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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
NRG.2408/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
difesa dall'Avv. Maurizio Parodi per mandato in Parte_1 atti. RICORRENTE CONTRO
difeso Controparte_1 dall'Avv. Lilia Bonicioli come da procura generale notarile alle liti in atti. CONVENUTO
Conclusioni: come nei rispettivi atti difensivi
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ha proposto azione di Controparte_2 accertamento del diritto a fruire del cd. Super bonus per la trasformazione del tirocinio, in relazione all'assunzione a tempo indeterminato del Signor
[...]
Ha inoltre chiesto la condanna dell alla restituzione della somma di € Pt_2 CP_1
4.965,25 oltre accessori, versata a seguito di diffida a regolarizzare dell . CP_1
L , costituitosi ritualmente in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità delle CP_1 domande e nel merito l'infondatezza delle stesse.
A fondamento delle proprie domande parte ricorrente deduce:
-di aver avviato in data 20/7/2015 un contratto di tirocinio formativo con il lavoratore della durata di tre mesi, poi prorogato di ulteriori tre mesi, scadente il Parte_2
28/4/2016 (doc. 2 ric.)
-che in data 5/5/2016, scaduta la proroga del tirocinio, la società ricorrente ha assunto l con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno. Pt_2
-di aver presentato, in data 29.04.2016, domanda all per usufruite delle CP_1 agevolazioni di cui al Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014 n. 1709 e succ. modif. o dal D.D. 2016 per l'assunzione a tempo indeterminato riguardante il lavoratore per una prestazione lavorativa Parte_2 da svolgersi nella regione Liguria, provincia di Genova (doc. 3 ric.);
-che l ha riconosciuto unicamente il “Bonus Occupazione del Programma CP_1
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (dell'importo di 3.000 euro) e non anche il “Super Bonus Occupazione per la trasformazione dei tirocini” (ulteriori
3000,00 euro).
-che il mancato riconoscimento del Super Bonus è illegittimo, attesa la sussistenza dei requisiti necessari per la fruizione delle suddette agevolazioni in relazione all'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore in possesso del requisito Pt_2
NEET, iscritto al Progetto Garanzia Giovani e che ha svolto ed ultimato tirocinio formativo in Garanzia Giovani per la società ricorrente).
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Il “Superbonus Occupazione trasformazione tirocini” è stato istituito dall'art. 1 del Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.16/2016 ed è disciplinato, oltre che da detto D.D., anche dal precedente D.D. n.1709/2014
(richiamato dall'art. 9 del D.D. n.16/2016) e dalla circolare n. 89/2016 del CP_1
24/5/2016, a cui i D.D. hanno demandato il compito di definire e gestire le procedure per ottenere l'autorizzazione alla fruizione dell'incentivo. Il secondo comma dell'art. 1 del DD 16/ 2016 prevede infatti che: “l' è competente della completa gestione CP_1 dell'incentivo di cui al comma 1delpresente articolo, da effettuarsi mediante le risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali” Il terzo comma aggiunge che “L' riconosce gli incentivi ai datori di lavoro CP_1 identificati dal successivo art. 2 nel limite complessivo di spesa pari ad euro 50.000 nell'ambito del territorio nazionale”. In particolare, in quanto applicativi ed integrativi delle previsioni del DD. 16/2026, la circolare 89/2016, regola la procedura di accesso all'incentivo “Super Bonus trasformazione tirocini”. L'art. 8 della suddetta circolare regola il procedimento di ammissione all'incentivo Superbonus e gli adempimenti dei datori di lavoro interessati (sottolineature della scrivente): “Per l'ammissione all'incentivo deve essere svolto il procedimento di seguito sinteticamente descritto. Il datore di lavoro deve inoltrare all' una domanda preliminare di ammissione CP_1 all'incentivo, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line – appositamente rivisitato - “GAGI”, disponibile all'interno dell'applicazione
“DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”. Generalmente, entro il giorno successivo all'invio dell'istanza, l' mediante i CP_1 propri sistemi informativi centrali: consulta gli archivi informatici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di conoscere se il giovane per cui si chiede l'incentivo abbia avviato un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016 e se sia registrato al “Programma Garanzia Giovani”, nonché quale sia la sua classe di profilazione;
determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione alla classe di profilazione attribuita;
verifica la disponibilità residua della risorsa;
in caso di disponibilità delle risorse, comunica – esclusivamente in modalità telematica - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per il lavoratore indicato nell'istanza preliminare. L'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimane valida per 30 giorni, mantenendo la priorità di prenotazione in base all'originaria data dell'invio; se entro tale termine si liberano delle risorse utili, la richiesta viene automaticamente accolta. Si invita, pertanto, l'interessato a visualizzare giornalmente lo stato dell'istanza di prenotazione anche dopo il suo iniziale rigetto;
dopo 30 giorni l'istanza perde definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova istanza di prenotazione. Si specifica, inoltre, che nel caso in cui il giovane, a seguito dell'effettuazione del tirocinio, non sia stato cancellato dal Programma “Garanzia Giovani”, il datore di lavoro avrà diritto al Super Bonus proporzionale alla classe di profilazione originariamente assegnata;
se, invece, il giovane, a seguito della conclusione del tirocinio, sia stato cancellato dal Programma e, successivamente, si sia nuovamente iscritto e sia stato nuovamente profilato, il Super Bonus verrà riconosciuto tenendo in considerazione la nuova classe di profilazione attribuitagli. Si fa, infine, presente che nelle ipotesi in cui, dalla consultazione degli archivi del Ministero del Lavoro, dovesse risultare che per l'assunzione del giovane non spetti il Super Bonus, in quanto non tutti i requisiti in capo al lavoratore risultano esistenti, l' si riserva, in via residuale, la possibilità di riconoscere il bonus ordinario, CP_1 qualora ne siano sussistenti tutti i presupposti legittimanti. Nelle ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro – per accedere all'incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione. Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare – a pena di decadenza - l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L'istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio. Si invita a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli CP_1
e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti il rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell'istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente (ai fini della valorizzazione di alcuni campi dell'istanza di conferma fanno fede i valori inseriti nell'Unilav/Unisomm, con cui è stato comunicato il rapporto per cui si intende confermare il beneficio prenotato). L'Istituto, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà i controlli automatizzati circa i requisiti di spettanza dell'incentivo e attribuirà un esito positivo
o negativo all'istanza di conferma definitiva di ammissione al beneficio. L' , inoltre, effettuerà a posteriori gli altri necessari controlli circa la CP_1 sussistenza dei presupposti dell'incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne. La circolare stabilisce pertanto adempimenti precisi a carico dei datori di lavoro per poter richiedere e ottenere l'autorizzazione alla fruizione dell'incentivo, adempimenti da iniziarsi mediante la presentazione di apposita e specifica domanda telematica nella procedura DireSco. Ricevuta la domanda di Super Bonus nella predetta procedura, l effettuati esclusivamente controlli preliminari relativi all'inserimento del CP_1 giovane nel Programma Giovani e alla classe di profilazione, comunica la mera
“prenotazione” delle risorse. Entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare, a pena di decadenza, l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione in suo favore.
Il punto 9 della Circolare n.89/2016 disciplina poi la fase successiva all'accoglimento dell'istanza di conferma: “il datore di lavoro la cui istanza di conferma viene accolta riceverà l'indicazione, all'interno del modulo di conferma dell'istanza, della misura complessiva dell'incentivo spettante che dovrà essere fruito in dodici quote mensili di pari importo (…) mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive contributive (Uniemens o DMAG, per i lavoratori agricoli).
Pertanto, solo dopo dell'autorizzazione da parte dell può essere effettuato il CP_1 conguaglio sulle denunce contributive, nei limiti dell'ammontare autorizzato.
L'erogazione dell'incentivo avviene infatti tramite il meccanismo della compensazione con la contribuzione corrente.
E' pacifico che parte ricorrente, in relazione al Superbonus non ha presentato la domanda telematica di prenotazione mediante la procedura DireSco, e non ha seguito l'iter previsto dalla Circolare, come già disponeva il Decreto Direttoriale del febbraio 2016 e che ha proceduto al conguaglio con i contributi correnti non solo del Bonus Occupazione di € 3000 confermato dall ma anche delle somme del Super Bonus CP_1 tirocinio mai autorizzate dall né confermate. CP_1
Alla data del 3/10/2016 la società ricorrente aveva già iniziato i conguagli i conguagli mensili di 500 euro del Superbonus operando la compensazione dei contributi correnti anche con l'importo del Super Bonus, detraendo ogni mese dalle denunce mensili una quota doppia di contribuzione rispetto alla quota mensile autorizzata dall per CP_1 attribuzione del solo Bonus Occupazione (di euro 250 euro) (cfr. funzionario ), e CP_1 ciò pur dubitando di poter usufruire del conguaglio in assenza di conferma, come emerge dalla mail del 6 giugno 2016 inviata all dalla consulente del lavoro della CP_1 ricorrente e dalla comunicazione del 3/10/20216 inviata mediante Cassetto
Previdenziale (v. docc. n. 6 e 7 ric. e doc.n.9 . CP_1
In assenza di dichiarazione da parte dell di avvenuta “prenotazione” delle somme,
CP_1 di successiva domanda di conferma da parte della datrice di lavoro e di ulteriore domanda di autorizzazione alla fruizione del beneficio da parte dell tramite il
CP_1 meccanismo del conguaglio, il diritto all'incentivo in capo al ricorrente non può ritenersi perfezionato, essendo l'incentivo condizionato anche e soprattutto alla verifica da parte dell , oltre che dei requisiti di legge, dell'ulteriore presupposto
CP_1 della sufficienza della disponibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 1 del DD 2016 n.16 secondo comma (“l' è competente della completa gestione dell'incentivo di cui al
CP_1 comma 1delpresente articolo, da effettuarsi mediante le risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali”e del terzo comma (“L'
CP_1 riconosce gli incentivi ai datori di lavoro identificati dal successivo art. 2 nel limite complessivo di spesa pari ad euro 50.000 nell'ambito del territorio nazionale”) e dell'art. 8 della circolare 89/2016 (l “verifica la disponibilità residua della
CP_1 risorsa;
in caso di disponibilità delle risorse, comunica – esclusivamente in modalità telematica - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per il lavoratore indicato nell'istanza preliminare”).
Come emerge dal doc. 8 , alla richiesta di attribuzione del Super Bonus del CP_1 consulente del lavoro (in assenza di domanda telematica specifica), l'Istituto ha dato risposta negativa, non confermando affatto che la domanda presentata in data
29.4.2016 potesse essere considerata domanda di prenotazione anche di tale beneficio e rinviando alle specifiche previsioni della Circolare di prossima emanazione.
Inoltre, come emerge chiaramente dal Decreto Direttoriale n.1709/2014, le cui disposizioni come detto sono richiamate dall'art.9 del Decreto Direttoriale 3.2.2016
n.16, l'omessa presentazione di domanda telematica di conferma della prenotazione delle somme comporta peraltro la decadenza dal beneficio, sicchè, anche a voler ritenere che la domanda presentata in data 29.4.2016 fosse diretta ad ottenere la prenotazione del beneficio del Super Bonus tirocinio, l comunque aveva disposto CP_1 la prenotazione solo per € 3.000,00 e pertanto la domanda di conferma della ricorrente non può che ritenersi limitata a tale somma, con conseguente decadenza dal beneficio.
La mancata autorizzazione a fruire del Super Bonus supera qualsivoglia questione riguardante l'eventuale inesattezza di quanto comunicato in data 3.10.2016. Sulla base delle suesposte considerazioni tutte le domande devono essere respinte.
Le spese di lite in considerazione della assoluta novità della questione vengono compensate tra le parti
PQM
definendo il giudizio, ogni diversa domanda, eccezione disattesa, respinge il ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite. Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Genova, 30/01/2025 Il Giudice Margherita Bossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - 5^ Sezione Civile del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
difesa dall'Avv. Maurizio Parodi per mandato in Parte_1 atti. RICORRENTE CONTRO
difeso Controparte_1 dall'Avv. Lilia Bonicioli come da procura generale notarile alle liti in atti. CONVENUTO
Conclusioni: come nei rispettivi atti difensivi
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ha proposto azione di Controparte_2 accertamento del diritto a fruire del cd. Super bonus per la trasformazione del tirocinio, in relazione all'assunzione a tempo indeterminato del Signor
[...]
Ha inoltre chiesto la condanna dell alla restituzione della somma di € Pt_2 CP_1
4.965,25 oltre accessori, versata a seguito di diffida a regolarizzare dell . CP_1
L , costituitosi ritualmente in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità delle CP_1 domande e nel merito l'infondatezza delle stesse.
A fondamento delle proprie domande parte ricorrente deduce:
-di aver avviato in data 20/7/2015 un contratto di tirocinio formativo con il lavoratore della durata di tre mesi, poi prorogato di ulteriori tre mesi, scadente il Parte_2
28/4/2016 (doc. 2 ric.)
-che in data 5/5/2016, scaduta la proroga del tirocinio, la società ricorrente ha assunto l con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno. Pt_2
-di aver presentato, in data 29.04.2016, domanda all per usufruite delle CP_1 agevolazioni di cui al Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014 n. 1709 e succ. modif. o dal D.D. 2016 per l'assunzione a tempo indeterminato riguardante il lavoratore per una prestazione lavorativa Parte_2 da svolgersi nella regione Liguria, provincia di Genova (doc. 3 ric.);
-che l ha riconosciuto unicamente il “Bonus Occupazione del Programma CP_1
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (dell'importo di 3.000 euro) e non anche il “Super Bonus Occupazione per la trasformazione dei tirocini” (ulteriori
3000,00 euro).
-che il mancato riconoscimento del Super Bonus è illegittimo, attesa la sussistenza dei requisiti necessari per la fruizione delle suddette agevolazioni in relazione all'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore in possesso del requisito Pt_2
NEET, iscritto al Progetto Garanzia Giovani e che ha svolto ed ultimato tirocinio formativo in Garanzia Giovani per la società ricorrente).
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Il “Superbonus Occupazione trasformazione tirocini” è stato istituito dall'art. 1 del Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.16/2016 ed è disciplinato, oltre che da detto D.D., anche dal precedente D.D. n.1709/2014
(richiamato dall'art. 9 del D.D. n.16/2016) e dalla circolare n. 89/2016 del CP_1
24/5/2016, a cui i D.D. hanno demandato il compito di definire e gestire le procedure per ottenere l'autorizzazione alla fruizione dell'incentivo. Il secondo comma dell'art. 1 del DD 16/ 2016 prevede infatti che: “l' è competente della completa gestione CP_1 dell'incentivo di cui al comma 1delpresente articolo, da effettuarsi mediante le risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali” Il terzo comma aggiunge che “L' riconosce gli incentivi ai datori di lavoro CP_1 identificati dal successivo art. 2 nel limite complessivo di spesa pari ad euro 50.000 nell'ambito del territorio nazionale”. In particolare, in quanto applicativi ed integrativi delle previsioni del DD. 16/2026, la circolare 89/2016, regola la procedura di accesso all'incentivo “Super Bonus trasformazione tirocini”. L'art. 8 della suddetta circolare regola il procedimento di ammissione all'incentivo Superbonus e gli adempimenti dei datori di lavoro interessati (sottolineature della scrivente): “Per l'ammissione all'incentivo deve essere svolto il procedimento di seguito sinteticamente descritto. Il datore di lavoro deve inoltrare all' una domanda preliminare di ammissione CP_1 all'incentivo, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line – appositamente rivisitato - “GAGI”, disponibile all'interno dell'applicazione
“DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”. Generalmente, entro il giorno successivo all'invio dell'istanza, l' mediante i CP_1 propri sistemi informativi centrali: consulta gli archivi informatici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di conoscere se il giovane per cui si chiede l'incentivo abbia avviato un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016 e se sia registrato al “Programma Garanzia Giovani”, nonché quale sia la sua classe di profilazione;
determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione alla classe di profilazione attribuita;
verifica la disponibilità residua della risorsa;
in caso di disponibilità delle risorse, comunica – esclusivamente in modalità telematica - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per il lavoratore indicato nell'istanza preliminare. L'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimane valida per 30 giorni, mantenendo la priorità di prenotazione in base all'originaria data dell'invio; se entro tale termine si liberano delle risorse utili, la richiesta viene automaticamente accolta. Si invita, pertanto, l'interessato a visualizzare giornalmente lo stato dell'istanza di prenotazione anche dopo il suo iniziale rigetto;
dopo 30 giorni l'istanza perde definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova istanza di prenotazione. Si specifica, inoltre, che nel caso in cui il giovane, a seguito dell'effettuazione del tirocinio, non sia stato cancellato dal Programma “Garanzia Giovani”, il datore di lavoro avrà diritto al Super Bonus proporzionale alla classe di profilazione originariamente assegnata;
se, invece, il giovane, a seguito della conclusione del tirocinio, sia stato cancellato dal Programma e, successivamente, si sia nuovamente iscritto e sia stato nuovamente profilato, il Super Bonus verrà riconosciuto tenendo in considerazione la nuova classe di profilazione attribuitagli. Si fa, infine, presente che nelle ipotesi in cui, dalla consultazione degli archivi del Ministero del Lavoro, dovesse risultare che per l'assunzione del giovane non spetti il Super Bonus, in quanto non tutti i requisiti in capo al lavoratore risultano esistenti, l' si riserva, in via residuale, la possibilità di riconoscere il bonus ordinario, CP_1 qualora ne siano sussistenti tutti i presupposti legittimanti. Nelle ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro – per accedere all'incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione. Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare – a pena di decadenza - l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L'istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio. Si invita a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli CP_1
e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti il rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell'istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente (ai fini della valorizzazione di alcuni campi dell'istanza di conferma fanno fede i valori inseriti nell'Unilav/Unisomm, con cui è stato comunicato il rapporto per cui si intende confermare il beneficio prenotato). L'Istituto, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà i controlli automatizzati circa i requisiti di spettanza dell'incentivo e attribuirà un esito positivo
o negativo all'istanza di conferma definitiva di ammissione al beneficio. L' , inoltre, effettuerà a posteriori gli altri necessari controlli circa la CP_1 sussistenza dei presupposti dell'incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne. La circolare stabilisce pertanto adempimenti precisi a carico dei datori di lavoro per poter richiedere e ottenere l'autorizzazione alla fruizione dell'incentivo, adempimenti da iniziarsi mediante la presentazione di apposita e specifica domanda telematica nella procedura DireSco. Ricevuta la domanda di Super Bonus nella predetta procedura, l effettuati esclusivamente controlli preliminari relativi all'inserimento del CP_1 giovane nel Programma Giovani e alla classe di profilazione, comunica la mera
“prenotazione” delle risorse. Entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare, a pena di decadenza, l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione in suo favore.
Il punto 9 della Circolare n.89/2016 disciplina poi la fase successiva all'accoglimento dell'istanza di conferma: “il datore di lavoro la cui istanza di conferma viene accolta riceverà l'indicazione, all'interno del modulo di conferma dell'istanza, della misura complessiva dell'incentivo spettante che dovrà essere fruito in dodici quote mensili di pari importo (…) mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive contributive (Uniemens o DMAG, per i lavoratori agricoli).
Pertanto, solo dopo dell'autorizzazione da parte dell può essere effettuato il CP_1 conguaglio sulle denunce contributive, nei limiti dell'ammontare autorizzato.
L'erogazione dell'incentivo avviene infatti tramite il meccanismo della compensazione con la contribuzione corrente.
E' pacifico che parte ricorrente, in relazione al Superbonus non ha presentato la domanda telematica di prenotazione mediante la procedura DireSco, e non ha seguito l'iter previsto dalla Circolare, come già disponeva il Decreto Direttoriale del febbraio 2016 e che ha proceduto al conguaglio con i contributi correnti non solo del Bonus Occupazione di € 3000 confermato dall ma anche delle somme del Super Bonus CP_1 tirocinio mai autorizzate dall né confermate. CP_1
Alla data del 3/10/2016 la società ricorrente aveva già iniziato i conguagli i conguagli mensili di 500 euro del Superbonus operando la compensazione dei contributi correnti anche con l'importo del Super Bonus, detraendo ogni mese dalle denunce mensili una quota doppia di contribuzione rispetto alla quota mensile autorizzata dall per CP_1 attribuzione del solo Bonus Occupazione (di euro 250 euro) (cfr. funzionario ), e CP_1 ciò pur dubitando di poter usufruire del conguaglio in assenza di conferma, come emerge dalla mail del 6 giugno 2016 inviata all dalla consulente del lavoro della CP_1 ricorrente e dalla comunicazione del 3/10/20216 inviata mediante Cassetto
Previdenziale (v. docc. n. 6 e 7 ric. e doc.n.9 . CP_1
In assenza di dichiarazione da parte dell di avvenuta “prenotazione” delle somme,
CP_1 di successiva domanda di conferma da parte della datrice di lavoro e di ulteriore domanda di autorizzazione alla fruizione del beneficio da parte dell tramite il
CP_1 meccanismo del conguaglio, il diritto all'incentivo in capo al ricorrente non può ritenersi perfezionato, essendo l'incentivo condizionato anche e soprattutto alla verifica da parte dell , oltre che dei requisiti di legge, dell'ulteriore presupposto
CP_1 della sufficienza della disponibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 1 del DD 2016 n.16 secondo comma (“l' è competente della completa gestione dell'incentivo di cui al
CP_1 comma 1delpresente articolo, da effettuarsi mediante le risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali”e del terzo comma (“L'
CP_1 riconosce gli incentivi ai datori di lavoro identificati dal successivo art. 2 nel limite complessivo di spesa pari ad euro 50.000 nell'ambito del territorio nazionale”) e dell'art. 8 della circolare 89/2016 (l “verifica la disponibilità residua della
CP_1 risorsa;
in caso di disponibilità delle risorse, comunica – esclusivamente in modalità telematica - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per il lavoratore indicato nell'istanza preliminare”).
Come emerge dal doc. 8 , alla richiesta di attribuzione del Super Bonus del CP_1 consulente del lavoro (in assenza di domanda telematica specifica), l'Istituto ha dato risposta negativa, non confermando affatto che la domanda presentata in data
29.4.2016 potesse essere considerata domanda di prenotazione anche di tale beneficio e rinviando alle specifiche previsioni della Circolare di prossima emanazione.
Inoltre, come emerge chiaramente dal Decreto Direttoriale n.1709/2014, le cui disposizioni come detto sono richiamate dall'art.9 del Decreto Direttoriale 3.2.2016
n.16, l'omessa presentazione di domanda telematica di conferma della prenotazione delle somme comporta peraltro la decadenza dal beneficio, sicchè, anche a voler ritenere che la domanda presentata in data 29.4.2016 fosse diretta ad ottenere la prenotazione del beneficio del Super Bonus tirocinio, l comunque aveva disposto CP_1 la prenotazione solo per € 3.000,00 e pertanto la domanda di conferma della ricorrente non può che ritenersi limitata a tale somma, con conseguente decadenza dal beneficio.
La mancata autorizzazione a fruire del Super Bonus supera qualsivoglia questione riguardante l'eventuale inesattezza di quanto comunicato in data 3.10.2016. Sulla base delle suesposte considerazioni tutte le domande devono essere respinte.
Le spese di lite in considerazione della assoluta novità della questione vengono compensate tra le parti
PQM
definendo il giudizio, ogni diversa domanda, eccezione disattesa, respinge il ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite. Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Genova, 30/01/2025 Il Giudice Margherita Bossi