Articolo 1 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185
Articolo 2
Versione
2 gennaio 1968
Art. 1.
Ogni cittadino e' libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica, valendosi di passaporto o di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1968
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