Art. 2.
La spesa di L. 1.400.000 annue, relativa all'istituzione del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1 della presente legge, gravera' sul capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione concernente le spese per stipendi al personale di ruolo delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore per l'esercizio 1951-52 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Per fronteggiare l'onere di cui sopra, per l'anno 1951-52, e' disposta la diminuzione, per un equivalente importo, del contributo annuo di L. 76.000.000 stabilito a favore dell'Istituto nazionale di geofisica con la legge 28 dicembre 1950, n. 1138 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.
La spesa di L. 1.400.000 annue, relativa all'istituzione del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1 della presente legge, gravera' sul capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione concernente le spese per stipendi al personale di ruolo delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore per l'esercizio 1951-52 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Per fronteggiare l'onere di cui sopra, per l'anno 1951-52, e' disposta la diminuzione, per un equivalente importo, del contributo annuo di L. 76.000.000 stabilito a favore dell'Istituto nazionale di geofisica con la legge 28 dicembre 1950, n. 1138 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.