Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 24/04/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01440/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02308/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2308 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Michela Scafetta, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Primati sportivi 19 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. scafetta@pec.it;
contro
Ministero della difesa, in persona del ministro p.t. , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici è domiciliato in Milano, via C. Freguglia 1;
per l’annullamento
- quanto all’atto introduttivo del giudizio, del decreto prot. n. M_D GMIL REG 2021 0400946 del 10 settembre 2021, notificato il successivo giorno 25, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente il 19 maggio 2021, integrato da motivi aggiunti del 22 luglio 2021, avverso la scheda valutativa n. 61 del 10 aprile 2021, notificata il successivo giorno 19, relativa al periodo 4 febbraio 2020-3 febbraio 2021;
- quanto ai motivi aggiunti, della scheda valutativa n. 62 dell’8 novembre 2021, notificata il successivo giorno 23, relativa al periodo 4 febbraio 2021-8 ottobre 2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del 3 aprile 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -OMISSIS- è un appuntato dell’Arma dei carabinieri al quale, in relazione al servizio svolto tra il 4 febbraio 2020 e il 3 febbraio 2021 presso la stazione di Milano-Porta Magenta in qualità di addetto, in data 19 aprile 2021 è stata notificata la scheda valutativa n. 61 del 10 aprile 2021, recante la qualifica finale di “ insufficiente ”. Nel giudizio complessivo reso, la scheda de qua riporta che -OMISSIS-è un militare “ fornito di requisiti e qualità d’insieme insufficienti. Sorretto da preparazione tecnico-professionale inadeguata al grado rivestito e al ruolo ricoperto, nel periodo in esame ha evidenziato difficoltà di inserimento tra i collegi, operando in contrasto con i valori etico-militari e palesando aperto disinteresse alla tutela dell’immagine dell’istituzione e al rispetto delle esortazioni già ricevute in passato. Abbisognevole di essere continuamente guidato e controllato, ha raggiunto risultati e rendimento insufficienti e pertanto lo esorto nuovamente ad adoperarsi con slancio al fine di fornire al reparto e all’amministrazione un contributo adeguato allo status di militare dell’Arma dei carabinieri e al grado rivestito ”.
Non condividendo il suddetto giudizio, -OMISSIS-in data 19 maggio 2021 ha interposto ricorso gerarchico, integrandolo con motivi aggiunti il 22 luglio 2021. Il Ministero della difesa, quindi, con decreto prot. n. M_D GMIL REG 2021 0400946 del 10 settembre 2021, notificato il successivo giorno 25, ha respinto il suddetto ricorso amministrativo. Al riguardo, l’organo decidente, disattendendo le censure articolate da -OMISSIS-e sulla base anche delle relazioni fornite dal compilatore e dal revisore, ha stabilito che: a) i profili disciplinari presi in considerazione ai fini dell’attribuzione della qualifica di insufficiente sono stati soltanto uno dei fattori che l’hanno determinata, discendendo essa dall’analitico esame di tutte le qualità da vagliare attraverso le singole aggettivazioni contenute nel documento caratteristico e tenuto conto che consta in atti che il ricorrente sia stato più volte esortato e ammonito in relazione al suo rendimento in servizio; b) non è necessario che la scheda valutativa riporti un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriere del militare, essendo sufficiente che esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del soggetto valutato; c) stante l’autonomia dei giudizio, i precedenti di servizio non hanno alcun valore cogente ai fini della successiva valutazione; d) le doglianze di -OMISSIS-sono frutto di una mera autovalutazione, cioè di un’analisi personale delle aggettivazioni impiegate dai superiori gerarchici; e) non si ravvisano contraddizioni tra le varie parti del documento caratteristico; f) non è in alcun modo comprovata alcuna acredine tra i superiori e il ricorrente che avrebbe influito sul giudizio finale.
Conseguentemente, con il ricorso all’esame, notificato il 22 novembre 2021 e depositato il 22 dicembre 2021, -OMISSIS-ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, lamentando con un unico articolato mezzo di gravame violazione dell’art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, oltre a eccesso di potere. In particolare, il ricorrente ritiene che il suddetto decreto del 10 settembre 2021 abbia rigettato le doglianze da lui articolate in sede gerarchica valorizzando le esortazioni e ammonizioni ricevute senza, tuttavia, considerare che esse sono situate cronologicamente in un periodo anteriore a quello oggetto di scrutinio. Infatti, la sanzione della consegna per giorni 7 applicata il 2 luglio 2020 si riferisce a fatti risalenti all’ottobre 2019 ed il rimprovero applicato il 24 luglio 2020 riguarda condotte del febbraio 2020 tenute presso la precedente sede di servizio; pertanto, di tali sanzioni non si sarebbe dovuto tenere conto perché la loro influenza negativa è già stata considerate nella precedente scheda valutativa. In aggiunta a ciò, richiamando consolidati principi giurisprudenziali in materia di valutazione del personale militare, -OMISSIS-ha denunciato che né l’impugnato decreto del 10 settembre 2021 né la sottostante scheda valutativa del 10 aprile 2021 sono sorretti da una motivazione sufficiente, tenuto conto che il giudizio negativo attribuito – il peggiore possibile sulla scala prevista – comporta un abbassamento della qualifica rispetto ai precedenti di servizio.
Nelle more della celebrazione del giudizio, al ricorrente è stata notificata il 23 novembre 2021 la scheda valutativa n. 62 dell’8 novembre 2021, relativa al periodo di servizio compreso tra il 4 febbraio 2021 e l’8 ottobre 2021, nella quale è stata confermata la qualifica finale di “insufficiente”, in quanto egli “ è in possesso di insufficienti qualità complessive. Nonostante l’anzianità di servizio, risulta in possesso di una scarsissima preparazione professionale e privo di spirito di iniziativa. Nel periodo di valutazione, seguito, controllato e spronato, ha continuato ad operare con superficialità e scarso impegno, conseguendo nel complesso risultati insufficienti ”.
Avuto riguardo a ciò, con atto di motivi aggiunti notificato il 21 gennaio 2022 e depositato il 18 febbraio 2022, -OMISSIS-ha impugnato anche la suddetta scheda valutativa dell’8 novembre 2021, denunciando i medesimi vizi già dedotti nell’atto introduttivo del giudizio, questa volta riferiti al nuovo provvedimento ed insistendo in modo particolare sul difetto di motivazione.
Si è costituita per resistere al ricorso l’amministrazione militare, che ha concluso per il rigetto del gravame.
Alla camera di consiglio straordinaria del 3 aprile 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso integrato da motivi aggiunti è infondato e può essere rigettato alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza in materia di valutazione del personale militare (cfr. ex multis : TAR Lazio, Latina, sez. I, 13 febbraio 2025 n. 108; Roma, sez. I, 30 settembre 2024 n. 16943; sez. I, 12 giugno 2024 n. 11919; sez. I, 31 gennaio 2024 n. 1876; sez. I, 27 ottobre 2023 nn. 15993-15994). Ciò consente, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, di prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare sollevata dalla difesa erariale a pag. 8 della memoria del 3 marzo 2025. Inoltre, stante l’identità dei vizi dedotti nell’atto introduttivo del giudizio e nei motivi aggiunti, essi possono essere esaminati congiuntamente.
A tal riguardo, ritiene il collegio di dover ricostruire brevemente le caratteristiche del procedimento di valutazione del personale militare.
Dunque, la documentazione caratteristica di detto personale è uno strumento organizzativo del quale si avvale l’amministrazione per fotografare, in relazione a determinati periodi di tempo e nella prospettiva degli avanzamenti di carriera, l’efficienza dei propri dipendenti (TAR Lazio, Latina, sez. I, 13 febbraio 2025 n. 108; Roma, sez. I, 30 settembre 2024 n. 16943; sez. I, 12 giugno 2024 n. 11919; sez. I, 31 gennaio 2024 n. 1876; 27 ottobre 2023 nn. 15993-15994; sez. I, sez. I, 8 settembre 2020 nn. 9351 e 9352; TAR Piemonte, sez. I, 30 dicembre 2019 n. 1290). I giudizi formulati dai superiori gerarchici nelle schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica che concerne le capacità e le attitudini proprie della vita militare e che, come tali, impingono nel merito dell’azione amministrativa, soggiacendo al sindacato giurisdizionale nei limiti dell’arbitrarietà, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti, che spetta al ricorrente dimostrare (TAR Lazio, Latina, sez. I, 13 febbraio 2025 n. 108; Roma, sez. I, 30 settembre 2024 n. 16943; sez. I, 12 giugno 2024 n. 11919; sez. I, 31 gennaio 2024 n. 1876; sez. I, 27 ottobre 2023 nn. 15993-15994; sez. I, 8 settembre 2020 nn. 9351 e 9352; TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 10 luglio 2019 n. 315). Ciò comporta che, di là dei vizi di legittimità, la correttezza sostanziale, la validità e l’attendibilità delle valutazioni espresse non possono essere esaminate in sede giurisdizionale – potendo essere prospettate solo in sede di ricorso gerarchico – in quanto costituiscono una tipica valutazione di merito riservata all’amministrazione (TAR Latina, sez. I, 13 febbraio 2025 n. 108; Lazio, Roma, sez. I, 30 settembre 2024 n. 16943; sez. I, 12 giugno 2024 n. 11919; sez. I, 31 gennaio 2024 n. 1876; sez. I, 27 ottobre 2023 nn. 15993-15994; sez. I, 8 settembre 2020 nn. 9351 e 9352; sez. I, 19 luglio 2018 n. 8153; sez. I, 8 settembre 2016 n. 9579; sez. I, 20 gennaio 2015 n. 965; sez. I, 30 gennaio 2014 n. 1166; sez. I, 28 agosto 2013 n. 7978). Le schede valutative dei militari, poi, non debbono contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera o ai precedenti di servizio, ma debbono formulare un giudizio sintetico su tali caratteristiche riscontrate nel complesso della prestazione nel periodo considerato ai fini valutativi (TAR Lazio, Latina, sez. I, 13 febbraio 2025 n. 108; Roma, sez. I, 30 settembre 2024 n. 16943; sez. I, 12 giugno 2024 n. 11919; sez. I, 31 gennaio 2024 n. 1876; sez. I, 27 ottobre 2023 nn. 15993-15994; sez. I, 8 settembre 2020 nn. 9351 e 9352; sez. I, 10 dicembre 2013 n. 10659).
Nella specie, rileva il collegio che a -OMISSIS-è stata attribuita nella scheda valutativa n. 61 del 10 aprile 2021 una qualifica di insufficiente – poi confermata nella scheda n. 62 dell’8 novembre 2021 – sulla base di un complesso di giudizi sulle singole qualità attestati sui valori minimi o prossimi al minimo; inoltre, nei giudizi descrittivi del compilatore e del revisore si sottolinea il fatto che il ricorrente abbia agito più volte in contrasto con le norme che disciplinano l’assolvimento dei doveri e trascurando la cura della preparazione professionale indispensabile. La correttezza di tali valutazioni negative è stata confermata in sede gerarchica mediante un apprezzamento discrezionale che è immune da difetto di motivazione o eccesso di potere, essendo pienamente comprensibile il complessivo quadro di deludente resa sul lavoro che ha portato all’attribuzione della valutazione peggiore tra quelle astrattamente possibili.
Quanto, poi, alla coerenza del giudizio di insufficiente con le precedenti qualifiche, rileva la sezione che il documento caratteristico del personale militare fotografa il rendimento complessivo del giudicando limitatamente a un predeterminato lasso temporale, senza che fatti precedenti o successivi possano interferire nella valutazione, di modo che, vigente il principio dell’autonomia dei giudizi riferiti ai diversi periodi di servizio considerati, ogni nota caratteristica è autonoma, cioè indipendente, dall’altra e la diversità di valutazione tra un periodo ed un altro, costituendo un evento fisiologico, non richiede particolari spiegazioni (TAR Lazio, Latina, sez. I, 13 febbraio 2025 n. 108; Roma, sez. I, 30 settembre 2024 n. 16943; sez. I, 12 giugno 2024 n. 11919; sez. I, 31 gennaio 2024 n. 1876sez. I, 27 ottobre 2023 nn. 15993-15994; sez. I, 8 settembre 2020 nn. 9351 e 9352; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 5 luglio 2018 n. 226). Inoltre, la valutazione è eseguita ciclicamente e si riferisce soltanto al periodo di tempo preso in esame, sì che non è configurabile alcun affidamento meritevole di tutela circa il mantenimento della superiore qualifica precedentemente conseguita (TAR Lazio, Latina, sez. I, 13 febbraio 2025 n. 108; Roma, sez. I, 30 settembre 2024 n. 16943; sez. I, 12 giugno 2024 n. 11919; sez. I, 31 gennaio 2024 n. 1876sez. I, 27 ottobre 2023 nn. 15993-15994; sez. I, 8 settembre 2020 nn. 9351 e 9352; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 10 dicembre 2019 n. 956; TAR Piemonte, sez. I, 16 ottobre 2015 n. 1431). Peraltro, se è vero che le qualità caratteriali ed intellettuali di un individuo sono per loro natura non modificabili, è altrettanto vero che esse possono manifestarsi all’esterno in modo non costante nel tempo e difatti il giudizio che su queste viene espresso nel processo di valutazione periodica del personale militare non si fonda sul mero possesso di esse, ma sulla capacità dimostrata dal valutato di saperne fare un appropriato utilizzo nel corso dello specifico arco temporale oggetto di scrutinio, capacità che è senz’altro misurabile in termini di differente rendimento nel servizio (TAR Lazio, Latina, sez. I, 13 febbraio 2025 n. 108; Roma, sez. I, 30 settembre 2024 n. 16943; sez. I, 12 giugno 2024 n. 11919: sez. I, 31 gennaio 2024 n. 1876; sez. I, 27 ottobre 2023 nn. 15993-15994).
Da quanto sopra consegue che, rispetto ai precedenti di servizio – in cui -OMISSIS-aveva riportato la qualifica finale di “ nella media ” nella scheda valutativa n. 59 del 13 maggio 2019 e di “ inferiore alla media ” nella scheda valutativa n. 60 del 20 aprile 2020 – le schede valutative del 10 aprile 2021 e dell’8 novembre 2021 si pongono in una linea di coerenza che illustra la dinamica di graduale deterioramento della qualità del servizio reso dal militare ricorrente nel corso degli anni, senza che quindi sia riscontrabile un repentino abbassamento del giudizio al valore minimo. Peraltro, in tale contesto, la scheda gravata per motivi aggiunti non fa che confermare la qualifica di “ insufficiente ” già legittimamente attribuita nel documento caratteristico precedente.
In merito alla posizione disciplinare, poi, dall’esame del fascicolo processuale consta che al ricorrente siano state applicate due sanzioni. Da un lato, infatti, all’esito del procedimento avviato il 28 gennaio 2020, il comandante della compagnia di Milano Porta Magenta con nota prot. n. 130/6 del 2 luglio 2020 gli ha irrogato la consegna di giorni 7 per violazione degli artt. 713, 732, comma 5, lett. a) e b), d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, perché -OMISSIS-da appuntato addetto alla tenenza di Pero “ nel mese di ottobre 2019, chiedeva in prestito una somma di denaro ad una donna dallo stesso conosciuta, sollecitandone in seguito la dazione utilizzando espressioni in netto contrasto con lo status di militare e, ancor più, con quello di appartenente all’Arma. Tali richieste erano state, peraltro, avanzate nei confronti di persona controindicata e dimorante nel territorio di competenza del reparto, cui il militare apparteneva ”. Dall’altro lato, a conclusione del procedimento avviato l’8 marzo 2020, il comandante della suddetta compagnia con nota prot. n. 123/7 del 24 luglio 2020 gli ha comminato la sanzione del rimprovero per violazione degli artt. 713, 717 e 752, commi 1 e 6, lett. d), d.P.R. n. 90 del 2010, perché “ contraeva un debito con privati cittadini, ammontante a euro 4.336,00 (oltre alle spese), da cui scaturiva un atto di pignoramento presso terzi, che provvedeva ad estinguere solo a seguito dell’instaurazione del procedimento disciplinare a suo carico ”.
In senso contrario a quanto sostenuto sul punto dal ricorrente, l’amministrazione ha correttamente valorizzato tali mancanze nel quadro del giudizio di insufficienza reso sull’operato di -OMISSIS-perché, quanto alla prima di esse, il provvedimento applicativo della consegna risale al 2 luglio 2020, cioè dopo la formazione della precedente scheda valutativa avvenuta il 20 aprile 2020, sì che di essa non si è tenuto conto per la valutazione di competenza; quanto alla seconda, invece, sia la violazione contestata che la sanzione che la retribuisce ricadono interamente nel periodo oggetto di scrutinio.
In definitiva, sulla base di tutto quanto sopra deve concludersi che il ricorso integrato da motivi aggiunti sia infondato e debba essere pertanto rigettato.
3. – Stanti le peculiarità della fattispecie scrutinata, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e all’art. 10, reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Alberto Di Mario, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Alberto Di Mario |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.