Articolo 696 del Codice civile
Articolo 729Articolo 731
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 696.

(( Devoluzione al sostituito. )) ((L'eredita' si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.

Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro e' devoluta ai successori legittimi dell'incapace))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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