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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/06/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1278/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1278/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 18 giugno 2025 e vertente
T R A
, c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pustorino che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O
, c.f. , elettivamente domiciliato presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'avv. Manuela Casablanca che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 giugno 2025 i procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione della presenza in udienza.
Visto del P.M. in data 23 aprile 2025
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente deve essere richiamata la sentenza non definitiva emessa tra le parti in questo procedimento in data 18 aprile 2025.
1 n. 1278/2024 R.G.
Con ordinanza emessa in pari data veniva rimessa la causa sul ruolo perché proseguisse per le ulteriori domande e veniva disposto il rinvio all'udienza del 18 giugno 2025.
Con note depositate in sostituzione della presenza in udienza, le parti dichiaravano di aver raggiunto nelle more un accordo per trasformare la separazione in consensuale alle condizioni di cui al verbale di trasformazione del 16 giugno 2025. Contestualmente insistevano perché la causa venisse rimessa sul ruolo ai fini della pronuncia di divorzio.
All'udienza del 18 giugno 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per recepire le condizioni indicate nell'accordo sottoscritto dalle parti e depositato con note del 17.06.2025.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale eserciti un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi al recepimento delle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla definizione del giudizio di separazione con note di trattazione scritta depositate in sostituzione della presenza in udienza.
Inoltre il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Il giudizio deve essere rimesso sul ruolo, dovendo proseguire per la domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato in data 27 marzo 2024 nei confronti di in esito all'accordo CP_1 raggiunto, così provvede:
1) recepisce l'accordo intervenuto tra , nata a [...] Parte_1
(ME) il 20/01/1975 e , nato a MESSINA (ME) il [...], in [...] CP_1
16 giugno 2025 in merito alla regolamentazione delle condizioni di separazione;
2) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del Tribunale del 23/06/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
2 n. 1278/2024 R.G.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1278/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 18 giugno 2025 e vertente
T R A
, c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pustorino che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O
, c.f. , elettivamente domiciliato presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'avv. Manuela Casablanca che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 giugno 2025 i procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione della presenza in udienza.
Visto del P.M. in data 23 aprile 2025
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente deve essere richiamata la sentenza non definitiva emessa tra le parti in questo procedimento in data 18 aprile 2025.
1 n. 1278/2024 R.G.
Con ordinanza emessa in pari data veniva rimessa la causa sul ruolo perché proseguisse per le ulteriori domande e veniva disposto il rinvio all'udienza del 18 giugno 2025.
Con note depositate in sostituzione della presenza in udienza, le parti dichiaravano di aver raggiunto nelle more un accordo per trasformare la separazione in consensuale alle condizioni di cui al verbale di trasformazione del 16 giugno 2025. Contestualmente insistevano perché la causa venisse rimessa sul ruolo ai fini della pronuncia di divorzio.
All'udienza del 18 giugno 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per recepire le condizioni indicate nell'accordo sottoscritto dalle parti e depositato con note del 17.06.2025.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale eserciti un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi al recepimento delle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla definizione del giudizio di separazione con note di trattazione scritta depositate in sostituzione della presenza in udienza.
Inoltre il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Il giudizio deve essere rimesso sul ruolo, dovendo proseguire per la domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato in data 27 marzo 2024 nei confronti di in esito all'accordo CP_1 raggiunto, così provvede:
1) recepisce l'accordo intervenuto tra , nata a [...] Parte_1
(ME) il 20/01/1975 e , nato a MESSINA (ME) il [...], in [...] CP_1
16 giugno 2025 in merito alla regolamentazione delle condizioni di separazione;
2) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del Tribunale del 23/06/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
2 n. 1278/2024 R.G.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
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