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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/12/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa NN LL Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA PA RZ IAL E
nella causa iscritta al n. 3337 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025 , promossa da
, (c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato MIGLIARDI VALENTINA
contro
, (c.f. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
1 dall'avvocato TASSOTTI TEOBALDO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: Chiedono che il Tribunale con sentenza non definitiva voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni del Pubblico Ministero: dichiara di intervenire, riservandosi le conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 10/07/2025 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 8.9.2012, che da Controparte_1
tale matrimonio erano nati due figli, e e che con sentenza n Per_1 Per_2
1464/2023 il Tribunale di Vicenza aveva pronunciato la separazione dei coniugi,
chiedeva fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate .
Con memoria in data 15.5.2020 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza del 4.11.2020 i coniugi comparivano personalmente innanzi al giudice
2 designato che, dopo aver esperito senza esito il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori, rimettendo la causa al Collegio per la pronuncia della sentenza parziale.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata congiuntamente dai coniugi è meritevole di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione conclusasi con sentenza di separazione e la data di deposito del ricorso;
le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si
è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti,
ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio .
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, non definitivamente
3 pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in data 8.9.2912;
[...] Controparte_1 Parte_2
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.10, parte II, serie A, anno 2012;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d)spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Presidente estensore
NN LL
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa NN LL Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA PA RZ IAL E
nella causa iscritta al n. 3337 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025 , promossa da
, (c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato MIGLIARDI VALENTINA
contro
, (c.f. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
1 dall'avvocato TASSOTTI TEOBALDO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
In punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: Chiedono che il Tribunale con sentenza non definitiva voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni del Pubblico Ministero: dichiara di intervenire, riservandosi le conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 10/07/2025 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 8.9.2012, che da Controparte_1
tale matrimonio erano nati due figli, e e che con sentenza n Per_1 Per_2
1464/2023 il Tribunale di Vicenza aveva pronunciato la separazione dei coniugi,
chiedeva fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate .
Con memoria in data 15.5.2020 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza del 4.11.2020 i coniugi comparivano personalmente innanzi al giudice
2 designato che, dopo aver esperito senza esito il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori, rimettendo la causa al Collegio per la pronuncia della sentenza parziale.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata congiuntamente dai coniugi è meritevole di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione conclusasi con sentenza di separazione e la data di deposito del ricorso;
le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si
è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti,
ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio .
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, non definitivamente
3 pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in data 8.9.2912;
[...] Controparte_1 Parte_2
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.10, parte II, serie A, anno 2012;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d)spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Presidente estensore
NN LL
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