Rigetto
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 10288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10288 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10288/2025REG.PROV.COLL.
N. 07426/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7426 del 2022, proposto dalla società L.p.g. Group - S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Lisa Ferraro e Francesca Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 3864/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune del Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. NT AS MA e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso proposto avanti al T.A.R. Campania, sede di Napoli, la odierna società appellante L.p.g. Group S.r.l. ha impugnato i provvedimenti nn. 9200, 9220 del 25.1.2019 e 10562 del 29.1.2019, con cui il Comune di Giugliano in Campania ha respinto le istanze di condono edilizio presentate dagli anteriori danti causa della società in data 30.12.2004, relativamente ad un immobile destinato a sede di attività produttiva, insistente sul territorio di detto comune, alla via Domitiana al Km 45.
1.1. La ricorrente ha premesso, nel primo grado di giudizio, di essere proprietaria, in virtù di contratto rep 42764, del 24.6.2010, di un fondo sito in Giugliano in Campania, sul quale risultano edificati immobili, oggetto di tre istanze, presentate dai precedenti proprietari, di condono edilizio e x legge n. 326 del 2003; per le quali, L.p.g. allega di avere prodotto documentazione integrativa per tali istanze di condono, in ragione di taluni motivi ostativi di cui alle note 9048, 9050 e 9060 del 26.2.2009, ai fini del perfezionamento delle istanze.
1.2. Soggiunge, la società appellante, che solo a seguito del provvedimento n. 12238 del 1.2.2019 -di annullamento del silenzio assenso formatosi- di avere appreso dell’esistenza dei richiamati provvedimenti di rigetto delle istanze di condono, notificate solo agli originari richiedenti.
1.3. A sostegno del ricorso la società L.p.g. ha dedotto i seguenti vizi di censura: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 bis della legge 7.8.1990 n. 241 s.m.i., oltre al vizio di eccesso di potere difetto di istruttoria e di motivazione; 2) violazione e falsa applicazione della legge 24.11.2003, n. 326; violazione dell’art. 3 e 7 della legge L. 241/90; oltre che vizio di eccesso di potere per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto e per difetto di istruttoria; 3) violazione della legge n. 326/03. violazione degli artt. 3 e 21 quinquies della legge n. 241/1990.
1.4. Il T.A.R. Campania, con sentenza n. 3864 del 2022, ha respinto tutte le censure, ritenendole infondate, condannando la ricorrente alle spese di lite, sull’assorbente presupposto che: “anche nelle fattispecie per la formazione del silenzio assenso, una volta decorso il previsto termine di ventiquattro mesi, sia necessario che la domanda del privato risulti corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, che sia stata interamente pagata la dovuta oblazione e che l'opera sia stata ultimata nel termine di legge e non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all'art. 33 della l. 28.2.1985 n. 47”.
2. Di tali statuizioni di rigetto del ricorso, l’appellante ne domanda ora la riforma, affidando l’impugnativa a quattro articolati motivi, mediante i quali ha sostenuto:
- con un primo motivo, che la sentenza sarebbe viziata da errores in judicando : violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato; erronea percezione dei motivi di ricorso con cui si era denunciata violazione e falsa applicazione egli artt. 7 e 10 bis della legge 7.8.1990 n. 241, oltre che per vizio di eccesso di potere difetto di istruttoria e di motivazione, sul rilievo della violazione delle garanzie partecipative, là dove come -nel caso di specie- il comune abbia considerato, quale unico interlocutore, l’originario richiedente la sanatoria, senza considerare il subentro della società appellante come nuova proprietaria dell’immobile: il comune di Giugliano in Campania, non avrebbe considerato tale vicenda malgrado con nota n. 6487 del 10/08/2017, L.p.g avesse dichiarato il proprio interesse alla definizione della domanda di condono. Di qui la denunciata violazione degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241del 1990, erroneamente non rilevata dal Tribunal;
- con il secondo motivo d’appello, la società L.p.g deduce, ancora, error in procedendo : violazione della riserva di amministrazione, nonché dei limiti della giurisdizione di legittimità; erronea percezione del secondo motivo di ricorso in primo grado, con cui si era denunciata violazione e falsa applicazione della legge 24.11. 2003, n. 326; dell’art. 3 e 7 legge n. 241/1990, oltre che vizio di eccesso di potere per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto e per difetto di istruttoria; motivazione erronea e contraddittoria. Lamenta L.p.g. che il Tar non si sarebbe pronunciato sul secondo motivo di ricorso, a mezzo del quale la deducente aveva denunziato l’illegittimità dei dinieghi, sul rilievo che il Comune non avrebbe considerato le integrazioni prodotte dalla società. Dipoi, il Tribunale si sarebbe mosso nell’erronea prospettiva d’indagare la configurabilità di un silenzio assenso; laddove, invece, il motivo di ricorso si sarebbe incentrato sul difetto di motivazione del diniego: sostiene, in sintesi, l’appellante che, quanto richiesto al primo giudice, avrebbe dovuto intendersi circoscritto al “se nel denegare la sanatoria, si potesse o meno prescindere dalla documentazione prodotta in sede di integrazioni” e, non già, di valutare l’idoneità della documentazione prodotta per la formazione di un silenzio assenso .
Con il terzo motivo l’appellante deduce ancora: “error in procedendo: violazione e falsa applicazione della L. 24/11/2003 n. 326”. Avrebbe errato il primo giudice nell’aver rigettato il terzo motivo del ricorso di primo grado, escludendo la configurabilità del silenzio assenso . In particolare, il Tribunale ha erroneamente valorizzato la circostanza che la ricorrente non avrebbe “comunque dimostrato l’avvenuta presentazione all’Amministrazione di tutta la documentazione richiesta”, anziché limitarsi, come espressamente richiesto dalla interessata, a valutare la riconducibilità della documentazione integrativa al citato disposto della L. 326/2003, art 32, c. 35.
Con il quarto ed ultimo motivo la società ha dedotto, infine, la violazione e falsa applicazione dei limiti della giurisdizione di legittimità. Violazione della riserva di amministrazione”.
3. Il Comune di Giugliano in Campania si è costituito anche in questo grado di giudizio, resistendo all’impugnativa.
4. All’udienza straordinaria per lo smaltimento arretrato del 1° ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello è infondato.
6. La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio, nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:
- la società L.p.g. Group allega di essere proprietaria, giusta contratto n rep.42764/2010, di un fondo sito in Giugliano in Campania, concesso in locazione alla società “Xinxin Shopping”- S.r.l. e sul quale risultano edificati immobili oggetto di tre istanze di condono edilizio, presentate dagli originari proprietari, signori VA, UA e VI OR;
- in relazione a dette istanze, la medesima società sostiene di avere prodotto nel 2017 documentazione “ad integrazione e completamento delle ridette istanze”, così da superare alcune criticità che erano state comunicate agli anteriori danti causa della società L.p.g.;
- a seguito del provvedimento n. 12238/2019 - oggetto del ricorso di primo grado - notificato agli originari richiedenti, di diniego delle tre richieste di condono, oltre all’annullamento del provvedimento autorizzativo formatosi per silenzio assenso, l’odierna appellante assume di aver per la prima volta appreso dell’esistenza dei richiamati dinieghi, alla stessa mai notificati, ma solo, come detto, agli originari richiedenti;
- di avere quindi proposto ricorso dinanzi al TAR per la Campania, deducendo l’illegittimità dell’atto di annullamento del silenzio accoglimento per i motivi sopra richiamati, respinti dal TAR.
7. Ad avviso del Collegio tutti i motivi di appello dedotti non meritano accoglimento per le ragioni che verranno qui di seguito illustrate.
7.1. Come descritto in narrativa, con il primo motivo di appello la società L.p.g. contesta la legittimità del diniego impugnato in primo grado perché il Comune appellato, pur avendo debitamente assolto nei confronti dei soggetti richiedenti il condono fin dal 2009 le garanzie partecipative, ha del tutto obliato le ragioni della nuova proprietaria, non dando alla stessa alcun riscontro riguardo agli esiti della sanatoria.
7.2. Fermo quanto sopra, la contestazione con la quale la società L.p.g. deduce la violazione delle garanzie partecipative, perché il comune avrebbe dovuto adottarle anche nei riguardi del soggetto subentrante, non si presta ad essere condivisa dal Collegio, essendo, in proposito, sufficiente rilevare che di regola il procedimento volto a condonare opere edilizie riveste natura essenzialmente personale e il comune non è tenuto a notificare, anche al nuovo acquirente, atti della procedura, proprio perché il titolare resta il soggetto che ha presentato la domanda di sanatoria. Sul punto specifico la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire “il rigetto del condono edilizio, ex legge n. 47/1985, deve essere notificato solo all’originario richiedente; e, non anche, agli eventuali e/o successivi acquirenti dell’immobile” (T.A.R. Veneto, Sez. 1, 4 agosto 2014 n. 1135).
7.3. Anche il secondo motivo - con cui L.p.g. lamenta che erroneamente il primo giudice avrebbe disatteso le integrazioni documentali prodotte dalla società subentrante nel 2017- è infondato, alla luce di quanto innanzi rilevato, circa l’estraneità del soggetto subentrante ad un procedimento avviato dal dante causa, il quale non aveva prodotto l’intera documentazione richiesta dal comune.
Ed invero va, in proposito, osservato che la formazione del “silenzio assenso” di cui all’art. 35, co. 19 della l. 47/1985, si forma solo se la domanda è completa -e il subentro del nuovo proprietario (anche al fine di integrare la documentazione mancante) avrebbe dovuto richiedere “un atto espresso di voltura”, della domanda di condono, nella specie mancante. D’altro canto, va altresì rilevato, che la produzione integrativa successiva da parte della società subentrante, corrobora la tesi della amministrazione perché rappresenta e conferma che vi era - in illo tempore - un ostacolo alla formazione del silenzio assenso: di qui la legittimità dei dinieghi di condono. Del resto sul versante normativo l’art. 39, comma 4 della legge 724/94 (come modificato dall’art. 2 comma 37 della L. n. 662/1996) – in materia di integrazione documentale espressamente prevede che “la mancata presentazione dei documenti (se previsti per legge come obbligatori) entro 3 mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego di condono per carenza documentale. La stessa causa di improcedibilità vige anche per le domande presentate ai sensi del cosiddetto ultimo condono edilizio L. 326/2003, il quale richiama e rinvia alle stesse procedure di cui alla L. 724/94 tramite i commi 25, 38 e 40 dell’art. 32 D.L. 269/2003 convertito con modifiche in L. 326/2003”. Nel caso di specie tale onere, spettante agli originari proprietari, non è stato tempestivamente assolto.
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche non è, quindi, ravvisabile alcuna erroneità della sentenza impugnata, in quanto il provvedimento di diniego delle istanze di condono costituisce, come ben rilevato dalla difesa comunale, atto dovuto; riconducibile al decorso del termine in assenza di una integrazione completa ed esaustiva della documentazione, come richiesto dalla normativa sopra richiamata.
7.5. Non è peraltro fondata la censura relativa alla formazione sull’istanza del silenzio assenso, che il Tribunale -sempre ad avviso della appellante- non avrebbe preso in esame.
Come costantemente ha ritenuto questo Consiglio di Stato (per tutte, sez. V, 8 novembre 2011, n. 5894), il silenzio assenso non si perfeziona per il solo fatto dell'inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della domanda di sanatoria e del pagamento dell'oblazione, occorrendo altresì l'acquisizione della prova, da parte del Comune medesimo, della ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalle specifiche disposizioni di settore. In particolare il silenzio assenso non si forma quindi per effetto della presentazione di una domanda, che non sia corredata dalla integrale dimostrazione dell’esistenza di detti requisiti, relativi “al tempo di ultimazione dei lavori, all'ubicazione, alla consistenza delle opere e ad ogni altro elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell'amministrazione comunale”.
Come ha ben chiarito il primo giudice, facendo a sua volta richiamo alla granitica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: “la formazione del silenzio assenso su domanda di condono edilizio postula la completezza della domanda di sanatoria, accompagnata dall’integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione, con la conseguenza che, in caso di incompletezza della domanda o (come nella specie) della documentazione inoltrata a suo corredo, il termine per il maturarsi del silenzio assenso inizi a decorrere soltanto dal momento in cui dette carenze sono state eliminate ad opera della parte interessata (in tal senso, tra tante sez. V, 17 ottobre 1995 n. 1440). Ciò in quanto “il silenzio assenso non si forma per effetto della presentazione di una domanda che non sia corredata dalla integrale dimostrazione dell’esistenza di detti requisiti, relativi al tempo di ultimazione dei lavori, all’ubicazione, alla consistenza delle opere e ad ogni altro elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell’amministrazione comunale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 luglio 2015, n. 3661)”
7.6. Anche tale motivo deve essere respinto, dovendosi ritenere legittima -nel caso che qui occupa- l’esclusione della configurabilità del silenzio assenso , invocata dall’appellante.
7.7. Analogamente deve essere, infine, respinto il quarto motivo, potendosi in proposito ricordare che il terzo condono (legge n. 326/2003) risulta maggiormente restrittivo rispetto a quelli precedenti, non ammettendo -tra l’altro- la sanatoria per le nuove costruzioni a destinazione non residenziale ; laddove, è incontestato che nella specie l’immobile in contestazione ha natura non residenziale e quindi esula dai limiti della citata disciplina condonistica.
8. In conclusione, l’appello risulta infondato e deve essere respinto; le spese del grado giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto conferma la sentenza appellata.
Condanna la società appellante alle spese del grado di giudizio liquidate in complessivi euro 4.000 (quattromila) in favore del Comune di Giugliano in Campania, oltre oneri come per legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE Di LO, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
NT AS MA, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT AS MA | IE Di LO |
IL SEGRETARIO