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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/12/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 63/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona della dr. AR ZI EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
63/2021, vertente tra
(C.F. ), rappresentato, difeso e Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti, con l'avv. Giuseppe Campagna
attore
e
(P. IVA ), quale impresa designata Controparte_1 P.IVA_1
per la Calabria per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada ex art. 286 D. L.vo n. 209/2005, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, con l'avv. AR ZI Minutoli Martirano convenuta
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto a ruolo, ha Parte_1
evocato in giudizio la quale impresa designata per Controparte_1
1 la Calabria per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada ex art. 286
D. L.vo n. 209/2005, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subìti a seguito del sinistro avvenuto il 22.6.2019 e a suo dire causato esclusivamente alla condotta di guida imprudente e spericolata del conducente di un'autovettura rimasta non identificata, danni quantificati in euro 50.659,12, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore risultata più giusta, oltre personalizzazione del danno, interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento fino al soddisfo, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
L'attore, a sostegno della propria domanda, ha dedotto che:
- in data 22.6.2019, alle ore 2:00 circa, a bordo del motociclo Piaggio Vespa 125 tg. AK83872, stava percorrendo via Nazionale in Tortora, con direzione di marcia verso monte;
- giunto sul cavalcavia ferroviario veniva attinto sulla propria sinistra da un'autovettura di colore scuro che tentava di sorpassare il motociclo da lui condotto;
- a causa dell'impatto perdeva il controllo del motociclo e finiva rovinosamente in terra;
- il conducente dell'autovettura investitrice, dopo il sinistro, continuava la sua marcia senza verificare l'accaduto e senza prestare soccorso, nonostante egli fosse rovinato a terra a causa della pericolosa manovra posta in essere dallo stesso;
- nell'occorso ha riportato gravissime lesioni tra cui “frattura vertebrale completa di C2, lesione del tendine dell'estensore del V° dito di destra” da riferito incidente stradale, con prognosi iniziale di 40 giorni;
- veniva ricoverato fino al 28.6.2019 presso il reparto di neurochirurgia dell e veniva dimesso con la diagnosi “frattura di C2, Controparte_2
lesione del tendine dell'estensore del V° dito di destra”, con prognosi di 30 giorni di riposo;
2 - successivamente, in data 26.7.2019, veniva sottoposto a visita presso il reparto di neurochirurgia che assegnava ulteriori 40 giorni, nonché presso il reparto di ortopedia che prescriveva controllo a distanza presso l'ASP di competenza;
- in data 4.9.2019 veniva sottoposto a visita presso il medico curante che assegnava ulteriore prognosi di giorni 13 di riposo e cure;
- in data 17.9.2019 veniva sottoposto a visita di controllo presso il reparto di neurochirurgia dell che assegnava ulteriori 40 giorni di Controparte_2
prognosi;
- in data 24.11.2019, a seguito di visita di controllo, veniva dichiarato guarito con postumi da valutare nelle apposite sedi;
- in data 27.1.2020 veniva sottoposto a visita medico-legale che evidenziava un danno biologico pari al 14%, nonché un ITT di giorni 40, un ITP 75% di giorni
30, un ITP 50% di giorni 30 e un ITP 25% di giorni 50;
- non ha ricevuto alcuna proposta risarcitoria dall'assicurazione convenuta sicché si è resa necessaria l'azione giudiziaria.
Si è tempestivamente costituita che ha eccepito, in Controparte_1
via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva per carenza di prova dei presupposti applicativi della disciplina del risarcimento a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada. Ha dedotto, all'uopo, che chi vuole evocare in giudizio il Fondo di Garanzia Vittime della Strada per essere risarcito dei danni occorsi in seguito ad un sinistro verificatosi per responsabilità del conducente di un veicolo non identificato deve provare, rigorosamente, l'esistenza del veicolo pirata, la chiara ed inequivocabile responsabilità di quest'ultimo nella causazione dell'occorso, la pronta denuncia all'autorità giudiziaria e la circostanza che le indagini esperite abbiano dato esito negativo, circostanze, nella specie, per nulla provate.
3 Nel merito, la compagnia assicurativa ha contestato le avverse pretese, sia nell'an che nel quantum, perché infondate, chiedendo il rigetto della domanda con le spese di giudizio e di CTU da porre a carico dell'attore.
La causa è stata istruita a mezzo prova documentale e prova per testi.
È stata altresì disposta CTU medico-legale e all'esto, la causa è stata rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Ciò posto, la convenuta, come sopra detto, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Come è noto, ai sensi dell'art. 283 D. L.vo n. 209/2005, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la risarcisce, tra le altre CP_3
ipotesi, i danni causati dalla circolazione dei veicoli, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato e costante, ha precisato che “in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non
è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima” [cfr. Cass. Civ, ord. n. 9873/2021, Rv. 661192-01 nella cui motivazione si legge che <in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non
4 è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato>> (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014, Rv. 633196
- 01; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27541 del 30/12/2016, Rv. 642837 - 01)].
Alla luce di quanto precede, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva così come formulata dalla convenuta va disattesa.
Tanto premesso, la domanda è infondata e va respinta, per la ragioni che seguono.
Va, in primo luogo, precisato che non può essere utilizzata, perché tardivamente prodotta senza richiesta di rimessione nei termini, la produzione effettuata dalla compagnia assicurativa in data 2.10.2024 dopo il maturare delle preclusioni probatorie, avente ad oggetto documentazione a sostegno della dedotta inattendibilità del teste . Sul punto giova ricordare infatti che, Testimone_1
per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-
5 mezzo di prova, con la conseguente inammissibilità di una tardiva produzione documentale volta a confutarla, salva soltanto l'eventuale “remissione in termini” (Cass. Civ. ord. n. 16467/2017, Rv. 644812-01).
Ciò precisato e passando al merito, giova ricordare che nell'ambito delle azioni di responsabilità extracontrattuale spetta al creditore-danneggiato fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, prova che concerne l'esistenza e l'entità del danno subito, la condotta illecita così come descritta, l'imputabilità al soggetto agente a titolo di dolo o di colpa e il nesso di causa tra la condotta e il danno subito.
Nella specie, non è stata raggiunta la prova che l'incidente sia avvenuto secondo la dinamica descritta dall'attore.
I testimoni escussi, infatti, non si sono mostrati affatto attendibili.
Entrambi i testimoni hanno riferito di aver assistito all'incidente mentre stavano camminando insieme, in piena notte, a Tortora su un marciapiede sito in via
Nazionale.
In primo luogo, le dichiarazioni rese risultano in evidente e significativa contraddizione tra di loro.
Invero, il teste ha riferito <Rispetto alla vespa e alla Testimone_1
macchina io e ci trovavamo dietro, sul lato opposto perché il CP_4
marciapiede è solo da quel lato>> quindi indicando un marciapiede sulla sinistra rispetto al motociclo, mentre il teste ha riferito Testimone_2
<Noi ci trovavamo dietro al motorino e alla macchina sul marciapiede che si trova sul lato destro>> ossia in una posizione completamente diversa (cfr. verbale di udienza del 10.10.2023).
Ancora, la presunta posizione riferita dal teste – dietro il motorino, su Tes_1
un marciapiede sul lato opposto al ciclomotore –, considerata la dinamica narrata – un'autovettura monovolume, dalla sagoma ingombrante, che avrebbe urtato con il proprio specchietto destro dapprima il braccio sinistro e poi lo
6 specchietto retrovisore sinistro –, risulta, all'evidenza, incompatibile con una corretta visione dell'accaduto, in quanto la sagoma del monovolume si sarebbe interposta tra il teste ed il motociclo, impedendogli di vedere il riferito urto dello specchietto con il braccio dell'attore e lo specchietto del motociclo.
Il teste , inoltre, ha riferito Tes_1
guardrail e su tale lato era rotta, ma non so dire precisamente quali erano i danni e se fosse poggiata sul lato destro o su quello sinistro>>. Anche tali dichiarazioni appaiono illogiche e non verosimili poiché è quantomeno contraddittorio riferire di aver visto che il ciclomotore era rotto sul lato destro per poi dichiarare di non sapere su quale lato fosse poggiato il mezzo dopo l'urto.
Tali vistose contraddizioni non consentono di ritenere genuina e attendibile la ricostruzione dei fatti così come prospettata dai testi.
In conclusione, attesa l'inattendibilità dei testimoni escussi non può dirsi che l'attore abbia assolto all'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.
Inoltre, dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione relativa agli esiti della richiesta di informazioni alla banca dati IVASS, emerge che l'odierno attore, nell'ultimo decennio antecedente alla citazione, è rimasto coinvolto in altri diversi incidenti, uno dei quali accaduto soltanto poco più di un mese prima di quello oggetto di causa (ovvero il 10.5.2019). In più, per il sinistro asseritamente accaduto il 21.8.2016 era stata denunciata una dinamica molto simile a quella dell'odierno giudizio, sempre con il coinvolgimento di un veicolo rimasto ignoto, che ha formato oggetto di un giudizio civile innanzi al Giudice di Pace di Scalea (cfr. copia fascicolo allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Infine, il perito di parte della compagnia assicurativa, , all'esito dei Persona_1
rilievi eseguiti sul ciclomotore Piaggio Vespa 125, tg. AK83872, ha evidenziato
7 che dall'esame dell'indicato punto di contatto del mezzo con il presunto veicolo non identificato, ossia il fianco sinistro del motoveicolo, <non si rilevano danni nè tracce di vernice riconducibili ad impatto contro altro veicolo>> (cfr. perizia allegata alla comparsa di costituzione e risposta).
Non è possibile sopperire all'onere della prova incombente sull'attore attraverso gli esiti della CTU espletata, posto che essa non è un mezzo di prova, né tantomeno può costituire una relevatio ab onere probandi, costituendo piuttosto un ausilio di natura tecnica di valutazione delle risultanze di causa, che sono e devono essere il frutto delle allegazioni e delle prove delle parti. La consulenza tecnica d'ufficio ha invero la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova, anche documentale, dei fatti dedotti e della quale è onerata.
La domanda, in conclusione, è rimasta priva di adeguato supporto probatorio e va, di conseguenza, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 147/2022, in ragione della natura della controversia, in sé non complessa, e del numero delle questioni di fatto e di diritto trattate, tenuto conto del valore dichiarato, rientrante nel quarto scaglione di valore.
Le spese di CTU, già liquidate con decreto del 5.3.2025, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
quale impresa designata per la Calabria per la Controparte_1
8 gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada ex art. 286 D. L.vo n.
209/2005, liquidate nella complessiva somma di euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Paola il 22 dicembre 2025.
Il giudice
AR ZI EL
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona della dr. AR ZI EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
63/2021, vertente tra
(C.F. ), rappresentato, difeso e Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti, con l'avv. Giuseppe Campagna
attore
e
(P. IVA ), quale impresa designata Controparte_1 P.IVA_1
per la Calabria per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada ex art. 286 D. L.vo n. 209/2005, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, con l'avv. AR ZI Minutoli Martirano convenuta
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e iscritto a ruolo, ha Parte_1
evocato in giudizio la quale impresa designata per Controparte_1
1 la Calabria per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada ex art. 286
D. L.vo n. 209/2005, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subìti a seguito del sinistro avvenuto il 22.6.2019 e a suo dire causato esclusivamente alla condotta di guida imprudente e spericolata del conducente di un'autovettura rimasta non identificata, danni quantificati in euro 50.659,12, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore risultata più giusta, oltre personalizzazione del danno, interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento fino al soddisfo, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
L'attore, a sostegno della propria domanda, ha dedotto che:
- in data 22.6.2019, alle ore 2:00 circa, a bordo del motociclo Piaggio Vespa 125 tg. AK83872, stava percorrendo via Nazionale in Tortora, con direzione di marcia verso monte;
- giunto sul cavalcavia ferroviario veniva attinto sulla propria sinistra da un'autovettura di colore scuro che tentava di sorpassare il motociclo da lui condotto;
- a causa dell'impatto perdeva il controllo del motociclo e finiva rovinosamente in terra;
- il conducente dell'autovettura investitrice, dopo il sinistro, continuava la sua marcia senza verificare l'accaduto e senza prestare soccorso, nonostante egli fosse rovinato a terra a causa della pericolosa manovra posta in essere dallo stesso;
- nell'occorso ha riportato gravissime lesioni tra cui “frattura vertebrale completa di C2, lesione del tendine dell'estensore del V° dito di destra” da riferito incidente stradale, con prognosi iniziale di 40 giorni;
- veniva ricoverato fino al 28.6.2019 presso il reparto di neurochirurgia dell e veniva dimesso con la diagnosi “frattura di C2, Controparte_2
lesione del tendine dell'estensore del V° dito di destra”, con prognosi di 30 giorni di riposo;
2 - successivamente, in data 26.7.2019, veniva sottoposto a visita presso il reparto di neurochirurgia che assegnava ulteriori 40 giorni, nonché presso il reparto di ortopedia che prescriveva controllo a distanza presso l'ASP di competenza;
- in data 4.9.2019 veniva sottoposto a visita presso il medico curante che assegnava ulteriore prognosi di giorni 13 di riposo e cure;
- in data 17.9.2019 veniva sottoposto a visita di controllo presso il reparto di neurochirurgia dell che assegnava ulteriori 40 giorni di Controparte_2
prognosi;
- in data 24.11.2019, a seguito di visita di controllo, veniva dichiarato guarito con postumi da valutare nelle apposite sedi;
- in data 27.1.2020 veniva sottoposto a visita medico-legale che evidenziava un danno biologico pari al 14%, nonché un ITT di giorni 40, un ITP 75% di giorni
30, un ITP 50% di giorni 30 e un ITP 25% di giorni 50;
- non ha ricevuto alcuna proposta risarcitoria dall'assicurazione convenuta sicché si è resa necessaria l'azione giudiziaria.
Si è tempestivamente costituita che ha eccepito, in Controparte_1
via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva per carenza di prova dei presupposti applicativi della disciplina del risarcimento a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada. Ha dedotto, all'uopo, che chi vuole evocare in giudizio il Fondo di Garanzia Vittime della Strada per essere risarcito dei danni occorsi in seguito ad un sinistro verificatosi per responsabilità del conducente di un veicolo non identificato deve provare, rigorosamente, l'esistenza del veicolo pirata, la chiara ed inequivocabile responsabilità di quest'ultimo nella causazione dell'occorso, la pronta denuncia all'autorità giudiziaria e la circostanza che le indagini esperite abbiano dato esito negativo, circostanze, nella specie, per nulla provate.
3 Nel merito, la compagnia assicurativa ha contestato le avverse pretese, sia nell'an che nel quantum, perché infondate, chiedendo il rigetto della domanda con le spese di giudizio e di CTU da porre a carico dell'attore.
La causa è stata istruita a mezzo prova documentale e prova per testi.
È stata altresì disposta CTU medico-legale e all'esto, la causa è stata rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Ciò posto, la convenuta, come sopra detto, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Come è noto, ai sensi dell'art. 283 D. L.vo n. 209/2005, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la risarcisce, tra le altre CP_3
ipotesi, i danni causati dalla circolazione dei veicoli, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato e costante, ha precisato che “in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non
è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima” [cfr. Cass. Civ, ord. n. 9873/2021, Rv. 661192-01 nella cui motivazione si legge che <in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non
4 è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato>> (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014, Rv. 633196
- 01; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27541 del 30/12/2016, Rv. 642837 - 01)].
Alla luce di quanto precede, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva così come formulata dalla convenuta va disattesa.
Tanto premesso, la domanda è infondata e va respinta, per la ragioni che seguono.
Va, in primo luogo, precisato che non può essere utilizzata, perché tardivamente prodotta senza richiesta di rimessione nei termini, la produzione effettuata dalla compagnia assicurativa in data 2.10.2024 dopo il maturare delle preclusioni probatorie, avente ad oggetto documentazione a sostegno della dedotta inattendibilità del teste . Sul punto giova ricordare infatti che, Testimone_1
per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-
5 mezzo di prova, con la conseguente inammissibilità di una tardiva produzione documentale volta a confutarla, salva soltanto l'eventuale “remissione in termini” (Cass. Civ. ord. n. 16467/2017, Rv. 644812-01).
Ciò precisato e passando al merito, giova ricordare che nell'ambito delle azioni di responsabilità extracontrattuale spetta al creditore-danneggiato fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, prova che concerne l'esistenza e l'entità del danno subito, la condotta illecita così come descritta, l'imputabilità al soggetto agente a titolo di dolo o di colpa e il nesso di causa tra la condotta e il danno subito.
Nella specie, non è stata raggiunta la prova che l'incidente sia avvenuto secondo la dinamica descritta dall'attore.
I testimoni escussi, infatti, non si sono mostrati affatto attendibili.
Entrambi i testimoni hanno riferito di aver assistito all'incidente mentre stavano camminando insieme, in piena notte, a Tortora su un marciapiede sito in via
Nazionale.
In primo luogo, le dichiarazioni rese risultano in evidente e significativa contraddizione tra di loro.
Invero, il teste ha riferito <Rispetto alla vespa e alla Testimone_1
macchina io e ci trovavamo dietro, sul lato opposto perché il CP_4
marciapiede è solo da quel lato>> quindi indicando un marciapiede sulla sinistra rispetto al motociclo, mentre il teste ha riferito Testimone_2
<Noi ci trovavamo dietro al motorino e alla macchina sul marciapiede che si trova sul lato destro>> ossia in una posizione completamente diversa (cfr. verbale di udienza del 10.10.2023).
Ancora, la presunta posizione riferita dal teste – dietro il motorino, su Tes_1
un marciapiede sul lato opposto al ciclomotore –, considerata la dinamica narrata – un'autovettura monovolume, dalla sagoma ingombrante, che avrebbe urtato con il proprio specchietto destro dapprima il braccio sinistro e poi lo
6 specchietto retrovisore sinistro –, risulta, all'evidenza, incompatibile con una corretta visione dell'accaduto, in quanto la sagoma del monovolume si sarebbe interposta tra il teste ed il motociclo, impedendogli di vedere il riferito urto dello specchietto con il braccio dell'attore e lo specchietto del motociclo.
Il teste , inoltre, ha riferito Tes_1
guardrail e su tale lato era rotta, ma non so dire precisamente quali erano i danni e se fosse poggiata sul lato destro o su quello sinistro>>. Anche tali dichiarazioni appaiono illogiche e non verosimili poiché è quantomeno contraddittorio riferire di aver visto che il ciclomotore era rotto sul lato destro per poi dichiarare di non sapere su quale lato fosse poggiato il mezzo dopo l'urto.
Tali vistose contraddizioni non consentono di ritenere genuina e attendibile la ricostruzione dei fatti così come prospettata dai testi.
In conclusione, attesa l'inattendibilità dei testimoni escussi non può dirsi che l'attore abbia assolto all'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.
Inoltre, dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione relativa agli esiti della richiesta di informazioni alla banca dati IVASS, emerge che l'odierno attore, nell'ultimo decennio antecedente alla citazione, è rimasto coinvolto in altri diversi incidenti, uno dei quali accaduto soltanto poco più di un mese prima di quello oggetto di causa (ovvero il 10.5.2019). In più, per il sinistro asseritamente accaduto il 21.8.2016 era stata denunciata una dinamica molto simile a quella dell'odierno giudizio, sempre con il coinvolgimento di un veicolo rimasto ignoto, che ha formato oggetto di un giudizio civile innanzi al Giudice di Pace di Scalea (cfr. copia fascicolo allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Infine, il perito di parte della compagnia assicurativa, , all'esito dei Persona_1
rilievi eseguiti sul ciclomotore Piaggio Vespa 125, tg. AK83872, ha evidenziato
7 che dall'esame dell'indicato punto di contatto del mezzo con il presunto veicolo non identificato, ossia il fianco sinistro del motoveicolo, <non si rilevano danni nè tracce di vernice riconducibili ad impatto contro altro veicolo>> (cfr. perizia allegata alla comparsa di costituzione e risposta).
Non è possibile sopperire all'onere della prova incombente sull'attore attraverso gli esiti della CTU espletata, posto che essa non è un mezzo di prova, né tantomeno può costituire una relevatio ab onere probandi, costituendo piuttosto un ausilio di natura tecnica di valutazione delle risultanze di causa, che sono e devono essere il frutto delle allegazioni e delle prove delle parti. La consulenza tecnica d'ufficio ha invero la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova, anche documentale, dei fatti dedotti e della quale è onerata.
La domanda, in conclusione, è rimasta priva di adeguato supporto probatorio e va, di conseguenza, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 147/2022, in ragione della natura della controversia, in sé non complessa, e del numero delle questioni di fatto e di diritto trattate, tenuto conto del valore dichiarato, rientrante nel quarto scaglione di valore.
Le spese di CTU, già liquidate con decreto del 5.3.2025, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
quale impresa designata per la Calabria per la Controparte_1
8 gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada ex art. 286 D. L.vo n.
209/2005, liquidate nella complessiva somma di euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Paola il 22 dicembre 2025.
Il giudice
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