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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/11/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
r.g. 2042/2019
cron.……...………………. rep.…...……………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
OGGETTO: Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la RESPONSABILITA' seguente EXTRACONTRATTU SENTENZA ALE nella causa iscritta al n. 2042/2019 R.G., promossa da
(C.F. ) con Parte_1 C.F._1
l'avv. ALESSIO RIGHINI.
ATTORE
Contro
(P.I. ) con l'avv. LUIGI MARINO CP_1 P.IVA_1
ZA HI
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento, per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.6.2025 con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal 3.9.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente depositato in data 11.2.2020, ha promosso avanti all'intestato Tribunale Parte_1 un'azione risarcitoria invocando la responsabilità della
[...]
, in qualità di custode della strada di Controparte_2 grande comunicazione FI – PI – LI, in virtù di un danno che la vettura di cui è proprietario avrebbe subìto a seguito della collisione con un giunto in metallo.
In data 10.7.2018, intorno alle ore 17:30, l'attore, alla guida della sua autovettura Ford Focus targata DR236SA, percorreva la suddetta strada con direzione . CP_2
In prossimità dello svincolo di Pisa Nord-Est – all'altezza del km.
71+800-, entrava in collisione con un giunto in metallo facente parte degli elementi costruttivi di un cavalcavia, che, a seguito del passaggio su di esso di un veicolo che precedeva l'attore, era uscito dalla sua sede naturale posizionandosi sopra il manto stradale.
A seguito dell'urto con la sua parte frontale – prosegue l'attore – il veicolo riportava gravi danni, tra cui, in modo particolare, il danneggiamento del paraurti anteriore e la foratura del radiatore.
Sul luogo intervenivano gli agenti della Polizia Stradale di
Livorno, che redigevano il prontuario di intervento (doc.3).
Competerebbe la restituzione di quanto pagato per l'intervento del carroattrezzi (doc.5), nonché delle somme corrispondenti ai costi sostenuti per la riparazione dell'autovettura presso la
(doc.4). Controparte_3
Ha dedotto, inoltre, di aver sostenuto spese mediche (doc.7), in conseguenza del patito danno alla salute, sub specie di riduzione della integrità psicofisica temporanea (doc.6).
2 In data 20.9.2019, si è costituita in giudizio la
[...]
, che, contestando integralmente quanto Controparte_2 dedotto da parte attrice, ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, perchè il tratto di strada oggetto di causa sarebbe in realtà sotto la custodia della
[...]
come pure emerge dal contratto di appalto in atti (doc.2). CP_1
A seguito della costituzione del terzo è stata disposta CP_1
l'estromissione della convenuta.
AVR, da parte sua, ha eccepito il difetto di titolarità del credito in capo all'attore, comproprietario dell'automobile, unitamente a tale (doc.3). Persona_1
Mancherebbe, poi, per quanto concerne il danno non patrimoniale, la prova del danno, in assenza di alcuna risultanza di lesioni nel verbale di polizia e in difetto del verbale di pronto soccorso.
Il procedimento è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti, prova per testi e c.t.u..
All'esito della fase istruttoria, è stato assegnato alla sottoscritta per la decisione.
È infondata l'eccezione preliminare avente ad oggetto il difetto di titolarità del credito in capo all'odierno attore: come chiarito dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità sul punto, “ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune e non una frazione della stessa, è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti del terzo o di un singolo condomino” (ex multis
Cass.28.1.2015 n.1650; 19329/2009; 10219/2012).
3 Ciò premesso, ritiene questo giudice di dover accogliere solo in parte la richiesta attorea.
Non vi è contestazione sul fatto, che, in ogni caso, risulta confermato dai testimoni escussi: il teste Testimone_1
(Ispettore di Polizia di Stato Sezione Polizia Stradale di Livorno, il quale era intervenuto nell'immediatezza dell'occorso insieme al collega il sig. in modo da effettuare i rilievi e gli Testimone_2 accertamenti del caso), interrogato sui capitoli di prova n.1-2-3 della seconda memoria di parte attrice, ha confermato la dinamica del sinistro così come descritta e, alla domanda sul capitolo di prova n.4, ha specificato “Si è vero, ma il giunto di congiunzione della FI PI LI era stato colpito da una altro veicolo , che si era danneggiato pure lui ,e da lì era finito addosso alla macchina del e risulta dal Prontuario. Questo l'ha Pt_1 dichiarato il quando ci hanno chiamato l'incidente era Pt_1 già successo. La dichiarazione di risulta confermata da Pt_1 elementi oggettivi, come emerge dalle fotografie scattate, allegate al Prontuario, dove si vede in una il giunto mancante dalla sede stradale ed in una si vede il giunto conficcato sotto
l'auto del . Inoltre, in risposta al quesito n.6 della Pt_1 seconda memoria di parte attrice, ha dichiarato “Si è vero, il giunto aveva colpito la parte frontale dell'auto del aveva Pt_1 danneggiato il radiatore e la macchina con camminava più, è stata rimossa dal Carroattrezzi”.
Il teste legale rappresentante della Testimone_3 Controparte_3
, presso la quale il carroattrezzi trasportava l'autovettura
[...] successivamente al verificarsi del sinistro, ha confermato il danneggiamento del mezzo.
Ciò chiarito, si osserva quanto segue.
4 Ricorre nel caso di specie una ipotesi di responsabilità del custode, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c..
Come è noto, in base al citato articolo, la responsabilità oggettiva del custode implica che lo stesso sia responsabile dei danni, salvo il caso in cui provi che in realtà l'occorso è stato causato da un evento fortuito e imprevedibile, tale da interrompere il nesso di causalità: “il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente” (Cass. civile
Sez III, ordinanza n. 3549 del 1 dicembre 2022).
Avendo tale responsabilità carattere oggettivo, è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. (Cass. civile,
Sez. Unite, ordinanza n. 20943 del 30 giugno 2022).
Non v'è dubbio che la responsabilità circa la custodia di quello specifico tratto di strada fosse di come nitidamente CP_1 emerge dal contratto misto di appalto allegato dalla
[...]
, originariamente convenuta ed Controparte_2 estromessa dal presente procedimento.
Risulta, d'altra parte, supportato da adeguato riscontro istruttorio il danno patrimoniale: viene in considerazione, sul punto, la documentazione prodotta, avente ad oggetto le fotografie raffiguranti le condizioni dell'auto nell'immediatezza dell'occorso e del ricovero in carrozzeria (doc. D E) nonché il preventivo di quanto richiesto per la riparazione dei danni (doc.
C).
Viene altresì in considerazione la relazione del CTU, ing.
in particolare, relativamente al quantum Persona_2
5 debeatur, chiarisce il CTU “esaminati gli atti e i documenti di causa, è possibile quantificare i danni riportati dal veicolo Honda
FR-V targato DR236SA di parte attrice nel sinistro per cui è causa in € 5.421,22 Iva esclusa, pari a € 6.613,89 Iva inclusa, con fermo tecnico di 5 giorni lavorativi. Il valore commerciale del veicolo alla data del sinistro è stimabile in € 5.000,00 circa, e le spese accessorie in caso di mancata riparazione erano di €
1.105,44 circa.”
Quanto al pregiudizio alla salute, come noto, il “il danno non patrimoniale deve essere allora sempre allegato e provato, in quanto l'onere della prova non dipende dalla relativa qualificazione in termini di “danno-conseguenza”, ma tutti i danni extracontrattuali sono da provarsi da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale, nei suoi vari aspetti” (Corte di Cassazione, 3/10/2013, n. 22585;
Corte di Cassazione, 20/11/2012, n. 20292; Corte di Cassazione,
23/1/2014, n. 1361).
Come correttamente dichiarato da parte chiamata, manca un verbale di pronto soccorso che attesti le condizioni di in Pt_1 seguito al sinistro posto che lo stesso, come riportato dagli agenti, dichiarava nell'immediatezza di non aver subìto lesioni.
Le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo in base al valore e alla natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, tenuto conto della parziale soccombenza, vengono compensate nella misura di un Contr terzo, e poste a carico di per i restanti due terzi.
Le spese di c.t.u., già liquidate in atti, devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
6 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: in parziale accoglimento della domanda, dichiara la Contr responsabilità ex art. 2051 c.c. della società e per l'effetto la condanna a pagare a parte attrice la somma di € 6.613,89, oltre interessi dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo effettivo.
Compensa nella misura di un terzo le spese di lite, e condanna parte AVR a rifondere a parte attrice i restanti due terzi, liquidandole per l'intero in € 264,00 per spese, € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u., già liquidate in atti.
Così deciso in Pisa, il 25/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
OGGETTO: Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la RESPONSABILITA' seguente EXTRACONTRATTU SENTENZA ALE nella causa iscritta al n. 2042/2019 R.G., promossa da
(C.F. ) con Parte_1 C.F._1
l'avv. ALESSIO RIGHINI.
ATTORE
Contro
(P.I. ) con l'avv. LUIGI MARINO CP_1 P.IVA_1
ZA HI
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento, per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.6.2025 con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal 3.9.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente depositato in data 11.2.2020, ha promosso avanti all'intestato Tribunale Parte_1 un'azione risarcitoria invocando la responsabilità della
[...]
, in qualità di custode della strada di Controparte_2 grande comunicazione FI – PI – LI, in virtù di un danno che la vettura di cui è proprietario avrebbe subìto a seguito della collisione con un giunto in metallo.
In data 10.7.2018, intorno alle ore 17:30, l'attore, alla guida della sua autovettura Ford Focus targata DR236SA, percorreva la suddetta strada con direzione . CP_2
In prossimità dello svincolo di Pisa Nord-Est – all'altezza del km.
71+800-, entrava in collisione con un giunto in metallo facente parte degli elementi costruttivi di un cavalcavia, che, a seguito del passaggio su di esso di un veicolo che precedeva l'attore, era uscito dalla sua sede naturale posizionandosi sopra il manto stradale.
A seguito dell'urto con la sua parte frontale – prosegue l'attore – il veicolo riportava gravi danni, tra cui, in modo particolare, il danneggiamento del paraurti anteriore e la foratura del radiatore.
Sul luogo intervenivano gli agenti della Polizia Stradale di
Livorno, che redigevano il prontuario di intervento (doc.3).
Competerebbe la restituzione di quanto pagato per l'intervento del carroattrezzi (doc.5), nonché delle somme corrispondenti ai costi sostenuti per la riparazione dell'autovettura presso la
(doc.4). Controparte_3
Ha dedotto, inoltre, di aver sostenuto spese mediche (doc.7), in conseguenza del patito danno alla salute, sub specie di riduzione della integrità psicofisica temporanea (doc.6).
2 In data 20.9.2019, si è costituita in giudizio la
[...]
, che, contestando integralmente quanto Controparte_2 dedotto da parte attrice, ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, perchè il tratto di strada oggetto di causa sarebbe in realtà sotto la custodia della
[...]
come pure emerge dal contratto di appalto in atti (doc.2). CP_1
A seguito della costituzione del terzo è stata disposta CP_1
l'estromissione della convenuta.
AVR, da parte sua, ha eccepito il difetto di titolarità del credito in capo all'attore, comproprietario dell'automobile, unitamente a tale (doc.3). Persona_1
Mancherebbe, poi, per quanto concerne il danno non patrimoniale, la prova del danno, in assenza di alcuna risultanza di lesioni nel verbale di polizia e in difetto del verbale di pronto soccorso.
Il procedimento è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti, prova per testi e c.t.u..
All'esito della fase istruttoria, è stato assegnato alla sottoscritta per la decisione.
È infondata l'eccezione preliminare avente ad oggetto il difetto di titolarità del credito in capo all'odierno attore: come chiarito dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità sul punto, “ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune e non una frazione della stessa, è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti del terzo o di un singolo condomino” (ex multis
Cass.28.1.2015 n.1650; 19329/2009; 10219/2012).
3 Ciò premesso, ritiene questo giudice di dover accogliere solo in parte la richiesta attorea.
Non vi è contestazione sul fatto, che, in ogni caso, risulta confermato dai testimoni escussi: il teste Testimone_1
(Ispettore di Polizia di Stato Sezione Polizia Stradale di Livorno, il quale era intervenuto nell'immediatezza dell'occorso insieme al collega il sig. in modo da effettuare i rilievi e gli Testimone_2 accertamenti del caso), interrogato sui capitoli di prova n.1-2-3 della seconda memoria di parte attrice, ha confermato la dinamica del sinistro così come descritta e, alla domanda sul capitolo di prova n.4, ha specificato “Si è vero, ma il giunto di congiunzione della FI PI LI era stato colpito da una altro veicolo , che si era danneggiato pure lui ,e da lì era finito addosso alla macchina del e risulta dal Prontuario. Questo l'ha Pt_1 dichiarato il quando ci hanno chiamato l'incidente era Pt_1 già successo. La dichiarazione di risulta confermata da Pt_1 elementi oggettivi, come emerge dalle fotografie scattate, allegate al Prontuario, dove si vede in una il giunto mancante dalla sede stradale ed in una si vede il giunto conficcato sotto
l'auto del . Inoltre, in risposta al quesito n.6 della Pt_1 seconda memoria di parte attrice, ha dichiarato “Si è vero, il giunto aveva colpito la parte frontale dell'auto del aveva Pt_1 danneggiato il radiatore e la macchina con camminava più, è stata rimossa dal Carroattrezzi”.
Il teste legale rappresentante della Testimone_3 Controparte_3
, presso la quale il carroattrezzi trasportava l'autovettura
[...] successivamente al verificarsi del sinistro, ha confermato il danneggiamento del mezzo.
Ciò chiarito, si osserva quanto segue.
4 Ricorre nel caso di specie una ipotesi di responsabilità del custode, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c..
Come è noto, in base al citato articolo, la responsabilità oggettiva del custode implica che lo stesso sia responsabile dei danni, salvo il caso in cui provi che in realtà l'occorso è stato causato da un evento fortuito e imprevedibile, tale da interrompere il nesso di causalità: “il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente” (Cass. civile
Sez III, ordinanza n. 3549 del 1 dicembre 2022).
Avendo tale responsabilità carattere oggettivo, è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. (Cass. civile,
Sez. Unite, ordinanza n. 20943 del 30 giugno 2022).
Non v'è dubbio che la responsabilità circa la custodia di quello specifico tratto di strada fosse di come nitidamente CP_1 emerge dal contratto misto di appalto allegato dalla
[...]
, originariamente convenuta ed Controparte_2 estromessa dal presente procedimento.
Risulta, d'altra parte, supportato da adeguato riscontro istruttorio il danno patrimoniale: viene in considerazione, sul punto, la documentazione prodotta, avente ad oggetto le fotografie raffiguranti le condizioni dell'auto nell'immediatezza dell'occorso e del ricovero in carrozzeria (doc. D E) nonché il preventivo di quanto richiesto per la riparazione dei danni (doc.
C).
Viene altresì in considerazione la relazione del CTU, ing.
in particolare, relativamente al quantum Persona_2
5 debeatur, chiarisce il CTU “esaminati gli atti e i documenti di causa, è possibile quantificare i danni riportati dal veicolo Honda
FR-V targato DR236SA di parte attrice nel sinistro per cui è causa in € 5.421,22 Iva esclusa, pari a € 6.613,89 Iva inclusa, con fermo tecnico di 5 giorni lavorativi. Il valore commerciale del veicolo alla data del sinistro è stimabile in € 5.000,00 circa, e le spese accessorie in caso di mancata riparazione erano di €
1.105,44 circa.”
Quanto al pregiudizio alla salute, come noto, il “il danno non patrimoniale deve essere allora sempre allegato e provato, in quanto l'onere della prova non dipende dalla relativa qualificazione in termini di “danno-conseguenza”, ma tutti i danni extracontrattuali sono da provarsi da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale, nei suoi vari aspetti” (Corte di Cassazione, 3/10/2013, n. 22585;
Corte di Cassazione, 20/11/2012, n. 20292; Corte di Cassazione,
23/1/2014, n. 1361).
Come correttamente dichiarato da parte chiamata, manca un verbale di pronto soccorso che attesti le condizioni di in Pt_1 seguito al sinistro posto che lo stesso, come riportato dagli agenti, dichiarava nell'immediatezza di non aver subìto lesioni.
Le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo in base al valore e alla natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, tenuto conto della parziale soccombenza, vengono compensate nella misura di un Contr terzo, e poste a carico di per i restanti due terzi.
Le spese di c.t.u., già liquidate in atti, devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
6 Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: in parziale accoglimento della domanda, dichiara la Contr responsabilità ex art. 2051 c.c. della società e per l'effetto la condanna a pagare a parte attrice la somma di € 6.613,89, oltre interessi dalla data di deposito del presente provvedimento al saldo effettivo.
Compensa nella misura di un terzo le spese di lite, e condanna parte AVR a rifondere a parte attrice i restanti due terzi, liquidandole per l'intero in € 264,00 per spese, € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u., già liquidate in atti.
Così deciso in Pisa, il 25/11/2025.
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