Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2123 /2024 R.G.V.G..
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a LT (RN) in [...]_1
22/02/1987 C.F. C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. BEVACQUA VERONICA e dall'avv. ERARIO SIMONA con ricorso depositato in data 09/10/2024, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nato il [...] in [...]_1
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
1. Il figlio minore, , verrà affidato congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori, che provvederanno a mantenerlo, educarlo, istruirlo ed assisterlo materialmente e moralmente ex artt. 315 bis, 316 e 316 bis c.c., con stabile collocazione abitativa del medesimo con la madre, nell'immobile in cui attualmente risiede e dove manterrà la residenza anagrafica;
2. Ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice per accertare il prevalente interesse del figlio;
3. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per il minore, e relative a istruzione, educazione e salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo comunque conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso minore;
4. I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, avendo lo stesso diritto di
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5. Il padre provvederà a trasferire formalmente la propria residenza anagrafica presso altro immobile reperito in Vicenza, entro e non oltre il 20 settembre 2024, e si obbliga a comunicare alla madre sia l'indirizzo che eventuali futuri cambiamenti;
6. Quanto all'affidamento condiviso in senso stretto ed al relativo diritto di visita e frequentazione del genitore non collocatario, si stabilisce che il padre, tenuto conto del suo trasferimento a Vicenza, potrà vedere il minore a week end alternati con pernotto, dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena. Il padre provvederà a prelevare il minore dalla residenza materna, ove lo riaccompagnerà la domenica sera.
7. Durante le vacanze natalizie il minore, ad anni alterni, trascorrerà la prima settimana con il padre e la seconda con la madre;
8. Durante le vacanze pasquali, il minore starà con la madre per la metà dei giorni di vacanza consecutivi e con il padre l'altra metà, alternando i periodi di anno in anno. Le restanti festività e/o gli eventuali ponti nel corso dell'anno verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e compatibilmente alle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
9. durante le vacanze estive il padre potrà vedere il minore per 2 settimane anche non consecutive fino ad una maggiore autonomia del bambino, i cui periodi andranno previamente concordati, almeno entro il 30 maggio di ogni anno, affinché entrambi genitori siano in grado di organizzare le proprie vacanze;
10. i genitori si impegnano altresì reciprocamente: a comunicarsi ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito e la reperibilità telefonica del figlio anche nei luoghi di villeggiatura, nonché a comunicare al genitore non affidatario ogni evento straordinario occorso al figlio;
11. quanto al contributo al mantenimento ordinario, le parti concordano che il padre versi mensilmente la somma pari ad € 300,00 mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, assegno rivalutabile annualmente secondo gli Indici ISTAT;
12. quanto al contributo straordinario al mantenimento esso verrà ripartito nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, secondo il Protocollo in essere presso il Tribunale di Forlì. In particolare, ai sensi del predetto Protocollo, sono da considerarsi comprese nel contributo fisso mensile per il mantenimento ordinario dei figli: vitto, abbigliamento, alloggio, materiale scolastico di cancelleria (escluso quello di inizio anno scolastico) e comunque tutto ciò che non è indicato nei punti successivi: A) spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
- visite specialistiche per trattamenti sanitari (comprese cure termali e fisioterapiche), in strutture pubbliche o private convenzionate prescritte dal medico;
2 - cure dentistiche/specialistiche entro € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
- tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche;
B) spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
- cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
- visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
- cure non convenzionali;
C) spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche ed oneri imposti da istituti pubblici per scuola d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
- tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
- libri di testo e materiale corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per durata prevista dal corso di laurea;
- mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di € 12,00 al giorno);
- alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
- pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
D) spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
- rette scolastiche imposte da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- rette universitarie rientranti nella regione di residenza;
- alloggio pressi le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
- baby sitter (se necessaria):
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
E) spese ludico/sportive/ricreative:
- non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative all'unica attività per
3 ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque un'attività che comporti una spesa entro € 100,00 l'anno;
- la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore, che ha provveduto all'iscrizione della o delle figlie. Entrambi i genitori si impegnano a corrispondere al genitore onerato la somma richiesta di volta in volta a mezzo bonifico bancario, assegno e/o in contanti (ed al fine si comunicano reciprocamene le relative coordinate bancarie presso cui eseguire i versamenti). Il rimborso è comunque dovuto, a seguito dell'esibizione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute, entro il mese successivo a decorrere dalla relativa richiesta. In relazione alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc…), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto e con le medesime modalità, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
13. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato a/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
14. Il padre rinuncia al 50% delle somme mensilmente percepite dalla madre a titolo di Assegno Unico per il figlio minore, che rimarrà dunque nell'esclusiva disponibilità della sig.ra ; Controparte_1
15. I genitori si prestano, sin d'ora, reciproco consenso all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi, ovvero a rilasciare autonomo passaporto e/o documento d'identità valido per l'espatrio, a scopo turistico e/o educativo;
16. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i
4 genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. Le spese sono compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 09/10/2024 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 17/01/2025
Il Presidente
Massimo Di Patria
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