Articolo 469 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 468Articolo 470
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9 ottobre 2010
Art. 469. Elevazione dell'indennita' di requisizione 1. L'indennita' di requisizione e' elevata di una quota non superiore a un decimo quando la cosa o la prestazione requisita o e' mezzo al fine dell'esercizio di una industria, di un commercio, e non e' prontamente sostituibile, o costituisce l'unico mezzo di sostentamento e di lavoro del proprietario.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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