CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 207/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore POLIGNANO ANTONIO, Giudice FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 275/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. N.83921-PROT. N.274338 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. N.83942-PROT. N.274339 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. N.83957-PROT. N.274340 IMU 2022 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. N.83967-PROT. N.274341 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1989/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Nominativo_1l'Avv. si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 6.2.2025 impugnava gli accertamenti IMU 2020, 2021, 2022 e 2023, tutti notificati il 10.12.2024. Nominativo_2Deduceva che gli accertamenti si riferivano a beni già in proprietà di , deceduto il 20.6.2019, per cui la cui successione esistono, oltre alla ricorrente, figlia del de cuius, altri chiamati all'eredità, nipoti del de cuius;
siccome risulta dallo schema d'atto per omessa dichiarazione di successione che allega. Pertanto, conclude che debba rispondere della IMU solo pro quota. Chiede l'annullamento degli atti impugnati. Con comparsa del 17.9.2025 si costituiva il Comune di Taranto replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Gli accertamenti IMU impugnati non si riferiscono a debiti del de cuius, di cui debbano rispondere gli eredi pro quota, ma a debiti di chi dopo la morte del de cuius (20.6.2019) è divenuto proprietario dei beni acquistati in successione. Ne consegue che alcuna rilevanza ha lo schema d'atto per omessa dichiarazione di successione da cui risultano i chiamati all' eredità, ma piuttosto la ricorrente, figlia del de cuius, avrebbe dovuto dare la prova di non essere divenuta proprietaria esclusiva dei beni assoggettati ad imposizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Taranto, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione a favore dell'avv. Difensore_2, dichiaratasi antistataria. Taranto, 10 dicembre 2025 Il Presidente e relatore
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore POLIGNANO ANTONIO, Giudice FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 275/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. N.83921-PROT. N.274338 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. N.83942-PROT. N.274339 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. N.83957-PROT. N.274340 IMU 2022 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. N.83967-PROT. N.274341 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1989/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Nominativo_1l'Avv. si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 6.2.2025 impugnava gli accertamenti IMU 2020, 2021, 2022 e 2023, tutti notificati il 10.12.2024. Nominativo_2Deduceva che gli accertamenti si riferivano a beni già in proprietà di , deceduto il 20.6.2019, per cui la cui successione esistono, oltre alla ricorrente, figlia del de cuius, altri chiamati all'eredità, nipoti del de cuius;
siccome risulta dallo schema d'atto per omessa dichiarazione di successione che allega. Pertanto, conclude che debba rispondere della IMU solo pro quota. Chiede l'annullamento degli atti impugnati. Con comparsa del 17.9.2025 si costituiva il Comune di Taranto replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Gli accertamenti IMU impugnati non si riferiscono a debiti del de cuius, di cui debbano rispondere gli eredi pro quota, ma a debiti di chi dopo la morte del de cuius (20.6.2019) è divenuto proprietario dei beni acquistati in successione. Ne consegue che alcuna rilevanza ha lo schema d'atto per omessa dichiarazione di successione da cui risultano i chiamati all' eredità, ma piuttosto la ricorrente, figlia del de cuius, avrebbe dovuto dare la prova di non essere divenuta proprietaria esclusiva dei beni assoggettati ad imposizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Taranto, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione a favore dell'avv. Difensore_2, dichiaratasi antistataria. Taranto, 10 dicembre 2025 Il Presidente e relatore