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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 3045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3045 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2347/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2347/2022
Oggi 10 giugno 2025 ad ore 9:55 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Di Stefano e l'avv. Francesca Pieri.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Di Stefano precisa le conclusioni come da citazione e memorie istruttorie, e discute oralmente la causa come da atti. L'avv. Pieri precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e ribadisce tutte le eccezioni preliminari formulate nelle proprie difese, ivi inclusa quella di inammissibilità di mutatio libelli; ribadisce le eccezioni relative ai capitoli di prova testimoniale articolati da controparte e si riporta ai verbali di udienza di escussione dei testimoni per quanto concerne le deduzioni in punto di inattendibilità degli stessi;
insiste nell'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nelle proprie difese e discute oralmente la causa come da atti. L'avv. Di Stefano contesta le superiori eccezioni e deduzioni in rito di controparte riportandosi al contenuto delle difese già rassegnate sul punto.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
2347/2022 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. DARIO DI STEFANO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in, VIA AURELIO SPAMPINATO 33, ADRANO
contro
( ) rappresentata e difesa dall'avv. PIERO PIERI e Controparte_1 C.F._2 dall'avv. FRANCESCA PIERI, elettivamente domiciliata in VIA DEL RISORGIMENTO 1, GUBBIO
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Il Tribunale procede all'esame delle domande ed eccezioni proposte dalle parti.
1.1. ha convenuto in giudizio al fine di ottenere, ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 2033 c.c., la restituzione della somma di € 30.000,00 - oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali - da quest'ultima indebitamente trattenuta a seguito del decesso di Persona_1
Nelle proprie difese, ha dedotto di aver conferito, nel mese di aprile del 2020, alla Parte_1 nipote – poi deceduta in data 25 giugno 2020 (cfr. doc. 3 allegato alla citazione) – Persona_1
l'incarico di (individuare e) acquistare un bene immobile sito nel Comune di Santa Maria di Licodia, al prezzo di acquisto di € 55.000,00.
pagina 2 di 8 A tal fine, prospettata la stipula di un contratto preliminare di compravendita, l'attore avrebbe eseguito, in data 18 maggio 2020, il trasferimento della somma di € 30.000,00 a beneficio di
[...]
, successivamente deceduta. Tale somma, poi acquisita dalla convenuta per successione Persona_1
legittima (in quanto sorella della de cuius ed unica erede della stessa), sarebbe stato pertanto indebitamente trattenuta da Controparte_1
si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, l'incompetenza Controparte_1 territoriale dell'intestato ufficio e la nullità della citazione, e contestando altresì, nel merito, le deduzioni avversarie. La convenuta ha allegato, in particolare, che il trasferimento di denaro troverebbe giustificazione nel rimborso di prestiti e/o anticipazioni, effettuate in vita dalla de cuius in favore dei familiari dell'attore, ed ha pertanto chiesto dichiararsi l'estinzione dell'obbligazione per la somma corrispondente ai debiti reciproci delle parti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1241 ss. c.c.
1.2. Preliminarmente, devono ritenersi infondate le eccezioni preliminari formulate da parte convenuta nelle proprie difese.
1.2.1. In primo luogo, con riguardo all'eccepita incompetenza territoriale dell'intestato ufficio in favore del Tribunale di Perugia, osserva il tribunale che la giurisprudenza di legittimità in tema di competenza territoriale derogabile - per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione) – onera il convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione (Cass. 17311/2018).
Nel caso in esame, non solo tale onere probatorio non è stato adeguatamente adempiuto da parte convenuta, ma la competenza del tribunale adito appare inequivocabile, oltre che alla luce dell'art. 20
c.p.c. - essendo corrispondente al luogo in cui l'obbligazione (tra l'attore e la de cuius) era sorta e doveva essere eseguita (Catania) –, anche ai sensi dell'art. 22 c.p.c., norma che individua il foro per le cause ereditarie, attribuendo la competenza al giudice del luogo di apertura della successione: nella specie, la somma di denaro di cui l'attore chiede la restituzione è infatti pervenuta all'odierna convenuta per successione legittima della sorella - deceduta in Catania in data 25 Persona_1
giugno 2020 (cfr. doc. 3 allegato alla citazione).
pagina 3 di 8 1.2.2. Deve ritenersi infondata anche l'eccezione formulata dal convenuto di nullità della citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, co. III, n. 4) e 164, co. IV c.p.c. (nella sua formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie).
In via generale, la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Ciò detto, l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sicché la nullità della citazione comminata dall'art. 164, co. IV c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal n. 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta (Cass. 11751/2013).
Nel caso all'attenzione del tribunale, l'attore ha indicato nel proprio atto di costituzione le questioni di fatto e di diritto connesse alla proposta domanda, corredando quest'ultima anche di documentazione a sostegno delle difese esposte, in tal modo consentendo al convenuto di esplicare in pieno il proprio diritto di difesa.
1.2.3. Deve parimenti rigettarsi l'eccezione di inammissibilità di domanda nuova formulata dal convenuto nella memoria ex art. 183, co. VI, 2) c.p.c.
È pacifico, sul punto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla differenza tra
"mutatio libelli" ed “emendatio libelli”: la prima ricorre quando la parte avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine - con l'effetto di disorientare la difesa della controparte;
si ha, invece, mera "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi" in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (Cass.
12621/2012).
A fronte della domanda di ripetizione di indebito proposta dall'attore in citazione, non integra mutatio libelli la successiva mera specificazione, in sede di memoria ex art. 183, co. VI, 1) c.p.c., del rapporto posto a fondamento della domanda (mandato senza rappresentanza poi estintosi per morte del mandatario) e ferma, ad ogni buon conto, l'identità del petitum richiesto nei suddetti atti: in altri termini, la ricostruzione e qualificazione del rapporto a suo tempo corrente tra l'attore e la de cuius
pagina 4 di 8 integra una domanda già compresa nel thema decidendum originariamente prospettato in citazione, essendo la sussistenza di un pregresso contratto di mandato tra l'attore e la de cuius individuabile già alla luce delle tesi difensive esposte dal nel proprio atto di costituzione in giudizio. Pt_1
Anche tale eccezione dev'essere pertanto respinta.
1.3. Venendo ora al merito della vicenda sottoposta all'attenzione del tribunale, è fondata e meritevole di accoglimento la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
per le motivazioni di seguito illustrate.
Occorre in primo luogo procedere al corretto inquadramento giuridico della fattispecie oggetto del contendere, in ossequio del principio iura novit curia, che “fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ponendo a fondamento della sua decisione anche principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, fermo restando, però, il divieto per il giudice di immutare gli elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa, pronunciandosi su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio” (Cass. 34432/2022).
A tal fine, si ritiene che il caso concreto possa essere sussunto nell'alveo dei principi generali in materia di contratto e, nello specifico, nella disciplina che regola il contratto di mandato di cui agli artt.
1703 ss. c.c.
Alla luce del compendio probatorio in atti e dell'istruttoria processuale espletata nel corso del giudizio, infatti, può dirsi adeguatamente provata dall'attore la sussistenza di un rapporto obbligatorio di mandato senza rappresentanza tra lo stesso (nella qualità di mandante) e la de cuius (nella qualità di mandatario), nel quale ebbe a trovare giustificazione il trasferimento, dal primo alla seconda, della somma di € 30.000,00: tale rapporto si sarebbe successivamente estinto per morte del mandatario ai sensi dell'art. 1722, n. 4) c.c.
All'udienza del 17 settembre 2024 il testimone (figlio dell'attore) Testimone_1
ha confermato che quest'ultimo, trovandosi in Germania per motivi di lavoro, nel mese di gennaio
2020 conferì mandato alla nipote per la ricerca di un immobile da acquistare, Persona_1
riferendo, in particolare, quanto segue: “[…] ero presente quando mio padre, dalla Germania, dove si trovava per motivi di lavoro, scendeva più volte in Sicilia e chiedeva a mia cugina Persona_1
di aiutarlo a trovare una casa da acquistare per la famiglia in provincia di Catania […]
[...]
ebbe a leggere un annuncio su internet per l'acquisto di una casa in Santa Maria Persona_1
di Licodia, e così ci recammo io, mio madre e mia cugina a visitare detta casa Persona_1
[…] ricordo che fu scelto di fare il preliminare d'acquisto a nome di , non ne Persona_1
pagina 5 di 8 conosco il motivo, mia cugina accettò l'incarico […]” (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del 17 settembre 2024).
Il teste ha inoltre dichiarato che suo “[…] padre concordò con di eseguire Persona_1 presso il di lei conto, il versamento di € 30.000,00 che sarebbero dovuti servire per acquistare la casa,
e da lei versarsi al momento del preliminare d'acquisto; io ero presente quando fu concluso tale accordo. si dichiarò disposta a ricevere la detta somma di € 30.000,00 da mio Persona_1 padre, con bonifico sul suo conto corrente bancario e ad utilizzarla per versare l'acconto al proprietario della casa di Santa Maria di Licodia che intendevamo acquistare […]” (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del 17 settembre 2024).
All'udienza del 21 febbraio 2025 la testimone (madre dell'attore) ha Testimone_2 dichiarato quanto segue: “[…] nel 2020 mio figlio , che abitava in Germania, mi disse Parte_1 che stava cercando una casetta in Sicilia e per l'esattezza in provincia di Catania per la moglie ed i figli. Mentre egli, lavorando in Germania, avrebbe fatto il pendolare e sarebbe sceso per le feste e le vacanze […] ai primi di maggio 2020 (ma non ricordo la data esatta), ho assistito personalmente ad un discorso fatto tra mio figlio e , la quale, in quella sede, accettò l'incarico di Persona_1 cercare un immobile per mio figlio e per la sua famiglia […] all'unico incontro cui io ho assistito personalmente, tra mio figlio e , gli stessi concordarono che Pt_1 Persona_1 Persona_1 avrebbe non soltanto cercato l'immobile ma anche sottoscritto il contratto preliminare, con l'intesa di nominare in sede di atto definitivo mio figlio […] sempre nello stesso incontro di cui ho Parte_1
parlato ed a cui io ho assistito personalmente nel 2020, mio figlio concordava con la Parte_1
nipote , che espressamente accettava, di eseguire il trasferimento di una somma a Persona_1
titolo di acconto a favore della stessa;
in un secondo tempo mio figlio mi riferì di avere mandato a
la somma di € 30.000,00 allo scopo […]” (cfr. pagg.
1-2 del verbale di udienza del 21 Persona_1
febbraio 2025).
Le deposizioni rese dai testi e sono da Testimone_1 Testimone_2
ritenersi pienamente attendibili perché (a) rese da persone che assistettero personalmente ai fatti per cui
è causa;
(b) concordanti tra loro e collimanti, inoltre, con la documentazione in atti prodotta – il riferimento va, in particolare, al bonifico effettuato in data 18 maggio 2020 da in favore Parte_1 di per l'ammontare di € 30.000,00, con causale “ ovvero “acquisto Persona_1 Parte_2 appartamento” (cfr. doc. 1 in allegato alla citazione).
Nessun ulteriore elemento di prova può invece evincersi dall'escussione dei testi Tes_3
e i quali hanno riferito di non essere a conoscenza dei fatti per cui è causa (cfr.
[...] Testimone_4
verbale di udienza del 17 settembre 2024).
pagina 6 di 8 Ora, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta nelle difese in atti, in ossequio al principio di libertà della forma, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta poiché il requisito di forma ad substantiam s'impone per gli atti che costituiscono titolo per la realizzazione dell'effetto reale, mentre dal mandato ad acquistare senza rappresentanza non sorgono effetti reali, bensì meramente obbligatori, essendo quest'ultimo attinente in via esclusiva alla regolarizzazione dei rapporti interni tra mandate e mandatario (Cass. 20051/2013).
Provata, pertanto, la sussistenza di un valido ed efficace contratto di mandato ad acquistare un bene immobile, intercorrente tra (mandante) e (mandatario), Parte_1 Persona_1
occorre ora verificare quali sono state, nel caso di specie, le conseguenze determinate dalla sopravvenuta morte del mandatario.
Ebbene, l'art. 1722, n. 4 c.c. individua tra le cause di estinzione del mandato, tra le altre, proprio la morte del mandatario: dall'estinzione del rapporto contrattuale per morte del mandatario deriva pertanto il diritto del mandante alla restituzione della somma di € 30.000,00, successivamente confluita nel patrimonio dell'odierna convenuta per effetto della successione mortis causa di quest'ultima alla defunta sorella.
Deve pertanto dichiararsi che il mandato di cui sopra si è estinto per la morte del mandatario e, per l'effetto, condannarsi (nella qualità di erede universale Persona_1 Controparte_1 di alla restituzione, a favore dell'attore, della somma di € 30.000,00, oltre Persona_1
interessi legali maturati e maturandi a far tempo dalla data di messa in mora (18 gennaio 2021 – cfr. doc. 4 di parte attrice) al saldo – ed esclusa la chiesa rivalutazione monetaria, vertendosi in materia di debito di valuta.
1.4. Deve infine rigettarsi l'eccezione di parte convenuta di compensazione.
È infatti rimasta priva di adeguato supporto probatorio la tesi esposta da Controparte_1 nelle proprie difese, in forza della quale il trasferimento della somma di € 30.000,00 da parte dell'attore, in favore di sarebbe stato giustificato da anticipazioni/prestiti Persona_1
effettuati dalla sorella mentre era in vita, in favore dell'attore e/o di familiari di quest'ultimo.
Dalla documentazione in atti prodotta si evidenziano trasferimenti di denaro effettuati sì dalla de cuius, ma non in favore dell'attore, bensì a beneficio di terzi suoi familiari, nell'arco temporale dal
2018 ai primi mesi del 2020 (cfr. docc.
2-3 allegati alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. di parte convenuta); inoltre, non è dato aprioristicamente escludere che, visti i rapporti parentali tra i menzionati pagina 7 di 8 soggetti, tali somme fossero state trasferite dalla de cuius ai rispettivi beneficiari per mero spirito di liberalità.
L'eccezione è pertanto respinta.
2. Le spese di lite, di negoziazione assistita e di mediazione c.d. delegata seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa,
1. dichiara che il contratto di mandato senza rappresentanza stipulato da e Parte_1 [...]
e meglio descritto in parte motiva, si è estinto per la morte del mandatario Persona_1 [...]
e, per l'effetto, condanna (nella qualità di erede universale di Persona_1 Controparte_1
alla restituzione, a favore dell'attore, della somma di € 30.000,00, oltre Persona_1
interessi legali maturati e maturandi a far tempo dal 18 gennaio 2021 al saldo;
2. condanna (nella qualità di erede universale di al Controparte_1 Persona_1
rimborso, in favore di delle spese di lite, di negoziazione assistita e di Parte_1
mediazione che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni ed € 9.223,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A., C.P.A. e con distrazione delle suddette spese a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 10 giugno 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2347/2022
Oggi 10 giugno 2025 ad ore 9:55 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Di Stefano e l'avv. Francesca Pieri.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Di Stefano precisa le conclusioni come da citazione e memorie istruttorie, e discute oralmente la causa come da atti. L'avv. Pieri precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e ribadisce tutte le eccezioni preliminari formulate nelle proprie difese, ivi inclusa quella di inammissibilità di mutatio libelli; ribadisce le eccezioni relative ai capitoli di prova testimoniale articolati da controparte e si riporta ai verbali di udienza di escussione dei testimoni per quanto concerne le deduzioni in punto di inattendibilità degli stessi;
insiste nell'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nelle proprie difese e discute oralmente la causa come da atti. L'avv. Di Stefano contesta le superiori eccezioni e deduzioni in rito di controparte riportandosi al contenuto delle difese già rassegnate sul punto.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
2347/2022 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. DARIO DI STEFANO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in, VIA AURELIO SPAMPINATO 33, ADRANO
contro
( ) rappresentata e difesa dall'avv. PIERO PIERI e Controparte_1 C.F._2 dall'avv. FRANCESCA PIERI, elettivamente domiciliata in VIA DEL RISORGIMENTO 1, GUBBIO
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Il Tribunale procede all'esame delle domande ed eccezioni proposte dalle parti.
1.1. ha convenuto in giudizio al fine di ottenere, ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 2033 c.c., la restituzione della somma di € 30.000,00 - oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali - da quest'ultima indebitamente trattenuta a seguito del decesso di Persona_1
Nelle proprie difese, ha dedotto di aver conferito, nel mese di aprile del 2020, alla Parte_1 nipote – poi deceduta in data 25 giugno 2020 (cfr. doc. 3 allegato alla citazione) – Persona_1
l'incarico di (individuare e) acquistare un bene immobile sito nel Comune di Santa Maria di Licodia, al prezzo di acquisto di € 55.000,00.
pagina 2 di 8 A tal fine, prospettata la stipula di un contratto preliminare di compravendita, l'attore avrebbe eseguito, in data 18 maggio 2020, il trasferimento della somma di € 30.000,00 a beneficio di
[...]
, successivamente deceduta. Tale somma, poi acquisita dalla convenuta per successione Persona_1
legittima (in quanto sorella della de cuius ed unica erede della stessa), sarebbe stato pertanto indebitamente trattenuta da Controparte_1
si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, l'incompetenza Controparte_1 territoriale dell'intestato ufficio e la nullità della citazione, e contestando altresì, nel merito, le deduzioni avversarie. La convenuta ha allegato, in particolare, che il trasferimento di denaro troverebbe giustificazione nel rimborso di prestiti e/o anticipazioni, effettuate in vita dalla de cuius in favore dei familiari dell'attore, ed ha pertanto chiesto dichiararsi l'estinzione dell'obbligazione per la somma corrispondente ai debiti reciproci delle parti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1241 ss. c.c.
1.2. Preliminarmente, devono ritenersi infondate le eccezioni preliminari formulate da parte convenuta nelle proprie difese.
1.2.1. In primo luogo, con riguardo all'eccepita incompetenza territoriale dell'intestato ufficio in favore del Tribunale di Perugia, osserva il tribunale che la giurisprudenza di legittimità in tema di competenza territoriale derogabile - per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione) – onera il convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione (Cass. 17311/2018).
Nel caso in esame, non solo tale onere probatorio non è stato adeguatamente adempiuto da parte convenuta, ma la competenza del tribunale adito appare inequivocabile, oltre che alla luce dell'art. 20
c.p.c. - essendo corrispondente al luogo in cui l'obbligazione (tra l'attore e la de cuius) era sorta e doveva essere eseguita (Catania) –, anche ai sensi dell'art. 22 c.p.c., norma che individua il foro per le cause ereditarie, attribuendo la competenza al giudice del luogo di apertura della successione: nella specie, la somma di denaro di cui l'attore chiede la restituzione è infatti pervenuta all'odierna convenuta per successione legittima della sorella - deceduta in Catania in data 25 Persona_1
giugno 2020 (cfr. doc. 3 allegato alla citazione).
pagina 3 di 8 1.2.2. Deve ritenersi infondata anche l'eccezione formulata dal convenuto di nullità della citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, co. III, n. 4) e 164, co. IV c.p.c. (nella sua formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie).
In via generale, la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Ciò detto, l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sicché la nullità della citazione comminata dall'art. 164, co. IV c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal n. 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta (Cass. 11751/2013).
Nel caso all'attenzione del tribunale, l'attore ha indicato nel proprio atto di costituzione le questioni di fatto e di diritto connesse alla proposta domanda, corredando quest'ultima anche di documentazione a sostegno delle difese esposte, in tal modo consentendo al convenuto di esplicare in pieno il proprio diritto di difesa.
1.2.3. Deve parimenti rigettarsi l'eccezione di inammissibilità di domanda nuova formulata dal convenuto nella memoria ex art. 183, co. VI, 2) c.p.c.
È pacifico, sul punto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla differenza tra
"mutatio libelli" ed “emendatio libelli”: la prima ricorre quando la parte avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine - con l'effetto di disorientare la difesa della controparte;
si ha, invece, mera "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi" in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (Cass.
12621/2012).
A fronte della domanda di ripetizione di indebito proposta dall'attore in citazione, non integra mutatio libelli la successiva mera specificazione, in sede di memoria ex art. 183, co. VI, 1) c.p.c., del rapporto posto a fondamento della domanda (mandato senza rappresentanza poi estintosi per morte del mandatario) e ferma, ad ogni buon conto, l'identità del petitum richiesto nei suddetti atti: in altri termini, la ricostruzione e qualificazione del rapporto a suo tempo corrente tra l'attore e la de cuius
pagina 4 di 8 integra una domanda già compresa nel thema decidendum originariamente prospettato in citazione, essendo la sussistenza di un pregresso contratto di mandato tra l'attore e la de cuius individuabile già alla luce delle tesi difensive esposte dal nel proprio atto di costituzione in giudizio. Pt_1
Anche tale eccezione dev'essere pertanto respinta.
1.3. Venendo ora al merito della vicenda sottoposta all'attenzione del tribunale, è fondata e meritevole di accoglimento la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
per le motivazioni di seguito illustrate.
Occorre in primo luogo procedere al corretto inquadramento giuridico della fattispecie oggetto del contendere, in ossequio del principio iura novit curia, che “fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ponendo a fondamento della sua decisione anche principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, fermo restando, però, il divieto per il giudice di immutare gli elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa, pronunciandosi su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio” (Cass. 34432/2022).
A tal fine, si ritiene che il caso concreto possa essere sussunto nell'alveo dei principi generali in materia di contratto e, nello specifico, nella disciplina che regola il contratto di mandato di cui agli artt.
1703 ss. c.c.
Alla luce del compendio probatorio in atti e dell'istruttoria processuale espletata nel corso del giudizio, infatti, può dirsi adeguatamente provata dall'attore la sussistenza di un rapporto obbligatorio di mandato senza rappresentanza tra lo stesso (nella qualità di mandante) e la de cuius (nella qualità di mandatario), nel quale ebbe a trovare giustificazione il trasferimento, dal primo alla seconda, della somma di € 30.000,00: tale rapporto si sarebbe successivamente estinto per morte del mandatario ai sensi dell'art. 1722, n. 4) c.c.
All'udienza del 17 settembre 2024 il testimone (figlio dell'attore) Testimone_1
ha confermato che quest'ultimo, trovandosi in Germania per motivi di lavoro, nel mese di gennaio
2020 conferì mandato alla nipote per la ricerca di un immobile da acquistare, Persona_1
riferendo, in particolare, quanto segue: “[…] ero presente quando mio padre, dalla Germania, dove si trovava per motivi di lavoro, scendeva più volte in Sicilia e chiedeva a mia cugina Persona_1
di aiutarlo a trovare una casa da acquistare per la famiglia in provincia di Catania […]
[...]
ebbe a leggere un annuncio su internet per l'acquisto di una casa in Santa Maria Persona_1
di Licodia, e così ci recammo io, mio madre e mia cugina a visitare detta casa Persona_1
[…] ricordo che fu scelto di fare il preliminare d'acquisto a nome di , non ne Persona_1
pagina 5 di 8 conosco il motivo, mia cugina accettò l'incarico […]” (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del 17 settembre 2024).
Il teste ha inoltre dichiarato che suo “[…] padre concordò con di eseguire Persona_1 presso il di lei conto, il versamento di € 30.000,00 che sarebbero dovuti servire per acquistare la casa,
e da lei versarsi al momento del preliminare d'acquisto; io ero presente quando fu concluso tale accordo. si dichiarò disposta a ricevere la detta somma di € 30.000,00 da mio Persona_1 padre, con bonifico sul suo conto corrente bancario e ad utilizzarla per versare l'acconto al proprietario della casa di Santa Maria di Licodia che intendevamo acquistare […]” (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del 17 settembre 2024).
All'udienza del 21 febbraio 2025 la testimone (madre dell'attore) ha Testimone_2 dichiarato quanto segue: “[…] nel 2020 mio figlio , che abitava in Germania, mi disse Parte_1 che stava cercando una casetta in Sicilia e per l'esattezza in provincia di Catania per la moglie ed i figli. Mentre egli, lavorando in Germania, avrebbe fatto il pendolare e sarebbe sceso per le feste e le vacanze […] ai primi di maggio 2020 (ma non ricordo la data esatta), ho assistito personalmente ad un discorso fatto tra mio figlio e , la quale, in quella sede, accettò l'incarico di Persona_1 cercare un immobile per mio figlio e per la sua famiglia […] all'unico incontro cui io ho assistito personalmente, tra mio figlio e , gli stessi concordarono che Pt_1 Persona_1 Persona_1 avrebbe non soltanto cercato l'immobile ma anche sottoscritto il contratto preliminare, con l'intesa di nominare in sede di atto definitivo mio figlio […] sempre nello stesso incontro di cui ho Parte_1
parlato ed a cui io ho assistito personalmente nel 2020, mio figlio concordava con la Parte_1
nipote , che espressamente accettava, di eseguire il trasferimento di una somma a Persona_1
titolo di acconto a favore della stessa;
in un secondo tempo mio figlio mi riferì di avere mandato a
la somma di € 30.000,00 allo scopo […]” (cfr. pagg.
1-2 del verbale di udienza del 21 Persona_1
febbraio 2025).
Le deposizioni rese dai testi e sono da Testimone_1 Testimone_2
ritenersi pienamente attendibili perché (a) rese da persone che assistettero personalmente ai fatti per cui
è causa;
(b) concordanti tra loro e collimanti, inoltre, con la documentazione in atti prodotta – il riferimento va, in particolare, al bonifico effettuato in data 18 maggio 2020 da in favore Parte_1 di per l'ammontare di € 30.000,00, con causale “ ovvero “acquisto Persona_1 Parte_2 appartamento” (cfr. doc. 1 in allegato alla citazione).
Nessun ulteriore elemento di prova può invece evincersi dall'escussione dei testi Tes_3
e i quali hanno riferito di non essere a conoscenza dei fatti per cui è causa (cfr.
[...] Testimone_4
verbale di udienza del 17 settembre 2024).
pagina 6 di 8 Ora, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta nelle difese in atti, in ossequio al principio di libertà della forma, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta poiché il requisito di forma ad substantiam s'impone per gli atti che costituiscono titolo per la realizzazione dell'effetto reale, mentre dal mandato ad acquistare senza rappresentanza non sorgono effetti reali, bensì meramente obbligatori, essendo quest'ultimo attinente in via esclusiva alla regolarizzazione dei rapporti interni tra mandate e mandatario (Cass. 20051/2013).
Provata, pertanto, la sussistenza di un valido ed efficace contratto di mandato ad acquistare un bene immobile, intercorrente tra (mandante) e (mandatario), Parte_1 Persona_1
occorre ora verificare quali sono state, nel caso di specie, le conseguenze determinate dalla sopravvenuta morte del mandatario.
Ebbene, l'art. 1722, n. 4 c.c. individua tra le cause di estinzione del mandato, tra le altre, proprio la morte del mandatario: dall'estinzione del rapporto contrattuale per morte del mandatario deriva pertanto il diritto del mandante alla restituzione della somma di € 30.000,00, successivamente confluita nel patrimonio dell'odierna convenuta per effetto della successione mortis causa di quest'ultima alla defunta sorella.
Deve pertanto dichiararsi che il mandato di cui sopra si è estinto per la morte del mandatario e, per l'effetto, condannarsi (nella qualità di erede universale Persona_1 Controparte_1 di alla restituzione, a favore dell'attore, della somma di € 30.000,00, oltre Persona_1
interessi legali maturati e maturandi a far tempo dalla data di messa in mora (18 gennaio 2021 – cfr. doc. 4 di parte attrice) al saldo – ed esclusa la chiesa rivalutazione monetaria, vertendosi in materia di debito di valuta.
1.4. Deve infine rigettarsi l'eccezione di parte convenuta di compensazione.
È infatti rimasta priva di adeguato supporto probatorio la tesi esposta da Controparte_1 nelle proprie difese, in forza della quale il trasferimento della somma di € 30.000,00 da parte dell'attore, in favore di sarebbe stato giustificato da anticipazioni/prestiti Persona_1
effettuati dalla sorella mentre era in vita, in favore dell'attore e/o di familiari di quest'ultimo.
Dalla documentazione in atti prodotta si evidenziano trasferimenti di denaro effettuati sì dalla de cuius, ma non in favore dell'attore, bensì a beneficio di terzi suoi familiari, nell'arco temporale dal
2018 ai primi mesi del 2020 (cfr. docc.
2-3 allegati alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. di parte convenuta); inoltre, non è dato aprioristicamente escludere che, visti i rapporti parentali tra i menzionati pagina 7 di 8 soggetti, tali somme fossero state trasferite dalla de cuius ai rispettivi beneficiari per mero spirito di liberalità.
L'eccezione è pertanto respinta.
2. Le spese di lite, di negoziazione assistita e di mediazione c.d. delegata seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa,
1. dichiara che il contratto di mandato senza rappresentanza stipulato da e Parte_1 [...]
e meglio descritto in parte motiva, si è estinto per la morte del mandatario Persona_1 [...]
e, per l'effetto, condanna (nella qualità di erede universale di Persona_1 Controparte_1
alla restituzione, a favore dell'attore, della somma di € 30.000,00, oltre Persona_1
interessi legali maturati e maturandi a far tempo dal 18 gennaio 2021 al saldo;
2. condanna (nella qualità di erede universale di al Controparte_1 Persona_1
rimborso, in favore di delle spese di lite, di negoziazione assistita e di Parte_1
mediazione che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni ed € 9.223,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A., C.P.A. e con distrazione delle suddette spese a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 10 giugno 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
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