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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 26/05/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 371/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n° 371/2022 RG del Tribunale di Viterbo trattenuta in decisione all'udienza del 26.2.2025, promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._1
Viterbo alla Via della Mazzetta n. 4 in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale del minore , C.F. , nato a [...] in Persona_1 C.F._2 data 11.2.2006, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Cracas e con questi elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n. 38, studio del difensore;
Attore
Nei confronti di
, C.F. , con sede in Viterbo alla Via Ascenzi n. 1 in persona Controparte_2 P.IVA_1
del pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Bosin e con questi CP_3
elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie 34, studio del difensore;
Convenuto
Con l'intervento di
, C.F. , nato a [...] in data [...], Persona_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Cracas e con questi elettivamente domiciliato in Roma,
Viale Giuseppe Mazzini n. 88, studio del difensore;
Intervenuto
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e nella qualità di Controparte_1
esercente la responsabilità genitoriale di ha convenuto in giudizio il Persona_1 CP_2
, chiedendo l'accertamento della responsabilità dell'amministrazione comunale, ai sensi
[...] dell'art. 2051 c.c., per il sinistro occorso al figlio, al tempo minore, il giorno 11.01.2021, e la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti quantificati in € 51.718,78.
A fondamento dell'azione aquiliana ha dedotto: la perdita del controllo, da parte del figlio, del motoveicolo scooter Aprilia Scarabeo tg. X8M88H, di proprietà dell'attore, a causa di una buca ricolma d'acqua presente sul manto stradale non visibile né adeguatamente segnalata;
la conseguente caduta in terra del minore;
il verificarsi dell'incidente in Viterbo in via dell'industria n.
13; la presenza sul posto della sig.ra testimone oculare dell'accaduto; il verbale con Testimone_1
cui la Polizia Municipale del , giunta tempestivamente sul posto, ha riscontrato: Controparte_2
“un generale dissesto ed in particolare la presenza di una buca delle dimensioni di circa 30x40 cm
e di profondità pari a circa 2/3 cm, posizionata al centro della stessa davanti al civico 13”, la necessità di un “intervento di personale comunale che provvedeva al ripristino dei luoghi” nonché
“il fatto che la caduta del veicolo coinvolto sia da ricondurre alle condizioni del manto stradale presente nella zona”; i danni riportati dal mezzo quantificabili nella somma di € 1.218,78 come risultanti dalla fattura emessa dall'officina incaricata della riparazione;
il danno da fermo tecnico derivante dall'impossibilità di utilizzare il motorino per un periodo di 10 giorni occorsi per le opportune riparazioni;
la “Contusione al ginocchio sin gomito sin caviglia dx” subita da
[...]
e diagnosticata, già lo stesso giorno, presso il pronto soccorso dell'ospedale Belcolle di Per_1
Viterbo; gli ulteriori accertamenti svolti resisi necessari in ragione di persistenti dolori fisici;
il danno morale consistito in uno stato ansia legato al timore di non poter recuperare integralmente la propria integrità fisica;
la relazione medico legale, a firma della dott.ssa la Persona_2 quale accertava: un'invalidità permanente pari al 12%, un'invalidità temporanea assoluta per giorni
30 e un'invalidità temporanea parziale, pari al 50%, per giorni 30, nonché una personalizzazione del danno biologico permanente nella misura del 47% in ragione della giovane età del danneggiato, oltre alle spese mediche specificatamente documentate;
la quantificazione, dunque, dei danni subiti nella somma di € 50.000; il vano esito del tentativo di negoziazione assistita esperito.
2. Costituitosi, il , ha chiesto: in via principale il rigetto della domanda attorea, in Controparte_2 via subordinata l'accertamento della condotta colposa di ai sensi dell'art.1227 c.c. Persona_1
e, in ulteriore subordine, la condanna al pagamento della minor somma ritenuta di giustizia.
2 Nello specifico: è stata eccepita l'inapplicabilità dell'art.2051 c.c. al caso di specie, essendo l'incidente avvenuto su strada demaniale soggetta ad uso generalizzato e avente un'estensione tale da rendere impossibile l'esercizio di un effettivo controllo volto a garantire una custodia efficace;
è stata contestata la ricostruzione attorea del fatto deducendo come la stessa fosse basata sul verbale degli agenti di polizia municipale giunti sul posto quando già il motoveicolo era stato spostato;
è stata dedotta tanto la difficoltà di qualificare la buca come una reale insidia per via della sua grandezza e del suo posizionamento al centro della carreggiata, quanto la mancata verificazione dell'evento laddove il minore avesse tenuto una condotta ispirata ad una diligenza ordinaria tanto più che, al momento del fatto, la luce diurna garantiva una buona visibilità; in ultimo, è stato contestato il quantum del risarcimento oggetto della domanda attorea sprovvisto di prova e viziato da un'erronea duplicazione delle voci di danno.
3. Nello svolgimento del processo sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art.183 6°c. c.p.c., con le quali le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive tesi.
Ammessa la prova orale richiesta da parte attrice, disposta la consulenza tecnica d'ufficio medico legale, rigettata la richiesta di Ctu tecnica, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
4. La domanda proposta da parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti che seguono.
Deve rigettarsi l'eccezione sollevata dalla convenuta secondo la quale l'art. 2051 c.c. non troverebbe applicazione a fronte di danni derivanti dall'omessa custodia, da parte di enti pubblici, di beni demaniali ad uso generale della collettività e di notevoli estensioni. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha ormai affermato la configurabilità della responsabilità dell'ente comunale da omessa custodia “anche in relazione alle strade comunali” la quale può escludersi soltanto qualora la pubblica amministrazione dimostri che “l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (Cass. sez. III n. 16295/2019).
L'orientamento si fonda sulla necessità di scongiurare il ritorno ad ingiustificate, ai sensi degli artt.
3 e 97 Cost., posizioni di privilegio della P.a. nel caso di responsabilità non derivanti da un agire di natura amministrativa, ma dal rispetto degli obblighi specifici di controllo e di manutenzione della
3 strada, perfettamente riconducibili ad un generale dovere di custodia in capo all'ente proprietario della strada, sancito dall'art.14 d.lgs.285/1992.
Nel caso di specie, dalla documentazione anche fotografica depositata dall'attore, si evince come il manto stradale, nel punto in cui si è verificato l'incidente occorso all'odierno danneggiato, presentava un notevole grado di deterioramento connotato da buche di rilevanti dimensioni e crepature dell'asfalto estese e ramificate. Un dissesto generalizzato sintomatico di una prolungata mancanza, da parte dell'amministrazione convenuta, della manutenzione necessaria, che consente di escludere che l'evento dannoso sia derivato da circostanze contingenti di difficile conoscibilità da parte del titolare dell'obbligo di custodia.
L'art.2051 c.c., ritenuto dunque applicabile al caso di specie, configura una responsabilità di natura oggettiva che, prescindendo da connotati colposi, richiede la prova, da parte del danneggiato, del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, oltreché dei pregiudizi effettivamente subiti, costituenti il c.d. danno conseguenza, tanto patrimoniali che non patrimoniali.
Ebbene, nella vicenda esaminata, il verificarsi dell'incidente nei tempi e nei luoghi indicati nella prospettazione attorea trova conferma in una pluralità di elementi.
In primo luogo, va rilevato che quanto accertato nel “Rapporto incidente stradale”, in cui si dà conto della presenza della buca e, più in generale, delle cattive condizioni della strada tali da rendere necessario l'avvio di un'operazione di messa in sicurezza, è stato ulteriormente confermato dai verbalizzanti, gli agenti di Polizia locale e escussi in qualità di testi Testimone_2 Testimone_3 all'udienza del 29 marzo 2023.
In secondo luogo, la sig.ra escussa all'udienza successiva, oltre a confermare le Testimone_1 medesime circostanze, ha aggiunto che la buca era ricolma d'acqua e non adeguatamente segnalata, specificando che, al momento dell'incidente, la visibilità non era ottimale essendo il cielo coperto da nubi. La dichiarazione resa ha permesso, inoltre, di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. È stato precisato, infatti, che, al momento della caduta, il alla guida del motorino, era Per_1 preceduto da un'altra autovettura e seguito a sua volta dal veicolo della e che i tre mezzi Tes_1
procedevano a velocità moderata. Queste circostanze, peraltro, inducono a ritenere come la scarsa visibilità del dissesto stradale sia anche dipesa dalla presenza del veicolo che precedeva il Per_1
che, dunque, gli impediva di percepire e possibilmente evitare la buca.
Può, dunque, affermarsi che, nel caso de quo, la buca abbia costituito un'insidia non oggettivamente prevedibile neanche con l'impiego di un grado di diligenza adeguato all'attività di guida di un motoveicolo. Sotto questo profilo, va rilevato che le dichiarazioni della medesima teste hanno permesso di escludere che il danneggiato procedesse ad una velocità inadeguata o che comunque stesse tenendo delle condotte astrattamente ascrivibili all'art.1227 c.c. Ciò trova anche conforto
4 nell'assenza di contestazioni di violazioni del codice della strada da parte degli agenti accertatori che, intervenuti prontamente, hanno invece ritenuto opportuno richiedere al un Controparte_2
intervento manutentivo. Considerato, infine, che la velocità moderata tenuta dal Per_1 testimoniata dalla sig.ra consente di spiegare l'assenza di segni di frenata sul manto Tes_1 stradale ed escludere che quest'ultima possa considerarsi sintomatica di una condotta negligente del ne consegue che il danno subito deve imputarsi esclusivamente all'omessa manutenzione Per_1 da parte dell'ente pubblico convenuto.
In merito poi alle conseguenze pregiudizievoli derivate dal sinistro, relativamente ai danni riportati dal motoveicolo deve riconoscersi esclusivamente la somma di € 1.218,78, rivalutata all'attualità.
Nel caso di specie, la fattura avente ad oggetto il corrispettivo pagato per la riparazione del veicolo, versata in atti da parte attrice e non specificatamente contestata dalla convenuta, appare idonea a provare il danno patrimoniale. Ciò in ragione non soltanto della dettagliata descrizione dei lavori svolti, quanto del deposito del libretto di circolazione del veicolo da cui si evince come il mezzo sia stato immatricolato, per la prima volta, in data 14 aprile 2020, ossia pochi mesi prima dell'incidente. È possibile, dunque, ritenere che, al momento del sinistro la componentistica del mezzo avesse un grado di usura pressoché irrilevante e quindi congruo l'esborso sostenuto per sostituire i pezzi rovinati con componenti del tutto nuove.
Il risarcimento del danno patrimoniale concernente il motoveicolo non può, invece, estendersi al c.d. danno da fermo tecnico. Tale voce di danno, indicata dalla giurisprudenza di legittimità come il pregiudizio derivante dalla necessità di sostenere dei costi per far fronte all'impossibilità di disporre del mezzo per il tempo necessario alla riparazione (Cass.7258 del 14 marzo 2023), non può riconoscersi nel caso di specie.
Parte attrice, difatti, non solo non ha fornito alcun elemento probatorio a conforto dei costi sostenuti per reperire la temporanea disponibilità di altro mezzo, ma non ha neanche allegato alcuno specifico uso del mezzo fatto dall'attore, proprietario, o dal figlio, utilizzatore di fatto, a cui si sarebbe dovuto rinunciare in conseguenza del sinistro. Un'eventuale presunzione di tale danno è, nel caso di specie, da escludersi dal momento che l'arco di tempo di 10 giorni è coinciso con il periodo di prognosi di al quale era stato prescritto, oltreché il riposo, l'impiego di bastoni canadesi per la Persona_1
deambulazione e il collare di (cfr. referto del 18 gennaio 2021). Pertanto, una soluzione CP_4 contraria finirebbe per determinare un'ingiusta locupletazione.
In merito all'entità del danno non patrimoniale si osserva che le indagini peritali del CTU nominato, condotte con metodo coerente e scevro da vizi, hanno riscontrato “un valido trauma contusivo del terzo inferiore della colonna cervicale;
delle ultime tre costole anteriori a sinistra, un valido trauma contusivo del ginocchio sinistro e del collo piede destro”, subito dal in Per_1
5 conseguenza della caduta dal motoveicolo. Lo stesso CTU ha pertanto concluso riconoscendo in capo al danneggiato un'invalidità temporanea di 30 giorni al 100%, di 30 giorni al 50%, con postumi permanenti pari all'8%.
Risultato da ritenersi congruo e condivisibile tanto più che i consulenti tecnici di parte nominati non hanno ritenuto opportuno formulare alcun tipo di osservazione all'elaborato peritale.
Rispetto a tali risultanze trovano applicazione le Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024, quale parametro strumentale alla valutazione equitativa di cui all'art.1226 c.c., non venendo in rilievo la disciplina fornita dall'art.139 d.lgs. 209/2005 recante il c.d. codice delle assicurazioni private. Il sinistro occorso al sig. infatti, non può considerarsi Persona_1
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ma conseguenza, come già chiarito, dell'inadempimento dell'obbligo di custodia gravante in capo all'amministrazione pubblica comunale.
Ne consegue che, considerata l'età del danneggiato al momento del fatto (14 anni), il danno biologico può essere quantificato nel seguente modo: € 21.169 in ragione dell'invalidità permanente;
€ 3.450,00 per l'invalidità temporanea totale per 30 giorni, nonché € 1.725,00 per l'invalidità temporanea parziale del 50 % per 30 giorni. L'importo complessivo, dunque, è pari ad €
26.344,00.
L'impiego del sistema tabellare elaborato dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di
Milano può motivarsi in ragione della sua rilevanza giuridica sulla quale la Corte di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi rilevando come, a differenza delle tabelle in uso in altri tribunali, tale strumento, avente vocazione nazionale, costituisca il miglior criterio generale per la determinazione del c.d. danno biologico ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., (cfr. Cass. 14402/2011,
Cass. n. 12408/2011). La conclusione trae linfa dalla distinzione, operata in tali tabelle, tra i valori relativi al danno biologico e quelli concernenti il danno non patrimoniale, diversamente da quanto prospettato da parte convenuta. Il collegamento sussistente tra le due voci di danno, comunque presente, non determina, infatti, alcun automatismo nella determinazione del quantum risarcitorio che, comunque, viene rimesso al prudente apprezzamento del giudice in base alle circostanze del caso concreto.
Nessuna presunzione può, invece, estendersi alla c.d. personalizzazione del danno, quale danno- conseguenza derivante dalla lesione all'integrità psico-fisica e inerente alle ripercussioni della stessa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali. Queste devono essere diverse e ulteriori rispetto a quelle “standard” già considerate nella liquidazione delle tabelle e, quanto all'onere probatorio, specificatamente dedotte e provate dal danneggiato. Circostanza che, nel caso di specie, non si è verificata dal momento che l'allegazione avente ad oggetto lo stato di ansia e di
6 afflizione, vissuto da in conseguenza del sinistro e derivante dalla preoccupazione Persona_1 di non poter recuperare la condizione fisica precedente all'infortunio, è rimasta completamente sfornita di prova.
Devono poi aggiungersi le spese mediche sostenute da parte attrice, ritenute congrue dal CTU, e quantificate in € 860,00.
Va esclusa, infine, la ripetibilità della spesa avente ad oggetto il compenso del consulente tecnico di parte, allegata da parte attrice. Anche a non voler ritenere tali esborsi eccesivi o superflui ai sensi dell'art.92 1°c. c.p.c. considerata la ridotta attività, circoscritta al pomeriggio del 29.11.2023 (cfr. elaborato peritale pag. 4), e la mancata presentazione di osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale, sebbene quest'ultimo abbia valutato il danno biologico in misura minore rispetto alle pretese attoree fondate sulla relazione medico legale allegata all'atto di citazione, va rilevato come in atti non vi sia prova dell'avvenuto pagamento della fattura emessa dal professionista.
Giova precisare che sulla somma complessivamente dovuta pari ad € 28.422,78 spetta la rivalutazione, nonché gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata (Cass.
37798/2022). Dal momento della pronuncia della sentenza, sino all'effettivo soddisfo, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti sulla somma liquidata gli ulteriori interessi al tasso legale (Cass. 16894/2010).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono regolate ex D.M. 55 del 2014 come da dispositivo, secondo il parametro del c.d. decisum, tenuto conto del disputatum, dell'attività di istruttoria, della scarsa complessità del procedimento, limitando la quantificazione in prossimità dei parametri minimi. La difesa in giudizio di parte attrice e di parte intervenuta, quest'ultima soltanto per alcune fasi del giudizio, giustifica un aumento, ai sensi dell'art. 4 2°c. D.M. 55/2014 e ss. mm., nella misura del 10% dei compensi, attesa la sostanziale identità degli interessi tutelati
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da in proprio e nella qualità di esercente Controparte_1
la responsabilità genitoriale del figlio contro il , così provvede: Persona_1 Controparte_2
a) Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna il , in Controparte_2
persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, nei confronti di della Controparte_1 somma di € 28.422,78, oltre rivalutazione ed interessi;
7 b) Condanna parte convenuta refusione delle spese di lite in favore di parte di parte attrice, spese liquidate in complessivi € 4.189,90 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gianluca Cracas dichiaratosi antistatario;
c) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Viterbo, 26.5.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n° 371/2022 RG del Tribunale di Viterbo trattenuta in decisione all'udienza del 26.2.2025, promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._1
Viterbo alla Via della Mazzetta n. 4 in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale del minore , C.F. , nato a [...] in Persona_1 C.F._2 data 11.2.2006, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Cracas e con questi elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n. 38, studio del difensore;
Attore
Nei confronti di
, C.F. , con sede in Viterbo alla Via Ascenzi n. 1 in persona Controparte_2 P.IVA_1
del pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Bosin e con questi CP_3
elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie 34, studio del difensore;
Convenuto
Con l'intervento di
, C.F. , nato a [...] in data [...], Persona_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Cracas e con questi elettivamente domiciliato in Roma,
Viale Giuseppe Mazzini n. 88, studio del difensore;
Intervenuto
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e nella qualità di Controparte_1
esercente la responsabilità genitoriale di ha convenuto in giudizio il Persona_1 CP_2
, chiedendo l'accertamento della responsabilità dell'amministrazione comunale, ai sensi
[...] dell'art. 2051 c.c., per il sinistro occorso al figlio, al tempo minore, il giorno 11.01.2021, e la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti quantificati in € 51.718,78.
A fondamento dell'azione aquiliana ha dedotto: la perdita del controllo, da parte del figlio, del motoveicolo scooter Aprilia Scarabeo tg. X8M88H, di proprietà dell'attore, a causa di una buca ricolma d'acqua presente sul manto stradale non visibile né adeguatamente segnalata;
la conseguente caduta in terra del minore;
il verificarsi dell'incidente in Viterbo in via dell'industria n.
13; la presenza sul posto della sig.ra testimone oculare dell'accaduto; il verbale con Testimone_1
cui la Polizia Municipale del , giunta tempestivamente sul posto, ha riscontrato: Controparte_2
“un generale dissesto ed in particolare la presenza di una buca delle dimensioni di circa 30x40 cm
e di profondità pari a circa 2/3 cm, posizionata al centro della stessa davanti al civico 13”, la necessità di un “intervento di personale comunale che provvedeva al ripristino dei luoghi” nonché
“il fatto che la caduta del veicolo coinvolto sia da ricondurre alle condizioni del manto stradale presente nella zona”; i danni riportati dal mezzo quantificabili nella somma di € 1.218,78 come risultanti dalla fattura emessa dall'officina incaricata della riparazione;
il danno da fermo tecnico derivante dall'impossibilità di utilizzare il motorino per un periodo di 10 giorni occorsi per le opportune riparazioni;
la “Contusione al ginocchio sin gomito sin caviglia dx” subita da
[...]
e diagnosticata, già lo stesso giorno, presso il pronto soccorso dell'ospedale Belcolle di Per_1
Viterbo; gli ulteriori accertamenti svolti resisi necessari in ragione di persistenti dolori fisici;
il danno morale consistito in uno stato ansia legato al timore di non poter recuperare integralmente la propria integrità fisica;
la relazione medico legale, a firma della dott.ssa la Persona_2 quale accertava: un'invalidità permanente pari al 12%, un'invalidità temporanea assoluta per giorni
30 e un'invalidità temporanea parziale, pari al 50%, per giorni 30, nonché una personalizzazione del danno biologico permanente nella misura del 47% in ragione della giovane età del danneggiato, oltre alle spese mediche specificatamente documentate;
la quantificazione, dunque, dei danni subiti nella somma di € 50.000; il vano esito del tentativo di negoziazione assistita esperito.
2. Costituitosi, il , ha chiesto: in via principale il rigetto della domanda attorea, in Controparte_2 via subordinata l'accertamento della condotta colposa di ai sensi dell'art.1227 c.c. Persona_1
e, in ulteriore subordine, la condanna al pagamento della minor somma ritenuta di giustizia.
2 Nello specifico: è stata eccepita l'inapplicabilità dell'art.2051 c.c. al caso di specie, essendo l'incidente avvenuto su strada demaniale soggetta ad uso generalizzato e avente un'estensione tale da rendere impossibile l'esercizio di un effettivo controllo volto a garantire una custodia efficace;
è stata contestata la ricostruzione attorea del fatto deducendo come la stessa fosse basata sul verbale degli agenti di polizia municipale giunti sul posto quando già il motoveicolo era stato spostato;
è stata dedotta tanto la difficoltà di qualificare la buca come una reale insidia per via della sua grandezza e del suo posizionamento al centro della carreggiata, quanto la mancata verificazione dell'evento laddove il minore avesse tenuto una condotta ispirata ad una diligenza ordinaria tanto più che, al momento del fatto, la luce diurna garantiva una buona visibilità; in ultimo, è stato contestato il quantum del risarcimento oggetto della domanda attorea sprovvisto di prova e viziato da un'erronea duplicazione delle voci di danno.
3. Nello svolgimento del processo sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art.183 6°c. c.p.c., con le quali le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive tesi.
Ammessa la prova orale richiesta da parte attrice, disposta la consulenza tecnica d'ufficio medico legale, rigettata la richiesta di Ctu tecnica, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
4. La domanda proposta da parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti che seguono.
Deve rigettarsi l'eccezione sollevata dalla convenuta secondo la quale l'art. 2051 c.c. non troverebbe applicazione a fronte di danni derivanti dall'omessa custodia, da parte di enti pubblici, di beni demaniali ad uso generale della collettività e di notevoli estensioni. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha ormai affermato la configurabilità della responsabilità dell'ente comunale da omessa custodia “anche in relazione alle strade comunali” la quale può escludersi soltanto qualora la pubblica amministrazione dimostri che “l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (Cass. sez. III n. 16295/2019).
L'orientamento si fonda sulla necessità di scongiurare il ritorno ad ingiustificate, ai sensi degli artt.
3 e 97 Cost., posizioni di privilegio della P.a. nel caso di responsabilità non derivanti da un agire di natura amministrativa, ma dal rispetto degli obblighi specifici di controllo e di manutenzione della
3 strada, perfettamente riconducibili ad un generale dovere di custodia in capo all'ente proprietario della strada, sancito dall'art.14 d.lgs.285/1992.
Nel caso di specie, dalla documentazione anche fotografica depositata dall'attore, si evince come il manto stradale, nel punto in cui si è verificato l'incidente occorso all'odierno danneggiato, presentava un notevole grado di deterioramento connotato da buche di rilevanti dimensioni e crepature dell'asfalto estese e ramificate. Un dissesto generalizzato sintomatico di una prolungata mancanza, da parte dell'amministrazione convenuta, della manutenzione necessaria, che consente di escludere che l'evento dannoso sia derivato da circostanze contingenti di difficile conoscibilità da parte del titolare dell'obbligo di custodia.
L'art.2051 c.c., ritenuto dunque applicabile al caso di specie, configura una responsabilità di natura oggettiva che, prescindendo da connotati colposi, richiede la prova, da parte del danneggiato, del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, oltreché dei pregiudizi effettivamente subiti, costituenti il c.d. danno conseguenza, tanto patrimoniali che non patrimoniali.
Ebbene, nella vicenda esaminata, il verificarsi dell'incidente nei tempi e nei luoghi indicati nella prospettazione attorea trova conferma in una pluralità di elementi.
In primo luogo, va rilevato che quanto accertato nel “Rapporto incidente stradale”, in cui si dà conto della presenza della buca e, più in generale, delle cattive condizioni della strada tali da rendere necessario l'avvio di un'operazione di messa in sicurezza, è stato ulteriormente confermato dai verbalizzanti, gli agenti di Polizia locale e escussi in qualità di testi Testimone_2 Testimone_3 all'udienza del 29 marzo 2023.
In secondo luogo, la sig.ra escussa all'udienza successiva, oltre a confermare le Testimone_1 medesime circostanze, ha aggiunto che la buca era ricolma d'acqua e non adeguatamente segnalata, specificando che, al momento dell'incidente, la visibilità non era ottimale essendo il cielo coperto da nubi. La dichiarazione resa ha permesso, inoltre, di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. È stato precisato, infatti, che, al momento della caduta, il alla guida del motorino, era Per_1 preceduto da un'altra autovettura e seguito a sua volta dal veicolo della e che i tre mezzi Tes_1
procedevano a velocità moderata. Queste circostanze, peraltro, inducono a ritenere come la scarsa visibilità del dissesto stradale sia anche dipesa dalla presenza del veicolo che precedeva il Per_1
che, dunque, gli impediva di percepire e possibilmente evitare la buca.
Può, dunque, affermarsi che, nel caso de quo, la buca abbia costituito un'insidia non oggettivamente prevedibile neanche con l'impiego di un grado di diligenza adeguato all'attività di guida di un motoveicolo. Sotto questo profilo, va rilevato che le dichiarazioni della medesima teste hanno permesso di escludere che il danneggiato procedesse ad una velocità inadeguata o che comunque stesse tenendo delle condotte astrattamente ascrivibili all'art.1227 c.c. Ciò trova anche conforto
4 nell'assenza di contestazioni di violazioni del codice della strada da parte degli agenti accertatori che, intervenuti prontamente, hanno invece ritenuto opportuno richiedere al un Controparte_2
intervento manutentivo. Considerato, infine, che la velocità moderata tenuta dal Per_1 testimoniata dalla sig.ra consente di spiegare l'assenza di segni di frenata sul manto Tes_1 stradale ed escludere che quest'ultima possa considerarsi sintomatica di una condotta negligente del ne consegue che il danno subito deve imputarsi esclusivamente all'omessa manutenzione Per_1 da parte dell'ente pubblico convenuto.
In merito poi alle conseguenze pregiudizievoli derivate dal sinistro, relativamente ai danni riportati dal motoveicolo deve riconoscersi esclusivamente la somma di € 1.218,78, rivalutata all'attualità.
Nel caso di specie, la fattura avente ad oggetto il corrispettivo pagato per la riparazione del veicolo, versata in atti da parte attrice e non specificatamente contestata dalla convenuta, appare idonea a provare il danno patrimoniale. Ciò in ragione non soltanto della dettagliata descrizione dei lavori svolti, quanto del deposito del libretto di circolazione del veicolo da cui si evince come il mezzo sia stato immatricolato, per la prima volta, in data 14 aprile 2020, ossia pochi mesi prima dell'incidente. È possibile, dunque, ritenere che, al momento del sinistro la componentistica del mezzo avesse un grado di usura pressoché irrilevante e quindi congruo l'esborso sostenuto per sostituire i pezzi rovinati con componenti del tutto nuove.
Il risarcimento del danno patrimoniale concernente il motoveicolo non può, invece, estendersi al c.d. danno da fermo tecnico. Tale voce di danno, indicata dalla giurisprudenza di legittimità come il pregiudizio derivante dalla necessità di sostenere dei costi per far fronte all'impossibilità di disporre del mezzo per il tempo necessario alla riparazione (Cass.7258 del 14 marzo 2023), non può riconoscersi nel caso di specie.
Parte attrice, difatti, non solo non ha fornito alcun elemento probatorio a conforto dei costi sostenuti per reperire la temporanea disponibilità di altro mezzo, ma non ha neanche allegato alcuno specifico uso del mezzo fatto dall'attore, proprietario, o dal figlio, utilizzatore di fatto, a cui si sarebbe dovuto rinunciare in conseguenza del sinistro. Un'eventuale presunzione di tale danno è, nel caso di specie, da escludersi dal momento che l'arco di tempo di 10 giorni è coinciso con il periodo di prognosi di al quale era stato prescritto, oltreché il riposo, l'impiego di bastoni canadesi per la Persona_1
deambulazione e il collare di (cfr. referto del 18 gennaio 2021). Pertanto, una soluzione CP_4 contraria finirebbe per determinare un'ingiusta locupletazione.
In merito all'entità del danno non patrimoniale si osserva che le indagini peritali del CTU nominato, condotte con metodo coerente e scevro da vizi, hanno riscontrato “un valido trauma contusivo del terzo inferiore della colonna cervicale;
delle ultime tre costole anteriori a sinistra, un valido trauma contusivo del ginocchio sinistro e del collo piede destro”, subito dal in Per_1
5 conseguenza della caduta dal motoveicolo. Lo stesso CTU ha pertanto concluso riconoscendo in capo al danneggiato un'invalidità temporanea di 30 giorni al 100%, di 30 giorni al 50%, con postumi permanenti pari all'8%.
Risultato da ritenersi congruo e condivisibile tanto più che i consulenti tecnici di parte nominati non hanno ritenuto opportuno formulare alcun tipo di osservazione all'elaborato peritale.
Rispetto a tali risultanze trovano applicazione le Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024, quale parametro strumentale alla valutazione equitativa di cui all'art.1226 c.c., non venendo in rilievo la disciplina fornita dall'art.139 d.lgs. 209/2005 recante il c.d. codice delle assicurazioni private. Il sinistro occorso al sig. infatti, non può considerarsi Persona_1
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ma conseguenza, come già chiarito, dell'inadempimento dell'obbligo di custodia gravante in capo all'amministrazione pubblica comunale.
Ne consegue che, considerata l'età del danneggiato al momento del fatto (14 anni), il danno biologico può essere quantificato nel seguente modo: € 21.169 in ragione dell'invalidità permanente;
€ 3.450,00 per l'invalidità temporanea totale per 30 giorni, nonché € 1.725,00 per l'invalidità temporanea parziale del 50 % per 30 giorni. L'importo complessivo, dunque, è pari ad €
26.344,00.
L'impiego del sistema tabellare elaborato dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di
Milano può motivarsi in ragione della sua rilevanza giuridica sulla quale la Corte di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi rilevando come, a differenza delle tabelle in uso in altri tribunali, tale strumento, avente vocazione nazionale, costituisca il miglior criterio generale per la determinazione del c.d. danno biologico ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., (cfr. Cass. 14402/2011,
Cass. n. 12408/2011). La conclusione trae linfa dalla distinzione, operata in tali tabelle, tra i valori relativi al danno biologico e quelli concernenti il danno non patrimoniale, diversamente da quanto prospettato da parte convenuta. Il collegamento sussistente tra le due voci di danno, comunque presente, non determina, infatti, alcun automatismo nella determinazione del quantum risarcitorio che, comunque, viene rimesso al prudente apprezzamento del giudice in base alle circostanze del caso concreto.
Nessuna presunzione può, invece, estendersi alla c.d. personalizzazione del danno, quale danno- conseguenza derivante dalla lesione all'integrità psico-fisica e inerente alle ripercussioni della stessa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali. Queste devono essere diverse e ulteriori rispetto a quelle “standard” già considerate nella liquidazione delle tabelle e, quanto all'onere probatorio, specificatamente dedotte e provate dal danneggiato. Circostanza che, nel caso di specie, non si è verificata dal momento che l'allegazione avente ad oggetto lo stato di ansia e di
6 afflizione, vissuto da in conseguenza del sinistro e derivante dalla preoccupazione Persona_1 di non poter recuperare la condizione fisica precedente all'infortunio, è rimasta completamente sfornita di prova.
Devono poi aggiungersi le spese mediche sostenute da parte attrice, ritenute congrue dal CTU, e quantificate in € 860,00.
Va esclusa, infine, la ripetibilità della spesa avente ad oggetto il compenso del consulente tecnico di parte, allegata da parte attrice. Anche a non voler ritenere tali esborsi eccesivi o superflui ai sensi dell'art.92 1°c. c.p.c. considerata la ridotta attività, circoscritta al pomeriggio del 29.11.2023 (cfr. elaborato peritale pag. 4), e la mancata presentazione di osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale, sebbene quest'ultimo abbia valutato il danno biologico in misura minore rispetto alle pretese attoree fondate sulla relazione medico legale allegata all'atto di citazione, va rilevato come in atti non vi sia prova dell'avvenuto pagamento della fattura emessa dal professionista.
Giova precisare che sulla somma complessivamente dovuta pari ad € 28.422,78 spetta la rivalutazione, nonché gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata (Cass.
37798/2022). Dal momento della pronuncia della sentenza, sino all'effettivo soddisfo, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti sulla somma liquidata gli ulteriori interessi al tasso legale (Cass. 16894/2010).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono regolate ex D.M. 55 del 2014 come da dispositivo, secondo il parametro del c.d. decisum, tenuto conto del disputatum, dell'attività di istruttoria, della scarsa complessità del procedimento, limitando la quantificazione in prossimità dei parametri minimi. La difesa in giudizio di parte attrice e di parte intervenuta, quest'ultima soltanto per alcune fasi del giudizio, giustifica un aumento, ai sensi dell'art. 4 2°c. D.M. 55/2014 e ss. mm., nella misura del 10% dei compensi, attesa la sostanziale identità degli interessi tutelati
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da in proprio e nella qualità di esercente Controparte_1
la responsabilità genitoriale del figlio contro il , così provvede: Persona_1 Controparte_2
a) Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna il , in Controparte_2
persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, nei confronti di della Controparte_1 somma di € 28.422,78, oltre rivalutazione ed interessi;
7 b) Condanna parte convenuta refusione delle spese di lite in favore di parte di parte attrice, spese liquidate in complessivi € 4.189,90 per compensi, oltre spese generali forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gianluca Cracas dichiaratosi antistatario;
c) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Viterbo, 26.5.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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