Versione
2 gennaio 1968
2 gennaio 1968
Art. 1.
Ogni cittadino e' libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica, valendosi di passaporto o di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi.
Ogni cittadino e' libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica, valendosi di passaporto o di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi.
Commentario • 1
- 1. Padre può espatriare anche se non adempie all'obbligo di mantenere i figliAccesso limitatoGiuseppina Vassallo · https://www.altalex.com/ · 11 febbraio 2015 · 0.829875
Giurisprudenza • 444
- 1. Trib. Modena, decreto 08/10/2024Provvedimento: […] Il giudice tutelare, visto il ricorso che precede ed esaminati gli atti del procedimento, rilevato che l'art. 16 Cost. prevede il diritto di ogni cittadino di uscire dal territorio dello Stato e di rientrarvi salvi gli obblighi di legge (e che l' art. 1 della legge 1185/1967 ribadisce tale principio) sicché debbono ritenersi eccezionali i limiti alla libertà di espatrio;Leggi di più...