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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. Mario CIGNA Presidente
2) Dott.ssa Viviana MELE Giudice
3) Dott.ssa Caterina STA SI Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 4604-1 del R.G. relativo all'anno
2022, avente ad oggetto: querela di falso;
riservato per la decisione nell'udienza del
5.11.2024, promosso
DA
Parte 2 Parte 3 rappresentati e difesi Parte 1
dall'avv. Francesco Marsano;
attori -
CONTRO
difesa dall'avv. Salvatore Corrado;
convenuta -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
****
FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la querela di falso proposta in via incidentale da
,avente ad oggetto le
, Parte 1 e Parte_2 Parte 3
false attestazioni e la falsa sottoscrizione contenute sia nel documento sanitario "Scheda
Paziente 118" del 22.04.2018, relativa all'intervento effettuato in soccorso di PE 1
[...] rilasciato dall'Asl Lecce in copia "conforme all'originale", sia nel "Cartellino
dell'emergenza 18023810" dello stesso "118” intervenuto nella medesima data.
Deducono in particolare gli attori, la falsa attestazione contenuta nella "Scheda
paziente 118", relativamente all'annotazione attribuita alla paziente e/o ai suoi parenti,
letteralmente riportata, come "rifiuto TRASPORTO>>Motivazione: OSSERVAZIONE AL
DOMICILIO (rifiuto esplicito informato)"; la falsa sottoscrizione apposta in corrispondenza del rigo destinato alla “firma PARENTE" - sempre contenuta nella "Scheda
paziente 118" - che l'Asl qualifica attribuibile alla paziente e ai suoi parenti come "rifiuto
TRASPORTO>>Motivazione: OSSERVAZIONE AL DOMICILIO (rifiuto esplicito informato)"; la falsità del documento “Scheda paziente 118" del 22.04.2018 relativamente alla parte "PARLATO TELEFONICAMENTE CON MMG CHE PASSERA' A
CONTROLLARLA SE NECESSARIO RICHIAMERANNO"; la falsità delle parti del documento denominato "Cartellino dell'emergenza" relativo all'intervento del 118
intervenuto in favore di PEsona 1 in data 22.04.2018, rilasciato dall'Asl Lecce in copia "conforme all'originale" e precisamente: Valutazione “RIFIUTO" e Esito
trattamento "RIFIUTO TRASPORTO".
A sostegno della propria domanda, gli attori hanno dedotto la circostanza che i sanitari del 118 intervenuti non hanno mai proposto alla paziente e/o ai suoi parenti il trasporto/ricovero ospedaliero, sicché gli stessi non avrebbero potuto opporre alcun rifiuto;
che la decisione di non trasportare la paziente in ospedale è stata presa autonomamente dall'infermiera intervenuta;
che alcuno dei sanitari intervenuti, né tantomeno l'infermiera,
avrebbero parlato col medico di medicina generale;
l'assenza di annotazioni nella "Scheda
paziente 118" degli elementi di pregiudizio conseguenti al “rifiuto” e del motivo per cui si rendeva necessario il trasporto;
l'ingiustificato passaggio del "codice di criticità" di chiamata "GIALLO" (mediamente critico) a quello di fine missione “VERDE" (poco critico) senza alcuna pertinente valutazione clinica sulle condizioni di salute della paziente.
Gli attori hanno poi prodotto, come prova della falsità della sottoscrizione, le scritture di comparazione aventi ad oggetto i documenti di identità dei familiari della PE 1 e
hanno chiesto, in via istruttoria, una ctu grafologica e la prova per testi del Dott. Per 2
[...] Ha resistito la Asl Pt 4 chiedendo il rigetto della domanda, contestando in fatto ed
,
in diritto le pretese attoree e affermando la veridicità dei documenti impugnati.
Espletata la fase istruttoria, sentiti i testi PE 2 e ES_1 e acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 5.11.2024, la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
La querela di falso proposta dagli odierni attori per contestare le risultanze dei documenti dei quali si sostiene la falsità è, in primo luogo, ammissibile poiché, per pacifico orientamento giurisprudenziale, la "Scheda paziente 118” e il “Cartellino dell'emergenza"
possono essere equiparati all'atto pubblico, essendo stati redatti dall'infermiere intervenuto in data 22.04.2018, in qualità di incaricato di pubblico servizio, avente poteri certificativi assimilabili a quelli del pubblico ufficiale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti "L'infermiere operante in una struttura sanitaria privata, anche se non accreditata con il servizio sanitario nazionale,
riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto l'attività svolta, come evidenziato anche dall'art. 1 della legge 10 agosto 2005, n. 251, persegue finalità
pubbliche di rilievo costituzionale, garantendo il diritto alla salute individuale e collettiva ed esercita, quindi, un'attività amministrativa con poteri certificativi assimilabili a quelli del pubblico ufficiale quando redige la cartella o la scheda infermieristica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di cui agli artt. 476 e 479 cod. pen. per le false attestazioni compiute in una scheda infermieristica di una casa di cura privata, in quanto atto destinato a confluire nella cartella clinica, condividendone, quindi, la natura di atto pubblico munito di fede privilegiata). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO
SALERNO, 11/12/2018)" Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 16/12/2019, n. 9393.
La querela di falso, disciplinata dagli artt. 221 e ss. c.p.c. è lo strumento preposto dall'ordinamento per privare di efficacia legale l'atto pubblico e la scrittura privata, essendo il procedimento volto ad accertare la falsità di tali documenti. Ciò, sia che si tratti di falsità
materiale, ovvero di mancata corrispondenza tra la realtà e le risultanze estrinseche del documento per un vizio originario, per contraffazione o a causa di un'alterazione; sia che si tratti di falsità ideologica, per cui non sono veri i fatti risultanti dal documento.
Ai sensi dell'art. 2700 c.c., infatti, "L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché
delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti" e l'unico strumento per vincere tale presunzione legale è
appunto la querela di falso, che può essere proposta sia in via principale sia in via incidentale. Nella vicenda de qua, gli attori sostengono la falsità dei suindicati documenti ("Scheda
paziente 118" e "Cartellino dell'emergenza 18023810") asserendo di non aver mai opposto alcun rifiuto al ricovero/trasporto in ospedale.
Trattasi dunque di falso ideologico, dal momento che tali suindicati documenti conterrebbero una falsa attestazione ossia il “RIFIUTO TRASPORTO", a fronte di un rifiuto giammai manifestato dagli odierni attori e dalla PE .
La giurisprudenza, sia di merito, sia di legittimità, afferma che, ai fini della valida proposizione della querela di falso, l'obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità previsto dall'art. 221 c.p.c. può essere assolto con qualsiasi tipo di prova che sia idonea all'accertamento del falso e, quindi, anche a mezzo di presunzioni. La Cassazione, sul punto, ha precisato che "Il soggetto che
proponga querela di falso può valersi di ogni mezzo ordinario di prova e quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell'autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento di documento "absque pactis",
con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo autore. (Nella specie, la S.C.
ha ritenuto corretto il procedimento inferenziale - relativo al presunto riempimento di una ricognizione di debito fuori da qualsiasi intesa - condotto anche in ragione del contrasto tra la data apposta in calce all'atto e quella riprodotta nel documento con cui era stato identificato il sottoscrittore, nonché dell'incompleta indicazione del codice fiscale di quest'ultimo e dell'erronea indicazione del luogo di nascita)." Cassazione civile sez. III,
22/06/2020, n.12118.
Nella vicenda in esame, l'attività istruttoria ha dimostrato, per il tramite di gravi ed univoci elementi indiziari, la falsità dell'attestazione avente ad oggetto il rifiuto del ricovero da parte degli odierni attori e/o dalla PE . A tale conclusione può pervenirsi stante l'inattendibilità di quanto riferito dalla teste
ES 1 l'infermiera che il 22.04.2018 ha soccorso la PE 1 e che ha redatto i documenti oggetto della presente querela.
Nelle note di cui alla "Scheda paziente 118” è infatti riportato "Parlato
Parte telefonicamente con che passerà a controllarla se necessario".
L'acronimo sta per "Medico di Medicina Generale", vale a dire il Dott. Per 2
medico di base della PE 1 , ma che escusso a testimonianza, sotto il vincolo dell'impegno di rito, ha negato la circostanza relativa al contatto telefonico con l'operatrice del 118. Il teste, tra l'altro, ha confermato di essere stato contattato solo il giorno seguente,
quando la PE 1 era già deceduta. La teste Tes 1 nelle dichiarazioni piuttosto lacunose, impregnate di plurimi “non ricordo", ha precisato di aver avuto l'interlocuzione con "MG” (Medico di Guardia) e non già con il Medico di base della PE 1 , ma, ad avviso del Collegio, in disparte il differente acronimo (MMG), la circostanza mal si concilia con la rassicurazione che avrebbe fornito l'interlocutore telefonico in ordine ad un suo successivo intervento ("passerà a controllarla se necessario"), che solo il Medico di base avrebbe potuto pronunciare e non anche la
Guardia Medica, attesa l'occasionalità del servizio prestato dal Medico di turno, limitato alle ore notturne, risultando, peraltro, inverosimile una conoscenza diretta della paziente,
tale da rassicurare la ES 1 nei dichiarati termini.
Appare dunque infondata l'eccezione (sollevata dalla ASL, in sede di comparsa
Parte conclusionale) dell'erronea indicazione dell'acronimo و in luogo di quello asseritamente corretto,..Part
Ulteriori elementi, che militano concordemente nel senso della falsità dei documenti,
traggono linfa dalla sottoscrizione del soggetto che avrebbe manifestato, in nome e per conto della PE 1 , il rifiuto al ricovero. La sottoscrizione, per come rilevato nell'ordinanza del 14.03.2023, è, anzitutto,
illeggibile; ma argomentazione più pregnante - la ES_1 ha omesso di indicare il grado di parentela con la PE , del putativo sottoscrittore, che non è stata in grado di indicare neanche nel corso della testimonianza resa nel corso dell'istruttoria, essendosi
-trincerata si ripete – anche sotto tale profilo, in un laconico "non ricordo".
In assenza di indicazioni precise, da parte dell'operatrice, che ne aveva l'onere, in ordine al sottoscrittore del rifiuto, è risultata superflua l'indagine grafologica diretta ad accertare la paternità della sottoscrizione a tutti i soggetti presenti al momento del soccorso domiciliare.
Del resto, se ad avviso della stessa operatrice, che ha proceduto alla compilazione della scheda di intervento, il codice da "GIALLO" (mediamente critico) è divenuto, a fine missione, "VERDE" (poco critico), non è dato comprendere il motivo per il quale la paziente avrebbe dovuto rifiutare il ricovero, se ad avviso della stessa operatrice erano venuti meno i profili di criticità dello status salutare della PE 1
La querela è in definitiva fondata e va conseguentemente accolta, in quanto non sono risultate rispondenti al vero le attestazioni contenute nella "Scheda paziente 118" del
22.04.2018 "rifiuto TRASPORTO>>Motivazione: OSSERVAZIONE AL DOMICILIO
(rifiuto esplicito informato)” e “PARLATO TELEFONICAMENTE CON MMG CHE
PASSERA' A CONTROLLARLA SE NECESSARIO” e l'annotazione riportata nel documento "Cartellino dell'emergenza” all'ultimo riquadro: Valutazione "RIFIUTO” e
Esito trattamento "RIFIUTO TRASPORTO".
Alla pronunzia di falsità consegue, a termini dell'art. 226 secondo comma c.p.c.,
l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p. (così dovendosi intendere, a norma dell'art. 208 disp. att. c.p.p., il richiamo all'art. 480 del previgente c.p.p.),
ordinandosi la cancellazione della parte come sopra individuata, impartendosi le relative disposizioni a norma dell'art. 675 c.p.p. Attesa la definitività di detta sentenza (Cass. 7243/2017), si impone la regolamentazione delle spese di lite, che, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento della querela di falso proposta in via nei incidentale da Pt 1 Parte 2 e Parte 3 Parte 1
confronti dell' Controparte 1
dichiara la falsità dei documenti querelati ("Scheda paziente 118" del 22.04.2018 e
"Cartellino dell'emergenza 18023810" dello stesso 118) relativamente alle parole
"rifiuto TRASPORTO>>Motivazione: OSSERVAZIONE AL DOMICILIO (rifiuto esplicito informato)", "PARLATO TELEFONICAMENTE CON MMG CHE
PASSERA A CONTROLLARLA SE NECESSARIO" e "Valutazione "RIFIUTO" e
Esito trattamento “RIFIUTO TRASPORTO";
conseguentemente ordina la cancellazione delle parole indicate al capo che precede ed a tal fine dispone che la Cancelleria annoti la presente sentenza a margine del documento e rediga apposito verbale, facendovi menzione della annotazione, inserendovi il testo integrale del documento quale risulta a seguito della cancellazione ed allegandovi, ai fini della conservazione, il documento medesimo;
condanna la ASL Lecce al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.200,00 oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 21 febbraio 2025
la Giudice Estenditrice Il Presidente
dott.ssa Caterina Stasi dott. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto, con la supervisione del magistrato affidatario, dalla dott.ssa
Flavia Vitali, Magistrato ordinario in tirocinio.