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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8322/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. e P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 con l'Avv. Mazzoleni del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, Galleria San Babila n. 4/a
- OPPONENTE - contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_2 con l'Avv. Mostacchi del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in Milano, via Savaré n. 1 CP_1 contro
Controparte_2
(C.F. )
[...] P.IVA_3 con l'Avv. Casagranda, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' CP_1 in Milano, via Mazzini n. 7 e contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4 con l'Avv. Carlone del Foro di Salerno, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Salerno, alla Via Trento n. 82b
- OPPOSTI -
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento, cartelle esattoriali e avvisi di addebito All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti. FATTO con ricorso depositato il 2 luglio 2024, Parte_1
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
[...]
l' , Controparte_1 [...]
Controparte_2
e l' per sentir accogliere
[...] Controparte_3 le seguenti conclusioni:
“
1. in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dei ruoli e delle cartelle di pagamento, mai notificati stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere mai notificate e comunque decadute, l'esecutività degli atti impugnati;
2. in via preliminare, nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento impugnato (intimazione di pagamento n. n. 0682024901995858900) e l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito ad essa sottesi ed impugnati in premessa di tutti i seguenti titoli impugnati in premessa ed indicati di seguito: n. 06820190072442131000 n. 06820210034012873000 n. 06820220028000208000 n. 36820150000415011000 n. 36820160015378181000 n. 36820160020753682000 n. 36820160025776700000 n. 36820160027362952000 n. 36820170000102110000 n. 36820170001288664000 n. 36820170007993863000 n. 36820170011499155000 n. 36820170017587019000 n. 36820170021917276000 n. 36820180000748136000 n. 36820180002107552000 n. 36820180003204649000 n. 36820180016411154000 n. 36820180017437992000 n. 36820180019677676000 n. 36820180020336259000 n. 36820180025274054000 n. 36820190001389819000 n. 36820190002336601000 n. 36820190004310726000
2 n. 36820190004916842000 n. 36820190006442345000 n. 36820190016453286000 n. 36820190016656068000 n. 36820190019242579000 n. 36820190030237510000 n. 36820190030334954000 e, conseguentemente annullare il ruolo ed il debito sottostante;
3. accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dei seguenti titoli: n. 06820190072442131000 n. 06820210034012873000 n. 06820220028000208000 n. 36820150000415011000 n. 36820160015378181000 n. 36820160020753682000 n. 36820160027362952000 n. 36820170000102110000 n. 36820170001288664000 n. 36820170007993863000 n. 36820170011499155000 n. 36820170017587019000 n. 36820170021917276000 n. 36820180000748136000 n. 36820180002107552000 n. 36820180003204649000 n. 36820180016411154000 n. 36820180017437992000 n. 36820180019677676000 n. 36820180020336259000 n. 36820180025274054000 n. 36820190001389819000 n. 36820190002336601000 n. 36820190004310726000 n. 36820190004916842000 n. 36820190006442345000 n. 36820190016453286000 n. 36820190016656068000 n. 36820190019242579000 n. 36820190030237510000 n. 36820190030334954000, con conseguente cancellazione dei titoli;
4. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei seguenti titoli: n. 06820190072442131000 n. 06820210034012873000 n. 06820220028000208000 n. 36820150000415011000 n. 36820160015378181000
3
n. 36820160020753682000 n. 36820160025776700000 n. 36820160027362952000 n. 36820170000102110000 n. 36820170001288664000 n. 36820170007993863000 n. 36820170011499155000 n. 36820170017587019000 n. 36820170021917276000 n. 36820180000748136000 n. 36820180002107552000 n. 36820180003204649000 n. 36820180016411154000 n. 36820180017437992000 n. 36820180019677676000 n. 36820180020336259000 n. 36820180025274054000 n. 36820190001389819000 n. 36820190002336601000 n. 36820190004310726000 n. 36820190004916842000 n. 36820190006442345000 n. 36820190016453286000 n. 36820190016656068000 n. 36820190019242579000 n. 36820190030237510000 n. 36820190030334954000, con conseguente cancellazione dei titoli;
5. accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica dei seguenti titoli n. 06820190072442131000 n. 06820210034012873000 n. 06820220028000208000 n. 36820150000415011000 n. 36820160015378181000 n. 36820160020753682000 n. 36820160025776700000 n. 36820160027362952000 n. 36820170000102110000 n. 36820170001288664000 n. 36820170007993863000 n. 36820170011499155000 n. 36820170017587019000 n. 36820170021917276000 n. 36820180000748136000 n. 36820180002107552000 n. 36820180003204649000
4 n. 36820180016411154000 n. 36820180017437992000 n. 36820180019677676000 n. 36820180020336259000 n. 36820180025274054000 n. 36820190001389819000 n. 36820190002336601000 n. 36820190004310726000 n. 36820190004916842000 n. 36820190006442345000 n. 36820190016453286000 n. 36820190016656068000 n. 36820190019242579000 n. 36820190030237510000 n. 36820190030334954000 per i motivi esposti in narrativa”. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Si costituivano ritualmente in giudizio l'
[...]
[...]
Controparte_4
, eccependo l'infondatezza in
[...] fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
In particolare, l' Controparte_1 domandava:
“in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell quanto CP_5 all'eccezione di prescrizione dei crediti per cui è causa sollevata ex adverso; in subordine, nel merito, dichiarare inammissibile l'opposizione tutta in quanto tardivamente proposta ex artt. 24 D. Lgs.46/99 e 617 cpc;
in ulteriore subordine, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando in ogni caso gli avvisi di addebito nn. 36820150000415011000, 36820160015378181000, 36820160020753682000, 36820160025776700000, 36820160027362952000, 36820170000102110000, 36820170001288664000, 36820170007993863000, 36820170011499155000, 36820170017587019000, 36820170021917276000, 36820180000748136000, 36820180002107552000, 36820180003204649000, 36820180016411154000, 36820180017437992000, 36820180019677676000, 36820180020336259000, 36820180025274054000, 36820190001389819000, 36820190002336601000, 36820190004310726000, 36820190004916842000, 36820190006442345000,
5 36820190016453286000, 36820190016656068000, 36820190019242579000, 36820190030237510000, 36820190030334954000, e condannando comunque
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Parte_1 favore dell delle somme indicate negli avvisi suddetti o di quelle diverse accertate come CP_5 dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al momento del saldo”.
L' Controparte_2
, dal canto suo, chiedeva:
[...]
“IN VIA PRELIMINARE dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell in ordine alle eccezioni di CP_6 inesistenza e/o nullità e/o difetto di notifica delle cartelle esattoriali;
CP_6
NEL MERITO rigettare il ricorso;
previa conferma dell'iscrizione a ruolo dei crediti , dichiarare la ricorrente CP_6 Parte_1
[... tenuta al pagamento delle somme di cui alle cartelle esattoriali richiamate in narrativa a titolo di premi, sanzioni ed accessori di legge o della diversa somma ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare la medesima al pagamento di tali somme a favore dell'Istituto Assicuratore Pubblico”.
L' , infine, così insisteva: Controparte_3
“accertare e dichiarare la regolarità degli atti impugnati;
accertare dichiarare il difetto di legittimazione passiva del concessionario della riscossione in relazione a tutte le doglianze che attengono alla pretesa impositiva;
In ogni caso rigettare il ricorso per i motivi innanzi esposti, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese, e compensi di lite.
In caso di soccombenza totale o parziale dell'ente riscossore, compensare le spese di lite, in maniera proporzionale alla quantità di eccezioni accolte o respinte e tenendo conto della imputabilità o meno all'ente riscossore delle eccezioni di c.parte eventualmente accolte, ex art. 92 co. 2 c.p.c.”.
Con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 2 aprile 2025, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La vicenda per cui è causa muove dall'intimazione di pagamento n.
0682024901995858900, notificata – per il complessivo importo di € 80.525,56 – a in data 21 maggio 2024 (doc. 1, Parte_1
6 fascicolo opponente) e relativa, per quanto qui di interesse, alle cartelle esattoriali n.
06820190072442131000 (per € 693,81), n. 06820210034012873000 (per € 338,24) e n. 06820220028000208000 (per € 377,08), nonché agli avvisi di addebito n.
36820150000415011000 (per € 2.275,59), n. 36820160015378181000 (per € 726,27),
n. 36820160020753682000 (per € 359,93), n. 36820160025776700000 (per € 700,64),
n. 36820160027362952000 (per € 1.137,35), n. 36820170000102110000 (per €
409,95), n. 36820170001288664000 (per € 996,29), n. 36820170007993863000 (per €
1.196,25), n. 36820170011499155000 (per € 1.209,31), n. 36820170017587019000
(per € 604,65), n. 36820170021917276000 (per € 594,63), n. 36820180000748136000
(per € 1.969,95), n. 36820180002107552000 (per € 4.027,60), n.
36820180003204649000 (per € 1.493,18), n. 36820180016411154000 (per € 2.322,51),
n. 36820180017437992000 (per € 4.261,17), n. 36820180019677676000 (per €
2.159,83), n. 36820180020336259000 (per € 2.152,05), n. 36820180025274054000
(per € 2.145,33), n. 36820190001389819000 (per € 2.218,10), n.
36820190002336601000 (per € 3.505,37), n. 36820190004310726000 (per € 1.705,98),
n. 36820190004916842000 (per € 1.642,73), n. 36820190006442345000 (per €
1.655,38), n. 36820190016453286000 (per € 1.565,93), n. 36820190016656068000
(per € 3.487,44), n. 36820190019242579000 (per € 1.941,08), n.
36820190030237510000 (per € 1.975,43), n. 36820190030334954000 (per € 1.948,89).
*
1.1. L'opponente eccepisce la nullità della pretesa creditoria così azionata sostenendo di non aver mai ricevuto rituale notificazione dei titoli ad essa presupposti e, in ogni caso, che la notificazione non sarebbe valida in assenza di prova del contenuto integrale delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, nonché del loro effettivo collegamento con la relata di notifica;
in via preventiva, peraltro, contesta la regolarità di notificazioni a mezzo PEC effettuate da indirizzi non iscritti nei pubblici elenchi.
Eccepisce, conseguentemente, che per tutti i relativi crediti sarebbe ormai maturata la decadenza dall'iscrizione a ruolo e la prescrizione quinquennale.
*
1.2. L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
*** * ***
7 2. Avuto specifico riguardo alle cartelle esattoriali n. 06820190072442131000, n.
06820210034012873000 e n. 06820220028000208000, l'opposizione è infondata.
*
2.1. Costituendosi in giudizio, l' Controparte_3 ha documentalmente provato di aver provveduto alla notificazione delle cartelle esattoriali n. 06820190072442131000, n. 06820210034012873000 e n.
06820220028000208000 a mezzo PEC, rispettivamente, in data 30 agosto 2019, 2 Contr febbraio 2022 e 3 ottobre 2022 (cfr. docc. 3, 6 e 9 – fascicolo .
*
2.2. Le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'opponente risultano tutte validamente effettuate.
Si osservi, in proposito, che la disciplina inerente ai pubblici registri concerne gli indirizzi di posta elettronica certificata dei destinatari, non quelli dei mittenti, in quanto la finalità di tutela sottesa attiene alla garanzia della effettiva possibilità di conoscenza degli atti che debbono essere notificati esclusivamente agli indirizzi PEC all'uopo indicati dagli interessati, per l'appunto, mediante pubblicazione nei pubblici registri (in questo senso, ex multis, App. Milano, Sez. Lav., 29 novembre 2021, n.
1536, e App. Milano, Sez. Lav., 21 maggio 2019, n. 1066): come anticipato, le notificazioni per cui è causa sono state effettuate all'indirizzo risultante dall'estratto Contr INIPEC dell'opponente (doc. 23, fascicolo e nella visura storica della medesima società (doc. 3, fascicolo . CP_5
Peraltro, non può revocarsi in dubbio che l'indirizzo di trasmissione delle PEC di cui si discute appartenga all' Controparte_3
( t). Email_1
A tacer d'altro, qualsivoglia vizio risulterebbe sanato in virtù del principio per cui
“la nullità… è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, in tutti i casi in cui questa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 luglio 2018, n. 19105 – ordinanza;
cfr. anche Cass. Civ., Sez. Lav., 28 settembre 2018, n. 23620): nel caso di specie, l'opponente ha eccepito la “Inesistenza giuridica della notifica qualora gli indirizzi dei notificanti ( e ) non provengano dai Pubblici Elenchi” (pag. 12, ricorso). CP_5 CP_6
8 *
2.3. Ciò posto, tenuto conto delle date delle suddette notificazioni e della data di notificazione dell'intimazione di pagamento di cui si discute, nessuna prescrizione non può esser – medio tempore – maturata;
peraltro, non essendovi prova che le medesime cartelle siano state oggetto di opposizione entro il termine di legge, il credito dalle stesse portato risulta consolidato.
*** * ***
3. Avuto specifico riguardo agli avvisi di addebito n. 36820150000415011000, n.
36820160015378181000, n. 36820160020753682000, n. 36820160025776700000, n.
36820160027362952000, n. 36820170000102110000, n. 36820170001288664000, n.
36820170007993863000, n. 36820170011499155000, n. 36820170017587019000, n.
36820170021917276000, vi è una questione suscettibile di assicurare la definizione immediata ed è quella che concerne la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata formalizzata dall'odierna opponente.
*
3.1. Questo Giudice ha già avuto modo di osservare che il debitore – quanto richiede la rateazione del versamento di contributi e termini di dilazione – riconosce i diritti dell'Ente creditore e interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti;
del pari, egli rinuncia a valersi della prescrizione maturata per quelli già prescritti e ad ogni altra eccezione;
anche la Corte di Appello di Milano con sentenza
5 dicembre 2018, n. 1758, ha affermato che “l'istanza di rateazione, proposta senza riserve di sorta dal contribuente, in data successiva alla scadenza dei termini di legge per opporre la cartella, costituisca riconoscimento del debito e comporti l'interruzione del termine di prescrizione”.
Il riconoscimento del debito e la rinuncia a valersi delle possibili eccezioni che possono influire sulla esistenza e sulla azionabilità del credito, d'altronde, può risultare da qualsiasi concludente manifestazione di volontà, poiché è un atto giuridico in senso stretto e, come tale, non ha natura negoziale e non deve necessariamente esprimere una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che esso contenga – anche implicitamente – la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass. Civ., Sez. Lav., 12 maggio 2004, n. 9054).
9 In questo senso, d'altronde, si è recentemente pronunziato il Supremo Collegio:
“la domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito”
(Cass. Civ., Sez. I, 8 aprile 2024, n. 9221; conforme (Cass. Civ., Sez. VI-Lav., 21 dicembre 2022, n. 37389); medesimo orientamento è proprio della più recente giurisprudenza di merito: “il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma è un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede una specifica intenzione ricognitiva. È sufficiente pertanto che tale atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, esprima la consapevolezza dell'esistenza del debito e abbia carattere volontario;
tale principio può essere validamente applicato anche all'ipotesi di esazione dei contributi previdenziali, per cui
l'istanza di rateazione da parte del contribuente determina il riconoscimento del debito da parte del medesimo e l'effetto interruttivo della prescrizione” (App. Brescia, Sez. Lav., 29 marzo 2023,
n. 103).
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3.3. Ciò posto, ha presentato Parte_1 Parte_1 dichiarazione di definizione agevolata per gli avvisi di addebito n.
36820150000415011000, n. 36820160015378181000, n. 36820160020753682000, n.
36820160025776700000, n. 36820160027362952000, n. 36820170000102110000, n.
36820170001288664000, n. 36820170007993863000, n. 36820170011499155000, n.
36820170017587019000, n. 36820170021917276000, in data 29 luglio 2019 (cfr. doc. Contr 20, fascicolo .
Orbene, la richiesta di adesione alla definizione agevolata è soggetta alla condizione dell'inesistenza di “giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione” ovvero all'impegno a “RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a Contr oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione” (cfr. doc. 20, fascicolo .
Pertanto, al netto di ogni questione inerente al valore di riconoscimento di debito dell'istanza di per sé considerata, nel caso di specie, è la disciplina di riferimento a presupporre l'irrevocabile rinunzia a far valere qualsivoglia eccezione in merito ai debiti oggetto di definizione agevolata.
10 E tanto basta.
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4. Infine, quanto agli avvisi di addebito n. 36820180000748136000, n.
36820180002107552000, n. 36820180003204649000, n. 36820180016411154000, n.
36820180017437992000, n. 36820180019677676000, n. 36820180020336259000, n.
36820180025274054000, n. 36820190001389819000, n. 36820190002336601000, n.
36820190004310726000, n. 36820190004916842000, n. 36820190006442345000, n.
36820190016453286000, n. 36820190016656068000, n. 36820190019242579000, n.
36820190030237510000, n. 36820190030334954000, si osserva quanto segue.
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4.1. Costituendosi in giudizio, l' Controparte_3 ha provato di aver ritualmente notificato a mezzo PEC, l'intimazione di pagamento n. 06820229004396188000 relativa, tra gli altri, a tutti i suddetti avvisi di addebito Contr (docc. 14-16, fascicolo .
E', inoltre, provato che i medesimi titoli erano stati correttamente notificati a mezzo PEC, dall' , Controparte_1 in data 29 gennaio 2018 l'avviso di addebito n. 36820180000748136000, in data 30 marzo 2018 l'avviso di addebito n. 36820180002107552000, in data 13 aprile 2018
l'avviso di addebito n. 36820180003204649000, in data 10 agosto 2018 l'avviso di addebito n. 36820180016411154000, in data 14 settembre 2018 l'avviso di addebito n. 36820180017437992000, in data 30 ottobre 2018 l'avviso di addebito n.
36820180019677676000, in data 13 novembre 2018 l'avviso di addebito n.
36820180020336259000, in data 20 dicembre 2018 l'avviso di addebito n.
36820180025274054000, in data 13 febbraio 2019 l'avviso di addebito n.
36820190001389819000, in data 13 marzo 2019 l'avviso di addebito n.
36820190002336601000, in data 27 aprile 2019 l'avviso di addebito n.
36820190004310726000, in data 11 maggio 2019 l'avviso di addebito n.
36820190004916842000, in data 13 giugno 2019 l'avviso di addebito n.
36820190006442345000, in data 27 settembre 2019 l'avviso di addebito n.
36820190016453286000, in data 14 settembre 2019 n. 36820190016656068000, in data 16 ottobre 2019 l'avviso di addebito n. 36820190019242579000, in data 15
11 dicembre 2019 l'avviso di addebito n. 36820190030237510000, in data 15 dicembre
2019 l'avviso di addebito n. 3682019003033495400 (cfr. docc. 1, fascicolo . CP_5
Sulla validità delle notificazioni così effettuate dall' valgono i Controparte_8 rilievi già svolti con particolare riferimento alle notificazioni effettuate a mezzo posta elettronica dall' ; anche in questo Controparte_3 caso, d'altronde, non può revocarsi in dubbio che l'indirizzo di trasmissione delle
PEC di cui si discute appartenga all' Controparte_1
(da “ ”).
[...] Email_2
Tenuto conto delle date delle suddette notificazioni e del fatto che l'intimazione di pagamento n. 06820229004396188000 è stata notificata in data 2 marzo 2022 (cfr. Contr docc. 14-16, fascicolo , nessuna prescrizione non può esser – medio tempore – maturata;
peraltro, non essendovi prova che i medesimi avvisi di addebito siano stati oggetto di opposizione entro il termine di legge, il credito dagli stessi portato risulta consolidato.
*** * ***
5.
Per questi motivi
, da ritenersi assorbenti rispetto a ogni ulteriore rilievo sollevato dalle parti, l'opposizione è infondata e deve, quindi, essere rigettata.
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5.1. La regolazione delle spese segue la soccombenza e, pertanto,
[...]
deve essere condannata alla rifusione delle stesse Parte_1 nella misura di cui al dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta, integralmente, l'opposizione.
Condanna di alla rifusione delle spese di Parte_1 Parte_1 Parte_1 lite che liquida in complessivi € 7.000,00 oltre accessori come per legge, ciascuno, in favore dell' e Controparte_1 dell' , nonché in complessivi € 1.200,00 Controparte_3
12 oltre accessori come per legge in favore dell'
[...]
. Controparte_2
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 2 aprile 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Chiara COLOSIMO
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