinanza ingiunzione n. 2971/23 del 12/4/024, emessa dall' e notificata in data 17/04/2024 Controparte_3 con la quale gli veniva contestata l'assunzione di lavoratori subordinati, di cui uno con reddito di cittadinanza, senza la previa comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
Parte opponente, premettendo di non aver mai ricevuto le notifiche dell'atto di accertamento del 15/06/2022 redatto dagli Agenti della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, richiamato nell'ordinanza ingiunzione quale presupposto per l'irrogazione della sanzione, assumeva l'illegittimità della medesima per una pluralità di profili di rito e di merito, e chiedeva l'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione.
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. CP_4
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa discussione orale in presenza del solo difensore di parte opponente.
******
Preliminarmente va evidenziato che non sussiste la decadenza ex art. 14 l. 689/81 atteso che la notifica del verbale unico del 15/06/22 è avvenuta contestualmente all'accesso, come da firma del legale rappresentante della società, Parte_2
apposta in calce al verbale depositato dalla Gdf. E' stato quindi correttamente notificato nei 90 giorni previsti
[...] dall'art. 14 l. 689/81, contestualmente alla conclusione degli accertamenti, ovvero il giorno stesso del verbale unico, il 15/06/2022.
1 In relazione alla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e al relativo riparto dell'onere probatorio, si evidenzia che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma è un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione. (Cassazione civile, sez. II, 11/05/2022, n. 14861).
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che sull'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale
- la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v. Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015).
In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto, per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c..
Pertanto alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio. L'opposizione devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa, e può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa della P.A. fatta valere con l'ordinanza ingiunzione opposta (in questo senso si vedano: Cass. civ., sez. I, 26 maggio 1999 n. 5095; Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 1997, n. 7779; Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 1996, n. 1531; Cass. civ., 15.5.1989, n. 2323; Cass. civ., 14.12.1987, n. 9262), gravando piuttosto sull'Amministrazione resistente, in applicazione del disposto generale dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare la fondatezza delle contestazioni poste alla base dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Ciò premesso, l'opposizione ha ad oggetto l'ordinanza ingiunzione emessa dall' nei confronti dell'opponente CP_1 società, per aver impiegato 8 lavoratori subordinati, di cui uno percettore di reddito di cittadinanza, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
L'accertamento della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato era basato su un verbale ispettivo redatto dalla Guardia di Finanza che, all'atto del primo accesso, aveva trovato intenti a svolgere le proprie mansioni gli 8 lavoratori, dei quali avevano acquisito le dichiarazioni. La maggior parte di essi aveva dichiarato di essere in prova.
Né l'opponente né l' chiedeva di svolgere attività istruttoria. CP_1
Orbene, dal verbale della Gdf, che ha compiuto il primo accesso in orario serale (21.50) è emerso che i lavoratori stavano lavorando, ciascuno intento nelle sue mansioni. Ciò integra una piena prova in punto di effettivo esercizio di mansioni corrispondenti a quelle di un lavoratore subordinato (cuoco, cameriere, barista, aiuto cuoco, lavapiatti, cassiera ecc.) all'interno di locali di proprietà dell'imprenditore datore di lavoro (attività di ristorazione di ), in orario Parte_2 compatibile con quello delle mansioni accertate e dichiarate (ore 21.50). Questi fatti sono stati accertati direttamente dalla Gdf;
il verbale in parte qua fa piena prova fino a querela di falso.
Dalle dichiarazioni rese dai lavoratori poi, liberamente valutabili dal giudice in assenza di testimonianze sul punto, è emerso che alcuni avevano iniziato il periodo di prova il giorno stesso ( , nato Persona_1 Persona_2 22/4/2001, nato [...], ), altri lavoravano da qualche giorno ( Persona_2 Persona_3 Per_4
) ed altri lavoravano da più tempo ( dal dicembre 2021, da gennaio
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_7 2022).
Tutti hanno dichiarato di svolgere le mansioni nelle quali sono stati trovati intenti, tipiche dell'azienda, di non avere contratti, di svolgere un orario di lavoro predeterminato, e, quelli che lavoravano già da tempo o da qualche giorno, di percepire una retribuzione tra i 30 ed i 35€ al giorno, pagata in contanti dalla titolare del locale , salvo il Parte_2 cuoco che prendeva 40€ al giorno.
Per tutti è stato inviato il modello Unilav il giorno 21/03/22 quindi tre giorni dopo l'accesso, ove veniva indicato, uniformemente per tutti i lavoratori, “contratto di lavoro a tempo determinato” “lavoratore extra”, “tempo parziale orizzontale”.
Ritiene il Tribunale che a fronte delle dichiarazioni rese dai lavoratori, tra loro convergenti e congruenti e riscontrabili a vicenda, fortemente indizianti in ordine alla sussistenza della subordinazione per quanto sopra evidenziato, e dai fatti che sono stati accertati direttamente dagli Agenti della Gdf, dalla mancanza di iscrizione dei lavoratori nel libro unico del lavoro, dall'assenza di contratti e dall'assenza dell'invio di Unilav se non tre giorni dopo, emerge la prova sufficiente 2 della violazione contestata. Altresì emerge la prova della violazione contestata in relazione a lavoratrice Persona_6 da oltre 60 giorni (da dicembre 2021) nonostante fosse percettrice di indennità collegata al suo stato di disoccupazione (reddito di cittadinanza o Naspi, comunque un beneficio legato a tale stato di disoccupata).
Per tali motivi non si riscontrano elementi tali per l'accoglimento dell'opposizione. Del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, all'art. 6, comma 11 prevede che: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Alla luce di quanto prospettato, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura dei valori minimi previsti dal D.M. 55/2014, cause lavoro senza istruttoria e senza fase decisionale attesa l'assenza della resistente alle ultime due udienze, dell'art 9 d. lgs 149/15, e in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Pone le spese di lite, che liquida in 1.200,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 24/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Cristina Giusti
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