Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai sigg. magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere rel. udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II Grado iscritta al n. r.g. 577/2023 avverso la sentenza n. 108/2023 R.S. del Tribunale di Rimini, in funzione di Giudice del Lavoro, emessa e pubblicata il 03/05/2023 nel procedimento n. 109/2022 RG, non notificata;
avente ad OGGETTO: inosservanza dell'obbligo vaccinale Covid 19; promossa da:
(C.F. ) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ); entrambi rappresentati e difesi, dagli Avv.ti Mauro Sandri, e C.F._2
Olav Gianmaria Taraldsen, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Milano (MI), via
Benedetto Marcello n. 48;
APPELLANTI contro
(C.F. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Biagio Bertolone, con domicilio eletto presso la Segreteria
Generale del di nonché presso il domicilio digitale del difensore e cioè CP_1 CP_1
; Email_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte appellante: come da ricorso in appello
Conclusioni di parte appellata: come da memoria di costituzione in appello;
pagina 1 di 20
IN FATTO
La vicenda processuale per cui è causa è così sintetizzata nella gravata sentenza: “(…) Con ricorso ritualmente proposto ex art. 414 c.p.c. , Parte_1 Parte_2
e , dipendenti di ruolo del in qualità di Agenti di Polizia Parte_3 Controparte_1
Municipale, convenivano in giudizio l' comunale resistente perché venisse Controparte_3 accertata l'illegittimità dei provvedimenti datoriali in data 29\12\2021, 30\12\2021 e 20\01\2022 con i quali era stata disposta nei loro confronti la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per inosservanza dell'obbligo vaccinale ex art 2 DL 172/2021 in assenza di motivi di salute ostativi.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione comunale contestando sotto vari profili le avverse pretese.(…)”.
Istruita la causa sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio dalle parti in causa, il
Tribunale di Rimini ha definito la vertenza con la sentenza n. 108/2023 R.S., così statuendo:
“(…) 1) Rigetta il ricorso . 2) Spese processuali interamente compensate fra le parti. (…)”. Il Giudice del Lavoro di Rimini, con la predetta sentenza, “affermata in via pregiudiziale la competenza della Autorità Giudiziaria Ordinaria a conoscere della presente vicenda processuale”; preso atto delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 14\2023 , 15\2023 e
16\2023 pubblicate in data 9\02\2023 nello specifico, la parte in cui è stata dichiarata la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt.
4-ter, comma 4, comma 5, del D.L. n. 44 del 2021, come convertito, il secondo come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 172 del 2021, dichiarava in via preliminare, non fondate tutte le questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale sollevate dalla parte ricorrente, avendo le pronunce della Corte Costituzionale affermato la legittimità della normativa in materia di trattamento vaccinale apparendo evidente “ … in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio …” e, nel merito, rigettava il ricorso ritenendolo infondato.
Con ricorso depositato telematicamente in data 30/10/2023, i signori e Parte_2 hanno spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo Parte_1 che questa Corte voglia: “(…) in via principale:
- dichiararsi che i provvedimenti di sospensione non retribuita dei ricorrenti violano il contenuto del contratto intercorso tra le parti, che non fosse necessario e legittimo modificarlo introducendo l'obbligo vaccinale anti COVID-19; conseguentemente condannarsi la convenuta resistente al pagamento delle retribuzioni non percepite dalla parte ricorrente dalla data della sospensione a quella della sua riammissione;
pagina 2 di 20 in via ulteriore principale: - disapplicare, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'art. 2 del D.L. n.
172/2021, nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022, annullando i provvedimenti di sospensione non retribuita per violazione del principio di precauzione;
in via subordinata: - disapplicare, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'art. 2 del DL n. 172/2021, nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 annullando i provvedimenti di sospensione non retribuita per violazione degli artt. 1, 3, 6, 15, 21, 35 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione
Europea;
- disapplicare, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'art. 2 del DL n. 172/2021, nonché l'art. 1 del DL
n. 1/2022, annullando i provvedimenti di sospensione non retribuita per violazione dell'art. 52 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea;
in via subordinata: - sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 del DL
n.172/2021. nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022, per violazione dell'art. 32 Costituzione con riferimento all'articolo 4, non sussistendo alcuna necessità proporzionalità ragionevolezza per la tutela della salute pubblica selettiva dell'obbligo vaccinale in forza della comprovata assenza di diffusione del virus SARS-CoV-2 nel nostro Paese, della alterazione dei mezzi di rilevamento del virus SARS 64 CoV-2 e della malattia covid19, della violazione da parte di Parte_ dell'art. 4 Reg. UE n.507/2006 e dell'art. 35 CFDUE;
- sollevare la questione di illegittimità costituzionale per tramite degli artt. 117, primo comma, Cost., e. 11 Cost. dell'art.2 del DL n. 172/2021 nonché l'art. 1 del DL n. 1/2022 per la violazione degli artt. 1, 3, 6, 15, 21, 35 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione
Europea;
- sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art.2 del DL n.172/2021 nonché
l'art. 1 del DL n. 1/2022, per tramite degli artt. 117, primo comma, Cost., e. 11 Cost., per la violazione dell'art. 52 CFDUE non sussistendo i presupposti della necessità di apportare limitazioni ai diritti fondamentali di cui agli artt. 1, 3, 6, 15, 21, 35 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea in quanto l'obbligo vaccinale non risponde effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui;
- sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art.2 del DL n.172/2021 nonché
l'art. 1 del DL n. 1/2022, per tramite degli artt. 117, primo comma, Cost., per violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; conseguentemente: - dichiarare illegittimi i provvedimenti di sospensione non retribuita;
in tutte le ipotesi condannare controparte al pagamento degli emolumenti da essa non versati a favore della parte ricorrente dalla data dei citati provvedimenti a quella della ripresa del lavoro;
in via ulteriormente subordinata: riconoscere il diritto dei ricorrenti al pagamento dell'assegno alimentare per il periodo di sospensione.
pagina 3 di 20 Con vittoria di spese e competenze di lite per il doppio grado di giudizio, ovvero, in subordine, con compensazione delle stesse per il presente grado”.
Nello spiegato atto di gravame, gli odierni appellanti hanno censurato la sentenza impugnata sulla scorta di sei motivi di appello, in parte reiterativi di difese già svolte nel giudizio a quo ed in parte costituenti “domande ed eccezioni nuove”, rubricati rispettivamente: “1.
ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE NON
RETRIBUITA, IN QUANTO ATTUATIVO DEGLI ARTT.
4-TER, 4-TER.1 E 4-TER.2 D.L.
44/2021, DISPOSIZIONI CONTRARIE AL DIRITTO COSTITUZIONALE ED
EUROUNITARIO”; “2. VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA PREVISTE DAL CCNL, DALLA DIRETTIVA N. 2000/54/CE E DELLA NORMA DI
RECEPIMENTO, IL D.LGS N. 81/2008 E DALL'ART. 2087 C.C.”; “3. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI REPÊCHAGE”; “4. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELLA SOSPENSIONE NON RETRIBUITA IN RAGIONE DELL'INATTENDIBILITÀ DEI DATI STATISTICI A SOSTEGNO DELLA NORMATIVA EMERGENZIALE”; “5. DIRITTO DEI RICORRENTI AL VERSAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AL PERIODO DI
SOSPENSIONE E AL RISARCIMENTO DEI DANNI NON PATRIMONIALI SUBITI”; “6. IN SUBORDINE: IL DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO ALIMENTARE”.
Il ritualmente costituitosi in giudizio, in via preliminare, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'avverso gravame, nella parte in cui gli allora ricorrenti, in violazione dell'art. 437 c.p.c., hanno “proposto nuove domande e nuove eccezioni, corredate da nuovi documenti” e, nel merito, ha diffusamente contestato la fondatezza delle doglianze dei lavoratori, odierni appellanti, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) rigettare l'appello proposto dai sig.ri e avverso la sentenza n. 108/2023 Parte_1 Parte_2 del 3 maggio 2023 in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. Chiede inoltre che i ricorrenti vengano condannati al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio e del precedente grado”.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla base dei documenti già prodotti in giudizio dalle parti, dovendosi considerare inammissibili i documenti prodotti per la prima volta dagli appellanti in questa sede (unitamente all'atto di appello ed all'odierna udienza), in palese violazione del divieto di nova in appello di cui all'art. 437 c.p.c., trattandosi di documenti per lo più di formazione antecedente all'instaurazione di questo grado del giudizio e che, quindi, avrebbero potuto e dovuto essere prodotti nel corso del giudizio a quo, né essendone adeguatamente provata la sopravvenuta ostensibilità.
Trattasi, peraltro, ad avviso della Corte, di documenti di incerta provenienza ed autenticità e di dubbio pregio scientifico (in quanto contrastanti con i dati ufficiali espressi dalla competenti autorità sanitarie e farmaceutiche nazionali ed internazionali) e, quindi, da pagina 4 di 20 ritenersi irrilevanti ed inconferenti ai fini della decisione, anche per i profili appresso meglio illustrati, con conseguente inammissibilità degli stessi anche ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Gli unici documenti “nuovi” prodotti dagli appellanti che possono ritenersi ammissibili sono i seguenti: doc. n. 1 Ordinanza della Protezione civile n. 640/2020 Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 50 e doc. n. 31 Sentenza Tribunale L'Aquila, Sez. Lav., 13 settembre 2023, n.
136; trattandosi di fonti normative conoscibili anche d'ufficio ovvero di precedenti giurisprudenziali acquisibili in causa in quanto non soggetti a preclusioni di legge quanto alla loro produzione.
All'udienza tenutasi in data 10/04/2025 la causa è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo.
IN DIRITTO
1.Preliminarmente va dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza qui impugnata nella parte in cui ha affermato la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria rispetto alla presente controversia, trattandosi di autonoma statuizione non attinta dagli spiegati motivi di gravame.
2. Ancora in via preliminare, va rilavato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nei confronti della sig.ra , allora ricorrente, che risulta aver fatto Parte_3 acquiescenza alla pronuncia del Tribunale di Rimini qui gravata. Rispetto a tale soggetto si è ritenuto superfluo disporre un'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., essendosi in presenza di “cause scindibili”.
3. Preliminarmente va, poi, osservato che per la prima volta in questo grado di appello, gli allora ricorrenti hanno formulato nuove pretese connesse ad un'asserita discriminatorietà dei provvedimenti amministrativi posti in essere dall'Amministrazione comunale nei loro confronti, richiamando il d.l. n. 216/2003 e chiedendo la condanna del al Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale.
Trattasi all'evidenza di domande nuove, inammissibili in questo grado del giudizio, in quanto non contenute, nemmeno per implicito, nel petitum del ricorso introduttivo di primo grado e che contrastano con il divieto di nova in appello di cui all'art. 325 c.p.c., ribadito con specifico riferimento al rito del lavoro dall'art. 437, 2° co. c.p.c., il quale stabilisce: “Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa”.
In parte qua, quindi, l'appello proposto dai signori e Parte_1 Parte_2 deve essere dichiarato inammissibile.
4. Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello in esame per asserita violazione dell'art. 434 c.p.c.
pagina 5 di 20 Al riguardo, si osserva che l'ammissibilità dell'impugnazione de qua dev'essere valutata alla stregua della nuova formulazione dell'art. 434, primo comma, c.p.c. secondo cui: “Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La versione precedente della norma, dettata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, era la seguente:
“Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. In sostanza, l'unica concreta modifica rilevabile nella versione introdotta dalla “riforma Cartabia” è data dall'inciso “in modo chiaro, sintetico e specifico”, riferito alle modalità stilistiche previste per l'atto d'impugnazione. È, poi, stabilito, a pena d'inammissibilità, così come nel testo previgente, quale contenuto l'impugnazione debba avere. Dunque, la sanzione dell'inammissibilità è applicabile soltanto qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3, non, invece, per l'eventuale non rispondenza dell'atto alle modalità redazionali indicate.
Si deve, quindi, escludere che un atto, seppur prolisso e ripetitivo e, dunque, non “sintetico”, possa, per ciò solo, essere dichiarato inammissibile, potendo la sanzione conseguire soltanto al difetto di uno dei requisiti prescritti per il suo contenuto.
Come affermato dalla Suprema Corte, con riguardo al testo dell'art. 434 introdotto dal D.L.
n. 83/2012 che, come s'è visto, dettava regole nella sostanza identiche a quelle della versione attuale, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il «quantum appellatum», circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass., Sez. Lav., 5 febbraio 2015, n. 2143).
pagina 6 di 20 Quest'interpretazione ha ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite, con la sentenza 16 novembre
2017, n. 27199, sintetizzata dalla seguente massima: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Il ricorso in appello, dunque, deve specificare, innanzitutto, quali parti della sentenza si intende impugnare.
Inoltre l'atto di appello deve, da un lato, concentrarsi su come si vorrebbe fosse la pronuncia impugnata e, dall'altro lato, non deve contenere mere censure generiche e teoriche, dovendosi invece spiegare la rilevanza di quanto dedotto al fine di ottenere una pronuncia più favorevole alla posizione dell'appellante. L'atto processuale di appello, in sostanza, deve contenere una parte “rescindente” (nella quale si critica la sentenza di primo grado, indicando il perché di tali censure) ed una parte
“rescissoria” (nella quale si costruisce la versione fattuale che si auspica venga recepita ed accolta dal giudice d'appello). In proposito si evidenzia che la già citata pronuncia delle Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, ha accentuato il carattere di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, affermando che: “si tratta cioè di un'impugnativa avverso la sentenza piuttosto che un rimedio introduttivo di un giudizio sul rapporto controverso, dal momento che in esso la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso la prospettazione e, quindi, la deduzione di specifiche censure, senza che al giudice di secondo grado possa ritenersi assegnato il compito di “ripetere” il giudizio di primo grado, rinnovando la cognizione dell'intero materiale di causa e pervenendo ad una nuova decisione che involga “tutti” i punti già dibattuti in prima istanza” (Cass. Sez. Un. 16/11/2017, n. 27199).
Ciò posto in punto di diritto, osserva che la Corte che a fronte di un'attenta lettura dell'atto di gravame in parola, per la parte non costituente un'inammissibile novum in appello, risultano sufficientemente chiare sia le parti della sentenza gravata oggetto di impugnazione, sia i motivi di censura, con conseguente infondatezza dell'eccezione d'inammissibilità in esame.
5. Sempre in via preliminare va precisato, sempre in termini generali, e valutato il contenuto dell'atto di appello che involve questioni plurime già sottoposte, nel corso del 2023, al vaglio pagina 7 di 20 della Corte Costituzionale e fin anche della CGUE, che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico- giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. CASS. LAV. 3 GIUGNO 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile (cfr. CASS.
LAV. 3 LUGLIO 2015 N° 13708). Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella
SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d.
“ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 MAGGIO 2014 N° 12002. Controparte_4
6. Tanto premesso, va osservato che i sei motivi di impugnazione, riguardanti la posizione di entrambi gli appellanti, in ragione della loro reciproca interferenza e per una migliore intellegibilità della presente decisione, possono essere trattati congiuntamente.
7. Ciò posto, rileva innanzitutto il Collegio, che risulta circostanza pacifica che gli odierni appellanti, dipendenti di ruolo del in qualità di Agenti di Polizia Controparte_1
Municipale, non si siano volontariamente sottoposti al trattamento vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars CoV2 pur rientrando tra i soggetti di cui agli art. 3 ter e 4 ter d.l. 44/2021 tenuti alla vaccinazione ed in assenza di motivi di salute ostativi.
Al riguardo, si rammenta che l'art. 4 ter, inserito dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla Legge 21 gennaio 2022, n. 3, al comma 1 lettera b) aveva disposto, dal 15 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico del personale del comparto della polizia locale. Detto obbligo è venuto meno con l'articolo 8, comma 3, lettera a) punto 2) del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52.
Il Comune di ha dato applicazione alla normativa sopra citata ed ha emesso i CP_1 provvedimenti di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per cui è causa in conformità ai precetti normativi. Sulla base della normativa vigente all'atto della sospensione, sopra richiamata, alle Amministrazioni non era consentita alcuna facoltà di riconoscimento di altro compenso o emolumento, comunque denominati a favore del personale inadempiente all'obbligo vaccinale, né di assegnare detto personale ad altre mansioni costituendo la pagina 8 di 20 vaccinazione requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati.
Gli odierni appellanti, infine, nelle date 28 marzo ( e 30 marzo (Campana) sono stati Pt_1 riammessi in servizio, in quanto l'art. 8, comma 3, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, come già evidenziato, ha modificato l'art.
4-ter del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, abrogando le lettere a) e b).
8. Tanto doverosamente premesso, si osserva che il Giudice di prime cure, dopo un puntuale richiamo delle disposizioni legislative regolanti la materia e riepilogati i i fatti sottoposti alla sua valutazione, nel disattendere le pretese degli allora ricorrenti ha osservato che: << […]
Passando ora ad esaminare le argomentazioni di ricorrenti relativi alla dedotta violazione di normative di matrice comunitaria , va ritenuto che la materia concernente gli obblighi vaccinali non rientri tra quelle di competenza dell'Unione Europea.
Sul punto va qui richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 7045 in data 20 ottobre
2021 ( conformi Consiglio di Stato n.1381 del 28/02/2022 e n. 416 del 28/01/2022; n. 6401 del 2 dicembre 2021 e n. 6790 dell'11 ottobre 2021) che ha ravvisato la piena compatibilità della disciplina in materia di obbligo vaccinale con i principi dell'Unione Europea essendo
“…incontestabile , alla luce del diritto vivente, che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e quella delle Corti supreme in altri Stati non ha affatto escluso la legittimità delle vaccinazioni obbligatorie a tutela della salute pubblica e, in particolare, dei soggetti più vulnerabili, a cominciare dai minori…” . Del pari infondate devono ritenersi tutte le questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale sollevata dalla parte ricorrente.
Infatti la Corte Costituzionale in data 9\02\2023 ha pubblicato le sentenze nn. 14\2023 ,
15\2023 e 16\2023 in data 1\12\2022 con le quali ha tra l'altro dichiarato : 1) inammissibili per difetto di giurisdizione le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice amministrativo;
2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, sollevata, in riferimento all'art. 32 Cost., dal
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione AN;
3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), nella parte in cui non prevede l'espressa esclusione della sottoscrizione del consenso informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui non esclude l'onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione AN;
4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
4-bis, comma 1, e dell'art. 4, commi 1, 4 e 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito – come modificati dal d.l. n. 172 del 2021, come convertito, e dal decreto- legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto pagina 9 di 20 alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 2022, n. 52 – sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 Cost., dal
Tribunale ordinario di DO;
5) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 7, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito – come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, nonché come richiamato dall'art.
4-ter, comma 2, del medesimo d.l. n. 44 del 2021 – sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 Cost., dal Tribunale ordinario di Brescia e dal Tribunale ordinario di DO, entrambi in funzione di giudici del lavoro;
6) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.
4-ter, comma 4, e 4, comma 5, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, il secondo come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 172 del
2021, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Brescia e dal Tribunale ordinario di Catania, entrambi in funzione di giudici del lavoro.
In estrema sintesi la Corte Costituzionale ha affermato la legittimità della normativa in materia di trattamento vaccinale apparendo evidente “…in coerenza con il dato medico- scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio …” . Obbligo vaccinale che risponde sia al preciso obbligo di sicurezza e di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro a contatto con il pubblico (già desumibile dall'applicazione dell'art. 2087 c.c. e delle disposizioni specifiche del d. lgs. n. 81 del 2008) sia al principio, altrettanto fondamentale, di sicurezza delle cure rispondente ad un interesse della collettività
(art. 32 Cost.) che deve ritenersi prevalente sul diritto al lavoro ex art. 36 Cost.
“…l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico…il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza…la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto pagina 10 di 20 oggettivo. Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile.
Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto…” avendo in ogni caso “ …il legislatore introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito…trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione…”. Non è quindi irragionevole la decisione adottata con i d.l. n. 44/2021 e n. 172/2021 di introdurre l'obbligo di vaccinazione a carico di categorie di lavoratori – quali operatori sanitari, insegnanti, forze dell'ordine, vigili del fuoco, etc. – la cui attività integra servizi pubblici essenziali o comunque di interesse generale ed è, peraltro, caratterizzata da una dimensione di cura e tutela dei consociati oltreché da una generale e frequente condizione di stretto contatto all'interno della collettività di riferimento (colleghi, persone assistite, etc.).
Né può ritenersi che i provvedimenti di sospensione dal lavoro adottati dalla resistente contrastino con l'art. 94 CCNL dal momento che i provvedimenti in questione non hanno certamente alcun rilievo disciplinare. I provvedimenti impugnati si fondano sul mero dato oggettivo della mancata esibizione della documentazione vaccinale, a prescindere sia da una valutazione circa la gravità della condotta sia dall'elemento soggettivo della condotta stessa.
Inoltre la durata della sospensione viene commisurata non in base alla gravità della condotta ma fino a quando perdura l'inadempimento vaccinale . Del resto il fatto che non si tratti di una sanzione disciplinare si desume dallo stesso tenore letterale dell'art. 4 ter d.l. 44/2021, il quale al comma 3 prevede che “L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. Dunque, la sospensione quale conseguenza dell'inadempimento all'obbligo vaccinale non è una sanzione, ma è semplicemente l'inevitabile effetto dell'impossibilità temporanea all'esecuzione della prestazione lavorativa, derivante dal verificarsi di un'ipotesi di inidoneità lavorativa parimenti temporanea. La sospensione, infatti, mantiene efficacia fino pagina 11 di 20 all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022.
Del tutto inconsistente infine la tesi dei ricorrenti circa la pretesa pericolosità per la salute dei vaccini. L'autorizzazione del vaccino è stata infatti preceduta da una procedura di sperimentazione clinica idonea a verificarne la efficacia e sicurezza, le quali sono state peraltro confermate dai dati statistici ad oggi disponibili, come più ampiamente argomentato sia dal Consiglio di Stato sent. 7045/2021) che dalla Corte Costituzionale con le recenti sentenze pubblicate in data 9\02\2023.
Dunque la scelta del legislatore, fondata sulla obiettiva sussistenza di uno stato di pandemia e sule relative evidenze scientifiche, non può dirsi irragionevole. L'intervento legislativo ha infatti bilanciato in modo ragionevole e proporzionato la libertà di autodeterminazione individuale con il diritto al lavoro , il diritto alla salute ( individuale e collettivo ) e il diritto all'istruzione. Del resto, la disciplina in materia di trattamento vaccinale è stata strettamente ancorata all'evolversi della pandemia, come si desume dal termine della sospensione dal lavoro fissato al 15 giugno 2022.
Restano assorbiti , in quanto ininfluenti e non pertinenti , tutti i restanti rilievi formulati dalla parte ricorrente che non hanno mai prodotto la documentazione attestante il regolare assolvimento dell'obbligo vaccinale.
Infondata infine è la tesi sostenuta dalla ricorrente che pretende di essere Parte_1 esentata dall'obbligo vaccinale in quanto disporrebbe di un certificato di guarigione da COVID dell'11.4.2020. L'art. 9, comma 4, del D.L. 22.4.2021 n.52 prevede infatti che la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b) abbia una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma
2, lettera b): motivo per il quale nel caso in cui si sia contratta l'infezione, la vaccinazione può essere differita ma non evitata. […] >>.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e suffragate dalle pronunce intervenute sul punto da parte della Corte Costituzionale (puntualmente richiamate nel testo della pronuncia gravata), nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate, a confutazione delle ragioni degli odierni appellanti.
9. Le considerazioni espresse dal Tribunale di Rimini nella gravata sentenza, peraltro, risultano essere in linea con l'orientamento già espresso da questa Corte nella specifica materia oggetto di esame. Ed invero, nella sentenza n. 241/2024 depositata in data
12/04/2023, in causa n. 516/2023 RG CA, in correlazione a speculari doglianze avanzate da alcuni insegnanti (soggetti alla medesima disciplina legislativa vigente pro tempore per gli appartenenti al corpo della Polizia Locale), anch'essi sospesi dal servizio e dalla retribuzione per inosservanza dell'obbligo vaccinale in assenza di motivi di salute ostativi, questa Corte
pagina 12 di 20 ha avuto modo di osservare che: << […] Tanto premesso in termini generali, nel merito l'appello non è fondato.
In sintesi, si rileva che l'obbligo vaccinale – per quanto direttamente interessa il presente giudizio – venne imposto al personale scolastico dall'art.
4-ter, comma 1, lettera a, del d.l.
n. 44 del 2021, come convertito, introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 172 del 2021, come convertito;
per tale personale, il comma 3 del medesimo art.
4-ter prevedeva che l'atto di accertamento dell'inadempimento determinasse l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e che, per il periodo di sospensione, non fossero dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Il comma 4 del medesimo art.
4-ter prevedeva, poi, che i dirigenti scolastici e i responsabili delle dette istituzioni provvedessero alla sostituzione del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario sospeso, mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato, destinati a risolversi di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti potessero riprendere l'attività lavorativa, avendo nel frattempo adempiuto all'obbligo vaccinale. L'art. 8, comma 4, del d.l. n. 24 del 2022, come convertito, ha poi introdotto, in una fase di regressione della pandemia, l'art.
4- ter.1, che non ha più previsto il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa, e l'art.
4-ter.2, che ha invece dettato una specifica disciplina per il personale docente ed educativo della scuola, imponendo al dirigente scolastico, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, di utilizzare il docente in attività di supporto all'istituzione scolastica, come delineata dalla contrattazione collettiva di settore.
4.Con i primi quattro motivi vengono riproposte una serie di questioni di legittimità costituzionale che tuttavia hanno trovato completa soluzione a mezzo delle pronunce n. 14,
15 e 16 pub. il 9/02/2023 della Corte Costituzionale che hanno respinto o dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della normativa emergenziale che ha imposto l'obbligo vaccinale al personale sanitario estendendolo successivamente ad altre categorie di lavoratori, rimesse alla Corte da plurimi giudici.
In dettaglio, la Corte Cost. nelle citate pronunce ha dichiarato infondate le questioni di illegittimità costituzionale delle norme di legge che hanno imposto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie estendendolo, in forza delle modifiche apportate al D.L.
n. 44 del 2021 da parte del sopra citato D.L. n. 172 del 2021, ad altre categorie di lavoratori
(nella specie, la Corte ha dichiarato infondata la questione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 2 D.L. n. 44 del 2021 in riferimento agli art. 32 Cost. (sent. n. 14/2023) nonché dell'art. 4 bis comma 1 e dell'art. 4, commi 1,4 e 5 D.L. n. 44 del 2021, come modificato dal D.L. n. 172 del 2021 e dal D.L. n. 24 del 2022 con riferimento agli art.li 2,3
e 32 Cost. (sent. n. 15/2023)).
A tali sentenze (che anche gli appellanti mostrano di conoscere e cui dedicano ampie ma infondate critiche) si sono poi aggiunte anche Corte Cost., 20 luglio 2023, n. 156; Corte
pagina 13 di 20 costituzionale n. 171/2023; Corte Cost. n. 185 del 05.10.2023 (nella quale specificamente la
Corte Costituzionale afferma che la misura con cui il legislatore ha imposto l'obbligo vaccinale (anti-covid) per determinate categorie di lavoratori appare ragionevole e proporzionata e, come tale, non lesiva dei principi contenuti nella Costituzione vaccino anti-
COVID e differimento dei termini per i soggetti guariti); Corte Cost. n. 186 del 9 ottobre
2023 (che conferma, ancora una volta, la legittimità costituzionale delle dibattute norme impositive dell'obbligo vaccinale da e della conseguente sospensione CP_5 dall'esercizio della professione per inadempimento dello stesso, contemplate nel d.l. 1 aprile 2021, n. 44).
Da ultima, la Corte di giustizia dell'Unione europea (Seconda Sezione) 13 luglio 2023 su 7 quesiti sollevati dal Tribunale del lavoro di DO1, ha dichiarato tali questioni irricevibili.
La Corte, con sentenza 13 luglio 2023, seconda sezione, ha dichiarato irricevibili tutte le questioni proposte, per carenza dei requisiti richiesti dall'art. 94. Lett. c) del regolamento di procedura .
Alla luce dei plurimi e sopra riassunti interventi della Corte Cost. risultano infondati i motivi del gravame con cui gli appellanti lamentano: 1) l'erroneità della decisione laddove ha affermato la costituzionalità e conformità al diritto eurounitario delle norme che imponevano l'obbligo vaccinale per l'esercizio del diritto al lavoro nel settore scolastico;
2) l'erroneità della decisione nella parte in cui non è stata riconosciuta la violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, sostenendo gli appellanti che le vaccinazioni anti Covid 19 non costituivano un mezzo idoneo e sufficiente a garantire la sicurezza del luogo di lavoro;
3) la violazione dell'obbligo di repêchage; 4) l'illegittimità della normativa che ha disposto la sospensione non retribuita dal servizio in ragione dell'inattendibilità dei dati statistici a sostegno della normativa emergenziale;
5) l'erroneità della sentenza nella parte in cui sono state respinte le domande dei ricorrenti di pagamento degli stipendi relativi al periodo dalla data della sospensione alla data di effettiva riassunzione e al risarcimento del danno non pagina 14 di 20 patrimoniale da ingiusta discriminazione subito;
6) l'erroneità della decisione per non avere accolto la richiesta proposta in subordine dai ricorrenti di versamento dell'assegno alimentare.
Nello specifico, in merito alla legittimità dell'imposizione da parte del legislatore dell'obbligo di sottoposizione a vaccino o a un trattamento di tipo sanitario, occorre rammentare che l'orientamento costante della giurisprudenza costituzionale ritiene che esso rimandi all'art. 32 Cost. che postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo con il coesistente interesse della collettività (v. sent. n. 5 del 2018, n. 258 del 1994)2.
Nell'ambito del contemperamento degli interessi contrapposti del singolo e della collettività, inoltre, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà (art. 2 Cost.) che rappresenta la base della convivenza sociale in forza del quale "ciascuno può essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo comporti un rischio specifico" (v. sent. n. 107 del 2012).
Ne consegue, in termini generali, che il legislatore che impone un obbligo vaccinale, dovendo compiere un contemperamento tra interesse individuale e interesse collettivo, deve necessariamente effettuare una scelta che avviene nell'esercizio della sua discrezionalità politica e che è sindacabile dall'autorità giudiziaria solo nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo.
Ebbene, la Corte Costituzionale nelle pronunce n. 14 e n. 15 ha ritenuto che la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars.Cov-2 prima per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario e poi per altre categorie di lavoratori, tra cui il personale scolastico, nel bilanciamento dell'interesse individuale e di quello della collettività sia ragionevole e proporzionata3. 2 Secondo la costante giurisprudenza costituzionale l'imposizione di un obbligo vaccinale o trattamento sanitario può ritenersi compatibile con l'art. 32 Cost. in presenza dei seguenti presupposti : 1) se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
2) se vi sia "la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili"; 3) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - sia prevista comunque la corresponsione di una "equa indennità" in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora L. n. 210 del 1992)" (sentenza n. 258 del 1994; nello stesso senso, sentenza n. 5 del 2018).
Va ricordato, in estrema sintesi, che : -l'OMS con la dichiarazione del 30 gennaio 2020 ha valutato l'epidemia da Covid-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e con la dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato la situazione sanitaria come "pandemia"; -il Consiglio dei Ministri ha dichiarato con Delib. del 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale per sei mesi, successivamente via via prorogato;
- in forza dell'intervento pagina 15 di 20 Quanto al profilo della sicurezza, l' ha attestato l'assoluta attendibilità del sistema di Pt_5 raccolta dati basato sulla farmacovigilanza passiva sostenendo anche che la CMA "certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi"; sempre , Pt_5 affrontando la criticità degli eventi avversi, ha evidenziato che alla base della segnalazione dell'evento avverso vi è il solo criterio temporale che tuttavia è condizione necessaria ma non sufficiente a stabilire un nesso causale fra vaccinazione ed evento (pag. 23-23 di nota dell' ) e che "le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non Pt_5 configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione". Par Analoga conclusione sulla sicurezza del vaccino ha formulato l' anche tenuto conto dei dati dell'EMA.
In conclusione, la scelta del legislatore dell'introduzione per alcune categorie di soggetti dell'obbligo vaccinale non è irragionevole in quanto "sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che la vaccinazione era destinata ad affrontare" (v. Corte. Cost. sent. n. 15/2023) a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso diffuso in tutto il mondo, caratterizzato da rapidità
e imprevedibilità del contagio (v. sent. Corte Cost. n. 14/ 2023).
In particolare, non è irragionevole e risulta idonea allo scopo la valutazione compiuta dal legislatore con riguardo al personale scolastico ben potendosi fare applicazione anche nei confronti dei lavoratori di tale comparto dei principi affermati dalla Corte Cost. nelle sent.
n. 14 e 15 con riferimento al personale sanitario.
E' evidente, infatti, che anche per i lavoratori del settore scolastico l'obbligo vaccinale ha consentito di perseguire il duplice scopo di proteggere sia gli insegnanti e in generale il personale scolastico che quanti con loro sono entrati in contatto e di evitare così
l'interruzione di un servizio essenziale per la collettività come quello dell'istruzione.
Va considerato, oltretutto, che gli studenti, che notoriamente utilizzano i mezzi di trasporto per raggiungere la scuola, avendo contatti continui con altri studenti o persone, sono pubblico e della ricerca scientifica sono stati approntati in tempi rapidi vari vaccini finalizzati a contrastare la diffusione del virus;
-le conclusioni di AIFA, dell'ISS e del Segretariato generale del ministero della salute convergono tutte sulla natura non sperimentale e sulla efficacia e idoneità del vaccino anti Covid-19.
P In particolare, l ha attestato che i vaccini anti Covid- 19 attualmente in uso nella campagna vaccinale in Italia non sono sperimentali in quanto "regolarmente immessi in commercio dopo avere completato l'iter per determinarne qualità, sicurezza ed efficacia".
Come attestato dall'AIFA, tali vaccini sono "oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate (CMA) sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto".
Sull'efficacia dei vaccini, l'ISS ha chiarito che "anche se l'efficacia vaccinale non è pari al 100%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l'elevata circolazione del virus SARS-COV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile".
pagina 16 di 20 maggiormente esposti al virus e, quindi, risultano potenziali veicoli della circolazione dell'infezione sia all'interno delle scuole che dei rispettivi nuclei famigliari con il rischio di contagiare anche i soggetti fragili che eventualmente ne facciano parte.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, deve ritenersi ragionevole la scelta del legislatore di estendere l'obbligo vaccinale anche al personale scolastico e docente nell'ottica di contenere la diffusione dei contagi nel settore della scuola;
del resto, la finalità di contenimento dei contagi in quel periodo era particolarmente avvertita in quanto "il sistema sanitario nel suo complesso era sottoposto a un gravissimo stress dovendo affrontare oltre a crescenti richieste di assistenza domiciliare un enorme e incessante incremento di ricoveri per i pazienti affetti da patologia da Sars cov-2 con conseguente congestione delle strutture ospedaliere e dei reparti intensivi" (v. sent. 15) e vi era quindi il rischio, in mancanza di idonee misure di contenimento dei contagi, di una disfunzione dell'intero sistema sanitario del paese con danno per l'intera collettività.
La misura adottata dal legislatore, inoltre, risponde a criteri di proporzionalità: non vi erano a quel tempo misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore di fronteggiare la pandemia e, in particolare, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, non costituiva una valida alternativa al vaccino la sottoposizione periodica a test diagnostici dell'infezione (così argomenta Corte d'Appello Brescia Sez. lavoro, Sent.,
16/11/2023).
Le considerazioni effettuate dalla Corte in merito alla piena ragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore (cfr. parr. 11.2/13.7 della sentenza n. 15/2023) – che, in ossequio al principio di sinteticità, non si trascrivono ma devono intendersi in toto richiamate – ancorché formulate con riferimento al personale sanitario, possono dunque senz'altro estendersi anche al personale docente, essendo anche l'istruzione un'attività caratterizzata da alto rischio di diffusione del contagio. (…)
Con il sesto e settimo motivo si censura la decisone del Tribunale di Ravenna nella parte in cui ha escluso la corresponsione dell'assegno alimentare.
Di sicura e diretta rilevanza ai fini del presente giudizio, stante la totale sovrapponibilità, sotto tale profilo, delle fattispecie in esame, sono le considerazioni svolte dalla Corte in merito alle conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, ossia la sospensione dall'impiego con privazione della retribuzione e senza corresponsione di assegno alimentare.
Sul punto, la Corte ha dichiarato non fondata la questione, sottolineando che “Si è già evidenziato che, nel meccanismo degli artt. 4, 4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore pagina 17 di 20 di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale.
Di conseguenza, “poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta.
In tal caso, infatti, l'omessa prestazione lavorativa, è imputabile alla scelta del lavoratore
“di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile” (Corte Cost. 15/2023, par. 14.2 e 14.3).
Per le medesime ragioni, anche volendo valorizzare la finalità assistenziale dell'assegno, resta innegabile il fatto che “l'erogazione dell'assegno alimentare rappresenta per il datore di lavoro un costo netto, senza corrispettivo, non è irragionevole che il legislatore ne faccia a lui carico quando l'evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando l'evento stesso rifletta invece una scelta - pur legittima - del prestatore d'opera” (cfr. Corte cost. 15/2023, par. 14.5). In definitiva, quindi, pare innegabile la rilevanza ai fini della presente causa dei principi affermati dalla Corte con riferimento alla legittimità dell'obbligo vaccinale e dell'asserita spettanza dell'assegno di mantenimento ai lavoratori sospesi. […]>>.
11. Anche queste considerazioni vengono qui ribadite e richiamate, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a confutazione delle censure degli odierni appellanti, i quali, a ben vedere, non hanno offerto a questo Collegio alcun dirimente spunto di riflessione per discostarsi dal proprio orientamento in materia.
12. Con specifico riferimento alle lagnanze degli odierni appellanti in merito all'obbligo di repechage, va, innanzitutto, osservato che l'obbligo di repêchage speciale previsto dalla disciplina emergenziale non può essere assimilato all'obbligo di repêchage ordinario, essendo oggetto di distinte discipline legislative e connesse elaborazioni giurisprudenziali.
Sul punto, si evidenzia, inoltre, che in casi analoghi codesta Corte ha dichiarato gli appelli proposti manifestamente infondati rilevando che: “non è proprio dato comprendere quale altro ruolo potessero svolgere all'interno della scuola tali insegnanti inidonei al contatto con alunni e altri docenti. Sul punto, nulla di specifico viene dedotto nel ricorso in appello, che dunque rimane, anche sotto tale profilo, manifestamente infondato” (cfr. sent. 335/2024; conforme sul punto anche la sent. 241/2024).
pagina 18 di 20 Tali rilievi, evidentemente, trovano applicazione anche nella presente causa, atteso che pure nel caso di specie gli odierni appellanti non hanno ipotizzato neppure in quali forme potesse avvenire concretamente l'invocato ricollocamento, peraltro neppure previsto espressamente dalla normativa emergenziale per coloro che hanno rifiutato di adempiere all'obbligo vaccinale in assenza di motivi di salute ostativi. Ed invero, l'art. 4 co. 7 D.L. 44/2021, prevedeva un obbligo atipico di ricollocamento solo del personale dotato di un certificato di differimento/esenzione alla vaccinazione, non posseduto dagli odierni appellanti. In particolare, era disposto che: “Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-COV-2.”
13. Con specifico riferimento, poi, all'asserita violazione del d.lgs. 1/2018 e dell'ordinanza della Protezione Civile n. 640/2020, si osserva, innanzitutto, che trattasi all'evidenza di eccezione nuova e come tale inammissibile, essendo stata proposta per la prima volta in questo grado del giudizio in violazione dell'art. 437 c.p.c.
Ferma questa assorbente considerazione di ordine processuale, nel merito si evidenzia, comunque, che tali censure sono in buona sostanza volte a contestare l'esistenza di un fondamento scientifico dell'obbligo vaccinale, il quale, ad avviso degli allora ricorrenti, si fonderebbe su dati inattendibili e/o raccolti in maniera non corretta.
Si tratta però di doglianze che risultano essere state già affrontate dalla Corte costituzionale, la quale, sin dalle note sentenze nn. 14-15,/2023 ha chiarito che, viceversa, l'obbligo in questione poggia su evidenze scientifiche attendibili e raccolte in maniera corretta. Dalle considerazioni del Giudice delle leggi non si vede, francamente, motivo alcuno di discostarsi.
Peraltro, sul piano della gerarchia delle fonti, si aggiunga che l'obbligo vaccinale è previsto da una fonte di rango primario, in particolare da un decreto-legge. Di conseguenza, a tutto voler concedere, pure se fosse vero che la legge in questione è il frutto di una decisione presa sulla base di dati raccolti in maniera contrastante con il d.lgs. 1/2018 e con l'ordinanza n.
640/2020, tale circostanza non potrebbe comunque comportare l'illegittimità (costituzionale?) della disciplina in questione, trattandosi di un (indiretto e comunque contestato) contrasto con fonti, rispettivamente, di pari rango o addirittura di rango inferiore.
14.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto da e va respinto, in quanto in parte inammissibile (nei Parte_1 Parte_2 limiti sopra evidenziati) ed in parte infondato.
A fronte della indubbia complessità e controvertibilità della questioni giuridiche esaminate, oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, risolti solo in corso di giudizio a seguito delle note sentenze della Corte Costituzionale del 2023, innanzi citate, ritiene la Corte che sussistano “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato pagina 19 di 20 dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, per compensare integralmente fra le parti le spese del grado.
Si dà, infine, atto della reiezione dell'appello ai fini dell'applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co.
1-quater, del DPR n. 115/ 2002, in tema di raddoppio del c.d. contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto da e in quanto in parte Parte_1 Parte_2 inammissibile ed in parte infondato, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata;
- compensa le spese del grado fra le parti in causa;
- dà, infine, atto della reiezione dell'appello ai fini dell'applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co.
1-quater, del DPR n. 115/2002.
Bologna, 10/04/2025
Il Cons. estensore
Dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente
Dott.ssa Marcella Angelini
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1. Se l'autorizzazione condizionata emessa su parere favorevole EMA in relazione ai vaccini in commercio possa essere considerata valida alla luce dell'art. 4 Regolamento n. 507/2006; 2. se possa ritenersi sussistente una deroga all' obbligo di vaccino valida nei confronti di quegli operatori sanitari guariti dal Covid 19 e, pertanto, divenuti immuni;
3. se, in ragione del carattere condizionato dell'autorizzazione dei vaccini, i sanitari obbligati possano opporsi alla inoculazione fintantoché non sarà accertato che non vi siano controindicazioni e che i benefici siano superiori a quelli degli altri farmaci anti-covid oggi in commercio;
4. se sia legittima la sospensione dal posto di lavoro senza diritto alla retribuzione per il sanitario non vaccinato,
o se sia necessario prevedere una gradualità delle misure sanzionatorie, in ossequio al principio fondamentale di proporzionalità;
5. se la verifica della possibilità di utilizzazione in forma alternativa del lavoratore debba avvenire nel rispetto del contradditorio e quando ciò non avvenga, se ai sensi dell'art. 41 della Carta di Nizza si configuri il diritto al risarcimento danni;
6. se alla luce del regolamento 953/2021, che vieta qualsiasi discriminazione tra il vaccinato ed il non vaccinato, sia legittima una disciplina nazionale che consente al sanitario esentato dall' obbligo di vaccino di poter esercitare la propria attività anche in contatto con il paziente, mentre il non vaccinato per scelta è automaticamente sospeso;
7. se infine sia compatibile con il richiamato reg. 953/2021 la disciplina di uno stato membro che imponga il vaccino anti-covid a sanitari provenienti da altri stati membri e presenti in Italia 3 In primo luogo, la previsione dell'obbligo vaccinale, nei limiti temporali e soggettivi, sopra indicati è stata ritenuta ragionevole in quanto sorretta dalle indicazioni delle competenti Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione del momento.