Ordinanza collegiale 13 dicembre 2023
Sentenza 24 aprile 2024
Ordinanza cautelare 30 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/04/2025, n. 3215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3215 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03215/2025REG.PROV.COLL.
N. 05929/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5929 del 2024, proposto da
OL NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Bertoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
CONSOB -Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa - Divisione Consulenza Legale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
TA MB, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) n. 08185/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della CONSOB -Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti l’avvocato Giovanni Bertoni e l’avvocato dello Stato Alfonso Peluso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Sig. NI, dipendente della CONSOB, assegnato alla Divisione Mercati – Ufficio Informazione Mercati (acronimo IME), ha impugnato gli atti relativi alla procedura interna di valutazione comparativa per l’assegnazione, tramite promozione, di 10 posti nella qualifica di condirettore, indetta per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 52 del Regolamento del personale della CONSOB.
2. La procedura di valutazione si è conclusa con una graduatoria finale che ha visto assegnare al decimo classificato il punteggio complessivo di 94,230, a fronte di un punteggio minimo per l’idoneità alla promozione fissato a 93 punti.
3. L’appellante si è collocato al 36° posto con un punteggio di 90,820, inferiore di 2,18 rispetto alla soglia di idoneità e di 3,41 rispetto al punteggio del candidato collocato in decima posizione.
4. Lamentando difetto di istruttoria e una inesatta rappresentazione dei presupposti fattuali l’appellante ha impugnato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio la graduatoria finale, le successive modificazioni e integrazioni, nonché gli atti ad essa presupposti.
5. Con la sentenza in epigrafe l’adìto TAR ha respinto il ricorso.
5.1. Il TAR ha respinto il ricorso sul rilievo che le valutazioni espresse dalla Commissione, espressive di discrezionalità scevra da evidente illogicità o travisamento, non erano sindacabili; in ogni caso, l’eventuale accoglimento dei profili di difetto di istruttoria indicati dal ricorrente non avrebbe potuto automaticamente condurre all’attribuzione al ricorrente medesimo dei punteggi massimi che gli sarebbero stati necessari per rientrare nella graduatoria in posizione utile.
6. Avverso la predetta sentenza, il sig. NI ha interposto il presente appello.
7. Si è costituita in giudizio la CONSOB, insistendo per la reiezione del gravame.
8. La causa è stata chiamata per la discussione in occasione dell’udienza pubblica del 14 gennaio 202,5 a seguito della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Con il primo motivo d’appello e parte del secondo motivo d’appello, il sig. NI deduce travisamento di fatto da parte del primo giudice, in relazione ad alcune affermazioni che questi gli avrebbe attribuito e che, invece, questi non avrebbe mai affermato in ricorso.
8.1. La censura si riferisce, in particolare, ad alcune affermazioni che si leggono al paragrafo 4 della appellata sentenza, dalle quali sembrerebbe che il sig. NI avesse sostenuto, nel ricorso introduttivo del giudizio, che la Commissione non avesse letto i rapporti valutativi allegati alla scheda sintetica, o che li avesse letti superficialmente.
L’appellante sottolinea di aver invece evidenziato, nel ricorso, che la scheda sintetica e gli stralci dei rapporti valutativi ad essa allegati erano insufficienti a restituire un quadro esauriente dell’attività svolta dall’appellante, escludendo senza motivazione una parte fondamentale e delicata del lavoro da lui svolte nel biennio in valutazione, in specie con riferimento al tema degli abusi di mercato (istruttorie per insider trading e manipolazione informativa, cioè lo speculare illecito amministrativo dell’aggiotaggio penale) nonché con riferimento all’attività di revisione e controllo.
Così facendo il TAR avrebbe sostanzialmente omesso di esaminare la censura, diretta a mettere in risalto il difetto di istruttoria della Commissione, che avrebbe espresso le sue valutazioni “sviata” dalle incomplete informazioni fornite con la scheda sintetica e gli stralci valutativi ad essa allegati.
9. Con la seconda parte del secondo motivo d’appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ravvisato la manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, travisamento dei fatti e/o palese disparità di trattamento, nelle valutazioni effettuate dalla Commissione e nei punteggi da essa attribuiti per alcune sottovoci, sia con riferimento all’attività svolta dall’appellante, che con riferimento all’attività svolta da altri candidati.
9.1. L’appellante in particolare lamenta l’irragionevolezza delle valutazioni effettuate dalla Commissione, anche perché falsate dalle schede elaborate dalla Giunta, nonché la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati.
In particolare, il sig. NI ritiene che vadano rideterminati i punteggi attribuitigli per alcune sottovoci quali: “ complessità dell’attività svolta ”, per la quale ritiene meritasse la valutazione di 9; “ rischi correlati alle funzioni svolte ”, per la quale ritiene che la corretta valutazione fosse di 7; “ carico di lavoro ” per la quale ritiene meritasse la valutazione di 4,3; ed infine per la voce “ capacità dirigenziale ”, per la quale ritiene di dovesse conseguire la valutazione di 4,3; per un punteggio finale di 32,90.
In merito alla mancata dimostrazione della prova di resistenza l’appellante deduce di aver “ dovuto
ipotizzare quello che per lui sarebbe stato il punteggio che avrebbe, viceversa meritato, sia allegando evidenze documentali sia procedendo esso stesso ad una comparazione tra le proprie valutazioni e quelle di altri candidati ”, soggiungendo che “ Una volta esposta l’illegittimità ritenuta della valutazione ricevuta, l’unico modo per superare la c.d. prova di resistenza è quello di dimostrare l’utilità della ripetizione dello scrutinio ipotizzando quello che sarebbe stato il corretto giudizio qualora questo fosse stato correttamente effettuato. ”. Quanto alla possibilità che egli potesse ricevere i punteggi più alti, l’appellante sottolinea che essa non costituiva certo una eccezionalità, considerando che: target elevati avrebbero caratterizzato le valutazioni di tutti i candidati risultati vincitori o idonei, considerando i risultati della sua prova orale e, infine, considerando il fatto che le schede degli altri candidati sarebbero state ricostruite in modo più completo.
9. Il Collegio ritiene che il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in relazione alla mancata dimostrazione del superamento della c.d. prova di resistenza.
9.1. Merita ricordare che allorquando vengano impugnati gli atti di una procedura di natura concorsuale, destinata a sfociare in una graduatoria, non può prescindersi dalla c.d. prova di resistenza per la verifica della sussistenza di un concreto e attuale interesse al ricorso: ciò richiede che il ricorrente dimostri, o quantomeno fornisca almeno un principio di prova, circa la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata (cfr. ex multis: Cons. Stato, Sez. VI, n. 219 del 9 gennaio 2023; Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5837; Cons. Stato, Sez. IV, 2 settembre 2011).
9.2. Occorre in primo luogo evidenziare che l’appellante non ha formulato motivi di ricorsi finalizzati alla ripetizione della intera procedura, e, correlativamente, ha impugnato solo la graduatoria finale, la valutazione della Commissione relativa all’appellante stesso, e gli atti presupposti a tale valutazione.
9.3. Tutto il ricorso di primo grado si fonda sull’assunto che alla Commissione non sarebbe pervenuto un curriculum completo dell’appellante, e che se ciò fosse avvenuto la Commissione, certamente o probabilmente, gli avrebbe attribuito il punteggio massimo, o prossimo al massimo.
9.4. Va in primo luogo rilevato che il ricorrente, nel ricorso di primo grado, affermava essere passata inosservata una parte rilevante dell’attività dallo stesso svolta, conseguendo da ciò la penalizzazione dei punteggi al medesimo assegnati.
9.5. Tuttavia, a dimostrazione di tale assunto l’appellante non ha prodotto alcun documento dal quale si possa desumere che, effettivamente, nel biennio in considerazione, ha svolto attività non menzionata nella scheda di valutazione sintetica o nei rapporti valutativi allegati a quest’ultima, pervenuti alla Commissione: va precisato, a tale proposito, che gli stralci dei rapporti valutativi allegati alla scheda sintetica dell’appellante omettevano solo piccole parti rispetto agli originali - prodotti in giudizio dall’appellante medesimo -: in particolare, la sezione dei rapporti in cui è descritta analiticamente l’attività svolta nel corso dell’anno dal sig. NI risulta essere stata interamente riprodotta e allegata alla scheda di valutazione. Tenuto conto di ciò e del fatto che i rapporti valutativi originali risultano controfirmati dall’appellante e da questi non impugnati o contestati, se ne deduce che essi sono completi, sicché il Collegio non comprende da quale, tra gli altri documenti prodotti dall’appellante in giudizio, si dovrebbe trarre la dimostrazione che una parte significativa dell’attività svolta dal sig. NI nel biennio 2018-2019 non sarebbe venuta all’attenzione della Commissione.
9.6. Premesso, dunque, che agli atti del giudizio non si dispone di alcun elemento concreto che consenta di affermare che, effettivamente, la Commissione non si è prefigurata correttamente l’attività svolta dall’appellante, ne deriva che la contestazione dei punteggi, che la Commissione ha assegnato al sig. NI per i vari criteri, si traduce nella sollecitazione di un sindacato su valutazioni discrezionali compiute dalla Commissione, non qualificata da alcuna circostanza idonea a vincolare l’Amministrazione ad assegnare un punteggio migliore.
9.7. Oltre all’impossibilità per il Collegio di sostituirsi alla Commissione nella indicazione dei punteggi da assegnare all’appellante, risultato cui in ogni caso l’appellante non avrebbe potuto aspirare, si ha che, in ragione della natura discrezionale dell’attività oggetto di impugnazione, il Collegio non potrebbe neppure fornire indicazioni vincolanti su come rivalutare l’appellante.
9.8. Ne consegue che all’esito del giudizio, in mancanza di un effetto conformativo dell’emananda decisione che obblighi l’Amministrazione ad assegnare all’appellante un determinato punteggio, non sarebbe comunque possibile affermare che l’appellante si collocherebbe in posizione utile in graduatoria.
9.9. Deve ritenersi pertanto corretta la statuizione che si legge al paragrafo 5.2. dell’appellata sentenza, secondo cui il dott. NI non ha dimostrato il superamento della c.d. prova di resistenza.
10. La statuizione che precede ha valore assorbente: postulando l’inammissibilità del ricorso di primo grado, essa è da sola sufficiente a confermare l’appellata sentenza e a respingere l’appello.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore della CONSOB, delle spese del doppio grado, che si liquidano in €. 3.500,00 per il primo grado e in €. 5.000,00 per il presente grado d’appello, oltre accessori, se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO