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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/04/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 17.4.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. F. Stranieri Parte_1
Ricorrente
C O N T R O in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. R. CP_1
Caracuta
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.7.2023, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 20.7.2022, domanda per il riconoscimento della natura professionale patologia denunciata (tendinopatia).
Allegava che aveva riconosciuto la natura lavorativa di detto patologia ed una CP_1 menomazione dell'integrità psicofisica pari al 7%.
Ritenuta tuttavia l'erroneità di tale valutazione atteso che i postumi permanenti erano quantificabili nella misura del 12%, chiedeva che fosse accertato che la patologia denunciata aveva comportato la sussistenza di postumi pari a detta percentuale o comunque pari alla misura maggiore risultante a seguito di ctu medico legale.
Si costituiva in giudizio l' , che – nel richiamare gli accertamenti effettuati in via CP_1
amministrativa - contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. Non essendo in contestazione l'esistenza della malattia denunciata e la riconducibilità della stessa all'attività lavorativa svolta dal ricorrente, è stata disposta CTU medico legale al fine di quantificare i postumi occorsi all'istante a causa di detta patologia.
Ebbene, il CTU nominato, dott. ha osservato che “Trattandosi di tecnopatia Per_1 denunciata nel luglio 2022 è obbligatoria l'applicazione nella valutazione del danno delle tabelle di cui al D.M. 12.07.2000. Saranno pertanto prese in considerazione le voci 223 (“anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole” – valutata fino al 25% a destra e fino al 20% a sinistra-) e 227 (“esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale” – apprezzata fino al
4%). Nel caso che ci occupa (per la prima voce e per la spalla destra e sinistra ) potrà essere preso proporzionalmente in considerazione 1/8 del 25 % (3,12 % circa), 1/8 del
20% (corrispondente al 2,5%) ed 1/3 per la seconda voce (1,3 %, bilateralmente ) che insieme (a scalare) corrispondono al 7,97 % da arrotondare all'8%. Tale percentuale va naturalmente presa in considerazione dall'epoca della domanda amministrativa”.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale, supportata da compiute argomentazioni scientifiche, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co.
3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza - idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa, il ricorso può trovare accoglimento.
La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche complesse e del valore della controversia (desumibile dall'entità del credito spettante in virtù della differenza di un solo punto percentuale rispetto a quanto già riconosciuto in via amministrativa), segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
accertata e dichiara che la patologia denunciata con domanda amministrativa 20.7.2022 ha determinato a carico del ricorrente una menomazione fisica pari all'8% e, per l' effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali o rivalutazione CP_1
sino al soddisfo, detratto quanto già corrisposto;
Condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 1500,00 oltre CP_1
accessori con distrazione e pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Brindisi, 17.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 17.4.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. F. Stranieri Parte_1
Ricorrente
C O N T R O in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. R. CP_1
Caracuta
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.7.2023, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 20.7.2022, domanda per il riconoscimento della natura professionale patologia denunciata (tendinopatia).
Allegava che aveva riconosciuto la natura lavorativa di detto patologia ed una CP_1 menomazione dell'integrità psicofisica pari al 7%.
Ritenuta tuttavia l'erroneità di tale valutazione atteso che i postumi permanenti erano quantificabili nella misura del 12%, chiedeva che fosse accertato che la patologia denunciata aveva comportato la sussistenza di postumi pari a detta percentuale o comunque pari alla misura maggiore risultante a seguito di ctu medico legale.
Si costituiva in giudizio l' , che – nel richiamare gli accertamenti effettuati in via CP_1
amministrativa - contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. Non essendo in contestazione l'esistenza della malattia denunciata e la riconducibilità della stessa all'attività lavorativa svolta dal ricorrente, è stata disposta CTU medico legale al fine di quantificare i postumi occorsi all'istante a causa di detta patologia.
Ebbene, il CTU nominato, dott. ha osservato che “Trattandosi di tecnopatia Per_1 denunciata nel luglio 2022 è obbligatoria l'applicazione nella valutazione del danno delle tabelle di cui al D.M. 12.07.2000. Saranno pertanto prese in considerazione le voci 223 (“anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole” – valutata fino al 25% a destra e fino al 20% a sinistra-) e 227 (“esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale” – apprezzata fino al
4%). Nel caso che ci occupa (per la prima voce e per la spalla destra e sinistra ) potrà essere preso proporzionalmente in considerazione 1/8 del 25 % (3,12 % circa), 1/8 del
20% (corrispondente al 2,5%) ed 1/3 per la seconda voce (1,3 %, bilateralmente ) che insieme (a scalare) corrispondono al 7,97 % da arrotondare all'8%. Tale percentuale va naturalmente presa in considerazione dall'epoca della domanda amministrativa”.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale, supportata da compiute argomentazioni scientifiche, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co.
3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza - idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa, il ricorso può trovare accoglimento.
La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche complesse e del valore della controversia (desumibile dall'entità del credito spettante in virtù della differenza di un solo punto percentuale rispetto a quanto già riconosciuto in via amministrativa), segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
accertata e dichiara che la patologia denunciata con domanda amministrativa 20.7.2022 ha determinato a carico del ricorrente una menomazione fisica pari all'8% e, per l' effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali o rivalutazione CP_1
sino al soddisfo, detratto quanto già corrisposto;
Condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 1500,00 oltre CP_1
accessori con distrazione e pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Brindisi, 17.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere