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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 24/05/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1991/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Saltara il 15/11/1990 da:
nato il [...] a [...] Parte_1
E
ata il 18/07/1964 a FANO (PU) Parte_2
FATTO
Con ricorso congiunto presentato ai sensi dell'articolo articolo 473 bis 49-51 c.p.c., le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale e anche di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse ad entrambe le domande. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a SALTARA (PS), in data
15/11/1990, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il [...], Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e nata a [...] il Per_2
03/01/2003, maggiorenne ma ancora economicamente non indipendente.
Con sentenza parziale n. 236/2024 del 09/10/2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale consensuale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del Presidente relatore, per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio e contestuale fissazione dell'udienza ex articolo 127 ter c.p.c..
Rilevato che la sentenza di separazione consensuale non era ancora passato in giudicato, la causa era rinviata all'udienza del 06/05/2025.
L'udienza presidenziale è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., con concessione dei termini alle parti per il deposito fino alla data dell'udienza.
Le parti depositavano note scritte in data 05/05/2025, dove le stesse hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato l'accordo già raggiunto precisando le conclusioni congiunte indicate nel ricorso introduttivo, chiedendo concordemente la pronuncia di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le parti vivono separate da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. n. 236/2024 del 09/10/2024, irrevocabile dal 10/04/2025. Tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale valutare le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo come confermate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, ritiene che il divorzio in questione non sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Le spese sono interamente a carico del sig. come da condizioni congiunte e Pt_1
concordate tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
2. Prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
3. Spese di lite a carico del sig. Pt_1
4. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Deciso in data 24/05/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Saltara il 15/11/1990 da:
nato il [...] a [...] Parte_1
E
ata il 18/07/1964 a FANO (PU) Parte_2
FATTO
Con ricorso congiunto presentato ai sensi dell'articolo articolo 473 bis 49-51 c.p.c., le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale e anche di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse ad entrambe le domande. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a SALTARA (PS), in data
15/11/1990, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il [...], Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e nata a [...] il Per_2
03/01/2003, maggiorenne ma ancora economicamente non indipendente.
Con sentenza parziale n. 236/2024 del 09/10/2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale consensuale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del Presidente relatore, per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio e contestuale fissazione dell'udienza ex articolo 127 ter c.p.c..
Rilevato che la sentenza di separazione consensuale non era ancora passato in giudicato, la causa era rinviata all'udienza del 06/05/2025.
L'udienza presidenziale è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., con concessione dei termini alle parti per il deposito fino alla data dell'udienza.
Le parti depositavano note scritte in data 05/05/2025, dove le stesse hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato l'accordo già raggiunto precisando le conclusioni congiunte indicate nel ricorso introduttivo, chiedendo concordemente la pronuncia di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le parti vivono separate da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. n. 236/2024 del 09/10/2024, irrevocabile dal 10/04/2025. Tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale valutare le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo come confermate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, ritiene che il divorzio in questione non sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Le spese sono interamente a carico del sig. come da condizioni congiunte e Pt_1
concordate tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
2. Prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
3. Spese di lite a carico del sig. Pt_1
4. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Deciso in data 24/05/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni