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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 31/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati:
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere Dott. Francesca Maccioni Giudice ausiliario rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 63/2022 RG promossa da:
(C.F. ) nella sua qualità di titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
(P IVA , elettivamente domiciliato in Sassari presso Parte_2 P.IVA_1 e nello studio dell'Avv. Giuseppe Stara che lo rappresenta, assiste e difende in forza della procura estesa a margine dell'atto di citazione in appello appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Sassari, presso lo CP_1 CodiceFiscale_2 studio degli Avv.ti e i quali lo rappresentano e difendono, in forza Controparte_2 CP_3 di procura a margine e in allegato all'atto di citazione di primo grado
appellato All'udienza del 15 dicembre 2023 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: Voglia la Corte d'Appello adita, reietta ogni avversa istanza, eccezione e conclusione:
A) Riformare totalmente la sentenza n. 9/22 del Tribunale di Sassari depositata in data 11 gennaio
2022.
B) Assolvere la ditta M. di da ogni avversa domanda;
Parte_2 Parte_1 C) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado, ivi compresi quelli dell'A.T.P. e delle spese delle due c.t.u..
D) In mero subordine alle conclusioni A) e B) condannare la ditta al pagamento a favore Parte_2 CP_ del della somma di € 2.698,33 determinata dall'ing. Cristiani perito dell'A.T.P. E) Con compensazione totale di spese per il primo grado e vittoria di spese per il secondo grado;
Nell'interesse dell'appellato: Piaccia all'Ecc. ma Corte adita, “ogni avversa istanza, eccezione, conclusione e difesa respinta - dichiarare inammissibile l'appello avversamente proposto;
in subordine chiede il rigetto dell'appello avversamente proposto con conseguente conferma della Sentenza impugnata;
in ulteriore subordine chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel primo grado del giudizio (ovviamente nei limiti imposti dal solo avverso appello proposto); in tutti i casi convittoria di spese e compensi professionali (anche del secondo grado del giudizio).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 3 maggio 2019, conveniva in giudizio , titolare CP_1 Parte_1 della ditta individuale TA G&M , affinchè il Tribunale di Sassari 1) accertasse Parte_2 che i vizi presenti nel suo immobile in Sassari, Via Piemonte 20, compresi i lavori non eseguiti ma retribuiti, oggetto dei lavori d'appalto come descritti in atti, nella relazione della DL e nell'ATP, erano da imputare all'impresa convenuta;
2) conseguentemente condannasse a risarcire Parte_1 tutti i danni subiti a seguito dell'esecuzione non a regola d'arte dei lavori oggetto dell'appalto e comunque commissionati dall'attore nella misura di Euro 42.326,69 – oltre spese per la pratica SUAPE, per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e realizzazione e la Direzione dei lavori per un ulteriore importo di Euro 3.500,00 – o altra misura acccertanda – oltre interessi legali e a restituire le somme pagate in eccesso nella misura accertanda in corso di causa;
3) condannasse il medesimo a risarcire le spese di A.T.P, ovvero quanto corrisposto al CTU e al proprio difensore per compensi professionali, oltre spese non imponibili;
5) con vittoria di spese. A sostegno della domanda, esponeva che: CP_1
1) in data 17/02/2011 era stata presentato al Comune di Sennori un progetto per la divisione e ristrutturazione edilizia con adeguamento strutturale di un fabbricato residenziale di proprietà dell'istante e le relative opere avrebbero dovuto essere eseguite dall'impresa di TT NN TI, la quale, tuttavia, dovendo presto cessare la sua attività, aveva chiesto di essere sostituita dalla;
Parte_2
2) l'istante aveva, quindi, in data 5.12.2012, concluso un diverso contratto con tale ultima ditta con cui le parti si erano accordate per l'esclusione di alcune opere e fissazione del corrispettivo dell'appalto ad euro 63.500,00 oltre IVA;
3) tuttavia, poiché l'impresa di aveva proceduto con lentezza nell'esecuzione Parte_1 dell'appalto, l'istante aveva sollecitato il completamento dei lavori, sollecito, al quale, l'impresa aveva risposto con la rescissione del contratto e l'abbondono del cantiere;
Parte_2
4) poiché, a seguito dell'esame dello stato dei lavori eseguiti e della verifica contabile era emerso che numerose opere non erano state correttamente eseguite e altre erano state solo parzialmente eseguite, l'istante, con racc.ta del 9 marzo 2015 inviata alla , aveva Parte_2 chiesto il risarcimento dei danni e la ripetizione di quanto indebitamente pagato alla convenuta, e, al fine di riprendere i lavori e di perseguire una soluzione conciliativa, aveva promosso ATP ex artt. 696 e 696 bis, allegando la relazione del proprio consulente che conteneva le seguenti contestazioni: i.1) il nuovo massetto di sottopavimentazione della grande Terrazza al piano secondo era stato impermeabilizzato senza prima procedere – vista la rilevante superficie - all'esecuzione degli opportuni giunti di dilatazione, con conseguenti lesioni e copiose infiltrazioni;
i.2) nel lastrico solare soprastante il vano scale di proprietà di terzi non erano state completate le opere di sigillatura dei cantoni di tufo del parapetto, resi pericolanti, e la relativa impermeabilizzazione;
i.3) il parapetto che delimita il lastrico solare presentava un “rattoppo” effettuato dall' allo scopo di porre rimedio alle continue CP_4 infiltrazioni idriche che si stavano verificando all'interno; i.4) il manto di copertura in ondulino di era stato rimosso solo parzialmente e non erano mai state rese note le CP_5 modalità di smaltimento del materiale;
i.5) il vespaio del nuovo marciapiede interno al cortile di pertinenza del fabbricato era stato completato con un materiale diverso anziché con l'apposito ghiaino, computato in contratto;
i.6) il muretto - preesistente - di contenimento del marciapiede non era stato raddrizzato e fortificato non ovviando così alla scarsa tenuta del marciapiede;
i.7) la parte dell'intonacatura delle facciate dello stabile, effettuata con materiali differenti da quelli concordati, e non idonei, non permetteva alla muratura una regolare climatizzazione tra l'esterno e l'interno dell'abitazione, e aveva comportato la formazione di muffe diffuse su tutta la muratura;
i.8) il rivestimento interno del box doccia nel bagno, effettuato con piastrelle del tipo “mosaico”, presentava evidenti irregolarità e le piastrelle non erano state posate “a livello”; i.9) il supporto superiore della struttura della porta a scrigno (nel bagno) era stato installato al contrario;
i.10) non era stata spostata l'ubicazione della porta che dalla zona notte dell'abitazione permette l'accesso al grande terrazzo al piano secondo dello stabile;
i.11) l'incamiciatura in gesso delle pareti interne all'abitazione era stata effettuata di spessore inadeguato e con materiale inidoneo a consentire la rifinitura liscia del composto gessoso;
i.12) la pittura in tinta bianca delle pareti interne all'abitazione era stata eseguita parzialmente e, ove effettuata, malamente;
i.13) la finestra della cabina armadio al piano secondo o mansardato era stata realizzata di forma rettangolare anziché rotonda, così come doveva essere;
i.14) la portafinestra che permette la comunicazione tra la zona notte e l'annessa grande terrazza al piano secondo o mansardato era stata posizionata nell'apertura esistente e non era stata, invece, spostata secondo quanto previsto in progetto e indicato dalla
DL; i.15) la pavimentazione della zona notte al piano secondo o mansardato era stata realizzata con listoni in laminato del tipo Parquet forniti dal committente e la stessa presentava, però, diverse scheggiature ed abrasioni dovute presumibilmente al fatto che la posa era stata effettuata non dopo le altre lavorazioni – come sempre deve farsi in caso di utilizzo di detto materiale – ma prima di eseguire le stesse;
i.16) lo sgocciolatoio della soglia che rifinisce il nuovo balcone al piano secondo era in parte affogato nella malta della muratura sottostante, con compromissione della sua corretta funzione e pregiudizio della integrità della struttura portante dello stesso balcone, oltreché dell'intonacatura e della tinteggiatura corrispondente;
i.17) il pozzetto di ispezione delle fognature posto nell'area cortilizia del fabbricato era stato lasciato in uno stato di precarietà e senza la chiusura della breccia sul pavimento del cortile, consentendo così l'ingresso delle piogge nel varco lasciato libero tra il pozzetto ed il massetto di pavimento fino alle fondazioni dello stabile, con ovvie prevedibili quanto inevitabili conseguenze;
5) il Ctu nominato in fase di ATP aveva accertato la quasi totalità dei vizi e difetti contestati, ma aveva omesso di rispondere ai quesiti o aveva risposto in maniera errata;
6) i vizi già dedotti erano stati confermati dalla perizia di parte a firma dell'Ing. in atti Per_1 depositata.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la , la quale, oltre a contestare i vizi Parte_2 richiamati dall'attore, eccepiva: a) l'inattendibilità delle deduzioni di controparte, posto che pretendeva di evidenziare presunti vizi e lo stato di un'opera che non soltanto non era stata conclusa (avendo l'impresa abbandonato il cantiere già nel gennaio del 2015, dopo aver interrotto i lavori nel settembre-ottobre del 2014, per il persistente inadempimento della committenza), ma che era anche stata soggetta medio tempore alle alterazioni dovute al trascorrere del tempo e all'intervento di altre imprese che vi avevano operato, oltre che alle modifiche operate dallo stesso attore che aveva reso conforme alle sue esigenze l'immobile ove era andato a vivere;
b) il contratto in essere tra le parti era quello del 5.12.2012 (la ditta precedente, rinunciataria, aveva infatti stilato solo un preventivo) successivamente modificato su richiesta della committenza che aveva prima voluto la riduzione quantitativa e qualitativa delle opere, poi preteso lavorazioni aggiuntive e ancora voluto nel gennaio del 2013 un nuovo capitolato e una nuova pattuizione che poi erano stati disconosciuti;
c) la medesima ditta aveva inviato nel gennaio del 2015 un computo metrico aggiornato con l'indicazione delle lavorazione effettuate, delle relative quantità e degli importi definitivi, delle opere modificate e non comprese in alcun computo e di quelle ancora da conteggiare con specificazione dei materiali acquistati dall'impresa; d) tutte le lavorazioni in variante erano state richieste direttamente dalla committenza che aveva anche provveduto all'acquisto e al trasporto dei materiali concordati con il CP_
e) le modifiche al vano scala non erano state apportate su iniziativa della ditta edile, ma erano state necessitate da errori di misurazione del falegname;
f) i presunti vizi, come denunciati dalla relazione del tecnico di parte attrice, ing. altresì direttore dei lavori, non erano mai stati CP_6 CP_ denunciati dal il quale era quindi decaduto dalla garanzia;
g) il solo contratto efficace tra le parti era quello di Euro 63.5000,00 del 5.12.2012, posto che quello del 2013 non solo non era stato sottoscritto, ma addirittura aveva un importo di soli euro 26.800,00, del tutto incompatibile con le CP_ somme erogate dal pari ad euro 56.100,00; h) l'impresa non aveva mai assunto alcun obbligo di smaltimento dell'eternit e dei calcinacci presenti nel cortile che, oltretutto, non potevano neppure dirsi con certezza dipendenti dai lavori eseguiti;
i) durante i lavori vi erano state varie criticità dipese dall'assenza del direttore dei lavori e del computo metrico, a cui aveva dovuto provvedere direttamente l'impresa, e dall'indisponibilità delle imprese che avrebbero dovuto curare l'esecuzione degli impianti, delle parti in legno e dei marmi, rendendo così impossibile coordinare i lavori;
l) aveva CP_ dovuto anche sollecitare l'allaccio alla rete idrica e fognaria, in quanto il non vi aveva provveduto, così determinando la sospensione dei lavori, dovendo subire l'insufficienza dei materiali forniti dalla committenza, i ritardi nella loro consegna e nelle altre lavorazioni, dipesi sia dalle richieste di modifica delle opere che dalla mancanza di liquidità per i tempi di erogazione del mutuo CP_ CP_ da parte dell'istituto bancario a cui il si era rivolto;
m) aveva richiesto al di rilevare in contraddittorio le lavorazioni eseguite, ma il committente aveva risposto rappresentando la sua scarsa disponibilità economica, tanto che i lavori erano stati sospesi nel settembre-ottobre del 2014 fino alla risoluzione del contratto per inadempimento del committente, come da missiva inoltratagli. L'impresta convenuta, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con sentenza n. 9/2022 il Tribunale di Sassari, istruita la causa con acquisizione della CTU eseguita in fase di ATP ed espletamento di nuova CTU al fine di individuare il valore delle opere necessarie
(inclusi i costi di eventuali iter burocratici) per ovviare ai vizi rilevati in sede di accertamento tecnico preventivo, in accoglimento della la domanda di , accertava il grave inadempimento di CP_1
al contratto d'appalto del 5.12.2012 e condannava la convenuta Parte_2 impresa al pagamento in favore di della somma di Euro 29.518,92, oltre rivalutazione CP_1 monetaria ed interessi compensativi. Premetteva il giudicante che il consulente tecnico d'ufficio incaricato nel giudizio di primo grado aveva preso in considerazione ai fini dell'indagine demandatagli l'intero elaborato reso nel procedimento di istruzione preventiva, incluso l'esito del sopralluogo del 22.6.2016 – da cui era derivata l'appendice alla consulenza tecnica –, posto che lo stesso si era svolto previa rituale comunicazione ad entrambe le parti e che, dunque, a prescindere dalla loro presenza effettiva, erano state messe in condizione di partecipare all'attività istruttoria, con conseguente osservanza del principio del contraddittorio. Premetteva altresì, sempre il tribunale, che l'utilizzabilità probatoria dell'accertamento tecnico preventivo non risultava inficiata dalle considerazioni della convenuta relative alla possibile alterazione delle opere per via del trascorrere del tempo (anzi proprio il trascorrere del tempo rappresentava un parametro per meglio valutare la correttezza delle opere) e agli asseriti interventi eseguiti da imprese terze e dallo stesso attore, che, oltre a non essere stati mai neppure chiariti, non erano nemmeno stati mai dimostrati.
Il giudice di primo grado rilevava, ancora, che la decadenza dalla garanzia per i vizi, eccepita dalla convenuta con riguardo alla non corretta intonacatura della cucina posta nell'immobile attiguo di proprietà della madre dell'attore, era da ritenere superflua, dato che non era nemmeno riconducibile ad un vizio, trattandosi di una sbeccatura ripristinata e dovuta alla mancanza di paraspigoli che tuttavia non erano mai stati previsti in contratto.
Inoltre, proseguiva il giudice a quo, dovevano ritenersi superate le questioni relative al fatto che in parte i lavori avrebbero interessato proprietà non dell'attore, ma della madre, posto che i diritti oggetto del giudizio erano dipendenti da un rapporto contrattuale e non dal titolo di proprietà dell'immobile. In base a queste premesse, occorreva, secondo il giudice a quo, fare riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio che, come da quesito, aveva considerato le evidenze dell'istruzione tecnica preventiva, le obbligazioni assunte con il contratto del 5.12.2012 ed il relativo computo metrico. Osservava il tribunale che in base all'esame dello stato dei luoghi erano stati quantificati i costi necessari per l'eliminazione dei vizi riscontrati in sede di accertamento tecnico preventivo, formulando due ipotesi, di cui andava preferita quella che considerava anche i vizi riscontrati nel corso del sopralluogo del 22.6.2016, ossia i danni verificatisi nella porzione di immobile di cui CP_ all'epoca era proprietaria la madre, compresa nel più ampio stabile di proprietà del In particolare, continuava, il giudicante, era stata accertata la presenza dei medesimi fenomeni infiltrativi provenienti dalla terrazza soprastante oggetto di lavori di impermeabilizzazione, già accertati e documentati nella relazione di appendice relativa al sopralluogo del 22.06.2016; erano state descritte le condizioni delle strutture, fornendo una congrua spiegazione delle criticità evidenziate (con particolare riferimento agli ammaloramenti da risalita capillare che aveva determinato le esfoliazioni di vernice, i rigonfiamenti e l'espulsione di intonaco per una altezza fino a 30 cm lungo tutta la parete prospiciente il cortile, vizi visibili sia internamente che esternamente dal cortile). Affermava il giudicante che, sebbene il lastrico solare si fosse presentato all'attualità in buono stato, già nel 2016 era stata accertata la cattiva posa del materiale impermeabilizzante steso sulla superficie della terrazza che aveva così compromesso il solaio al primo piano. Sicchè, sempre secondo il tribunale, il difetto aveva interessato un'opera che già era stata eseguita prima dell'abbandono del cantiere che peraltro era avvenuto su iniziativa dell'appaltatrice che con la missiva del 24.1.2015 aveva inteso rescindere il contratto per quanto colà esposto (ossia ritardi nel saldo dei SAL, assenza del direttore dei lavori, perdita della fiducia tra ditta appaltatrice, committenza e direttore lavori, ritardi di falegnami, marmisti ed altri operatori non imputabili alla ditta) senza tuttavia aver mai determinato efficacemente il venir meno del rapporto. Osservava il giudice, in merito all'abbandono del cantiere, come il contratto non avesse previsto la facoltà di recesso unilaterale di cui all'art. 1372 c.c. e come non ricorresse né l'ipotesi di cui all'art. 1660 c.c. contenuto nella disciplina del contratto di appalto (che prevede altre facoltà di recesso, ma a favore del committente), nè una delle fattispecie di risoluzione stragiudiziale del contratto, sussumibili unicamente sotto la previsione della diffida ad adempiere, del termine essenziale e della clausola risolutiva espressa. Concludeva il giudice a quo che il CTU, utilizzando anche il prezzario regionale del 2019, aveva redatto un computo metrico che quantificava gli interventi necessari ad emendare i numerosi vizi nell'importo di Euro 29.518,92, comprensivo oltre che delle lavorazioni da eseguire, degli imprevisti di cantiere e degli oneri professionali di direzione dei lavori e della sicurezza, importo da rivalutare secondo gli indici ISTAT dalla data dell'1.1.2020 all'attualità e maggiorato degli interessi compensativi da calcolare al tasso legale sull'importo devalutato alla data del 22.6.2016 (in cui a seguito dell'a.t.p. era possibile ritenere che i vizi e i conseguenti danni si fossero cristallizzati) e via via annualmente rivalutato sempre secondo gli indici ISTAT fino ad oggi.
Il tribunale rigettava, invece, la domanda di restituzione delle somme asseritamente pagate in più da parte attrice, la quale non aveva dato prova di quanto effettivamente pagato. Con atto di citazione in appello notificato ritualmente, , in persona Parte_2 Parte_3 dell'omonimo titolare , ha impugnato la predetta sentenza, lamentando con un primo ed Parte_1 articolato motivo di doglianza l'errata interpretazione del contenuto delle difese svolte dalla nonché l'errata valutazione del materiale probatorio con conseguente illogicità della Parte_2 motivazione, in relazione ai seguenti profili: i) per avere il tribunale affermato che le deduzione svolte dalla con particolare riguardo all'ATP erano dirette a privare di efficacia la relazione del Parte_2 perito officiato, mentre le dette deduzioni erano dirette solo ad evidenziare che, con riferimento ai difetti di esigua importanza, il protrarsi del tempo avrebbe potuto interrompere il nesso di causalità, posto che successivamente e contemporaneamente all'operare della ditta, vi era stato l'intervento di altre ditte che, diversamente da quanto ritenuto dal giudicante, era stato provato (consistente in opere idrauliche e di falegnameria, tra l'altro non incluse nel capitolato lavori, come da fatture dell'impresa
MP (2017 e 2018) per altre lavorazioni e la ricevuta SUAP attestante il completamento con modifiche del fabbricato;
ii) per avere il tribunale dapprima premesso la piena validità della CTU eseguita in fase di ATP (a firma Ing. Cristiani) e poi concluso e deciso solo ed esclusivamente sulla base della CTU (relazione a firma dell'ing. disposta nel primo grado di giudizio, tenendo conto Per_2 che le due relazioni erano molto diverse soprattutto nella determinazione degli importi da porre a CP_ carico della;
iii) per avere il tribunale affermato che andavano superate le questioni relative al fatto che in parte i lavori avrebbero interessato proprietà non dell'attore, ma della madre di questi, sul presupposto che i diritti oggetto del giudizio erano dipendenti da un rapporto contrattuale e non dal titolo di proprietà dell'immobile, mentre come più volte rilevato, anche dallo stesso giudice, il CTU avrebbe dovuto procedere alla verifica dello stato dei luoghi e con riferimento unicamente all'immobile di proprietà dell'attore, oggetto dell'appalto, in quanto le opere riguardanti il sottostante CP_ appartamento della madre dell'attore, erano escluse dall'incarico commissionato alla , Parte_2 come ribadito anche dai ctp di parte convenuta;
iv) per non avere il tribunale - nonostante che dal tenore dell'ordinanza di formulazione dei quesiti al CTU questi avrebbe dovuto attenersi alle rilevazioni oggettive contenute nella relazione redatta in sede di ATP, alle obbligazioni di cui al contratto del 5.12.2012 e allo stato dei luoghi (unicamente con riferimento all'immobile di proprietà dell'attore) – debitamente valutato che il CTU Ing.. non svolgeva l'incarico nei modi assegnati, Per_2 effettuando accertamenti tecnici radicalmente nuovi, metodologicamente diversi, inficiati da errori tecnici su luoghi profondamente mutati, estendendo l'indagine anche all'immobile della madre del CP_ per lavori che nulla avevano a che vedere con le infiltrazioni della soprastante terrazza;
v) per avere il tribunale recepito del tutto acriticamente i riscontri e le considerazioni del CTU soprattutto senza tenere conto dei rilievi dei CTP di parte dell'impresa, ing. e geom. , i quali, Per_3 Per_4 avevano rilevato diverse criticità presenti nella bozza di relazione, quali, tenendo conto delle numerazioni contenute nelle relazioni: 4.1) i lavori sulla facciata della via Liguria, di cui euro 5.648,99, per ripristino dei vizi, non erano tuttavia stati posti in essere dall'Impresa;
4.2 i lavori sul pavimento del cortile al piano terra per euro 747,21 nonostante essi non fossero addebitabili all'impresa; 4.3) i vizi sulle facciate del cortile interno ossia a) cavillature e micro fessurazioni da ritiro negli intonaci e b) sfogliature e distacchi degli intonaci sopra il pavimento, per una spesa di €. 11.043,28 nonostante che, non solo tali vizi non potessero essere addebitati all'impresa , ma per Pt_1 gli stessi erano stati previsti interventi di rifacimento radicale anziché interventi mirati sulle parti degli intonaci danneggiati, mentre per le cavillature si trattava di porzione della muratura non trattata dall'impresa; 5.1) il risanamento della umidità del pavimento nella cucina al piano terra per cui doveva tenersi conto che le murature del piano terra erano in Cantonetti di tufo, materiale fortemente igroscopico con facile assorbimento dell'umidità, materiale già presente e per il quale in progetto non era stato stabilito alcun risanamento o bonifica, con la conseguenza che l'importo di euro 2.080,31 non poteva essere conteggiato a carico dell'impresa; 5.2) il risanamento del terrazzo del secondo piano presentava ammaloramento da cattiva posa limitatamente ad una zona posta a 15 20 cm dai bordi del terrazzo e il CTU non teneva conto che tali esfoliazioni erano dovute a delle lastre di marmo fornite dalla committenza di larghezza insufficiente e che poteva ovviarsi al problema con semplici applicazione di lamiera onde permettere il distacco delle gocce, prevedendo invece il tecnico ausiliario una serie di lavori di ripristino radicale per l'importo di euro 2.147, 21 non dovute ed eccessive;
6.1) il vano scale per cui erano stati previsti dal CTU lavori di risanamento non giustificati, tanto più che l'opera non era stata contestata e la committenza vi aveva fatto fare anche le rifiniture, per cui del tutto fuori luogo era la cifra di 1.218 prevista per il ripristino;
6.2) il lastrico solare per il quale la gran parte di lavorazione non erano state eseguite dall'impresa che si era limitata, prima del venir meno del contratto, a livellare l'estradosso del solaio, con la conseguenza che l'importo conteggiato per il ripristino dal CTU pari a 5.970,55 non era dovuto;
6.3) il rifacimento placcaggio wc 2 piano, per cui l'impresa aveva eseguito la sola messa in opera del rivestimento in CP_8 piastrelle e le greche, mentre gli impianti idrici ed i sanitari erano stati forniti e messi in opera da altra impresa artigiana incaricata dal Committente elo stesso Committente aveva fornito alla le CP_8 piastrelle e le greche che erano risultate avere uno spessore diverso tra loro, per cui il lavoro della messa in opera aveva messo in evidenza queste discordanze che erano dovute solo alla peculiarità del materiale di placcaggio non fornito, tuttavia, dall'impresa, sicchè l'importo di euro 704,88 non era dovuto;
6.4) la risega nel corridoio era stata concordata tra l'impresa e la committenza e non era credibile che fosse stato possibile realizzarla “all'insaputa” del committente o della direzione lavori, sicchè l'opera era stata accettata e non era quindi dovuta la cifra di euro 619,36; 6.5) lo smaltimento dell'eternit, per cui il CTU nel computo metrico aveva valutato un importo di €. 600,00 per la rimozione incapsulamento e conferimento a discarica autorizzata del materiale Codice CER 17 06 05
- materiali contenenti amianto, senza tenere conto che nelle voci in appalto veniva prevista la voce n. 6 che riguardava solo la “rimozione totale del manto di copertura realizzata in eternit, ma era stato escluso il ponteggio, il trasporto a deposito o rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a discarica autorizzata” e che, pertanto l'addebito di tale importo era certamente da respingere poiché si trattava di lavorazioni ed oneri non previsti dal contratto e non addebitabili in alcun modo all'impresa . Pt_1 Con un secondo motivo di impugnazione, l'appellante si è doluta del difetto di istruttoria per non avere il giudice di prime cure disposto nuova consulenza tecnica per le ragioni più volte esposte. Con un terzo motivo di impugnazione, infine, l'impresa si è doluta della violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere il giudice accertato il grave inadempimento della ditta , senza che ci fosse stata una domanda in tal senso da parte Parte_2 dell'attore e dovendo ritenersi che il contratto si fosse sciolto per mutuo consenso.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , il quale ha replicato alle avverse CP_1 censure, insistendo per il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 15.12.2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente illustrare alcune circostanze sia avuto riguardo alla CTU espletata in fase di
ATP sia avuto riguardo alla CTU di primo grado al fine di esaminare compiutamente le doglianze contenute nell'appello. Con riguardo alla CTU espletata in fase di ATP, a firma dell'Ing. Cristiani, redatta sul seguente quesito: verificare “lo stato del cantiere sito in Sennori Via Piemonte 20, oggetto del contratto intercorso tra le parti ed in particolare se le opere eseguite dalla ditta appaltatrice siano corrispondenti a quelle elencate nel computo metrico contrattuale, eventuali vizi presenti nelle opere eseguite dalla e il costo necessario per la loro demolizione e il rifacimento a regola d'arte, Parte_2 la congruità o meno delle somme corrisposte dal committente rispetto ai lavori eseguiti”, l'ausiliare, non sapendo se fare riferimento al contratto stipulato nel 2012 o a quello del 2013, analizzava entrambe le ipotesi.
In particolare, - valutate le lavorazioni richieste in entrambi i contratti, i lavori effettuati extra contratto, i lavori relativi al piano della madre del committente e l'acquisto di materiali per conto della committenza – il CTU riscontrava la gran parte dei vizi denunciati (soglia finestra cabina armadio mal montata, tramezzatura fuori squadra cabina armadio, porta accesso terrazza piano secondo realizzata troppo in basso, soglia balcone nuova realizzazione non rifinita con sgocciolatoio sottostante la soglia affogato nella muratura sottostante, bagno/piastrelle e greche non bene in posa, incamiciatura pareti interne dell'abitazione senza giusto spessore, pittura pareti interne con chiazze e mancante di seconda mando di vernice;
pozzetto ispezione marciapiede non chiuso e sigillato con conseguenti allagamenti, vespaio nuovo marciapiede realizzato con materiale di risulta anziche' con il ghiaino concordato, eternit abbandonato nel cortile, intonaco facciata stabile non realizzato in termini di accettabilità) e, pur rimanendo incerto sulla effettiva riconducibilità causale degli stessi all'impresa (considerato che, a titolo di esempio, in alcuni casi il vizio si era verificato anche per l'utilizzo di materiali inidonei forniti dalla committenza), perveniva a concludere, con riferimento al contratto del 2012, che il risarcimento che poteva riconoscersi alla committenza era pari ad euro
740,00, di cui euro 300 per la tramezzatura fuori squadra della cabina-armadio ed euro 460 per la soglia del balcone di nuova costruzione. Specificava poi, sempre l'ing. Cristiani, con particolare riguardo al problema della impermeabilizzazione della terrazza, che poteva valutarsi un costo per il ripristino pari a euro 4.026,33. Nel giudizio di merito veniva espletata una nuova CTU sul seguente quesito: “Ritenuto opportuno disporre consulenza tecnica di ufficio affinché in base alle rilevazioni oggettive contenute nella relazione redatta in sede di accertamento tecnico preventivo, alle obbligazioni assunte dall'impresa con il contratto del 05.12.2012 e relativo computo metrico, alla verifica dello stato dei luoghi (e con riferimento unicamente alla proprietà dell'attore oggetto dell'appalto e di cui alla citazione) sia determinato il valore delle opere necessarie (inclusi i costi per eventuali iter burocratici) per ovviare ai vizi rilevati in sede di accertamento tecnico preventivo”. All'udienza del 12.01.2021, il giudice precisava altresì che “il CTU procederà a due diverse ipotesi, vale a dire tenendo conto (previa verifica di riconducibilità causale alle opere per cui è causa) o escludendo gli ulteriori vizi di cui ai cui al capo 3.2.2. della comparsa di costituzione e risposta, e che dovrà considerare lo stato dei luoghi al momento della redazione dell'atp (a meno che quanto riscontrato all'attualità non sia un aggravamento dei vizi già individuati)”. Inoltre, il giudice di prime cure, su domanda del CTU, chiariva che il tecnico officiato doveva CP_ prendere in considerazione anche i danni verificatisi nell'appartamento della madre del ossia il primo piano, che aveva presentato diverse infiltrazioni. Tanto premesso, l'appello è parzialmente fondato nei limiti di seguito precisati. Occorre prioritariamente esaminare il terzo motivo d'appello con il quale la ditta appellante si è doluta della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sotto il profilo che il giudice di prime cure dichiarava l'inadempimento della , senza che l'attore avesse richiesto tale Parte_2 accertamento ed essendosi il contratto risolto per mutuo consenso dovuto alla perdita di interesse di entrambe le parti alla continuazione del contratto e non avendo il committente insistito per l'adempimento. Il motivo non è fondato.
Nella fattispecie in esame non ricorrono, infatti, gli estremi del mutuo consenso inteso quale accordo delle parti di non dare esecuzione al contratto e di regolare, nel caso che il rapporto abbia avuto un principio di esecuzione, le eventuali restituzioni. Invero con l'atto di citazione agiva per l'accertamento dell'inadempimento perpetrato CP_1 dall'impresa appaltatrice ed il conseguente risarcimento del danno per i vizi delle opere eseguite e da ricondurre alla mancata perizia dell'impresa nell'effettuare i lavori, evidenziando, quindi, un inadempimento della ditta, la quale si limitava, a sua volta, a chiedere il rigetto della domanda senza richiedere, dal canto suo, l'accertamento dell'inadempienza dell'attore, dedotta solo come giustificazione dell'allontanamento definitivo dal cantiere. Né d'altro canto l'appellante ha spiegato il beneficio che intenderebbe ottenere anche qualora venisse configurata una risoluzione per mutuo consenso oppure la diversa ipotesi, ventilata nell'atto di recesso del gennaio 2015, di perdita di fiducia tra le parti con esclusione dell'interesse per l'affare.
Con riguardo al primo ed articolato motivo di doglianza, giova preliminarmente evidenziare l'irrilevanza di quanto eccepito dall'appellante in ordine al fatto che le critiche di parte convenuta alla CTU espletata in fase di ATP non erano dirette ad inficiarne la relativa validità, posto che, essendo stata disposta altra CTU, nessun rilievo può sortire il fatto che quella precedente potesse essere stata criticata più o meno recisamente. Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, la CTU a firma dell'Ing. teneva in Per_2 considerazione gli accertamenti eseguiti nella precedente relazione a firma dell'Ing. Cristiani, dovendo altresì tenersi conto che nel giudizio di primo grado il quesito era stato da una parte circoscritto al contratto del 12.12.2012, come del resto richiesto dalla stessa impresa, e per altro verso, ampliato, essendo stato conferito anche il compito di ricercare sul piano tecnico l'attribuibilità dei vizi all'operato della ditta, aspetto, questo, non coltivato nella precedente CTU, tanto che il giudice riteneva di disporre una nuova indagine in tal senso. Sicchè appare del tutto corretto che il giudicante si sia basato sulla CTU espletata durante il primo grado. Con riguardo alla contestazione che i CTU conteggiavano nei loro rispettivi calcoli i danni verificatisi nella porzione di immobile appartenente alla madre del committente, come peraltro loro richiesto espressamente dal tribunale, deve evidenziarsi come effettivamente tale voce di danno, stimata dal CTU in euro 3.825,67, non poteva essere posta a carico dell'impresa, come contestato dall'appellante, con doglianza da ritenersi quindi fondata, in difetto di un'azione diretta da parte della danneggiata nei confronti della stessa. Ed invero per la lavorazione in questione l'operato della ditta aveva inciso sulla sfera giuridico patrimoniale di un terzo, con la conseguenza che solo quest'ultimo, ossia la madre del committente, poteva agire, in via di responsabilità extracontrattuale, nei confronti dell'impresa, fatto salvo il caso in cui il committente avesse voluto agire in rivalsa per aver già risarcito il danno al terzo. Circostanza quest'ultima non dedotta. Sicchè tale ultima ipotesi non è riconducibile al caso di specie in cui il committente, invece, inseriva il danno arrecato alla porzione immobiliare della madre, quale vizio dell'opera, richiedendone il risarcimento, senza dichiarare che stava agendo in rivalsa e senza nessuna prova di avere già provveduto a risarcire il terzo. CP_ Pertanto, va esclusa la legittimazione del al risarcimento del danno verificatosi nella porzione immobiliare della madre e la relativa quantificazione, pari a euro 3.825,67, deve essere detratta dalla somma riconosciuta in sentenza in favore della committenza, a titolo di risarcimento del danno. CP_ Per quanto riguarda i vizi riscontrati esclusivamente nell'immobile del – premessa la certa attribuibilità delle opere alla impresa appellante, posto che il CTU rilevava come le stesse risultassero dal computo metrico stilato dal direttore dei lavori - ritiene la Corte che le risposte rese dal CTU alle osservazioni dei consulenti di parte siano del tutto convincenti e ben motivate anche con riguardo ai rimedi individuati. Più in particolare, risulta il CTU sulle controdeduzioni dei ctp dell'impresa con riferimento ai lavori sulle facciate del cortile interno (voce 4.3.), secondo i quali le esfoliazioni e i distacchi erano da attribuire a eventuali fenomeni di assestamento delle murature, argomentava del tutto logicamente come non erano le murature ad essersi assestate (dal momento che le stesse risultavano essere edificate da molti decenni), ma il nuovo intonaco a base di cemento steso su una superficie a base di calcare e con dosaggi di impasto errati.
Inoltre, secondo il CTU risultava poco credibile, in ordine alla voce 5.1. (5.1 Risanamento della umidità nella cucina al piano terra), quanto osservato dai ctp dell'impresa secondo i quali l'umidità verificatasi nella detta cucina era conseguenza del fatto che la costruzione si presentava in mattoni di tufo, evidenziando in merito che non era vero che qualunque costruzione edificata in blocchi di calcare argilloso (commercialmente chiamati di tufo) fosse soggetta a problematiche di umidità da risalita capillare. Si notava invece, come chiarito dall'ausiliario officiato, che l'ammaloramento rappresentato nelle foto era in sostanza concentrato in una determinata zona del cortile, ossia vicino al pozzetto in pvc, a tratti concentrato (foto A6), e disomogeneo (foto A5). Se fosse stata vera la tesi dei consulenti- rilevava il CTU - gli ammaloramenti sarebbero stati presenti anche in altri punti del cortile, e così non era. L'ammaloramento presente quindi era da attribuirsi alla cattiva pratica edilizia e all'avere lasciato il pozzetto di ispezione delle fognature posto nell'area cortilizia del fabbricato in uno stato di precarietà e senza la chiusura della breccia sul pavimento del cortile, consentendo così l'ingresso delle piogge nel varco lasciato libero tra il pozzetto ed il massetto di pavimento fino alle fondazioni dello stabile. Tanto ciò è vero che la risalita capillare o umidità ascendente, sempre come osservato dal CTU, era stata originata da acque disperse non drenate a causa di incuria e cattiva pratica.
Anche con riferimento alla voce di cui al punto 6.4. (risega del corridoio), la risposta del CTU ai ctp di parte era altrettanto convincente, posto che, in difetto di prova di un accordo con la committenza, risultava che la ditta aveva realizzato un elemento diverso da quello progettato, peraltro fuori squadra.
Pertanto, ritiene questo Collegio che la CTU non presentava vizi logici, tenuto anche conto che l'ausiliario nell'ambito della prima bozza aveva rivisto il computo metrico, escludendo alcune voci di ripristino, laddove risultava provato che la ditta non era intervenuta su alcune porzioni risultate ammalorate come nel caso di cui al punto 4.1. (Lavori sulla facciata di via Liguria;
cfr. risposte ai quesiti)
Detto ciò, tuttavia, ritiene il Collegio che non può non considerarsi che per contratto i materiali necessari all'appalto erano stati forniti dalla committenza, la quale, senza che ciò sia stato in qualche modo espressamente contestato, aveva fornito materiali non adatti. Ci si riferisce alle lastre di marmo di diversa grandezza (v. voce 5.2. punto v) utilizzate per il risanamento del terrazzo del secondo piano che presentava ammaloramento da cattiva posa limitatamente ad una zona posta a 15 20 cm dai bordi del terrazzo). Il CTU indicava un rimedio il cui costo non è corretto porre a carico dell'impresa, tenuto conto che lo stesso CTU nulla diceva in ordine a tale rilevata inadeguatezza del materiale. Pertanto, va defalcata dalla somma complessiva dell'importo risarcitorio, l'importo di euro 2.147,21. Ugualmente dovrà essere defalcato l'importo di euro 704,88 relativo al punto 6.3 del punto v) dei motivi di impugnazione - rifacimento placcaggio wc 2 piano – posto che le piastrelle e le greche fornite dalla committenza erano risultate avere uno spessore diverso tra loro, per cui il lavoro della messa in opera aveva messo in evidenza queste discordanze che erano dovute solo alla peculiarità del materiale di placcaggio. Infine, per quanto riguarda l'importo di euro 600,00, per lo smaltimento dell'amianto, esso veniva correttamente posto a carico dell'impresa, in quanto anche se esso non era previsto in contratto, era comunque emerso dalla relazione peritale che l'impresa aveva demolito materiale contenente amianto e l'aveva pericolosamente abbandonato in cantiere, sicchè certamente quest'ultima avrebbe dovuto comunicare la presenza del materiale nocivo per programmare lo smaltimento anche se ad opera di impresa specializzata. Per il resto sono rimaste del tutto indimostrate le circostanze genericamente indicate dall'impresa, quali la non attribuibilità alla stessa dei vizi rilevati, l'inadempimento di altre e diverse ditte ai lavori di falegnameria o di idraulica, il ritardo nei pagamenti. L'appello pertanto deve essere accolto solo parzialmente e la sentenza n. 9/2022 del Tribunale di Sassari, nel resto confermata, deve essere riformata nel senso che l' Controparte_9
deve essere condannata al pagamento, in favore di , del minore importo di euro
[...] CP_1
22.841,16 derivante dalla differenza tra euro 29.518,92 e gli importi di euro 2.147,21 (voce 5.2), euro
704,88 (voce 6.3) e euro 3.825,67 (risarcimento danni a terzi), oltre interessi e rivalutazione come calcolati in primo grado.
Le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo in base ai parametri medi dello scaglione di cause di valore compreso tra 5000,00 euro e 26.000,00, tenuto conto del criterio del decisum, devono essere compensate in ragione di un quarto, ponendo la restante parte a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da , in persona Controparte_9 dell'omonimo titolare e parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sassari n. 9/2022, nel resto confermata, condanna , in persona dell'omonimo titolare, al Controparte_9 pagamento, in favore di della somma, per il titolo di cui è causa, di euro 22.841,16. CP_1 oltre interessi e rivalutazione, come determinati in primo grado;
- compensa le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio in ragione di un quarto e condanna , in persona dell'omonimo titolare al pagamento, in favore Controparte_9 di , della restante parte che liquida in euro 3.807,75 per il primo grado ed in euro CP_1
4.356,75 per il presente grado per compensi, oltre quanto dovuto per legge e il 15% per rimborso forfettario.
Così deciso in Sassari in data 15 gennaio 2025
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Francesca Maccioni
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati:
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere Dott. Francesca Maccioni Giudice ausiliario rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 63/2022 RG promossa da:
(C.F. ) nella sua qualità di titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
(P IVA , elettivamente domiciliato in Sassari presso Parte_2 P.IVA_1 e nello studio dell'Avv. Giuseppe Stara che lo rappresenta, assiste e difende in forza della procura estesa a margine dell'atto di citazione in appello appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Sassari, presso lo CP_1 CodiceFiscale_2 studio degli Avv.ti e i quali lo rappresentano e difendono, in forza Controparte_2 CP_3 di procura a margine e in allegato all'atto di citazione di primo grado
appellato All'udienza del 15 dicembre 2023 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: Voglia la Corte d'Appello adita, reietta ogni avversa istanza, eccezione e conclusione:
A) Riformare totalmente la sentenza n. 9/22 del Tribunale di Sassari depositata in data 11 gennaio
2022.
B) Assolvere la ditta M. di da ogni avversa domanda;
Parte_2 Parte_1 C) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado, ivi compresi quelli dell'A.T.P. e delle spese delle due c.t.u..
D) In mero subordine alle conclusioni A) e B) condannare la ditta al pagamento a favore Parte_2 CP_ del della somma di € 2.698,33 determinata dall'ing. Cristiani perito dell'A.T.P. E) Con compensazione totale di spese per il primo grado e vittoria di spese per il secondo grado;
Nell'interesse dell'appellato: Piaccia all'Ecc. ma Corte adita, “ogni avversa istanza, eccezione, conclusione e difesa respinta - dichiarare inammissibile l'appello avversamente proposto;
in subordine chiede il rigetto dell'appello avversamente proposto con conseguente conferma della Sentenza impugnata;
in ulteriore subordine chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel primo grado del giudizio (ovviamente nei limiti imposti dal solo avverso appello proposto); in tutti i casi convittoria di spese e compensi professionali (anche del secondo grado del giudizio).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 3 maggio 2019, conveniva in giudizio , titolare CP_1 Parte_1 della ditta individuale TA G&M , affinchè il Tribunale di Sassari 1) accertasse Parte_2 che i vizi presenti nel suo immobile in Sassari, Via Piemonte 20, compresi i lavori non eseguiti ma retribuiti, oggetto dei lavori d'appalto come descritti in atti, nella relazione della DL e nell'ATP, erano da imputare all'impresa convenuta;
2) conseguentemente condannasse a risarcire Parte_1 tutti i danni subiti a seguito dell'esecuzione non a regola d'arte dei lavori oggetto dell'appalto e comunque commissionati dall'attore nella misura di Euro 42.326,69 – oltre spese per la pratica SUAPE, per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e realizzazione e la Direzione dei lavori per un ulteriore importo di Euro 3.500,00 – o altra misura acccertanda – oltre interessi legali e a restituire le somme pagate in eccesso nella misura accertanda in corso di causa;
3) condannasse il medesimo a risarcire le spese di A.T.P, ovvero quanto corrisposto al CTU e al proprio difensore per compensi professionali, oltre spese non imponibili;
5) con vittoria di spese. A sostegno della domanda, esponeva che: CP_1
1) in data 17/02/2011 era stata presentato al Comune di Sennori un progetto per la divisione e ristrutturazione edilizia con adeguamento strutturale di un fabbricato residenziale di proprietà dell'istante e le relative opere avrebbero dovuto essere eseguite dall'impresa di TT NN TI, la quale, tuttavia, dovendo presto cessare la sua attività, aveva chiesto di essere sostituita dalla;
Parte_2
2) l'istante aveva, quindi, in data 5.12.2012, concluso un diverso contratto con tale ultima ditta con cui le parti si erano accordate per l'esclusione di alcune opere e fissazione del corrispettivo dell'appalto ad euro 63.500,00 oltre IVA;
3) tuttavia, poiché l'impresa di aveva proceduto con lentezza nell'esecuzione Parte_1 dell'appalto, l'istante aveva sollecitato il completamento dei lavori, sollecito, al quale, l'impresa aveva risposto con la rescissione del contratto e l'abbondono del cantiere;
Parte_2
4) poiché, a seguito dell'esame dello stato dei lavori eseguiti e della verifica contabile era emerso che numerose opere non erano state correttamente eseguite e altre erano state solo parzialmente eseguite, l'istante, con racc.ta del 9 marzo 2015 inviata alla , aveva Parte_2 chiesto il risarcimento dei danni e la ripetizione di quanto indebitamente pagato alla convenuta, e, al fine di riprendere i lavori e di perseguire una soluzione conciliativa, aveva promosso ATP ex artt. 696 e 696 bis, allegando la relazione del proprio consulente che conteneva le seguenti contestazioni: i.1) il nuovo massetto di sottopavimentazione della grande Terrazza al piano secondo era stato impermeabilizzato senza prima procedere – vista la rilevante superficie - all'esecuzione degli opportuni giunti di dilatazione, con conseguenti lesioni e copiose infiltrazioni;
i.2) nel lastrico solare soprastante il vano scale di proprietà di terzi non erano state completate le opere di sigillatura dei cantoni di tufo del parapetto, resi pericolanti, e la relativa impermeabilizzazione;
i.3) il parapetto che delimita il lastrico solare presentava un “rattoppo” effettuato dall' allo scopo di porre rimedio alle continue CP_4 infiltrazioni idriche che si stavano verificando all'interno; i.4) il manto di copertura in ondulino di era stato rimosso solo parzialmente e non erano mai state rese note le CP_5 modalità di smaltimento del materiale;
i.5) il vespaio del nuovo marciapiede interno al cortile di pertinenza del fabbricato era stato completato con un materiale diverso anziché con l'apposito ghiaino, computato in contratto;
i.6) il muretto - preesistente - di contenimento del marciapiede non era stato raddrizzato e fortificato non ovviando così alla scarsa tenuta del marciapiede;
i.7) la parte dell'intonacatura delle facciate dello stabile, effettuata con materiali differenti da quelli concordati, e non idonei, non permetteva alla muratura una regolare climatizzazione tra l'esterno e l'interno dell'abitazione, e aveva comportato la formazione di muffe diffuse su tutta la muratura;
i.8) il rivestimento interno del box doccia nel bagno, effettuato con piastrelle del tipo “mosaico”, presentava evidenti irregolarità e le piastrelle non erano state posate “a livello”; i.9) il supporto superiore della struttura della porta a scrigno (nel bagno) era stato installato al contrario;
i.10) non era stata spostata l'ubicazione della porta che dalla zona notte dell'abitazione permette l'accesso al grande terrazzo al piano secondo dello stabile;
i.11) l'incamiciatura in gesso delle pareti interne all'abitazione era stata effettuata di spessore inadeguato e con materiale inidoneo a consentire la rifinitura liscia del composto gessoso;
i.12) la pittura in tinta bianca delle pareti interne all'abitazione era stata eseguita parzialmente e, ove effettuata, malamente;
i.13) la finestra della cabina armadio al piano secondo o mansardato era stata realizzata di forma rettangolare anziché rotonda, così come doveva essere;
i.14) la portafinestra che permette la comunicazione tra la zona notte e l'annessa grande terrazza al piano secondo o mansardato era stata posizionata nell'apertura esistente e non era stata, invece, spostata secondo quanto previsto in progetto e indicato dalla
DL; i.15) la pavimentazione della zona notte al piano secondo o mansardato era stata realizzata con listoni in laminato del tipo Parquet forniti dal committente e la stessa presentava, però, diverse scheggiature ed abrasioni dovute presumibilmente al fatto che la posa era stata effettuata non dopo le altre lavorazioni – come sempre deve farsi in caso di utilizzo di detto materiale – ma prima di eseguire le stesse;
i.16) lo sgocciolatoio della soglia che rifinisce il nuovo balcone al piano secondo era in parte affogato nella malta della muratura sottostante, con compromissione della sua corretta funzione e pregiudizio della integrità della struttura portante dello stesso balcone, oltreché dell'intonacatura e della tinteggiatura corrispondente;
i.17) il pozzetto di ispezione delle fognature posto nell'area cortilizia del fabbricato era stato lasciato in uno stato di precarietà e senza la chiusura della breccia sul pavimento del cortile, consentendo così l'ingresso delle piogge nel varco lasciato libero tra il pozzetto ed il massetto di pavimento fino alle fondazioni dello stabile, con ovvie prevedibili quanto inevitabili conseguenze;
5) il Ctu nominato in fase di ATP aveva accertato la quasi totalità dei vizi e difetti contestati, ma aveva omesso di rispondere ai quesiti o aveva risposto in maniera errata;
6) i vizi già dedotti erano stati confermati dalla perizia di parte a firma dell'Ing. in atti Per_1 depositata.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la , la quale, oltre a contestare i vizi Parte_2 richiamati dall'attore, eccepiva: a) l'inattendibilità delle deduzioni di controparte, posto che pretendeva di evidenziare presunti vizi e lo stato di un'opera che non soltanto non era stata conclusa (avendo l'impresa abbandonato il cantiere già nel gennaio del 2015, dopo aver interrotto i lavori nel settembre-ottobre del 2014, per il persistente inadempimento della committenza), ma che era anche stata soggetta medio tempore alle alterazioni dovute al trascorrere del tempo e all'intervento di altre imprese che vi avevano operato, oltre che alle modifiche operate dallo stesso attore che aveva reso conforme alle sue esigenze l'immobile ove era andato a vivere;
b) il contratto in essere tra le parti era quello del 5.12.2012 (la ditta precedente, rinunciataria, aveva infatti stilato solo un preventivo) successivamente modificato su richiesta della committenza che aveva prima voluto la riduzione quantitativa e qualitativa delle opere, poi preteso lavorazioni aggiuntive e ancora voluto nel gennaio del 2013 un nuovo capitolato e una nuova pattuizione che poi erano stati disconosciuti;
c) la medesima ditta aveva inviato nel gennaio del 2015 un computo metrico aggiornato con l'indicazione delle lavorazione effettuate, delle relative quantità e degli importi definitivi, delle opere modificate e non comprese in alcun computo e di quelle ancora da conteggiare con specificazione dei materiali acquistati dall'impresa; d) tutte le lavorazioni in variante erano state richieste direttamente dalla committenza che aveva anche provveduto all'acquisto e al trasporto dei materiali concordati con il CP_
e) le modifiche al vano scala non erano state apportate su iniziativa della ditta edile, ma erano state necessitate da errori di misurazione del falegname;
f) i presunti vizi, come denunciati dalla relazione del tecnico di parte attrice, ing. altresì direttore dei lavori, non erano mai stati CP_6 CP_ denunciati dal il quale era quindi decaduto dalla garanzia;
g) il solo contratto efficace tra le parti era quello di Euro 63.5000,00 del 5.12.2012, posto che quello del 2013 non solo non era stato sottoscritto, ma addirittura aveva un importo di soli euro 26.800,00, del tutto incompatibile con le CP_ somme erogate dal pari ad euro 56.100,00; h) l'impresa non aveva mai assunto alcun obbligo di smaltimento dell'eternit e dei calcinacci presenti nel cortile che, oltretutto, non potevano neppure dirsi con certezza dipendenti dai lavori eseguiti;
i) durante i lavori vi erano state varie criticità dipese dall'assenza del direttore dei lavori e del computo metrico, a cui aveva dovuto provvedere direttamente l'impresa, e dall'indisponibilità delle imprese che avrebbero dovuto curare l'esecuzione degli impianti, delle parti in legno e dei marmi, rendendo così impossibile coordinare i lavori;
l) aveva CP_ dovuto anche sollecitare l'allaccio alla rete idrica e fognaria, in quanto il non vi aveva provveduto, così determinando la sospensione dei lavori, dovendo subire l'insufficienza dei materiali forniti dalla committenza, i ritardi nella loro consegna e nelle altre lavorazioni, dipesi sia dalle richieste di modifica delle opere che dalla mancanza di liquidità per i tempi di erogazione del mutuo CP_ CP_ da parte dell'istituto bancario a cui il si era rivolto;
m) aveva richiesto al di rilevare in contraddittorio le lavorazioni eseguite, ma il committente aveva risposto rappresentando la sua scarsa disponibilità economica, tanto che i lavori erano stati sospesi nel settembre-ottobre del 2014 fino alla risoluzione del contratto per inadempimento del committente, come da missiva inoltratagli. L'impresta convenuta, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con sentenza n. 9/2022 il Tribunale di Sassari, istruita la causa con acquisizione della CTU eseguita in fase di ATP ed espletamento di nuova CTU al fine di individuare il valore delle opere necessarie
(inclusi i costi di eventuali iter burocratici) per ovviare ai vizi rilevati in sede di accertamento tecnico preventivo, in accoglimento della la domanda di , accertava il grave inadempimento di CP_1
al contratto d'appalto del 5.12.2012 e condannava la convenuta Parte_2 impresa al pagamento in favore di della somma di Euro 29.518,92, oltre rivalutazione CP_1 monetaria ed interessi compensativi. Premetteva il giudicante che il consulente tecnico d'ufficio incaricato nel giudizio di primo grado aveva preso in considerazione ai fini dell'indagine demandatagli l'intero elaborato reso nel procedimento di istruzione preventiva, incluso l'esito del sopralluogo del 22.6.2016 – da cui era derivata l'appendice alla consulenza tecnica –, posto che lo stesso si era svolto previa rituale comunicazione ad entrambe le parti e che, dunque, a prescindere dalla loro presenza effettiva, erano state messe in condizione di partecipare all'attività istruttoria, con conseguente osservanza del principio del contraddittorio. Premetteva altresì, sempre il tribunale, che l'utilizzabilità probatoria dell'accertamento tecnico preventivo non risultava inficiata dalle considerazioni della convenuta relative alla possibile alterazione delle opere per via del trascorrere del tempo (anzi proprio il trascorrere del tempo rappresentava un parametro per meglio valutare la correttezza delle opere) e agli asseriti interventi eseguiti da imprese terze e dallo stesso attore, che, oltre a non essere stati mai neppure chiariti, non erano nemmeno stati mai dimostrati.
Il giudice di primo grado rilevava, ancora, che la decadenza dalla garanzia per i vizi, eccepita dalla convenuta con riguardo alla non corretta intonacatura della cucina posta nell'immobile attiguo di proprietà della madre dell'attore, era da ritenere superflua, dato che non era nemmeno riconducibile ad un vizio, trattandosi di una sbeccatura ripristinata e dovuta alla mancanza di paraspigoli che tuttavia non erano mai stati previsti in contratto.
Inoltre, proseguiva il giudice a quo, dovevano ritenersi superate le questioni relative al fatto che in parte i lavori avrebbero interessato proprietà non dell'attore, ma della madre, posto che i diritti oggetto del giudizio erano dipendenti da un rapporto contrattuale e non dal titolo di proprietà dell'immobile. In base a queste premesse, occorreva, secondo il giudice a quo, fare riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio che, come da quesito, aveva considerato le evidenze dell'istruzione tecnica preventiva, le obbligazioni assunte con il contratto del 5.12.2012 ed il relativo computo metrico. Osservava il tribunale che in base all'esame dello stato dei luoghi erano stati quantificati i costi necessari per l'eliminazione dei vizi riscontrati in sede di accertamento tecnico preventivo, formulando due ipotesi, di cui andava preferita quella che considerava anche i vizi riscontrati nel corso del sopralluogo del 22.6.2016, ossia i danni verificatisi nella porzione di immobile di cui CP_ all'epoca era proprietaria la madre, compresa nel più ampio stabile di proprietà del In particolare, continuava, il giudicante, era stata accertata la presenza dei medesimi fenomeni infiltrativi provenienti dalla terrazza soprastante oggetto di lavori di impermeabilizzazione, già accertati e documentati nella relazione di appendice relativa al sopralluogo del 22.06.2016; erano state descritte le condizioni delle strutture, fornendo una congrua spiegazione delle criticità evidenziate (con particolare riferimento agli ammaloramenti da risalita capillare che aveva determinato le esfoliazioni di vernice, i rigonfiamenti e l'espulsione di intonaco per una altezza fino a 30 cm lungo tutta la parete prospiciente il cortile, vizi visibili sia internamente che esternamente dal cortile). Affermava il giudicante che, sebbene il lastrico solare si fosse presentato all'attualità in buono stato, già nel 2016 era stata accertata la cattiva posa del materiale impermeabilizzante steso sulla superficie della terrazza che aveva così compromesso il solaio al primo piano. Sicchè, sempre secondo il tribunale, il difetto aveva interessato un'opera che già era stata eseguita prima dell'abbandono del cantiere che peraltro era avvenuto su iniziativa dell'appaltatrice che con la missiva del 24.1.2015 aveva inteso rescindere il contratto per quanto colà esposto (ossia ritardi nel saldo dei SAL, assenza del direttore dei lavori, perdita della fiducia tra ditta appaltatrice, committenza e direttore lavori, ritardi di falegnami, marmisti ed altri operatori non imputabili alla ditta) senza tuttavia aver mai determinato efficacemente il venir meno del rapporto. Osservava il giudice, in merito all'abbandono del cantiere, come il contratto non avesse previsto la facoltà di recesso unilaterale di cui all'art. 1372 c.c. e come non ricorresse né l'ipotesi di cui all'art. 1660 c.c. contenuto nella disciplina del contratto di appalto (che prevede altre facoltà di recesso, ma a favore del committente), nè una delle fattispecie di risoluzione stragiudiziale del contratto, sussumibili unicamente sotto la previsione della diffida ad adempiere, del termine essenziale e della clausola risolutiva espressa. Concludeva il giudice a quo che il CTU, utilizzando anche il prezzario regionale del 2019, aveva redatto un computo metrico che quantificava gli interventi necessari ad emendare i numerosi vizi nell'importo di Euro 29.518,92, comprensivo oltre che delle lavorazioni da eseguire, degli imprevisti di cantiere e degli oneri professionali di direzione dei lavori e della sicurezza, importo da rivalutare secondo gli indici ISTAT dalla data dell'1.1.2020 all'attualità e maggiorato degli interessi compensativi da calcolare al tasso legale sull'importo devalutato alla data del 22.6.2016 (in cui a seguito dell'a.t.p. era possibile ritenere che i vizi e i conseguenti danni si fossero cristallizzati) e via via annualmente rivalutato sempre secondo gli indici ISTAT fino ad oggi.
Il tribunale rigettava, invece, la domanda di restituzione delle somme asseritamente pagate in più da parte attrice, la quale non aveva dato prova di quanto effettivamente pagato. Con atto di citazione in appello notificato ritualmente, , in persona Parte_2 Parte_3 dell'omonimo titolare , ha impugnato la predetta sentenza, lamentando con un primo ed Parte_1 articolato motivo di doglianza l'errata interpretazione del contenuto delle difese svolte dalla nonché l'errata valutazione del materiale probatorio con conseguente illogicità della Parte_2 motivazione, in relazione ai seguenti profili: i) per avere il tribunale affermato che le deduzione svolte dalla con particolare riguardo all'ATP erano dirette a privare di efficacia la relazione del Parte_2 perito officiato, mentre le dette deduzioni erano dirette solo ad evidenziare che, con riferimento ai difetti di esigua importanza, il protrarsi del tempo avrebbe potuto interrompere il nesso di causalità, posto che successivamente e contemporaneamente all'operare della ditta, vi era stato l'intervento di altre ditte che, diversamente da quanto ritenuto dal giudicante, era stato provato (consistente in opere idrauliche e di falegnameria, tra l'altro non incluse nel capitolato lavori, come da fatture dell'impresa
MP (2017 e 2018) per altre lavorazioni e la ricevuta SUAP attestante il completamento con modifiche del fabbricato;
ii) per avere il tribunale dapprima premesso la piena validità della CTU eseguita in fase di ATP (a firma Ing. Cristiani) e poi concluso e deciso solo ed esclusivamente sulla base della CTU (relazione a firma dell'ing. disposta nel primo grado di giudizio, tenendo conto Per_2 che le due relazioni erano molto diverse soprattutto nella determinazione degli importi da porre a CP_ carico della;
iii) per avere il tribunale affermato che andavano superate le questioni relative al fatto che in parte i lavori avrebbero interessato proprietà non dell'attore, ma della madre di questi, sul presupposto che i diritti oggetto del giudizio erano dipendenti da un rapporto contrattuale e non dal titolo di proprietà dell'immobile, mentre come più volte rilevato, anche dallo stesso giudice, il CTU avrebbe dovuto procedere alla verifica dello stato dei luoghi e con riferimento unicamente all'immobile di proprietà dell'attore, oggetto dell'appalto, in quanto le opere riguardanti il sottostante CP_ appartamento della madre dell'attore, erano escluse dall'incarico commissionato alla , Parte_2 come ribadito anche dai ctp di parte convenuta;
iv) per non avere il tribunale - nonostante che dal tenore dell'ordinanza di formulazione dei quesiti al CTU questi avrebbe dovuto attenersi alle rilevazioni oggettive contenute nella relazione redatta in sede di ATP, alle obbligazioni di cui al contratto del 5.12.2012 e allo stato dei luoghi (unicamente con riferimento all'immobile di proprietà dell'attore) – debitamente valutato che il CTU Ing.. non svolgeva l'incarico nei modi assegnati, Per_2 effettuando accertamenti tecnici radicalmente nuovi, metodologicamente diversi, inficiati da errori tecnici su luoghi profondamente mutati, estendendo l'indagine anche all'immobile della madre del CP_ per lavori che nulla avevano a che vedere con le infiltrazioni della soprastante terrazza;
v) per avere il tribunale recepito del tutto acriticamente i riscontri e le considerazioni del CTU soprattutto senza tenere conto dei rilievi dei CTP di parte dell'impresa, ing. e geom. , i quali, Per_3 Per_4 avevano rilevato diverse criticità presenti nella bozza di relazione, quali, tenendo conto delle numerazioni contenute nelle relazioni: 4.1) i lavori sulla facciata della via Liguria, di cui euro 5.648,99, per ripristino dei vizi, non erano tuttavia stati posti in essere dall'Impresa;
4.2 i lavori sul pavimento del cortile al piano terra per euro 747,21 nonostante essi non fossero addebitabili all'impresa; 4.3) i vizi sulle facciate del cortile interno ossia a) cavillature e micro fessurazioni da ritiro negli intonaci e b) sfogliature e distacchi degli intonaci sopra il pavimento, per una spesa di €. 11.043,28 nonostante che, non solo tali vizi non potessero essere addebitati all'impresa , ma per Pt_1 gli stessi erano stati previsti interventi di rifacimento radicale anziché interventi mirati sulle parti degli intonaci danneggiati, mentre per le cavillature si trattava di porzione della muratura non trattata dall'impresa; 5.1) il risanamento della umidità del pavimento nella cucina al piano terra per cui doveva tenersi conto che le murature del piano terra erano in Cantonetti di tufo, materiale fortemente igroscopico con facile assorbimento dell'umidità, materiale già presente e per il quale in progetto non era stato stabilito alcun risanamento o bonifica, con la conseguenza che l'importo di euro 2.080,31 non poteva essere conteggiato a carico dell'impresa; 5.2) il risanamento del terrazzo del secondo piano presentava ammaloramento da cattiva posa limitatamente ad una zona posta a 15 20 cm dai bordi del terrazzo e il CTU non teneva conto che tali esfoliazioni erano dovute a delle lastre di marmo fornite dalla committenza di larghezza insufficiente e che poteva ovviarsi al problema con semplici applicazione di lamiera onde permettere il distacco delle gocce, prevedendo invece il tecnico ausiliario una serie di lavori di ripristino radicale per l'importo di euro 2.147, 21 non dovute ed eccessive;
6.1) il vano scale per cui erano stati previsti dal CTU lavori di risanamento non giustificati, tanto più che l'opera non era stata contestata e la committenza vi aveva fatto fare anche le rifiniture, per cui del tutto fuori luogo era la cifra di 1.218 prevista per il ripristino;
6.2) il lastrico solare per il quale la gran parte di lavorazione non erano state eseguite dall'impresa che si era limitata, prima del venir meno del contratto, a livellare l'estradosso del solaio, con la conseguenza che l'importo conteggiato per il ripristino dal CTU pari a 5.970,55 non era dovuto;
6.3) il rifacimento placcaggio wc 2 piano, per cui l'impresa aveva eseguito la sola messa in opera del rivestimento in CP_8 piastrelle e le greche, mentre gli impianti idrici ed i sanitari erano stati forniti e messi in opera da altra impresa artigiana incaricata dal Committente elo stesso Committente aveva fornito alla le CP_8 piastrelle e le greche che erano risultate avere uno spessore diverso tra loro, per cui il lavoro della messa in opera aveva messo in evidenza queste discordanze che erano dovute solo alla peculiarità del materiale di placcaggio non fornito, tuttavia, dall'impresa, sicchè l'importo di euro 704,88 non era dovuto;
6.4) la risega nel corridoio era stata concordata tra l'impresa e la committenza e non era credibile che fosse stato possibile realizzarla “all'insaputa” del committente o della direzione lavori, sicchè l'opera era stata accettata e non era quindi dovuta la cifra di euro 619,36; 6.5) lo smaltimento dell'eternit, per cui il CTU nel computo metrico aveva valutato un importo di €. 600,00 per la rimozione incapsulamento e conferimento a discarica autorizzata del materiale Codice CER 17 06 05
- materiali contenenti amianto, senza tenere conto che nelle voci in appalto veniva prevista la voce n. 6 che riguardava solo la “rimozione totale del manto di copertura realizzata in eternit, ma era stato escluso il ponteggio, il trasporto a deposito o rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a discarica autorizzata” e che, pertanto l'addebito di tale importo era certamente da respingere poiché si trattava di lavorazioni ed oneri non previsti dal contratto e non addebitabili in alcun modo all'impresa . Pt_1 Con un secondo motivo di impugnazione, l'appellante si è doluta del difetto di istruttoria per non avere il giudice di prime cure disposto nuova consulenza tecnica per le ragioni più volte esposte. Con un terzo motivo di impugnazione, infine, l'impresa si è doluta della violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere il giudice accertato il grave inadempimento della ditta , senza che ci fosse stata una domanda in tal senso da parte Parte_2 dell'attore e dovendo ritenersi che il contratto si fosse sciolto per mutuo consenso.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , il quale ha replicato alle avverse CP_1 censure, insistendo per il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 15.12.2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente illustrare alcune circostanze sia avuto riguardo alla CTU espletata in fase di
ATP sia avuto riguardo alla CTU di primo grado al fine di esaminare compiutamente le doglianze contenute nell'appello. Con riguardo alla CTU espletata in fase di ATP, a firma dell'Ing. Cristiani, redatta sul seguente quesito: verificare “lo stato del cantiere sito in Sennori Via Piemonte 20, oggetto del contratto intercorso tra le parti ed in particolare se le opere eseguite dalla ditta appaltatrice siano corrispondenti a quelle elencate nel computo metrico contrattuale, eventuali vizi presenti nelle opere eseguite dalla e il costo necessario per la loro demolizione e il rifacimento a regola d'arte, Parte_2 la congruità o meno delle somme corrisposte dal committente rispetto ai lavori eseguiti”, l'ausiliare, non sapendo se fare riferimento al contratto stipulato nel 2012 o a quello del 2013, analizzava entrambe le ipotesi.
In particolare, - valutate le lavorazioni richieste in entrambi i contratti, i lavori effettuati extra contratto, i lavori relativi al piano della madre del committente e l'acquisto di materiali per conto della committenza – il CTU riscontrava la gran parte dei vizi denunciati (soglia finestra cabina armadio mal montata, tramezzatura fuori squadra cabina armadio, porta accesso terrazza piano secondo realizzata troppo in basso, soglia balcone nuova realizzazione non rifinita con sgocciolatoio sottostante la soglia affogato nella muratura sottostante, bagno/piastrelle e greche non bene in posa, incamiciatura pareti interne dell'abitazione senza giusto spessore, pittura pareti interne con chiazze e mancante di seconda mando di vernice;
pozzetto ispezione marciapiede non chiuso e sigillato con conseguenti allagamenti, vespaio nuovo marciapiede realizzato con materiale di risulta anziche' con il ghiaino concordato, eternit abbandonato nel cortile, intonaco facciata stabile non realizzato in termini di accettabilità) e, pur rimanendo incerto sulla effettiva riconducibilità causale degli stessi all'impresa (considerato che, a titolo di esempio, in alcuni casi il vizio si era verificato anche per l'utilizzo di materiali inidonei forniti dalla committenza), perveniva a concludere, con riferimento al contratto del 2012, che il risarcimento che poteva riconoscersi alla committenza era pari ad euro
740,00, di cui euro 300 per la tramezzatura fuori squadra della cabina-armadio ed euro 460 per la soglia del balcone di nuova costruzione. Specificava poi, sempre l'ing. Cristiani, con particolare riguardo al problema della impermeabilizzazione della terrazza, che poteva valutarsi un costo per il ripristino pari a euro 4.026,33. Nel giudizio di merito veniva espletata una nuova CTU sul seguente quesito: “Ritenuto opportuno disporre consulenza tecnica di ufficio affinché in base alle rilevazioni oggettive contenute nella relazione redatta in sede di accertamento tecnico preventivo, alle obbligazioni assunte dall'impresa con il contratto del 05.12.2012 e relativo computo metrico, alla verifica dello stato dei luoghi (e con riferimento unicamente alla proprietà dell'attore oggetto dell'appalto e di cui alla citazione) sia determinato il valore delle opere necessarie (inclusi i costi per eventuali iter burocratici) per ovviare ai vizi rilevati in sede di accertamento tecnico preventivo”. All'udienza del 12.01.2021, il giudice precisava altresì che “il CTU procederà a due diverse ipotesi, vale a dire tenendo conto (previa verifica di riconducibilità causale alle opere per cui è causa) o escludendo gli ulteriori vizi di cui ai cui al capo 3.2.2. della comparsa di costituzione e risposta, e che dovrà considerare lo stato dei luoghi al momento della redazione dell'atp (a meno che quanto riscontrato all'attualità non sia un aggravamento dei vizi già individuati)”. Inoltre, il giudice di prime cure, su domanda del CTU, chiariva che il tecnico officiato doveva CP_ prendere in considerazione anche i danni verificatisi nell'appartamento della madre del ossia il primo piano, che aveva presentato diverse infiltrazioni. Tanto premesso, l'appello è parzialmente fondato nei limiti di seguito precisati. Occorre prioritariamente esaminare il terzo motivo d'appello con il quale la ditta appellante si è doluta della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sotto il profilo che il giudice di prime cure dichiarava l'inadempimento della , senza che l'attore avesse richiesto tale Parte_2 accertamento ed essendosi il contratto risolto per mutuo consenso dovuto alla perdita di interesse di entrambe le parti alla continuazione del contratto e non avendo il committente insistito per l'adempimento. Il motivo non è fondato.
Nella fattispecie in esame non ricorrono, infatti, gli estremi del mutuo consenso inteso quale accordo delle parti di non dare esecuzione al contratto e di regolare, nel caso che il rapporto abbia avuto un principio di esecuzione, le eventuali restituzioni. Invero con l'atto di citazione agiva per l'accertamento dell'inadempimento perpetrato CP_1 dall'impresa appaltatrice ed il conseguente risarcimento del danno per i vizi delle opere eseguite e da ricondurre alla mancata perizia dell'impresa nell'effettuare i lavori, evidenziando, quindi, un inadempimento della ditta, la quale si limitava, a sua volta, a chiedere il rigetto della domanda senza richiedere, dal canto suo, l'accertamento dell'inadempienza dell'attore, dedotta solo come giustificazione dell'allontanamento definitivo dal cantiere. Né d'altro canto l'appellante ha spiegato il beneficio che intenderebbe ottenere anche qualora venisse configurata una risoluzione per mutuo consenso oppure la diversa ipotesi, ventilata nell'atto di recesso del gennaio 2015, di perdita di fiducia tra le parti con esclusione dell'interesse per l'affare.
Con riguardo al primo ed articolato motivo di doglianza, giova preliminarmente evidenziare l'irrilevanza di quanto eccepito dall'appellante in ordine al fatto che le critiche di parte convenuta alla CTU espletata in fase di ATP non erano dirette ad inficiarne la relativa validità, posto che, essendo stata disposta altra CTU, nessun rilievo può sortire il fatto che quella precedente potesse essere stata criticata più o meno recisamente. Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, la CTU a firma dell'Ing. teneva in Per_2 considerazione gli accertamenti eseguiti nella precedente relazione a firma dell'Ing. Cristiani, dovendo altresì tenersi conto che nel giudizio di primo grado il quesito era stato da una parte circoscritto al contratto del 12.12.2012, come del resto richiesto dalla stessa impresa, e per altro verso, ampliato, essendo stato conferito anche il compito di ricercare sul piano tecnico l'attribuibilità dei vizi all'operato della ditta, aspetto, questo, non coltivato nella precedente CTU, tanto che il giudice riteneva di disporre una nuova indagine in tal senso. Sicchè appare del tutto corretto che il giudicante si sia basato sulla CTU espletata durante il primo grado. Con riguardo alla contestazione che i CTU conteggiavano nei loro rispettivi calcoli i danni verificatisi nella porzione di immobile appartenente alla madre del committente, come peraltro loro richiesto espressamente dal tribunale, deve evidenziarsi come effettivamente tale voce di danno, stimata dal CTU in euro 3.825,67, non poteva essere posta a carico dell'impresa, come contestato dall'appellante, con doglianza da ritenersi quindi fondata, in difetto di un'azione diretta da parte della danneggiata nei confronti della stessa. Ed invero per la lavorazione in questione l'operato della ditta aveva inciso sulla sfera giuridico patrimoniale di un terzo, con la conseguenza che solo quest'ultimo, ossia la madre del committente, poteva agire, in via di responsabilità extracontrattuale, nei confronti dell'impresa, fatto salvo il caso in cui il committente avesse voluto agire in rivalsa per aver già risarcito il danno al terzo. Circostanza quest'ultima non dedotta. Sicchè tale ultima ipotesi non è riconducibile al caso di specie in cui il committente, invece, inseriva il danno arrecato alla porzione immobiliare della madre, quale vizio dell'opera, richiedendone il risarcimento, senza dichiarare che stava agendo in rivalsa e senza nessuna prova di avere già provveduto a risarcire il terzo. CP_ Pertanto, va esclusa la legittimazione del al risarcimento del danno verificatosi nella porzione immobiliare della madre e la relativa quantificazione, pari a euro 3.825,67, deve essere detratta dalla somma riconosciuta in sentenza in favore della committenza, a titolo di risarcimento del danno. CP_ Per quanto riguarda i vizi riscontrati esclusivamente nell'immobile del – premessa la certa attribuibilità delle opere alla impresa appellante, posto che il CTU rilevava come le stesse risultassero dal computo metrico stilato dal direttore dei lavori - ritiene la Corte che le risposte rese dal CTU alle osservazioni dei consulenti di parte siano del tutto convincenti e ben motivate anche con riguardo ai rimedi individuati. Più in particolare, risulta il CTU sulle controdeduzioni dei ctp dell'impresa con riferimento ai lavori sulle facciate del cortile interno (voce 4.3.), secondo i quali le esfoliazioni e i distacchi erano da attribuire a eventuali fenomeni di assestamento delle murature, argomentava del tutto logicamente come non erano le murature ad essersi assestate (dal momento che le stesse risultavano essere edificate da molti decenni), ma il nuovo intonaco a base di cemento steso su una superficie a base di calcare e con dosaggi di impasto errati.
Inoltre, secondo il CTU risultava poco credibile, in ordine alla voce 5.1. (5.1 Risanamento della umidità nella cucina al piano terra), quanto osservato dai ctp dell'impresa secondo i quali l'umidità verificatasi nella detta cucina era conseguenza del fatto che la costruzione si presentava in mattoni di tufo, evidenziando in merito che non era vero che qualunque costruzione edificata in blocchi di calcare argilloso (commercialmente chiamati di tufo) fosse soggetta a problematiche di umidità da risalita capillare. Si notava invece, come chiarito dall'ausiliario officiato, che l'ammaloramento rappresentato nelle foto era in sostanza concentrato in una determinata zona del cortile, ossia vicino al pozzetto in pvc, a tratti concentrato (foto A6), e disomogeneo (foto A5). Se fosse stata vera la tesi dei consulenti- rilevava il CTU - gli ammaloramenti sarebbero stati presenti anche in altri punti del cortile, e così non era. L'ammaloramento presente quindi era da attribuirsi alla cattiva pratica edilizia e all'avere lasciato il pozzetto di ispezione delle fognature posto nell'area cortilizia del fabbricato in uno stato di precarietà e senza la chiusura della breccia sul pavimento del cortile, consentendo così l'ingresso delle piogge nel varco lasciato libero tra il pozzetto ed il massetto di pavimento fino alle fondazioni dello stabile. Tanto ciò è vero che la risalita capillare o umidità ascendente, sempre come osservato dal CTU, era stata originata da acque disperse non drenate a causa di incuria e cattiva pratica.
Anche con riferimento alla voce di cui al punto 6.4. (risega del corridoio), la risposta del CTU ai ctp di parte era altrettanto convincente, posto che, in difetto di prova di un accordo con la committenza, risultava che la ditta aveva realizzato un elemento diverso da quello progettato, peraltro fuori squadra.
Pertanto, ritiene questo Collegio che la CTU non presentava vizi logici, tenuto anche conto che l'ausiliario nell'ambito della prima bozza aveva rivisto il computo metrico, escludendo alcune voci di ripristino, laddove risultava provato che la ditta non era intervenuta su alcune porzioni risultate ammalorate come nel caso di cui al punto 4.1. (Lavori sulla facciata di via Liguria;
cfr. risposte ai quesiti)
Detto ciò, tuttavia, ritiene il Collegio che non può non considerarsi che per contratto i materiali necessari all'appalto erano stati forniti dalla committenza, la quale, senza che ciò sia stato in qualche modo espressamente contestato, aveva fornito materiali non adatti. Ci si riferisce alle lastre di marmo di diversa grandezza (v. voce 5.2. punto v) utilizzate per il risanamento del terrazzo del secondo piano che presentava ammaloramento da cattiva posa limitatamente ad una zona posta a 15 20 cm dai bordi del terrazzo). Il CTU indicava un rimedio il cui costo non è corretto porre a carico dell'impresa, tenuto conto che lo stesso CTU nulla diceva in ordine a tale rilevata inadeguatezza del materiale. Pertanto, va defalcata dalla somma complessiva dell'importo risarcitorio, l'importo di euro 2.147,21. Ugualmente dovrà essere defalcato l'importo di euro 704,88 relativo al punto 6.3 del punto v) dei motivi di impugnazione - rifacimento placcaggio wc 2 piano – posto che le piastrelle e le greche fornite dalla committenza erano risultate avere uno spessore diverso tra loro, per cui il lavoro della messa in opera aveva messo in evidenza queste discordanze che erano dovute solo alla peculiarità del materiale di placcaggio. Infine, per quanto riguarda l'importo di euro 600,00, per lo smaltimento dell'amianto, esso veniva correttamente posto a carico dell'impresa, in quanto anche se esso non era previsto in contratto, era comunque emerso dalla relazione peritale che l'impresa aveva demolito materiale contenente amianto e l'aveva pericolosamente abbandonato in cantiere, sicchè certamente quest'ultima avrebbe dovuto comunicare la presenza del materiale nocivo per programmare lo smaltimento anche se ad opera di impresa specializzata. Per il resto sono rimaste del tutto indimostrate le circostanze genericamente indicate dall'impresa, quali la non attribuibilità alla stessa dei vizi rilevati, l'inadempimento di altre e diverse ditte ai lavori di falegnameria o di idraulica, il ritardo nei pagamenti. L'appello pertanto deve essere accolto solo parzialmente e la sentenza n. 9/2022 del Tribunale di Sassari, nel resto confermata, deve essere riformata nel senso che l' Controparte_9
deve essere condannata al pagamento, in favore di , del minore importo di euro
[...] CP_1
22.841,16 derivante dalla differenza tra euro 29.518,92 e gli importi di euro 2.147,21 (voce 5.2), euro
704,88 (voce 6.3) e euro 3.825,67 (risarcimento danni a terzi), oltre interessi e rivalutazione come calcolati in primo grado.
Le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo in base ai parametri medi dello scaglione di cause di valore compreso tra 5000,00 euro e 26.000,00, tenuto conto del criterio del decisum, devono essere compensate in ragione di un quarto, ponendo la restante parte a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da , in persona Controparte_9 dell'omonimo titolare e parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sassari n. 9/2022, nel resto confermata, condanna , in persona dell'omonimo titolare, al Controparte_9 pagamento, in favore di della somma, per il titolo di cui è causa, di euro 22.841,16. CP_1 oltre interessi e rivalutazione, come determinati in primo grado;
- compensa le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio in ragione di un quarto e condanna , in persona dell'omonimo titolare al pagamento, in favore Controparte_9 di , della restante parte che liquida in euro 3.807,75 per il primo grado ed in euro CP_1
4.356,75 per il presente grado per compensi, oltre quanto dovuto per legge e il 15% per rimborso forfettario.
Così deciso in Sassari in data 15 gennaio 2025
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Francesca Maccioni
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi