Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/04/2025, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4774/2020
All'udienza collegiale del giorno 16/04/2025 ore 12:35
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. GRIMALDI TAMARA
Avv. ORSINI DOMENICO MARIA avv. Piccioni in sost
Appellato/i
CP_1
Avv. D'AMATA CARLO presente
CP_2
Avv. MANDRE' MARA avv. Rella in sost
Avv. GALLO PATRIZIA
Controparte_3
Avv. CHIARINELLI LINO avv. D'Amata in sost CP_4
Controparte_5
Avv. PERELLI ANTONIO avv. Sola in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
Assistente giudiziario
IL PRESIDENTE dr Antonio Perinelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 16 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4774 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. e P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore Sig. con sede legale in in via Tavola D'Argento snc, rappresentata e Parte_2 CP_5 difesa dall'Avv. Tamara Grimaldi (C.F. – PEC: C.F._1
e dall'Avv. Domenico Maria Orsini (C.F. Email_1
- PEC: ed elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in alla via Sanizi n°19; giusta procura in atti;
CP_5
- APPELLANTE -
e
(C.F. ) con sede in Roma - Via Cristoforo Colombo n. 212, in CP_1 P.IVA_2 persona del Presidente pro tempore della , rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo CP_1
D'Amata (C.F. – PEC: ) ed C.F._3 Email_3 elettivamente domiciliata presso il medesimo negli uffici dell'Avvocatura Regionale in Roma, Via
Marcantonio Colonna, n. 27 00192, giusta procura in atti;
- APPELLATA-
e
(C.F. e P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro- Controparte_6 P.IVA_3 tempore, con sede in alla Via Salaria n. 3 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Perelli (C.F. CP_5
– PEC: ed elettivamente domiciliata C.F._4 Email_4 presso il suo studio in alla Via Cintia n. 51, giusta procura in atti;
CP_5
- APPELLATA -
e
(C.F. ) con sede legale e direzione in Controparte_7 P.IVA_4
Bologna, Via Stalingrado, n. 45, 40128 Bologna, in persona del suo procuratore ad negotia, Dr.
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Lino Emanuele Chiarinelli (C.F. – CP_8 C.F._5
PEC: , presso lo studio del quale, in Via Michele Email_5 CP_5
Michaeli, n.11, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
e
(P.IVA ) con sede in sede in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, in persona CP_2 P.IVA_5 del procuratore speciale Dr. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mara Mandrè (C.F. Controparte_9
– PEC: ) e Patrizia Gallo (C.F. C.F._6 Email_6
– PEC: ) e nel loro studio C.F._7 Email_7 elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Dionisi 73, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 21/09/2020 ha proposto Parte_3
appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Rieti n. 225/2020, pubblicata in data 03/06/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 1924/2014, promossa dall'odierna appellante nei confronti di che chiamava in causa i propri assicuratori CP_1
e CP_2 Controparte_7
L'attrice veniva quindi autorizzata a chiamare in causa la Controparte_6
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in Parte_1 giudizio la al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo CP_1
Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le ragioni di cui in premessa, accertare e dichiarare la responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. per i danni CP_1
arrecati al campo di golf oggetto di causa dalla fauna selvatica e segnatamente cinghiali, e, per l'effetto, condannare la convenuta P.A. al risarcimento dei danni tutti subiti dalla società attrice in misura pari a euro 101.315,00 ovvero alla misura maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio o in quella che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre Iva e
Cpa di legge.” Ha dedotto, a sostegno della propria domanda: - di essere conduttrice, dal 4.6.1998, di terreni siti in Comune di Fraz. Castelfranco loc. Valle Como e loc. , censiti CP_5 Parte_1
in C.T. al foglio 56, particelle 185, 49/parte, 43/parte, 27/parte, 42, 41/parte, 50/parte e 181/parte, ricadenti in zona agricola F2 del Piano Regolatore Generale, sui quali è stata autorizzata dal proprietario/locatore a realizzare un campo da golf, a cura e spese della conduttrice;
- che il campo da golf realizzato dalla società attrice è stato concesso in locazione all'associazione sportiva “Golf
Club Centro d'Italia”; - che nel corso degli anni, a partire dal 2004, si sono verificate incursioni di cinghiali su tale campo da golf, che hanno comportato ingenti danni alla struttura (piste e greens), segnalati alla Polizia Locale e documentati da quest'ultima; - che a causa di tali episodi di danneggiamento l'associazione sportiva che gestisce l'impianto è stata costretta a interrompere la normale attività sul campo da gioco e la società attrice è dovuta intervenire per ripristinare a proprie spese il manto erboso;
- di aver richiesto alla legittimata passiva, il risarcimento dei danni CP_1
provocati dai cinghiali, senza ottenere il richiesto risarcimento. Si è costituita in giudizio la CP_1
deducendo: - il proprio difetto di legittimazione passiva, risultando legittimata passivamente
[...]
la - l'insussistenza dei presupposti della responsabilità dell'ente regionale ex art. Controparte_6
2052 c.c., e la mancata prova da parte dell'attrice della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2043 c.c. per affermare la responsabilità della - la prescrizione della domanda di CP_1
risarcimento con riferimento agli eventi dannosi asseritamente verificatisi anteriormente al
31.10.2009; - l'erronea quantificazione del danno da parte dell'attrice; - la sussistenza di un contratto di assicurazione tra la , la e la CP_1 CP_2 Controparte_7
(in cui è confluita la . Ha quindi concluso chiedendo: l'autorizzazione alla Parte_4
chiamata in causa di e e lo spostamento della prima CP_2 Controparte_7
udienza; la declaratoria di difetto di legittimazione passiva della;
la declaratoria CP_1 dell'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni con riferimento al periodo anteriore al 31.10.2009; nel merito, il rigetto della domanda e, in subordine, la condanna delle compagnie assicuratrici a manlevare la convenuta di quanto fosse eventualmente tenuta a pagare all'attrice. Si
è costituita in giudizio deducendo: - il difetto di legittimazione passiva della CP_2 CP_1
; - l'insussistenza di una responsabilità della per i danni lamentati dall'attrice, non
[...] CP_1 avendo provato quest'ultima la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2043 c.c.; - l'intervenuta prescrizione degli eventi verificatisi a partire dal 31.10.2009; - l'eccessiva quantificazione dei danni richiesti. Ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di difetto della legittimazione passiva della e l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento del CP_1
danno per i fatti anteriori al 31.10.2009; nel merito, il rigetto delle domande attoree;
in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande attoree, la riduzione del quantum dovuto. Si è costituita in giudizio associandosi alle difese svolte dalla Controparte_7 CP_1
e deducendo: - il difetto di legittimazione attiva in capo alla società attrice, non desumendosi
[...] la stessa dalla documentazione prodotta in giudizio in allegato all'atto di citazione;
in caso di accertamento della responsabilità della - la sussistenza di un concorso di responsabilità CP_1 dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c.; - con riferimento ai rapporti con l'ente assicurato,
l'insussistenza di copertura assicurativa per i danni lamentati anteriormente al 28.2.2009 (non sussistendo, con riferimento agli stessi, la copertura assicurativa di;
l'intervenuta CP_7 decadenza dell'assicurato dalla copertura assicurativa per non aver dato avviso all'assicuratore della raccomandata inviata dal difensore della in data 30.8.2010; l'applicabilità Parte_1 della franchigia di € 3.000,00 e, in ogni caso, la limitazione della manleva sulla base delle condizioni previste dalla polizza. Ha concluso, quindi, chiedendo il rigetto della domanda attorea e la declaratoria di difetto di legittimazione passiva della;
in subordine, l'accertamento CP_1
della decadenza dell'assicurato dal diritto alla copertura assicurativa e la liquidazione del danno nei limiti del giusto e del provato e nel rispetto delle condizioni previste nel contratto di assicurazione. Alla prima udienza, sulla base delle difese svolte dalla convenuta e dalle terze chiamate, l'attrice ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_6
autorizzata dal giudice. Si è quindi costituita in giudizio la deducendo: - il difetto Controparte_6
di legittimazione passiva della;
- l'inapplicabilità al caso di specie della previsione di cui CP_6 all'art. 2052 c.c. e l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2043 c.c. per il risarcimento del danno richiesto da parte attrice;
- in caso di accertamento della responsabilità della CP_6
la sussistenza di un concorso di responsabilità ex artt. 1227 commi 1 e 2 c.c. dell'attrice. Ha
[...] quindi concluso chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla e, nel merito, il rigetto della domanda attorea;
in via CP_1
subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, la riduzione della quantificazione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna parte attrice a rifondere alle parti convenute e CP_1 Controparte_6
e alle parti terze chiamate e le spese del presente CP_2 Controparte_7 giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compensi per ciascuna parte, oltre a spese generali e oneri di legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese e i compensi della CTU”.
§ 4. — Con l'atto di appello la ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria, in accoglimento dello spiegato appello ed in riforma dell'appellata sentenza n°225/2020 pronunciata inter partes dal Tribunale Civile di
Rieti, in persona del Giudice Dott.ssa Roberta Della Fina (nella causa rubricata al n. R.G.
1924/2014), in data 03.06.2020, pubblicata in pari data e notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 24.07.2020, accogliere tutte le conclusioni rassegnate dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
§ 5. — L'appellata , costituitasi con comparsa di risposta depositata in data CP_1
30/12/2020, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 342
e/o 348-bis cpc. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, - in via principale, respingere l'appello proposto in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza del
Tribunale di Rieti n.225/2020 pubblicata il 03.06.2020; -in via subordinata, nel caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello spiegato ridurre la quantificazione del risarcimento per intervenuta parziale prescrizione nonché nei limiti di quanto in concreto provato e, in accoglimento della domanda di manleva spiegata in primo grado e qui riproposta, condannare la compagnia assicuratrice e a tenere indenne la da CP_2 Controparte_7 CP_1
quanto eventualmente dovesse essere condannata a pagare in conseguenza dell'accoglimento della domande attorea. In ogni caso con vittoria di spese, compensi di giudizio e spese generali, oltre oneri previdenziali riflessi”.
§ 6. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_6
16/12/2020, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 342
e/o 348-bis cpc. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On. Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, In via preliminare: rigettare la domanda di accertamento del difetto di legittimazione passiva della spiegata in primo grado dalle parti convenute in quanto infondata in fatto e in diritto;
CP_1
Nel merito: In via principale: respingere l'appello proposto dalla società e la Parte_1
domanda da essa attrice proposta in primo grado in quanto inammissibile, prescritta, infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata con conferma della sentenza 225/2020 emessa dal
Tribunale di Rieti e pubblicata il 03.06.2020 ; In via subordinata: in caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello spiegato dalla ridurre la quantificazione del risarcimento Parte_1
ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, comunque, nei limiti di quanto in concreto rispettivamente provato a carico dei convenuti. In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionale ed accessori di legge del doppio grado di giudizio”.
§ 7. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta Controparte_7 depositata in data 23/12/2020, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 225/2020, dalla Parte_1
[...
confermando la sentenza impugnata, in quanto la domanda, nel merito è infondata in fatto ed in diritto e non provata, anche ai sensi dell'eccepito fortuito di cui all'art. 2052 c.c., oltre che nulla ed indeterminata, prescritta, azionata con difetto di legittimazione attiva;
in via preliminare di merito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della;
in via subordinata, nella denegata CP_1
ipotesi di accertamento della responsabilità della , accertare e dichiarare la CP_1
intervenuta decadenza dal diritto alla copertura assicurativa e, comunque, liquidare il danno nei limiti del giusto e del provato, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., applicando, quanto ai rapporti tra chiamante , e chiamata Società le condizioni tutte CP_1 Controparte_7
previste nel contratto di assicurazione;
in tutti i casi, respinta la domanda dell'assicurato CP_1
di condanna alle spese processuali;
Tutto con vittoria di spese, compenso professionale,
[...] rivalsa, Cap ed Iva ai sensi di legge”.
§ 8. — L'appellata costituitasi con comparsa di risposta Controparte_10 depositata in data 16/12/2020, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 342 e/o 348-bis cpc. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale ed assorbente Si chiede di rigettare l'appello proposto dalla
[...] in quanto privo di pregio giuridico e sostanziale e, comunque, di respingere ogni Parte_1
pretesa da chicchessia e a qualsiasi titolo spiegata nei confronti della in quanto CP_1
inammissibile e, comunque, infondata nel merito per i motivi innanzi esposti;
In via subordinata, ai sensi dell'art. 346 cpc, si chiede di accertare e dare atto della inoperatività rispetto ai fatti di causa della garanzia assicurativa relativa al contratto stipulato dalla con l' CP_1 CP_2
per il periodo compreso tra il 31.8.2008 ed il 28.2.2009; oppure, in subordine, di dare atto della intervenuta prescrizione di ogni ipotetico diritto di garanzia e/o malleva ai sensi del secondo comma dell'art. 2952 c.c. In ogni ipotesi con vittoria di spese, competenze ed onorari per la presente fase di giudizio”.
§ 9. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa. § 10. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalle difese delle appellate in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
§ 11. — Del pari resta superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis cpc
§ 12. — L'appello si articola in tre motivi.
§ 12.1. — Il primo motivo è rubricato: “Illegittimità della sentenza impugnata: Omessa applicazione da parte del Tribunale a quo del criterio di imputazione oggettiva della responsabilità risarcitoria in capo agli enti pubblici appellati previsto dall'art. 2052 c.c., così come sancito dalla
Suprema Corte, Sez. III, con sentenza n.7969 del 20 aprile 2020”
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Per giurisprudenza costante, in tema di responsabilità extracontrattuale il danno cagionato da fauna selvatica non è di regola risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c. anche in tema di onere della prova e, perciò, richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (v., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, n. 27543/17; Cass. Civ. n. 9276/14).
Ciò posto e venendo alla presente fattispecie, parte attrice si è limitata a sostenere la responsabilità degli enti convenuti alla luce delle ripetute incursioni dei cinghiali sul proprio campo da golf nonostante la messa in atto, da parte della medesima attrice, di tutte le misure necessarie al fine di evitare le invasioni della fauna selvatica (recinzione del campo da gioco con fili elettrici). Ha quindi dedotto che la colpa dell'amministrazione debba essere ravvisata “nella condotta negligente ed imperita della convenuta in ordine alla gestione del patrimonio faunistico presente nell'area CP_1 di ubicazione del campo da golf di proprietà della ” (cfr. pag. 7 atto di citazione e Parte_1
pag. 5 della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice), senza svolgere alcuna specifica deduzione, entro il primo termine ex art. 183 comma 6 c.p.c., in ordine alle concrete condotte negligenti o imperite dell'ente convenuto nella gestione della fauna selvatica. Non venendo nel caso che ci occupa in considerazione – alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate
- un'ipotesi di responsabilità oggettiva, quale è quella di cui all'art. 2052 c.c. e dovendo, quindi, applicarsi la clausola generale ex art. 2043 c.c., la avrebbe dovuto dimostrare (o Parte_1 almeno offrirsi di provare) l'esistenza di una specifica condotta dolosa o colposa dell'ente, fonte di danno risarcibile. La difesa dell'attrice si è, tuttavia, al riguardo limitata a sostenere genericamente che l'ente convenuto non avesse posto in essere le misure idonee per la gestione della fauna selvatica.
Soltanto in sede di seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., quindi oltre i termini decadenziali per le deduzioni delle parti da porre a fondamento delle proprie domande ed eccezioni, l'attrice, in sede di formulazione del capitolo di prova “a” ha qualificato le dedotte omissioni dell'ente convenuto in termini di mancata adozione di “interventi necessari nei casi quale quello di specie e previsti dai piani territoriali, al fine di un maggiore contenimento della fauna selvatica (captazione, piani di abbattimento ecc.)”. Neppure l'ammissione (erronea, trattandosi peraltro di capitolo formulato genericamente e in termini negativi) di tale capitolo di prova quale mezzo istruttorio ha, d'altra parte, prodotto il risultato di dimostrare la sussistenza di una condotta colposa dell'amministrazione, dal momento che le testimonianze sul punto risultano irrilevanti, essendo state rese su un capitolo di prova che non individua specificamente le condotte che l'amministrazione avrebbe dovuto porre in essere al fine di evitare le lamentate incursioni e da soggetti che non risultano avere alcuna competenza (o, quantomeno, specifica conoscenza) in ordine alle azioni che l'amministrazione ha posto in essere – o avrebbe dovuto porre in essere – per il contenimento della fauna selvatica, trattandosi esclusivamente di frequentatori, a diverso titolo, del campo da golf (cfr. esame testimoniale di , di , di e di ). Né Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 può ritenersi che la condotta negligente dell'ente pubblico possa essere desunta a contrario dalla dedotta adozione, da parte dell'attrice, delle misure idonee ad evitare che i cinghiali entrassero nel perimetro del campo da golf (ossia l'apposizione di una recinzione elettrificata), risultando necessaria, ai fini della dimostrazione della colpa rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c.,
l'individuazione di una specifica condotta colposa (commissiva o omissiva, nel senso, quest'ultima, di mancata adozione di una specifica condotta che avrebbe impedito l'evento) dell'amministrazione convenuta, la cui eliminazione e sostituzione con la condotta alternativa lecita avrebbe determinato il venir meno delle lamentate incursioni della fauna selvatica. Risultando in questa sede omessa non solo la prova, ma finanche l'allegazione, da parte dell'attrice, di uno specifico comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (cfr. ex multis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9276 del 24/04/2014;
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5722 del 27/02/2019), la domanda risarcitoria deve essere rigettata. Non possono, d'altra parte, costituire oggetto di analisi le deduzioni svolte da parte attrice soltanto in sede di comparsa conclusionale in ordine al fatto che la condotta colposa dell'ente sarebbe da ricondurre al fatto che la zona limitrofa al campo da golf è stata adibita dalla provincia di a CP_5
zona di ripopolamento e cattura di specie selvatiche dal 20.5.2003 e, quindi, successivamente alla stipula della convenzione urbanistica per la realizzazione dell'impianto golfistico tra il comune di e la società attrice, avvenuta con atto pubblico del 1.6.1999, e alla realizzazione del campo di CP_5
golf da parte della società attrice in forza di detta convenzione, in quanto formulate oltre i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e, pertanto, tardive. Tenere conto, ai fini della decisione, di tali deduzioni tardivamente formulate dall'attrice, infatti, determinerebbe un indebito pregiudizio delle ragioni delle parti convenute e terze chiamate, alle quali risulta ormai preclusa la possibilità di fornire elementi di prova idonei a confutare le deduzioni attoree in ordine allo specifico profilo di colpa allegato soltanto in sede di comparsa conclusionale. Ne segue che, difettando la prova (e finanche la tempestiva allegazione) in ordine alla condotta colposa ex art. 2043 c.c. degli enti convenuti, la domanda avanzata da parte attrice dovrà essere respinta e le ulteriori difese ed eccezioni sollevate dalle parti convenute e terze chiamate dovranno intendersi assorbite”.
Deduce l'appellante: “Preme in questa sede rilevare l'evidente illegittimità e infondatezza del provvedimento impugnato alla luce di recente pronuncia della Suprema Corte (sent. n.7969 del 20 aprile 2020), che ha affermato il principio di diritto secondo cui, nei casi di danno arrecato dalla fauna selvatica protetta, deve trovare applicazione nei confronti dell'ente pubblico il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.”.
Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto osservarsi che l'appellante, nel giudizio di primo grado, ha sostenuto che la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati dalla fauna selvatica fossero riconducibili alla previsione dell'articolo 2043 c.c. cosicché le appellate hanno dedotto la novità della domanda di risarcimento danni ex articolo 2052 spiegata nel giudizio di appello.
Osserva la Corte che, nel caso di originaria proposizione di domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., è ammissibile la successiva prospettazione, in grado di appello, anche in comparsa conclusionale, della responsabilità ex art. 2052 c.c. se la parte ha tempestivamente allegato, in primo grado, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, perché il mutamento del titolo della responsabilità è ammissibile a condizione che non risultino modificati i fatti posti a fondamento originario della domanda e la controparte sia stata, pertanto, messa in grado di difendersi e controdedurre anche con riferimento alla diversa fattispecie di responsabilità (Cfr. cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 196 del 07/01/2025 - Rv. 673371 - 01).
Nel caso di specie l'attrice, dopo aver lamentato i danni subiti a causa dell'invasione dei cinghiali, ha affermato che “L'Amministrazione convenuta, nonostante le continue rimostranze del rappresentante legale della società attrice, non si è mai attivata al fine di porre rimedio alle continue e ripetute invasioni dei cinghiali nel campo da golf oggetto di causa”.
Di tratta di circostanze idonee a fondare la responsabilità ex art. 2052 cc.
Infatti i “I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla pubblica amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., giacché da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, in quanto le specie selvatiche protette ai sensi della L. n.
157/1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione dei soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema” (Cass., Sez.
6, Ordinanza n. 27284/2022).
Tuttavia, non sussistono i presupposti per l'applicazione di tale norma sebbene l'appellante, attraverso la produzione documentale (rapporti di intervento della Polizia Provinciale di articoli CP_5
di quotidiani, fotografie, - si vedano gli all.ti nn.6 e 7 dell'atto di citazione e gli allegati nn. 4, 5 e 6 alla memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c.) e testimoniale abbia provato l'accesso di cinghiali nella sua proprietà dimostrando così l'esistenza del nesso eziologico tra l'ingresso della fauna selvatica ed i danni subiti.
Invero sussiste il fortuito anche nel caso in cui la condotta dell'animale “anche se prevedibile, non sarebbe stata evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi, comunque compatibili con la funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema cui la protezione della fauna selvatica è diretta, che naturalmente richiede che gli animali selvatici vivano in stato di libertà e non in cattività (come nel caso di comportamenti degli animali oggettivamente non controllabili, quali ad esempio il volo degli uccelli), andrà senz'altro esente da responsabilità. Appare evidente alla Corte che, proprio nella corretta valutazione della prova liberatoria, comunque gravante sull'ente pubblico competente alla gestione e alla tutela della fauna selvatica, ma che deve tener conto delle innegabili peculiarità dei compiti da questo svolti (e della stessa funzionalizzazione alla tutela di beni comuni della previsione della proprietà pubblica della suddetta fauna) possono essere adeguatamente contemperate le contrapposte esigenze, in precedenza già evidenziate, di garantire al danneggiato una effettiva adeguata tutela dei propri diritti, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, uniformi sull'intero territorio nazionale, senza che ciò determini una incontrollata ed eccessiva espansione della responsabilità civile della pubblica amministrazione, anche per danni del tutto sottratti alla possibilità di un adeguato ed effettivo controllo” (Cass., sentenza n. 7969/20).
Orbene applicando tali principi alla fattispecie in esame deve osservarsi che il campo da golf veniva situato all'interno di un'area boschiva evidentemente frequentata da animali selvatici talché non poteva ravvisarsi alcuna condotta della idonea a scongiurare l'evento in quanto anche CP_1
l'abbattimento di numerosi capi non avrebbe comunque impedito a quelli superstiti di entrare nel campo da golf.
Era quindi onere dell'appellante proteggere il campo con adeguate strutture.
E' pur vero che veniva installata una rete elettrificata ma la stessa è risultata inidonea ad impedire l'accesso di animali selvatici.
La CTU rilevava, sul punto, che “La recinzione in parte è costituita da muretto con paletti e rete metallica, in parte da paletti e fili elettrificati a basso voltaggio” evidenziando che “quelle elettrificate, nonostante una elevata sicurezza per la facile individuazione di eventuali interruzioni di corrente elettrica e quindi del danno alle stesse, evidenziano tutta la loro fragilità in conseguenza di un semplice urto accidentale che può avvenire soprattutto se queste sono nascoste dalla vegetazione spontanea delle aree “Rough” o dalle oscurità notturne”.
Dunque, la recinzione è stata inadeguata come dimostra l'accesso degli animali nel campo da golf.
Così corretta la motivazione del Tribunale il motivo deve essere respinto.
§ 12.2. — Il secondo motivo di appello è rubricato “Illegittimita' della sentenza impugnata:
Circa la raggiunta prova della colposa condotta degli enti convenuti e della conseguente sussistenza di responsabilità risarcitoria degli stessi anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. - Circa
l'assoluta tempestività e ammissibilità delle eccezioni e deduzioni di parte attrice in ordine alla condotta colposa della consistita nell'adibire l'area già occupata dal campo da Controparte_6 golf ad area di ripopolamento della fauna selvatica”.
Deduce l'appellante: “Si rileva come la sentenza impugnata dovrà essere riformata anche nella denegata ipotesi in cui la adita Corte d'Appello non ritenesse applicabile al caso de quo il principio di responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. e ritenesse gravare sulla parte appellante l'onere probatorio di cui all'art. 2043 c.c. Ed invero si sottolinea come, diversamente da quanto affermato dal primo Giudice, la difesa della parte attrice ha fornito piena prova della condotta colposa imputabile agli Enti convenuti. E' risultato, innanzitutto, documentalmente provato che l'area occupata dal campo da golf e le zone limitrofe sono state colpevolmente adibite dalla
Provincia di a riserva, ossia a zona di ripopolamento e cattura di specie selvatiche dal CP_5
Co 20.05.2003 (si veda l'allegato n. 1 della II memoria ex art. 183 c.6 c.p.c. della Provincia CP_5
delibera Consiglio Provinciale Rieti n. 69 del 20.5.2003) e, quindi, anni dopo la stipula della
Convenzione urbanistica per la realizzazione dell'impianto golfistico tra il Comune di e la CP_5
avvenuta con atto pubblico notaio , Rep. 34131 Racc. 12022, Parte_1 Persona_1
il 1.6.1998 e la successiva realizzazione del campo da golf (all. 1, memoria ex art. 183 VI co. n. 3
c.p.c.). Con ciò risultando evidente, sotto tale profilo, la condotta colposa della P.A. convenuta atteso il fatto che, nel momento in cui decise di individuare un'area idonea per il ripopolamento delle specie animali selvatiche, la stessa avrebbe dovuto, innanzitutto, scartare le aree occupate dal campo da golf e le aree limitrofe, considerato il rischio e le prevedibili conseguenze dannose derivabili alla struttura sportiva dall'insediamento in loco dei cinghiali”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “Non possono, d'altra parte, costituire oggetto di analisi le deduzioni svolte da parte attrice soltanto in sede di comparsa conclusionale in ordine al fatto che la condotta colposa dell'ente sarebbe da ricondurre al fatto che la zona limitrofa al campo da golf è stata adibita dalla provincia di a zona di ripopolamento e cattura di specie CP_5 selvatiche dal 20.5.2003 e, quindi, successivamente alla stipula della convenzione urbanistica per la realizzazione dell'impianto golfistico tra il comune di e la società attrice, avvenuta con atto CP_5
pubblico del 1.6.1999, e alla realizzazione del campo di golf da parte della società attrice in forza di detta convenzione, in quanto formulate oltre i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e, pertanto, tardive. Tenere conto, ai fini della decisione, di tali deduzioni tardivamente formulate dall'attrice, infatti, determinerebbe un indebito pregiudizio delle ragioni delle parti convenute e terze chiamate, alle quali risulta ormai preclusa la possibilità di fornire elementi di prova idonei a confutare le deduzioni attoree in ordine allo specifico profilo di colpa allegato soltanto in sede di comparsa conclusionale”.
Deduce l'appellante che “contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice in sentenza, la circostanza di fatto non è stata tardivamente allegata dalla difesa della parte attrice, bensì tempestivamente allegata dalla difesa della convenuta già nella comparsa di Controparte_6 costituzione e risposta dell'ente”.
La deduzione non coglie nel segno.
Invero tale circostanza non è stata dedotta dall'attrice come fatto costitutivo del suo diritto e pertanto la stessa non poteva avvalersi di tale fatto storico riconosciuto dalla Provincia di a fini CP_5 difensivi onde dimostrare la consapevolezza da parte della della presenza nel Parte_1
territorio di animali selvatici.
§ 12.3. — Il terzo motivo riguarda il “quantum debeatur”.
Deduce l'appellante: “Con riferimento al quantum debeatur, si sottolinea che, a scioglimento della riserva assunta all'esito della prova testimoniale, il primo Giudice ha disposto procedersi a ctu volta a quantificare l'entità del danno cagionato dalle invasioni degli animali al campo di golf della società appellante. Sul punto, ci si riporta alle deduzioni e conclusioni esposte nella comparsa conclusionale da intendersi qui integralmente trascritte”.
Tuttavia, a fronte delle contestazioni delle convenute, era onere dell'appellante provare, con documenti contabili e fiscali (trattandosi di società commerciale), gli esborsi effettuati per le riparazioni del campo ed i mancati guadagni.
Tale prova è mancata e non può essere supplita da una CTU.
Anche sotto tale aspetto l'appello deve essere respinto.
§ 13. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 14. — Le spese del giudizio di appello possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione dell'oggettiva incertezza interpretativa sussistente in ordine alle questioni giuridiche esaminate ed alla correzione della motivazione della sentenza impugnata. § 15. — L'appellante è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di , e avverso la CP_1 Controparte_6 CP_2 Controparte_7 sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Rieti n. 225/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. spese compensate;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico della Parte_1
Così deciso in Roma il 16 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli