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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 6143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6143 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VIII civile
R.G. 3073/2020
All'udienza collegiale del giorno 23/10/2025 ore 09:30
Presidente Dott. FR MA
Consigliere Dott. Guido Garavaglia Consigliere Relatore Dott. Caterina Garufi
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte 1
Avv. CHIBBARO DANIELE
Appellato/i
CP 1
Avv. ROSSETTI ALDO
Nessuno compare alle ore 9.56.
La Corte ritiene che la causa possa essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La Corte
dopo l'udienza, si ritirerà in Camera di Consiglio per la decisione e all'esito darà pubblica lettura del dispositivo e della motivazione. Alle ore il Presidente dà lettura dell'allegata sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE VIII così composta:
FR MA Presidente
Guido Garavaglia Consigliere Caterina Garufi Consigliere est. all'udienza del giorno 23.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 3073 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA Parte 1 (C.F. C.F. 1 (), elettivamente domiciliata in Roma, Via Giambattista Vico n. 29, presso lo studio dell'Avv. Daniele Chibbaro che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante E
CP 1 (C.F. C.F. 2 1), rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Rossetti ed elettivamente domiciliata in Roma, Via D. Chelini n. 5, presso lo studio dell'Avv. Fabio Veroni in forza di procura in atti appellata
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Velletri n. 735/2020 - opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. CP 1 si rivolgeva al Tribunale di Velletri per proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 2749/2018 emesso dal medesimo Tribunale in data 6.11.2018 in favore della signora [...] Parte 1 per l'importo di euro 37.352,87, oltre interessi legali della domanda e spese di procedura, liquidate in euro 286,00 per esborsi ed euro 1.305,00 per compensi, oltre accessori di legge, a titolo di mancato pagamento dei canoni di locazione per l'occupazione decennale dell'immobile sito in Artena, Via Giuseppe Di Vittorio n. 140, piano secondo, censito in catasto al foglio 10, particella 877, subalterno 5. Concludeva chiedendo, in accoglimento della proposta opposizione, di revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato, errato e comunque carente dei presupposti in punto di fatto e di diritto. Con condanna di controparte alla refusione delle spese e dei compensi di giudizio. Si costituiva in giudizio Parte 1 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale di Velletri, con la sentenza n. 735/2020, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n. 2749/2018. Condannava parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente, liquidate in euro 3.972,00, oltre oneri accessori. Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava detta sentenza Parte 1 chiedendone, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva. Concludeva chiedendo, nel merito: di rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2749/2018 in quanto infondata in fatto e in diritto;
di condannare CP 1 al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 37.352,87, oltre accessori di legge, nonché della somma di euro 286,00 per esborsi e di euro 1.305,00 per compensi, oltre accessori di legge;
di condannare CP 1 al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio. Si costituiva in giudizio CP 1 chiedendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, di rigettare l'appello. Con condanna dell'appellante alla refusione delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori previdenziali e fiscali.
Dopo lo scambio di note di trattazione scritta, con ordinanza depositata in data 3.12.2020, la Corte rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 17.4.2025, le parti chiedevano congiuntamente un rinvio in virtù delle trattative pendenti;
la Corte rinviava la causa per la verifica del bonario componimento della lite.
All'udienza del 9.10.2025, in assenza delle parti, è stato disposto il rinvio della causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Anche alla odierna udienza nessuna delle parti è comparsa sebbene ritualmente avvisata e, nella stessa sede, l'appello è deciso mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVAZIONE
Sulla scorta di quanto appena esposto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, trattandosi di giudizio introdotto (già dal primo grado) in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 del D.L. 112/08 conv. in l. 133/08, va dichiarata l'estinzione del processo.
È opportuno, al riguardo, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: «A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Spese del giudizio non ripetibili.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) visti gli artt. 309 e 307 c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) spese non ripetibili.
Così deciso in Roma, il 23.10.2025
La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
FR MA
L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Marianna Cipullo
Sezione VIII civile
R.G. 3073/2020
All'udienza collegiale del giorno 23/10/2025 ore 09:30
Presidente Dott. FR MA
Consigliere Dott. Guido Garavaglia Consigliere Relatore Dott. Caterina Garufi
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte 1
Avv. CHIBBARO DANIELE
Appellato/i
CP 1
Avv. ROSSETTI ALDO
Nessuno compare alle ore 9.56.
La Corte ritiene che la causa possa essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La Corte
dopo l'udienza, si ritirerà in Camera di Consiglio per la decisione e all'esito darà pubblica lettura del dispositivo e della motivazione. Alle ore il Presidente dà lettura dell'allegata sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE VIII così composta:
FR MA Presidente
Guido Garavaglia Consigliere Caterina Garufi Consigliere est. all'udienza del giorno 23.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 3073 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA Parte 1 (C.F. C.F. 1 (), elettivamente domiciliata in Roma, Via Giambattista Vico n. 29, presso lo studio dell'Avv. Daniele Chibbaro che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante E
CP 1 (C.F. C.F. 2 1), rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Rossetti ed elettivamente domiciliata in Roma, Via D. Chelini n. 5, presso lo studio dell'Avv. Fabio Veroni in forza di procura in atti appellata
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Velletri n. 735/2020 - opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. CP 1 si rivolgeva al Tribunale di Velletri per proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 2749/2018 emesso dal medesimo Tribunale in data 6.11.2018 in favore della signora [...] Parte 1 per l'importo di euro 37.352,87, oltre interessi legali della domanda e spese di procedura, liquidate in euro 286,00 per esborsi ed euro 1.305,00 per compensi, oltre accessori di legge, a titolo di mancato pagamento dei canoni di locazione per l'occupazione decennale dell'immobile sito in Artena, Via Giuseppe Di Vittorio n. 140, piano secondo, censito in catasto al foglio 10, particella 877, subalterno 5. Concludeva chiedendo, in accoglimento della proposta opposizione, di revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato, errato e comunque carente dei presupposti in punto di fatto e di diritto. Con condanna di controparte alla refusione delle spese e dei compensi di giudizio. Si costituiva in giudizio Parte 1 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale di Velletri, con la sentenza n. 735/2020, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n. 2749/2018. Condannava parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente, liquidate in euro 3.972,00, oltre oneri accessori. Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava detta sentenza Parte 1 chiedendone, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva. Concludeva chiedendo, nel merito: di rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2749/2018 in quanto infondata in fatto e in diritto;
di condannare CP 1 al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 37.352,87, oltre accessori di legge, nonché della somma di euro 286,00 per esborsi e di euro 1.305,00 per compensi, oltre accessori di legge;
di condannare CP 1 al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio. Si costituiva in giudizio CP 1 chiedendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, di rigettare l'appello. Con condanna dell'appellante alla refusione delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori previdenziali e fiscali.
Dopo lo scambio di note di trattazione scritta, con ordinanza depositata in data 3.12.2020, la Corte rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 17.4.2025, le parti chiedevano congiuntamente un rinvio in virtù delle trattative pendenti;
la Corte rinviava la causa per la verifica del bonario componimento della lite.
All'udienza del 9.10.2025, in assenza delle parti, è stato disposto il rinvio della causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Anche alla odierna udienza nessuna delle parti è comparsa sebbene ritualmente avvisata e, nella stessa sede, l'appello è deciso mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVAZIONE
Sulla scorta di quanto appena esposto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, trattandosi di giudizio introdotto (già dal primo grado) in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 del D.L. 112/08 conv. in l. 133/08, va dichiarata l'estinzione del processo.
È opportuno, al riguardo, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: «A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Spese del giudizio non ripetibili.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) visti gli artt. 309 e 307 c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) spese non ripetibili.
Così deciso in Roma, il 23.10.2025
La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
FR MA
L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Marianna Cipullo