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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 7044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7044 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 25272/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. SI PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Latina, Parte_1
Piazza Bruno Buozzi 9 Sc A, presso lo studio degli avv.ti Andrea Ambrosio e Gaspare
Morgante che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Pompeo Magno 23/A, presso lo studio degli avv.ti Giampiero Proia e Mauro Petrassi che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti
convenuta all'udienza del 17.6.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO rigetta la domanda;
condanna la parte ricorrente a rimborsare in favore della società convenuta i compensi legali che si liquidano in € 2.059,00, oltre spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è stato assunto dalla cooperativa Parte_1 Parte_2
con decorrenza 6.1.2018 e dal novembre 2023 è transitato, ex art. 2112 c.c., alle dipendenze della IC Servizi di Sicurezza S.p.A.
Nel contratto di assunzione con la cooperativa era previsto che il Pt_1
svolgesse mansioni di operatore, con inquadramento nel livello D del Ccnl per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari - Sezione Servizi Fiduciari per la sola parte economica minima tabellare. Era stato altresì stabilito un orario di lavoro di 40 ore settimanali, con la specifica previsione (in ordine a ferie, termini di preavviso e retribuzione) come “da regolamento sociale così come modificato dalla delibera dell'Assemblea dei Soci ex art. 6 della legge
142/2001 del giorno 8 maggio 2017”.
Il ha sostenuto che dalla data di assunzione e fino all'ottobre 2023 aveva Pt_1
sempre ricevuto la retribuzione relativa ad un lavoratore di livello D del predetto
Ccnl, retribuzione oraria ritenuta, per più motivi e anche sulla base di precedenti della giurisprudenza di legittimità, inadeguata ex art. 36 Cost. e inferiore rispetto a quella prevista dalle discipline collettive di settore affini (Multiservizi, Terziario,
Cooperative sociali). “Per l'effetto” il ha chiesto la condanna della IC Pt_1
Servizi di Sicurezza S.p.A. al pagamento in suo favore della somma di € 4.077,63, come da conteggi e relazione allegata.
Nel costituirsi in giudizio, la società convenuta ha contestato la fondatezza della pretesa del , chiedendone il rigetto. Pt_1
Autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
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Come già anticipato con l'ordinanza dell'11.3.2025 sussiste una evidente e insanabile incoerenza tra il presupposto della domanda esplicitato in ricorso (e cioè la inadeguatezza ex art. 36 Cost. della retribuzione di un lavoratore del livello D del
Ccnl per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, anche sulla base di notori e recenti indirizzi della giurisprudenza di legittimità) e le differenze retributive rivendicate, le quali, leggendo la premessa dei conteggi di cui al doc. 7 ricorrente, derivano non da tabelle retributive di diversi e affini contratti collettivi, o da diversi parametri, ma derivano dalla ritenuta inesatta applicazione del medesimo Ccnl per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, Ccnl che negli stessi conteggi non sembra essere posto in discussione ed anzi sembra essere invocato.
L'incoerenza è ancora più evidente e marcata dopo il deposito delle note di parte ricorrente, prima quelle autorizzate in vista dell'udienza dell'11.3.2025, e successivamente quelle, peraltro non autorizzate, in vista dell'udienza del 17.4.2025.
Con le prime la parte si duole della retribuzione tabellare di un lavoratore del livello D del Ccnl applicato al rapporto di lavoro (per i dipendenti da istituti e imprese
2 di vigilanza privata e Servizi fiduciari), sostenendo che essa si collochi al di sotto della soglia di povertà, e invocando al contrario l'applicazione della retribuzione prevista per mansioni analoghe da un diverso Ccnl (livello D1 del Ccnl Proprietari di fabbricati), questa sì “rispettosa dell'art. 36 Cost.”.
Con le seconde, in difformità dalle prime, il ricorrente invoca l'integrale applicazione, in tutte le sue parti, del Ccnl applicato al rapporto e per la prima volta lamenta una asserita illegittimità di deroghe a detto Ccnl previste dai regolamenti della cooperativa.
In presenza pertanto di siffatti contrasti e incoerenze, non essendo affatto chiaro e coerente il percorso che determina le differenze retributive rivendicate, la domanda del non può che essere disattesa. Pt_1
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte ricorrente.
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 3
(cause di lavoro) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (da €
1.100,01 a € 5.200,00); e si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale) nei rispettivi valori medi.
Roma, 17.6.2025.
Il giudice
SI IN
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