Sentenza 5 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/01/2023, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/01/2023
N. 00218/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10747/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10747 del 2022, proposto da
Condominio di piazza Irnerio 11, Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vito Sola, Agostino Sola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Battistella, dell’Avvocatura Capitolina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
S.R.L. Vjl Arredo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'accertamento
del diritto di accedere ai documenti amministrativi richiesti con istanza inviata a mezzo pec il 15 luglio 2022 a Roma Capitale nella sua articolazione del Municipio Roma XIII Aurelio e del Corpo di Polizia Locale Roma Capitale;
e per l’annullamento
del provvedimento di differimento contenuto nella Determinazione Dirigenziale rep VS/399/2022 del 11/08/2022 e prot. VS/47491 del 11/8/2022 e trasmessa a mezzo pec il 12 agosto 2022;
nonché per la condanna a consentire di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone l’odierna parte ricorrente di essere stata contattata dal conduttore di un locale commerciale corrente in piazza Irnerio 11, Roma, che rendeva noto che avrebbe provveduto all’installazione di una canna fumaria nella chiostrina del Condominio, come da CILA del 5.10.2020 che si presume essere stata inviata agli uffici del Municipio XIII di Roma Capitale.
Il 3 marzo 2021, il Condominio presentava istanza di accesso agli atti e sollecitava Roma Capitale all’ostensione “ delle eventuali autorizzazioni relative all’unità immobiliare adibita a locale commerciale catastalmente individuata al foglio 375, part. 66, sub. 503 e sita in Via Bartolo da Sassoferrato 2-4, Roma relative alla installazione della canna fumaria ”.
L’istanza veniva respinta con DD rep. CD/481 del 31 marzo 2021 e prot. CS/25947 del 31 marzo
2021, comunicata con nota CS/25973 del 31 marzo 2021, che il Condominio impugnava di fronte al TAR con ricorso che veniva accolto con sentenza n. 11756/2021 del 15 novembre 2021.
In data 25 novembre 2021, il Municipio XIII trasmetteva nota del 24/11/2021, Prot. CS. N. 100072 nella quale si osservava che in possesso dell’Amministrazione vi era solo “ documentazione non inerente all’installazione di canna fumaria…, ma riguardante esclusivamente la diversa distribuzione di spazi, all’interno del locale commerciale, con, si ripete, alcun riferimento o rappresentazione delle due opere segnalate ”.
Seguivano sollecitazioni all’Amministrazione affinchè verificasse la rispondenza dell’intervento alle norme di legge e di natura urbanistica (PEC del 26 novembre 2021).
Successivamente, avendo appreso di un sopralluogo della Polizia Municipale, il Condominio presentava istanza di accesso alle relative risultanze con l’istanza di cui in epigrafe, avente ad oggetto “ copia del verbale redatto del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale eseguito con riguardo all’intervento del 16 dicembre 2021 nel complesso edilizio facente parte del Condominio di Piazza Irnerio 11, Roma relativamente agli interventi edilizi di installazione della canna fumaria a servizio del locale commerciale catastalmente individuato al foglio 375, part. 66, sub. 503 e sito in Via Bartolo da Sassoferrato 2-4, Roma ”.
L’accesso veniva differito al 10 aprile 2022 poiché “l’iter procedurale non è concluso”; il Condominio, decorso tale termine, reiterava la richiesta, il cui esito veniva nuovamente differito al 12 luglio 2022, prima, poi al 28 ottobre 2022, senza che i documenti richiesti siano risultati, infine, esibiti o consegnati.
Il Condominio ha quindi proposto l’odierno ricorso, con il quale afferma il proprio diritto ad ottenere copia della documentazione relativa alle opere insistenti sulla facciata condominiale e censura la mancata evasione della richiesta per violazione e falsa applicazione degli artt. 22 – 24 della l. n. 241/90 e artt. 9 e 10 del DPR n. 184/2006.
Deduce inoltre sull’illegittimità del differimento opposto, con eccesso di potere, motivazione apparente, difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/90, artt. 22 e ss. della l. n. 241/90, degli artt. 9 e 10 del DPR n. 184/2006, indifferenza dello scopo per il quale la documentazione è richiesta, violazione dell’art. 24, comma 7 ,della l. n. 241/90.
Nonostante la rituale notifica del ricorso, nessuno si è costituito per la società controinteressata.
Con propria memoria (29 novembre 2022) parte ricorrente ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
Roma Capitale non ha articolato difese, ma ha depositato documenti di causa in data 13 dicembre 2022, chiedendo la decisione della causa sulla base di detti documenti il 15 dicembre 2022.
Nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022, la difesa della parte ricorrente ha dato atto che, in forza della documentazione prodotta da Roma Capitale, è cessata la materia del contendere ed ha insistito sulle spese.
La causa è stata trattenuta in decisione.
Oggetto della domanda di accesso è la copia “ del verbale redatto del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale eseguito con riguardo all’intervento del 16 dicembre 2021 nel complesso edilizio facente parte del Condominio di Piazza Irnerio 11, Roma relativamente agli interventi edilizi di installazione della canna fumaria a servizio del locale commerciale catastalmente individuato al foglio 375, part. 66, sub. 503 e sito in Via Bartolo da Sassoferrato 2-4, Roma ” e gli altri atti meglio precisati; documenti tutti compresi nella produzione documentale del 13 dicembre 2022.
Deve quindi darsi atto che è cessata la materia del contendere.
Le spese possono essere interamente compensate tra le parti, ad eccezione della refusione del contributo unificato che è posta a carico di Roma Capitale, atteso che l’Amministrazione ha spontaneamente provveduto al riconoscimento del diritto della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate ad eccezione della refusione del contributo unificato che è posta a carico di Roma Capitale.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare copia della presente sentenza alle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO