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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GALASSO LUIGI, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 816/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio I.a.a. Benevento - 00086690625
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001010111/000 CCIAA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da scritti difensivi
Resistente/Appellato: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 8.10.2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Benevento, notificava a Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 0172025 9001010111/000, con la quale veniva intimato il pagamento della somma di € 105,97, per diritto annuale della CCIAA, anno 2011, per euro 88,00, oltre agli interessi, agli oneri di riscossione ed ai diritti di notificazione, già portati dalla cartella di pagamento n. 01720130010901287000, notificata il 15.12.2014.
2. Ricorrente_1 impugnava quell'atto.
La ricorrente enunziava i motivi di seguito esposti.
NULLITA' DELLA PRETESA PER OMESSA NOTIFICA DELL'ATTO IMMEDIATAMENTE PRODROMICO
ALL'EMISSIONE DELL'INTIMAZIONE
NON DEBENZA DELLA PRETESA AZIONATA PER MATURATA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE -
DECENNALE DEL CREDITO E DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO – DECADENZA
PRESCRIZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO POSTA A BASE DELL'INTIMAZIONE OPPOSTA
NULLITA' DELL'INTIMAZIONE PER MANIFESTA CRIPTICITA' – INESISTENZA DI ADEGUATA
MOTIVAZIONE
NULLITA' DELLA PRETESA PER OMESSO COMPUTO DEGLI INTERESSI E SANZIONI MATURATI IN
VIOLAZIONE DEI NECESSARI REQUISITI DI CERTEZZA, LIQUIDITA' ED ESIGIBILITA'
DISCONOSCIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE ESIBITA IN COPIA EX ARTT. 2712, 2179 C.C.
3. Resisteva la sola AdE-R, ma non, benché evocata in giudizio, la CCIAA Irpinia-Sannio.
L'AdE-R, dunque, deduceva quanto segue.
La Ricorrente_1 propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01720259001010111000, notificata, secondo controparte, l'8.10.2025: ma la circostanza è falsa: la data di notificazione è il 18.6.2025, il che rende il ricorso, notificato il 30.10.2025, tardivo.
Controparte, inoltre, sostiene che non sia stata notificata la precedente cartella: anche questo è falso: la cartella è stata notificata il 15.12.2014. La parte seguitava replicando specificamente agli argomenti della ricorrente, e si dichiarava estranea all'attività anteriore a quella da essa svolta.
4. La ricorrente presentava una memoria illustrativa.
La difesa dell'Agenzia Entrate Riscossione, all'atto della propria costituzione in giudizio, dichiara di essere stata all'uopo incaricata dal responsabile del contenzioso Campania, dott. Nominativo_2.
Egli sarebbe stato investito di detto potere in forza di una procura speciale indicata nell'epigrafe delle avverse controdeduzioni, stipulata per atto notar in Roma avente n. di repertorio 183055 e n. di raccolta 13239 del
23/7/2025.
Sulla scorta di questa fonte del potere, il responsabile del contenzioso Campania avrebbe rilasciato la procura alle liti al difensore di libero foro costituito per il Concessionario della riscossione.
Tuttavia, la predetta procura notarile (Roma, n. di repertorio 183055 e n. di raccolta 13239 del 23/7/2025) non risulta versata in atti, e ciò comporta un vulnus alla catena di potere e di rappresentanza che, non provata dalla sua fonte, riverbera effetti sul difensore costituito e, per l'effetto, su tutta la sua produzione difensiva.
In altre parole, ad oggi, Agenzia delle Entrate – Riscossione non può dirsi validamente costituita in giudizio per la ragione innanzi richiamata.
Ebbene, con la procura alle liti i soggetti a ciò legittimati sono investiti dello ius postulandi, vale a dire il potere di rappresentare e difendere in giudizio i loro assistiti;
tuttavia, nel caso che ci occupa, non è stato dimostrato che colui il quale è stato indicato come legale rappresentante dell'Agenzia Entrate – Riscossione, con potere di conferire incarichi di difesa, sia tale.
Ciò è determinante poiché in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (cfr. Cass. Sez. 1, sent.
n. 29244/2021; sent. n. 7589/2023; Cass. n. 29244/2021; Cass., ord. n. 32399/2022; Cass., ord. n.
7589/2023).
Tanto è stato confermato dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n. 12868/2025.
OMESSA ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEI DOCUMENTI VERSATI IN ATTI DA ADE-R IN PRESENZA
DI ESPLICITO DISCONOSCIMENTO IN RICORSO – VIOLAZIONE ART. 25-BIS, D.LGS. 546/1992
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è tardiva e dev'essere dichiarata inammissibile: l'Agenzia delle Entrate – Riscossione
è difesa da avvocato munito dei poteri, in forza della procura conferitagli: l'ulteriore questione se chi aveva emesso la procura medesima fosse, a propria volta, dotato della relativa facoltà, potrebbe essere esaminata soltanto ove le difese della ricorrente fossero state tempestivamente formulate, giacché si tratta di problema che il Giudice deve trattare solamente ove sia sollevata la relativa eccezione, mentre, in sé e per sé, la procura ad litem si presenta valida.
Si aggiunga che la memoria illustrativa veniva depositata oltre il termine dei dieci giorni liberi precedenti l'udienza: ma tale questione rimane assorbita. La contestazione della tempestività della domanda avrebbe imposto alla parte ricorrente di dimostrare di aver notificato nel termine il ricorso (Cass. civ., Sez. V, ord. 27.4.2018, n. 10209: «Nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto.»): e la Ricorrente_1 non ha offerto tale prova.
La contestazione della tardività, dunque, sarebbe stata, di per sé, sufficiente ad onerare la parte ricorrente della prova della tempestività: ma l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha documentato la data di notificazione dell'atto impugnato, quale da essa dedotta, così ulteriormente e definitivamente confermando l'inammissibilità della domanda.
Della documentazione prodotta, poi, dinanzi ad una contestazione astratta e generica della conformità all'originale, ben può il Giudice avvalersi, ai fini della decisione, secondo lo jus receptum: né l'assenza dell'attestazione ex art. 25 bis, d. lgs. 546/1992 modifica tale argomento, giacché tale attestazione si limita (cfr. il comma 3 della disposizione citata: «La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.»), attraverso lo strumento dell'equivalenza all'originale, ad imporre la querela di falso, allo scopo di contestare, appunto, l'equivalenza della copia all'originale medesimo: ma non esclude affatto che tale copia, in assenza di deduzione puntuale delle ragioni di un'ipotizzata difformità, possa valere nel giudizio.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE
1. rigetta la domanda;
2. condanna Ricorrente_1 a rifondere all'Agenzia delle Entrate – Riscossione le spese di lite, liquidate in euro 300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Benevento, così deciso in data 10 Febbraio 2026
Il Giudice Dott. Luigi GALASSO
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GALASSO LUIGI, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 816/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio I.a.a. Benevento - 00086690625
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001010111/000 CCIAA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da scritti difensivi
Resistente/Appellato: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 8.10.2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Benevento, notificava a Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 0172025 9001010111/000, con la quale veniva intimato il pagamento della somma di € 105,97, per diritto annuale della CCIAA, anno 2011, per euro 88,00, oltre agli interessi, agli oneri di riscossione ed ai diritti di notificazione, già portati dalla cartella di pagamento n. 01720130010901287000, notificata il 15.12.2014.
2. Ricorrente_1 impugnava quell'atto.
La ricorrente enunziava i motivi di seguito esposti.
NULLITA' DELLA PRETESA PER OMESSA NOTIFICA DELL'ATTO IMMEDIATAMENTE PRODROMICO
ALL'EMISSIONE DELL'INTIMAZIONE
NON DEBENZA DELLA PRETESA AZIONATA PER MATURATA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE -
DECENNALE DEL CREDITO E DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO – DECADENZA
PRESCRIZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO POSTA A BASE DELL'INTIMAZIONE OPPOSTA
NULLITA' DELL'INTIMAZIONE PER MANIFESTA CRIPTICITA' – INESISTENZA DI ADEGUATA
MOTIVAZIONE
NULLITA' DELLA PRETESA PER OMESSO COMPUTO DEGLI INTERESSI E SANZIONI MATURATI IN
VIOLAZIONE DEI NECESSARI REQUISITI DI CERTEZZA, LIQUIDITA' ED ESIGIBILITA'
DISCONOSCIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE ESIBITA IN COPIA EX ARTT. 2712, 2179 C.C.
3. Resisteva la sola AdE-R, ma non, benché evocata in giudizio, la CCIAA Irpinia-Sannio.
L'AdE-R, dunque, deduceva quanto segue.
La Ricorrente_1 propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01720259001010111000, notificata, secondo controparte, l'8.10.2025: ma la circostanza è falsa: la data di notificazione è il 18.6.2025, il che rende il ricorso, notificato il 30.10.2025, tardivo.
Controparte, inoltre, sostiene che non sia stata notificata la precedente cartella: anche questo è falso: la cartella è stata notificata il 15.12.2014. La parte seguitava replicando specificamente agli argomenti della ricorrente, e si dichiarava estranea all'attività anteriore a quella da essa svolta.
4. La ricorrente presentava una memoria illustrativa.
La difesa dell'Agenzia Entrate Riscossione, all'atto della propria costituzione in giudizio, dichiara di essere stata all'uopo incaricata dal responsabile del contenzioso Campania, dott. Nominativo_2.
Egli sarebbe stato investito di detto potere in forza di una procura speciale indicata nell'epigrafe delle avverse controdeduzioni, stipulata per atto notar in Roma avente n. di repertorio 183055 e n. di raccolta 13239 del
23/7/2025.
Sulla scorta di questa fonte del potere, il responsabile del contenzioso Campania avrebbe rilasciato la procura alle liti al difensore di libero foro costituito per il Concessionario della riscossione.
Tuttavia, la predetta procura notarile (Roma, n. di repertorio 183055 e n. di raccolta 13239 del 23/7/2025) non risulta versata in atti, e ciò comporta un vulnus alla catena di potere e di rappresentanza che, non provata dalla sua fonte, riverbera effetti sul difensore costituito e, per l'effetto, su tutta la sua produzione difensiva.
In altre parole, ad oggi, Agenzia delle Entrate – Riscossione non può dirsi validamente costituita in giudizio per la ragione innanzi richiamata.
Ebbene, con la procura alle liti i soggetti a ciò legittimati sono investiti dello ius postulandi, vale a dire il potere di rappresentare e difendere in giudizio i loro assistiti;
tuttavia, nel caso che ci occupa, non è stato dimostrato che colui il quale è stato indicato come legale rappresentante dell'Agenzia Entrate – Riscossione, con potere di conferire incarichi di difesa, sia tale.
Ciò è determinante poiché in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (cfr. Cass. Sez. 1, sent.
n. 29244/2021; sent. n. 7589/2023; Cass. n. 29244/2021; Cass., ord. n. 32399/2022; Cass., ord. n.
7589/2023).
Tanto è stato confermato dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n. 12868/2025.
OMESSA ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEI DOCUMENTI VERSATI IN ATTI DA ADE-R IN PRESENZA
DI ESPLICITO DISCONOSCIMENTO IN RICORSO – VIOLAZIONE ART. 25-BIS, D.LGS. 546/1992
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è tardiva e dev'essere dichiarata inammissibile: l'Agenzia delle Entrate – Riscossione
è difesa da avvocato munito dei poteri, in forza della procura conferitagli: l'ulteriore questione se chi aveva emesso la procura medesima fosse, a propria volta, dotato della relativa facoltà, potrebbe essere esaminata soltanto ove le difese della ricorrente fossero state tempestivamente formulate, giacché si tratta di problema che il Giudice deve trattare solamente ove sia sollevata la relativa eccezione, mentre, in sé e per sé, la procura ad litem si presenta valida.
Si aggiunga che la memoria illustrativa veniva depositata oltre il termine dei dieci giorni liberi precedenti l'udienza: ma tale questione rimane assorbita. La contestazione della tempestività della domanda avrebbe imposto alla parte ricorrente di dimostrare di aver notificato nel termine il ricorso (Cass. civ., Sez. V, ord. 27.4.2018, n. 10209: «Nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto.»): e la Ricorrente_1 non ha offerto tale prova.
La contestazione della tardività, dunque, sarebbe stata, di per sé, sufficiente ad onerare la parte ricorrente della prova della tempestività: ma l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha documentato la data di notificazione dell'atto impugnato, quale da essa dedotta, così ulteriormente e definitivamente confermando l'inammissibilità della domanda.
Della documentazione prodotta, poi, dinanzi ad una contestazione astratta e generica della conformità all'originale, ben può il Giudice avvalersi, ai fini della decisione, secondo lo jus receptum: né l'assenza dell'attestazione ex art. 25 bis, d. lgs. 546/1992 modifica tale argomento, giacché tale attestazione si limita (cfr. il comma 3 della disposizione citata: «La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.»), attraverso lo strumento dell'equivalenza all'originale, ad imporre la querela di falso, allo scopo di contestare, appunto, l'equivalenza della copia all'originale medesimo: ma non esclude affatto che tale copia, in assenza di deduzione puntuale delle ragioni di un'ipotizzata difformità, possa valere nel giudizio.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE
1. rigetta la domanda;
2. condanna Ricorrente_1 a rifondere all'Agenzia delle Entrate – Riscossione le spese di lite, liquidate in euro 300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Benevento, così deciso in data 10 Febbraio 2026
Il Giudice Dott. Luigi GALASSO