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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/06/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1464/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Elena Giovannella, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 17.06.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1464/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili
PROMOSSA DA
CF: , nato a [...] il [...] n.q. Parte_1 C.F._1
di titolare della omonima ditta individuale (P.IV ) con sede in Varapodio alla C.da P.IVA_1
Polpà nonché n.q. di legale rappresentante pro tempore della società (P.IV Controparte_1
) con sede in OV alla Strada Comunale Canoro II Trav. n. 50, elettivamente P.IVA_2 domiciliato in GI TA (RC) alla via Bellini n. 19, presso lo studio dell'Avv. Renata ZITO del
Foro di MI (C.F.: ), C.F._2
-attore-
NEI CONFRONTI DI
C.F: , nato a [...] il [...] n.q. di Controparte_2 C.F._3
titolare della ditta individuale (P.IV ) con sede Controparte_3 P.IVA_3
in GI TA (RC) Cascina Sovereto 3 Stradone 3, pec: Email_1
-convenuto/contumace-
AVENTE AD OGGETTO
Risoluzione contratto – accertamento proprietà bene mobile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale dell'udienza del 17.06.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli odierni attori , quale titolare della omonima ditta individuale, e Parte_1 CP_1
adivano il Tribunale di MI al fine di fare dichiarare risolti i contratti di compravendita
[...]
stipulati per con la ditta individuale rispettivamente Controparte_3
a) in data 10.03.2023 avente ad oggetto Pala Gommata mod. WA35 Komatsu avente matricola
WA350H10723 al prezzo di € 15.500,00 (rapporto Controparte_4
) (manca contratto scritto);
[...]
b) in data 08.06.2024 avente ad oggetto autocarro Marca FIAT mod. 325 CL tg AH131LW al prezzo di € 7.000,00 (rapporto di ), Controparte_5 Controparte_2
(esibita scrittura privata di compravendita) (esibito certificato PRA)
e per effetto della risoluzione contrattuale, fare accertare e dichiarare che la Pala Gommata mod.
WA35 Komatsu avente matricola WA350H10723 è di proprietà della ditta individuale Parte_1
e l'autocarro Marca FIAT mod. 325 CL tg AH131LW è di proprietà della
[...] Controparte_1
La domanda di risoluzione contrattuale proposta per entrambi i contratti si fonda sul dedotto inadempimento da parte del comune acquirente che, secondo quanto dichiarato dagli attori, non avrebbe corrisposto il prezzo di acquisto pattuito in contratto, nonostante le diffide ad adempiere inoltrate con racc. a.r. dagli acquirenti, documentate in atti.
Deducono in fatto gli attori che in data 16.09.2023 i predetti mezzi venivano sottoposti a sequestro probatorio nell'ambito del proc. pen. n. 1955/2023 RGNR Tribunale di MI, come da verbale di sequestro che si allega;
che in data 23.07.2024 il , nella duplice qualità Parte_1
di titolare della ditta individuale e di legale rappresentante della richiedeva al Giudice CP_1
Monocratico del Tribunale di MI, dott.ssa Volpe, il dissequestro della Pala Gommata mod.
[...]
avente matricola WA350H10723 e dell'autocarro Marca FIAT mod. 325 CL tg AH131LW, CP_6 con restituzione degli stessi;
che con ordinanza del 17.10.2024 il Giudice penale “ritenuta controversa la proprietà delle cose sequestrate” disponeva la trasmissione al giudice civile territorialmente competente;
che con provvedimento del 23.10.2023, notificato il successivo 26 ottobre, il Presidente della Sezione Civile del Tribunale di MI Dott. Piero Viola, invitava il sig.
o il sig. n.q. “a manifestare nel termine perentorio di gg. 60 Parte_1 Controparte_2 dalla comunicazione del presente decreto l'interesse all'instaurazione del giudizio civile indicato in parte motiva ed a procedere alla regolarizzazione dell'iscrizione”.
A sostegno delle proprie domande giudiziali gli attori offrivano in giudizio la seguente documentazione:
1) fattura di acquisto Pala Gommata mod. WA35 Komatsu matricola WA350H10723
2) certificato di proprietà dell'autocarro Marca FIAT mod. 325 CL tg AH131LW 3) contratto di compravendita per scrittura privata del 08.06.2023 tra la società la Controparte_7
; Controparte_3
4) verbale di sequestro del 16.09.2023 proc. pen. n. 1955/2023 RGNR Tribunale di MI;
5) raccomandata messa in mora Pala Gommata del 27.09.2023 con avvisi di ricevimento;
6) raccomandata messa in mora autocarro tg AH131LW del 27.09.2023 con avvisi di ricevimento;
7) istanza di dissequestro del 23.07.2024;
8) ordinanza del 17.10.2024 Giudice Dott.ssa Anna Volpe;
9) provvedimento del 23.10.2023 Dott. Piero Viola;
10) pec di notifica del provvedimento del Dott. Viola.
In data 20.12.2024, nel termine perentorio concesso, veniva notificato l'atto citazione a mezzo pec al convenuto, e lo stesso giorno la causa veniva iscritta a ruolo, veniva quindi tempestivamente manifesta l'interesse all'accertamento giudiziale della proprietà dei beni mobili registrati già sottoposti a sequestro e di cui risulta controversa la proprietà.
Il convenuto titolare della ditta individuale Group di Cananzi Massimo, Controparte_2
regolarmente citato in giudizio non si costituiva e quindi veniva dichiarata la sua contumacia.
Il giudizio veniva istruito mediante acquisizione della documentazione scritta offerta in giudizio.
La domanda proposta da , n.q. di titolare della omonima ditta individuale, deve Parte_1
essere rigettata per mancanza di sufficienti elementi di prova circa l'esistenza di un contratto di compravendita tra le parti dell'odierno giudizio e circa la proprietà del mezzo (Pala Gommata mod.
WA35 Komatsu avente matricola WA350H10723).
Parte attrice non offre in giudizio alcun elemento che possa ricondurre la proprietà del bene , di cui è solo dichiarata ma non provata la vendita in favore della ditta individuale Group di Cananzi Massimo.
A sostegno della domanda proposta viene offerta in giudizio una riproduzione elettronica di una fattura cartacea di acquisto del bene Pala Gommata mod. WA35 avente matricola CP_6
WA350H10723 (non è individua la corrispondente fattura elettronica) emessa nei confronti della ditta individuale NT NO datata 27.02.2023, non viene prodotto un contratto scritto di acquisto. Non vi è prova che il bene indicato in fattura sia stato realmente acquistato dalla ditta
, che,peraltro, non offre prova circa il pagamento del prezzo indicato in fattura, Parte_1
sicchè la compravendita potrebbe non essere andata a buon fine, nel senso che a fronte del mancato pagamento il venditore potrebbe non avere mai consegnato il bene al che non ha mai Parte_1
acquistato la proprietà. In altre parole l'attore non dimostra che quella fattura è stata pagata e che la vendita del bene si sia positivamente conclusa, e che egli abbia acquistato il bene e sia entrato in possesso del bene.
A ciò si aggiunga che dalla documentazione e dai fatti narrati da parte attrice emerge che il bene in data 16.09.2023 non era nel possesso del , tant'è che il bene veniva sequestrato nell'ambito Parte_1
di un procedimento penale a carico del convenuto CP_2
Non può escludersi che, nel lasso di tempo decorso fra la data della fattura (ipotizzando come validamente conclusa la compravendita della pala di cui alla fattura prodotta) e la data del sequestro, la Pala Gommata fosse stata ceduta dal ad un terzo e da un terzo al Parte_1 CP_2
Manca, anche la prova sulla continuità nel possesso del bene.
Infine, non c'è alcuna prova che il abbia venduto il bene alla ditta come Parte_1 Controparte_2
narrato o che la ditta convenuta non abbia corrisposto il prezzo pattuito alla scadenza indicata da parte attrice, su cui si fonda l'eccezione di inadempimento al fine di risolvere un contratto comunque non provato.
La lettera di diffida ad adempiere inviata dal al del 27.09.2023 , peraltro Parte_1 CP_2
successiva al sequestro del bene, non può essere utilmente considerata ai fini dell'accertamento della proprietà del bene, essendo una prova formata dallo stesso istante.
L'insufficiente compendio probatorio offerto in giudizio non consente di dipanare i dubbi circa la proprietà della Pala Gommata per cui è causa.
Esiste nel nostro ordinamento una presunzione legale che serve a dare certezza nelle transazioni commerciali di beni mobili contenuta nell'articolo 1153 del Codice Civile per la quale colui che possiede una cosa “mobile” ne “acquista la proprietà” per effetto del possesso immediatamente, cioè nel momento stesso in cui la riceve in consegna e inizia a possederla, purché egli sia in buona fede e la consegna avvenga in forza di un “titolo astrattamente idoneo”.
Ora parte attrice certamente non aveva il possesso del bene al momento del sequestro del bene stesso,
e in giudizio non ha offerto alcuna prova dell'esistenza di un titolo astrattamente valido ad acquistare il bene oggetto di lite.
Non può, infine, escludersi che il citato in giudizio ma non costituitosi (così mostrando di CP_2
non avere interesse a resistere alla domanda), non sia effettivamente legittimato passivo nell'odierna azione volta ad accertamento la proprietà della menzionata pala gommata.
Pertanto, la domanda va rigettata.
La domanda proposta da può essere accolta. CP_1 E' stato prodotto in giudizio il contratto scritto di compravendita dell'autocarro Marca FIAT mod.
325 CL tg AH131LW concluso tra la società attrice con la convenuta ditta individuale di CP_2
in data 08.06.2023.
[...]
Al momento della sottoscrizione del contratto il bene oggetto di compravendita veniva consegnato all'acquirente convenendosi tra le parti il differimento del pagamento del prezzo.
LA COS.A: deduce di non avere mai ottenuto dall'acquirente il prezzo pattuito, sicchè ai sensi Pt_2 dell'art. 1517 c.c. chiede che venga dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto con conseguente annullamento degli effetti del contratto.
Il convenuto/acquirente non costituendosi nulla oppone alla domanda proposta dalla società attrice, che, peraltro, dimostra documentalmente che al momento della stipula del contratto era proprietaria dell'autocarro oggetto di causa, offrendo in giudizio copia del certificato PRA, nonché denuncia di perdita di possesso del bene e successiva denuncia di ritrovamento dello stesso.
Dedotto l'inadempimento, in mancanza di prova contraria, deve, in forza e virtù dell'art. 1517
c.c , dichiararsi risolto il vincolo negoziale, per violazione dell'accordo negoziale da parte dell'acquirente che, nonostante l'espressa diffida ad adempiere rivolta dalla società attrice prima di adire questo Tribunale, non corrispondeva, alla scadenza, il prezzo di acquisto pattuito col contratto stipulato con la CP_8
Per effetto della risoluzione contrattuale, e della conseguente cessazione dei suoi effetti giuridici, il bene oggetto della compravendita ritorna nella proprietà della società istante.
Pertanto , può essere riconosciuto e dichiarato che la COS. è proprietaria dell'autocarro CP_8
Marca FIAT mod. 325 CL tg AH131LW.
Le spese del presente giudizio possono essere interamente compensate fra Parte_1
e la ditta individuale , seguono il principio della
[...] Controparte_3
soccombenza nei confronti della vittoriosa in favore della quale sono, in dispositivo, CP_1
liquidate e poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda formulata da n.q. di titolare della omonima ditta per Parte_1
mancanza di prova circa i fatti dedotti;
b) accoglie la domanda proposta da , e per l'effetto dichiara risolto il contratto di CP_1 compravendita dell'autocarro Marca FIAT mod. 325 CL tg AH131LW stipulato con la ditta CP_2
e riconosce che l'autocarro suddetto è di proprietà della
[...] CP_1 c) condanna n.q. di titolare della ditta individuale alle spese di lite Controparte_2 CP_3 del presente giudizio che liquida in favore della in € 2.770,00 per compenso CP_8
professionale oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
compensa interamente le spese di lite fra le altre parti in relazione alla domanda giudiziale proposta da . Parte_1
MI, 20.06.2025 Il Giudice On. dott.ssa Maria Elena Giovannella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Elena Giovannella, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 17.06.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1464/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili
PROMOSSA DA
CF: , nato a [...] il [...] n.q. Parte_1 C.F._1
di titolare della omonima ditta individuale (P.IV ) con sede in Varapodio alla C.da P.IVA_1
Polpà nonché n.q. di legale rappresentante pro tempore della società (P.IV Controparte_1
) con sede in OV alla Strada Comunale Canoro II Trav. n. 50, elettivamente P.IVA_2 domiciliato in GI TA (RC) alla via Bellini n. 19, presso lo studio dell'Avv. Renata ZITO del
Foro di MI (C.F.: ), C.F._2
-attore-
NEI CONFRONTI DI
C.F: , nato a [...] il [...] n.q. di Controparte_2 C.F._3
titolare della ditta individuale (P.IV ) con sede Controparte_3 P.IVA_3
in GI TA (RC) Cascina Sovereto 3 Stradone 3, pec: Email_1
-convenuto/contumace-
AVENTE AD OGGETTO
Risoluzione contratto – accertamento proprietà bene mobile
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale dell'udienza del 17.06.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli odierni attori , quale titolare della omonima ditta individuale, e Parte_1 CP_1
adivano il Tribunale di MI al fine di fare dichiarare risolti i contratti di compravendita
[...]
stipulati per con la ditta individuale rispettivamente Controparte_3
a) in data 10.03.2023 avente ad oggetto Pala Gommata mod. WA35 Komatsu avente matricola
WA350H10723 al prezzo di € 15.500,00 (rapporto Controparte_4
) (manca contratto scritto);
[...]
b) in data 08.06.2024 avente ad oggetto autocarro Marca FIAT mod. 325 CL tg AH131LW al prezzo di € 7.000,00 (rapporto di ), Controparte_5 Controparte_2
(esibita scrittura privata di compravendita) (esibito certificato PRA)
e per effetto della risoluzione contrattuale, fare accertare e dichiarare che la Pala Gommata mod.
WA35 Komatsu avente matricola WA350H10723 è di proprietà della ditta individuale Parte_1
e l'autocarro Marca FIAT mod. 325 CL tg AH131LW è di proprietà della
[...] Controparte_1
La domanda di risoluzione contrattuale proposta per entrambi i contratti si fonda sul dedotto inadempimento da parte del comune acquirente che, secondo quanto dichiarato dagli attori, non avrebbe corrisposto il prezzo di acquisto pattuito in contratto, nonostante le diffide ad adempiere inoltrate con racc. a.r. dagli acquirenti, documentate in atti.
Deducono in fatto gli attori che in data 16.09.2023 i predetti mezzi venivano sottoposti a sequestro probatorio nell'ambito del proc. pen. n. 1955/2023 RGNR Tribunale di MI, come da verbale di sequestro che si allega;
che in data 23.07.2024 il , nella duplice qualità Parte_1
di titolare della ditta individuale e di legale rappresentante della richiedeva al Giudice CP_1
Monocratico del Tribunale di MI, dott.ssa Volpe, il dissequestro della Pala Gommata mod.
[...]
avente matricola WA350H10723 e dell'autocarro Marca FIAT mod. 325 CL tg AH131LW, CP_6 con restituzione degli stessi;
che con ordinanza del 17.10.2024 il Giudice penale “ritenuta controversa la proprietà delle cose sequestrate” disponeva la trasmissione al giudice civile territorialmente competente;
che con provvedimento del 23.10.2023, notificato il successivo 26 ottobre, il Presidente della Sezione Civile del Tribunale di MI Dott. Piero Viola, invitava il sig.
o il sig. n.q. “a manifestare nel termine perentorio di gg. 60 Parte_1 Controparte_2 dalla comunicazione del presente decreto l'interesse all'instaurazione del giudizio civile indicato in parte motiva ed a procedere alla regolarizzazione dell'iscrizione”.
A sostegno delle proprie domande giudiziali gli attori offrivano in giudizio la seguente documentazione:
1) fattura di acquisto Pala Gommata mod. WA35 Komatsu matricola WA350H10723
2) certificato di proprietà dell'autocarro Marca FIAT mod. 325 CL tg AH131LW 3) contratto di compravendita per scrittura privata del 08.06.2023 tra la società la Controparte_7
; Controparte_3
4) verbale di sequestro del 16.09.2023 proc. pen. n. 1955/2023 RGNR Tribunale di MI;
5) raccomandata messa in mora Pala Gommata del 27.09.2023 con avvisi di ricevimento;
6) raccomandata messa in mora autocarro tg AH131LW del 27.09.2023 con avvisi di ricevimento;
7) istanza di dissequestro del 23.07.2024;
8) ordinanza del 17.10.2024 Giudice Dott.ssa Anna Volpe;
9) provvedimento del 23.10.2023 Dott. Piero Viola;
10) pec di notifica del provvedimento del Dott. Viola.
In data 20.12.2024, nel termine perentorio concesso, veniva notificato l'atto citazione a mezzo pec al convenuto, e lo stesso giorno la causa veniva iscritta a ruolo, veniva quindi tempestivamente manifesta l'interesse all'accertamento giudiziale della proprietà dei beni mobili registrati già sottoposti a sequestro e di cui risulta controversa la proprietà.
Il convenuto titolare della ditta individuale Group di Cananzi Massimo, Controparte_2
regolarmente citato in giudizio non si costituiva e quindi veniva dichiarata la sua contumacia.
Il giudizio veniva istruito mediante acquisizione della documentazione scritta offerta in giudizio.
La domanda proposta da , n.q. di titolare della omonima ditta individuale, deve Parte_1
essere rigettata per mancanza di sufficienti elementi di prova circa l'esistenza di un contratto di compravendita tra le parti dell'odierno giudizio e circa la proprietà del mezzo (Pala Gommata mod.
WA35 Komatsu avente matricola WA350H10723).
Parte attrice non offre in giudizio alcun elemento che possa ricondurre la proprietà del bene , di cui è solo dichiarata ma non provata la vendita in favore della ditta individuale Group di Cananzi Massimo.
A sostegno della domanda proposta viene offerta in giudizio una riproduzione elettronica di una fattura cartacea di acquisto del bene Pala Gommata mod. WA35 avente matricola CP_6
WA350H10723 (non è individua la corrispondente fattura elettronica) emessa nei confronti della ditta individuale NT NO datata 27.02.2023, non viene prodotto un contratto scritto di acquisto. Non vi è prova che il bene indicato in fattura sia stato realmente acquistato dalla ditta
, che,peraltro, non offre prova circa il pagamento del prezzo indicato in fattura, Parte_1
sicchè la compravendita potrebbe non essere andata a buon fine, nel senso che a fronte del mancato pagamento il venditore potrebbe non avere mai consegnato il bene al che non ha mai Parte_1
acquistato la proprietà. In altre parole l'attore non dimostra che quella fattura è stata pagata e che la vendita del bene si sia positivamente conclusa, e che egli abbia acquistato il bene e sia entrato in possesso del bene.
A ciò si aggiunga che dalla documentazione e dai fatti narrati da parte attrice emerge che il bene in data 16.09.2023 non era nel possesso del , tant'è che il bene veniva sequestrato nell'ambito Parte_1
di un procedimento penale a carico del convenuto CP_2
Non può escludersi che, nel lasso di tempo decorso fra la data della fattura (ipotizzando come validamente conclusa la compravendita della pala di cui alla fattura prodotta) e la data del sequestro, la Pala Gommata fosse stata ceduta dal ad un terzo e da un terzo al Parte_1 CP_2
Manca, anche la prova sulla continuità nel possesso del bene.
Infine, non c'è alcuna prova che il abbia venduto il bene alla ditta come Parte_1 Controparte_2
narrato o che la ditta convenuta non abbia corrisposto il prezzo pattuito alla scadenza indicata da parte attrice, su cui si fonda l'eccezione di inadempimento al fine di risolvere un contratto comunque non provato.
La lettera di diffida ad adempiere inviata dal al del 27.09.2023 , peraltro Parte_1 CP_2
successiva al sequestro del bene, non può essere utilmente considerata ai fini dell'accertamento della proprietà del bene, essendo una prova formata dallo stesso istante.
L'insufficiente compendio probatorio offerto in giudizio non consente di dipanare i dubbi circa la proprietà della Pala Gommata per cui è causa.
Esiste nel nostro ordinamento una presunzione legale che serve a dare certezza nelle transazioni commerciali di beni mobili contenuta nell'articolo 1153 del Codice Civile per la quale colui che possiede una cosa “mobile” ne “acquista la proprietà” per effetto del possesso immediatamente, cioè nel momento stesso in cui la riceve in consegna e inizia a possederla, purché egli sia in buona fede e la consegna avvenga in forza di un “titolo astrattamente idoneo”.
Ora parte attrice certamente non aveva il possesso del bene al momento del sequestro del bene stesso,
e in giudizio non ha offerto alcuna prova dell'esistenza di un titolo astrattamente valido ad acquistare il bene oggetto di lite.
Non può, infine, escludersi che il citato in giudizio ma non costituitosi (così mostrando di CP_2
non avere interesse a resistere alla domanda), non sia effettivamente legittimato passivo nell'odierna azione volta ad accertamento la proprietà della menzionata pala gommata.
Pertanto, la domanda va rigettata.
La domanda proposta da può essere accolta. CP_1 E' stato prodotto in giudizio il contratto scritto di compravendita dell'autocarro Marca FIAT mod.
325 CL tg AH131LW concluso tra la società attrice con la convenuta ditta individuale di CP_2
in data 08.06.2023.
[...]
Al momento della sottoscrizione del contratto il bene oggetto di compravendita veniva consegnato all'acquirente convenendosi tra le parti il differimento del pagamento del prezzo.
LA COS.A: deduce di non avere mai ottenuto dall'acquirente il prezzo pattuito, sicchè ai sensi Pt_2 dell'art. 1517 c.c. chiede che venga dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto con conseguente annullamento degli effetti del contratto.
Il convenuto/acquirente non costituendosi nulla oppone alla domanda proposta dalla società attrice, che, peraltro, dimostra documentalmente che al momento della stipula del contratto era proprietaria dell'autocarro oggetto di causa, offrendo in giudizio copia del certificato PRA, nonché denuncia di perdita di possesso del bene e successiva denuncia di ritrovamento dello stesso.
Dedotto l'inadempimento, in mancanza di prova contraria, deve, in forza e virtù dell'art. 1517
c.c , dichiararsi risolto il vincolo negoziale, per violazione dell'accordo negoziale da parte dell'acquirente che, nonostante l'espressa diffida ad adempiere rivolta dalla società attrice prima di adire questo Tribunale, non corrispondeva, alla scadenza, il prezzo di acquisto pattuito col contratto stipulato con la CP_8
Per effetto della risoluzione contrattuale, e della conseguente cessazione dei suoi effetti giuridici, il bene oggetto della compravendita ritorna nella proprietà della società istante.
Pertanto , può essere riconosciuto e dichiarato che la COS. è proprietaria dell'autocarro CP_8
Marca FIAT mod. 325 CL tg AH131LW.
Le spese del presente giudizio possono essere interamente compensate fra Parte_1
e la ditta individuale , seguono il principio della
[...] Controparte_3
soccombenza nei confronti della vittoriosa in favore della quale sono, in dispositivo, CP_1
liquidate e poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
a) rigetta la domanda formulata da n.q. di titolare della omonima ditta per Parte_1
mancanza di prova circa i fatti dedotti;
b) accoglie la domanda proposta da , e per l'effetto dichiara risolto il contratto di CP_1 compravendita dell'autocarro Marca FIAT mod. 325 CL tg AH131LW stipulato con la ditta CP_2
e riconosce che l'autocarro suddetto è di proprietà della
[...] CP_1 c) condanna n.q. di titolare della ditta individuale alle spese di lite Controparte_2 CP_3 del presente giudizio che liquida in favore della in € 2.770,00 per compenso CP_8
professionale oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
compensa interamente le spese di lite fra le altre parti in relazione alla domanda giudiziale proposta da . Parte_1
MI, 20.06.2025 Il Giudice On. dott.ssa Maria Elena Giovannella